La remissione del debito nella nuova disciplina introdotta dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.113)

Redazione 22/09/02
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di Fabio Fiorentin

1. Note introduttive.

La remissione del debito è l’istituto di diritto penitenziario attraverso il quale si realizza, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, la rinuncia dello Stato alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.
La remissione del debito risponde a dichiarati scopi di premialità della c.d. “buona condotta carceraria” e di incentivo al processo di reinserimento sociale del detenuto, in armonia con il principio di finalizzazione rieducativa dell’esecuzione penale stabilito dall’art. 27. comma terzo, della Costituzione.
La prospettiva della remissione degli importi – spesso ingenti – dovuti all’erario da parte dei condannati, costituisce infatti il “premio” concesso al detenuto in riconoscimento della regolare condotta mantenuta successivamente alla condanna, all’interno dell’istituto penitenziario nel corso dell’espiazione della pena ovvero, se non vi è stata detenzione, nel periodo successivo trascorso in libertà, ed è volta, per altro verso, a favorire il reinserimento dell’ex-detenuto nella società libera a fine pena, attenuando l’impatto della dimissione dal carcere, spesso caratterizzato da difficoltà economiche.
Tali elementi, di squisito profilo rieducativo, rendono giustificazione alla collocazione originaria dell’istituto – che rappresenta propriamente un beneficio di carattere economico, non incidente sullo status libertatis dell’interessato – all’interno del capo VI della legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento Penitenziario), dedicato alla disciplina delle misure alternative alla detenzione.
Mentre, infatti, queste ultime incentivano il percorso di risocializzazione dei condannati operando sul versante della anticipata rimessione in libertà rispetto alla scadenza naturale della pena; la remissione del debito agisce, invece, nella convergente direzione di rendere possibile la prospettiva del rientro del recluso nell’ambiente libero senza il condizionamento economico derivante dall’esistenza del debito nei confornti dello Stato[1].
La remissione opera nei confronti del debito per le spese di mantenimento in carcere e per le spese processuali.
Le prime sono quelle affrontate dall’amministrazione penitenziaria per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (art.2 O.P.)[2].
La disposizione del comma quarto della norma citata limita, tuttavia, la portata della locuzione, precisando che “sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo”.
Sotto il profilo quantitativo, il successivo comma quinto della norma in esame stabilisce che “il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale”, ed è dunque tale importo a costituire il debito rimettibile.
Su tale aspetto ha inciso il Testo Unico in materia di spese di giustizia laddove (art.206 D.P.R. 30 maggio 2002, n.114) ha stabilito che “le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codicie di procedura penale,dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione”.
Le spese processuali rappresentano invece il costo economico del processo che ha portato alla condanna del soggetto.
Tali spese, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale[3], hanno natura di sanzione economica accessoria alla pena.
Secondo dottrina e giurisprudenza[4], non ricadrebbero nel novero delle spese poste a carico del condannato quelle relative ai procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza.
Tale posizione merita, tuttavia, di essere rivista, tenuto conto che l’intervenuta abrogazione dell’art.660 c.p.p. (norma su cui si fondava l’orientamento sopra citato) in forza del nuovo Testo Unico in materia di spese di giustizia, e la contestuale introduzione della norma di cui all’art.204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.114 ( che espressamente prevede, tra quelle ripetibili, le spese del procedimento di sorveglianza, qualora vi sia stata condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione), inducono infatti a ritenere che anche le spese del procedimento di sorveglianza possano, ora, formare oggetto di remissione del debito.
Estranee all’ambito di applicazione delle remissione devono invece ritenersi gli importi relativi alle sanzioni di natura penale (multa e ammenda), le somme dovute a titolo di sanzione processuale alla cassa ammende nonché le spese di pubblicazione della sentenza di condanna previste dall’art.694 c.p.p. : se è vero,infatti che la norma citata è inserita al’interno del titolo V del Libro X del c.p.p., rubricato “Spese”, va osservato che le spese per ultime indicate costituiscono una sanzione accessoria per il condannato: cui, appunto, viene imposto l’onere aggiuntivo rispetto alla condanna costituito dalla pubblicazione della decisione, a proprie spese, su uno o più quotidiani[5].
