La rescissione del contratto

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Si sente spesso parlare di rescissione, di solito quando si vuole intendere l’annullamento o la risoluzione del contratto.

In realtà si tratta di situazioni molto diverse.

I presupposti della rescissione

La risoluzione del contratto si può chiedere quando una parte è inadempiente nei confronti dell’altra, cioè non ha eseguito la prestazione, quando la prestazione è diventata impossibile, ad esempio la consegna di un quadro da parte di un pittore deceduto poco dopo l’incarico, quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa.

Un contratto si dice nullo quando mancano gli elementi essenziali, ad esempio non si è stabilito il prezzo di una vendita o l’oggetto della stessa, quando è contrario al buon costume, ad esempio il contratto tra una prostituta e il suo cliente, quando è contrario all’ordine pubblico, ad esempio lo spaccio di droga o di armi.

In questi casi il contratto non ha effetti e può essere dichiarato nullo dal giudice senza nessuna scadenza.

Un contratto si dice annullabile quando il consenso delle parti si è formato in modo viziato, per errore su un elemento determinate dello stesso, per dolo della controparte, per violenza della controparte o di un terzo.

La rescissione si può chiedere in due casi.

Quando le non eque condizioni sono state accettate per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Questa è la soluzione offerta dall’ordinamento per casi, poco possibili, come quelli descritti sopra.

Il giudice, a norma del codice civile, nel pronunciare la sentenza di scioglimento del contratto può assegnare un equo compenso all’altra parte (quella che ha eseguito la prestazione chiedendo un compenso iniquo) per il lavoro prestato.

Quando le condizioni poco eque siano state accettate da una parte perché spinta da uno stato di bisogno del quale l’altra ha approfittato per trarne un vantaggio.

In questo caso si parla di rescissione per lesione. T

Non sempre le disparità tra le prestazioni consentono di ottenere la rescissione del contratto. L’azione è consentita quando il valore di una prestazione supera di oltre la metà il valore dell’altra.

Riepilogando.

Si può chiedere la rescissione del contratto concluso a condizioni inique per sopperire a uno stato di pericolo purché sia grave, attuale, noto alla controparte e in stato di bisogno purché noto alla controparte.

L’azione di rescissione

L’azione di rescissione si prescrive entro un anno dalla conclusione del contratto. La rescissione consente di sciogliere un contratto concluso a condizioni non eque.

La rescissione deve essere chiesta attraverso un avvocato e si deve intraprendere la relativa causa, che si deve iniziare entro un anno dalla conclusione del contratto stesso.

La finalità della causa è riavere indietro la prestazione pagata a caro prezzo.

L’attore dovrà dimostrare le condizioni dello stato di bisogno o di pericolo e l’iniquità della prestazione.

Si può evitare la rescissione offrendo al contraente penalizzato che ha intrapreso l’azione una modificazione del contratto che lo possa riportare a condizioni eque riducendo le sue pretese.

Dott.ssa Concas Alessandra

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