Peraltro anche tale assunto pare suscettibile di rivisitazione, alla luce del disposto dell’art.5 del T.U.S.G. (art.5 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115), che, nell’elencare le spese del processo ripetibili, indica alla lettera f) anche “le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato”.
Estranee all’applicazione della remissione del debito sono le spese di registrazione della sentenza di condanna[6].
L’istituto della remissione del debito, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non può essere applicato in rapporto a condanne a sola pena pecuniaria[7].
I destinatari del beneficio della rimessione devono individuarsi, alla luce della formulazione della nuova legge ( che conferma sotto tale profilo la formulazione dell’abrogato art. 56 della legge n. 354/75 cit.), nei condannati e negli internati.
Per tale ultima categoria di soggetti, la dottrina si è posta il problema dell’applicabilità dell’istituto a coloro che si trovano internati in ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in casa di cura e custodia poiché riconosciuti affetti da vizio totale o parziale di mente: in relazione a tali internati, non sarebbe possibile valutare il requisito della regolare condotta previsto dalla legge ai fini della concessione del beneficio.
Tuttavia, è la lettera legge stessa che induce a ritenere, al contrario, pacifica – e concretamente praticabile – l’estensione della disciplina della remissione del debito anche ai soggetti internati affetti da malattia psichiatrica.
Infatti, l’art.6 T.U.S.G[8], precisa che la regolare condotta, da valutarsi al fine della concessione del beneficio, è quella indicata dall’art.30 ter, comma ottavo, della legge n.354/75.
A sua volta, la citata disposizione recita:”la condotta…si considera regolare quando i soggetti…hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.”
Pertanto, la norma in rassegna prende in considerazione una nozione di regolare condotta “oggettiva” e – diremmo – minimale, ancorata, cioè, alla mera adesione formale alle regole interne, e, per converso svincolata da ulteriori profili quali l’adesione all’opera di rieducazione ovvero l’avvio di un processo di revisione critica della propria condotta: requisiti tutti propri di altri istituti penitenziari, quali la liberazione anticipata (art.54 O.P.) o le misure alternative alla detenzione (in particolare, cfr. art. 47 e 50 O.P.)[9].
Ciò posto, non si ravvisano motivi ostativi per negare alla categoria di internati in esame l’accesso alla norma di favore della remissione del debito atteso che il giudice ben può trarre elementi di giudizio sulla condotta del soggetto internato evincendoli dal rispetto formale delle regole dell’istituto o dell’ospedale psichiatrico, dalla collaborazione alle cure prestate, e dalla partecipazione alle attività didattiche o terapeutiche ivi organizzate.
L’entrata in vigore del T.U.S.G. ha determinato l’abrogazione espressa dell’art.56 della legge n.354/75, di tal che, l’istituto della remissione del debito è oggi disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:
l’art.6 del D.lvo 30 maggio 2002, n.113, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;
l’art.106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

2. La nuova disciplina .

L’art.6 del T.U.S.G.(D.P.R. 30 maggio 2002, n.113 e n.115) introduce la nuova disciplina della remissione del debito in termini parzialmente innovativi rispetto alla previsione dell’abrogato art. 56 O.P.
Il primo elemento di novità traspare dalla stessa architettura della norma in esame: essa infatti, a differenza del vecchio art. 56 O.P., distingue in separati commi la fattispecie in rapporto alle vicende dell’esecuzione penale del condannato che richieda il beneficio.
Il primo comma dell’art.6, citato, si occupa della remissione del debito per le spese processuali di chi non ha sofferto detenzione per la condanna subita:
“Se l’interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà”.
La formulazione della disposizione citata recepisce il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 1991, n.342, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’abrogato art.56 O.P. nella parte in cui non prevedeva che, indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o in forza di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, al condannato potesse essere rimesso il debito per le spese del procedimento se, ricorrendo il presupposto delle disagiate condizioni economiche, abbia serbato in libertà una condotta regolare.
Ulteriore differenza che risalta, nella nuova formula, rispetto alla vecchia disciplina è rappresentata dalla locuzione “spese del processo” in luogo di “spese del procedimento” di cui al previgente art.56 O.P. e di cui all’attuale art.106 del nuovo regolamento penitenziario (D.P.R. 230/00) .
Se alla rilevata differenza lessicale è possibile attribuire una valenza anche semantica, dovrebbe, in tal caso, ricevere forza la tesi di quanti individuano le spese rimettibili soltanto in quelle propriamente “processuali” ovverossia relative al processo penale che si è concluso con la condanna del soggetto, con esclusione quindi degli importi connessi alle spese di altri “procedimenti” quali possono aversi in sedi diverse da quella processuale penale, quali il procedimento di sorveglianza e quello di competenza del giudice dell’esecuzione di cui agli artt.665 e segg. c.p.p. .
La nuova disposizione si colloca, invece, nel senso della continuità con la vecchia normativa laddove mantiene inalterata l’espressione “il debito …è rimesso”, ciò che pare sottintendere che la valutazione di competenza del magistrato di sorveglianza si configura non quale discrezionalità piena (come a es. accade con riferimento alla concedibilità dei permessi-premio di cui all’art.30 ter O.P., il quale stabilisce “il magistrato di sorveglianza …può concedere permessi premio…” ) bensì quale discrezionalità vincolata: nel senso che, qualora risulti integrato il duplice presupposto previsto dalla legge (disagiate condizioni economiche e regolarità della condotta in libertà o in carcere) il giudice non potrebbe esimersi dal concedere il beneficio.
Parimenti nel segno della continuità con la vecchia normativa deve intendersi il riferimento ai presupposti di concedibilità appena indicati, ed in particolare al requisito “oggettivo” costituito dalle “disagiate condizioni economiche” dell’interessato.
Il nuovo art.6 T.U.S.G. ha mantenuto la medesima espressione, che già con riferimento al vecchio art. 56 O.P. la dottrina aveva fortemente criticato per la sua genericità e indeterminatezza.
Infatti, la citata locuzione non può identificarsi con quella – dai contorni giuridici maggiormente definiti – dell’insolvibilità (l’impossibilità assoluta di pagare), né con l’insolvenza (la temporanea difficoltà ad adempiere) né infine con la condizione di indigenza.
La dottrina ha suggerito a tal proposito di avvicinare la “disagiatezza” di cui all’istituto della remissione del debito alla “non abbienza”, condizione particolare che la legge prende in considerazione quale presupposto per l’attivazione di una serie articolata di istituti, quali il patrocinio a spese dello Stato (cfr. in proposito, l’art. 24, comma terzo, della Costituzione: “sono assicurati ai non abbienti…i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”).
E’ certo comunque che, in tema di accertamento del citato requisito, il magistrato di sorveglianza gode di un amplissimo margine di discrezionalità, con il conseguente onere di motivazione in ordine agli elementi utilizzati ai fini del giudizio e la correlata possibilità delle parti processuali di censurarne in cassazione la decisione sotto il profilo dell’eventuale carenza di motivazione ovvero di sua incongruità logica.
La Corte di Cassazione ha elaborato, in proposito, una giurisprudenza che distingue, all’interno del profilo della “disagiatezza delle condizioni economiche” l’aspetto “oggettivo”, connesso alla valutazione in abstracto della situazione patrimoniale del soggetto, intesa quale obiettiva incapienza dei beni del condannato a fronte dell’ammontare del debito; e quello “soggettivo” o meglio “relativo”, collegato, invece, alla valutazione dell’impatto che l’assolvimento del debito nei confronti dell’erario provocherebbe sulla situazione complessiva del condannato, in rapporto all’esigenza di sopperire alle fondamentali esigenze di vita[10].
In altri termini, la giurisprudenza ha osservato che la disagiatezza delle condizioni economiche può, in concreto, sussistere anche qualora il soggetto disponga di sufficienti mezzi per pagare il debito erariale, ma così facendo provochi uno squilibrio economico di portata tale da incidere sulle residue possiiblità di assolvere alle primarie esigenze di vita, compromettendo così il percorso di reinserimento sociale.
Il comma primo dell’art. 6 T.U.S.G. menziona quindi, quale secondo requisito (“soggettivo”) per la concedibilità della remissione del debito relativo alle spese processuali, l’accertamento della regolare condotta tenuta in libertà dal soggetto che non abbia sofferto detenzione o internamento per la condanna.
Deve in proposito osservarsi che il requisito sopra menzionato appare privo di qualsiasi elemento oggettivo cui il giudice possa ancorare la valutazione della “regolarità” della condotta in libertà.
E’ evidente, sotto tale profilo, l’irragionevole iato in ordine all’ampiezza del potere discrezionale attribuito al giudice rispetto a quanto avviene con riferimento alla valutazione della condotta del soggetto che ha subito detenzione, che è – quantomeno – collegata ai profili normativamente stabiliti (l’art.6 citato fa infatti rinvio alla previsione dell’art.30 ter, comma ottavo, dell’O.P. che indica quali sono i criteri di valutazione della condotta dei detenuti: v. infra).
Della situazione di colui che abbia subito detenzione o internamento, si occupa invece il successivo comma secondo dell’art.6 T.U.S.G. cit. nei termini seguenti:” se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 ter, della legge 26 luglio 1975, n.354.”
Un elemento lessicale di novità rispetto alla previgente disciplina è rappresentato dal riferimento a chi “è stato” detenuto o internato quale soggetto legittimato a fruire del beneficio della remissione del debito.
Il verbo, espresso al tempo storico potrebbe lasciar intendere, stando alla stretta lettera della legge, che la legittimazione alla richiesta del beneficio in esame nasca soltanto a fine pena, o comunque nell’imminenza della dimissione dall’istituto penitenziario o dal luogo di internamento.
Pare confermare tale opzione interpretativa il raccordo con la norma dell’art. 212 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.114, che, nel disciplinare l’avvio della procedura di riscossione del debito erariale, stabilisce che “passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto, l’ufficio notifica al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto…”, lasciando pertanto supporre che la procedura per la remissione del debito – quantomeno con riferimento alle spese di mantenimento in carcere – dovrà necessariamente investire l’esame della complessiva condotta intramuraria del soggetto.
A sostegno di questa opzione ermeneutica può richiamarsi inoltre la giurisprudenza della Cassazione che, sia pure con riferimento alla normativa oggi non più vigente (art.56 O.P.), per lungo tempo sostenne una giurisprudenza secondo la quale la regolarità della condotta in detenzione dovesse riferirsi a tutto l’arco dell’espiazione della pena, e non soltanto ad una sua parte[11].
Successivamente, peraltro, la Corte ha mutato parzialmente giurisprudenza, precisando che, ai fini della valutazione della costanza della regolare condotta tenuta dal detenuto (così prevede l’art.30 ter, comma ottavo, O.P.), sia necessario il decorso di un congruo lasso di tempo dall’inizio dell’espiazione della pena,che consenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato, compreso quello serbato in libertà[12].
A questa linea interpretativa si è allineata la giurisprudenza dominante della Cassazione, che riteneva, con riferimento alla previgente disciplina, non consentita al magistrato di sorveglianza una pronuncia di diniego allo stato del beneficio sulla base della considerazione che il fine pena dell’interessato si colloca a non breve scadenza, dovendo quel giudice decidere comunque fondandosi sui dati conoscitivi esistenti[13].
Quale che sia l’interpretazione più convincente, la nuova disciplina recepisce il principio posto dalla citata sentenza n.91/432 della Corte Costituzionale in ordine all’obbligo per il giudice di tenere conto, nell’esame della condotta del condannato, della sola condotta strettamente carceraria, essendogli preclusa la valutazione della condotta – eventualmente irregolare – tenuta dall’interessato in libertà successivamente all’espiazione della condanna[14].
Tuttavia, la norma recentemente introdotta pare spingersi oltre nella limitazione del sindacato del giudice sulla condotta del soggetto, poiché l’espressione letterale del secondo comma dell’art.6 citato fa riferimento esclusivo alla condotta tenuta “in istituto”.
Sembrerebbe, dunque, che il magistrato di sorveglianza non possa tener conto, ai fini del vaglio della meritevolezza del condannato in relazione al beneficio in esame, della condotta tenuta dall’interessato nel periodo di libertà trascorso dalla scarcerazione (per decorrenza termini o revoca o declaratoria di inefficiacia della misura cautelare) rispetto al titolo cautelare e la successiva detenzione per l’espiazione della condanna definitiva.
Il descritto limite posto dalla lettera della norma in rassegna all’indagine giudiziale, se può trovare una giustificazione con riferimento al procedimento per la remissione del debito per le spese di mantenimento, desta non poche perplessità laddove è riproposto anche sul versante della remissione del debito per le spese processuali.
Invero, come ha spiegato la Corte Costituzionale con le citate pronunce n.91/342 e 98/271, nel caso della remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere, la stretta correlazione tra il fine di premialità della regolare condotta carceraria – perseguito dal legislatore in rapporto alla ravvisata opportunità di incentivare comportamenti della popolazione detenuta, in linea con l’esigenza di assicurare l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari – lascia sullo sfondo la finalità di risocializzazione, e giustifica la scelta del legislatore di limitare il sindacato del giudice al solo comportamento carcerario dell’interessato, sulla premessa“che la spinta ad osservare una condotta regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al detenuto la prospettiva di un premio; e che l’incentivazione potrebbe risultare in una qualche misura attenuata se l’eventualità di una ricompensa fosse subordinata anche alla valutaizione di comportamenti non…riferibili alla detenzione”.[15]
Con riferimento alla remissione del debito per le spese processuali, al contrario, prevale – secondo la Corte- il fine di favorire il reinserimento sociale del soggetto e dunque può essere liberamente apprezzata dal giudice la condotta tenuta dal soggetto in libertà (e sempre che non vi sia stata detenzione in forza della condanna subita), al fine di verificare l’effettivo grado di rieducazione dell’interessato, poiché “in questi casi non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l’intera disicplina concorre”.[16]
Le citate decisioni della Corte, tuttavia, avevano preso in esame il problema con limitato riguardo alla possibilità di valutazione della condotta tenuta in libertà dell’interessato successivamente all’espiazione della pena, senza incidere sull’aspetto della possibilità di scrutinare la condotta del reo tenuta dopo l’eventuale perido di custodia cautelare in carcere e prima della condanna definitiva.
Il tenore dell’art.6 T.U.S.G. non lascia invece dubbi sulla volontà del legislatore di limitare il sindacato del magistrato di sorveglianza alla condotta strettmente carceraria (se vi è stata) potendo valutarsi la condotta tenuta in libertà soltanto “se l’interessato non è stato detenuto o internato”.
Una residua rilevanza della condotta di che trattasi può essere rintracciata nel senso che l’eventuale comportamento irregolare del soggetto, verifiicatosi nel periodo di libertà provvisoria antecedente l’espiazione della condanna definitiva, ovvero successivamente, potrà essere valutato dal giudice al fine di formare il proprio convincimento in ordine al grado di certezza riscontrabile nella costanza della regolare condotta del detenuto, anche in rapporto alla quantità di pena espiata rispetto a quella ancora da scontare, alla luce dei parametri logici descritti dalla giurisprudenza della Cassazione sopra illustrata.
Di tale facoltà del giudice è traccia nella stessa normativa, che prevede espressamente che la valutazione della condotta posteriore al periodo detentivo sofferto dall’interessato può essere presa in considerazione dal magistrato di sorveglianza al fine di verificare “l’evoluzione della condotta del soggetto”.
Sotto l’indicato profilo, infatti, la norma dell’art.106 del D.P.R. n.230/00 (si tratta del nuovo regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario), inserisce la valutazione della condotta soggetto tra gli elementi istruttori scrutinabili ai fini della decisione sulla concessione del beneficio.
La stessa giurisprudenza della Cassazione ammette tale possibilità con riferimento al doveroso vaglio del comportamento complessivo dell’istante, affermando che il giudice ben può trarre elementi di convincimento dell’evoluzione della condotta carceraria del soggetto protesa verso modelli di vita negativi desumendoli dall’arresto del condannato per gravi reati poco dopo la sua scarcerazione[17].
Secondo la giurisprudenza prevalente (ma non dominante) della Cassazione, ai fini della normativa in materia di remissione del debito, e – più specificamente- in relazione ai parametri di valutazione della condotta dell’interessato, la pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva[18].

3.Procedimento applicativo.

Il terzo comma dell’art. 6 T.U.S.G. recita:”La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso”.
La disposizione, che descrive il procedimento applicativo del beneficio in rassegna, appare redatta dal legislatore in termini estremamente approssimativi, quasi frettolosi, e suscita, di conseguenza, alcune perplessità interpretative sulle quali è opportuno riflettere.
Anzitutto, la norma introduce un elemento di novità rispetto all’abrogato art.56 O.P., laddove richiede che la domanda sia “corredata da idonea documentazione”.
La gurisprudenza che si è occupata del problema istruttorio del procedimento di remissione del debito con riferimento alla disciplina previgente, (che non conteneva alcun accenno su eventuali obblighi dell’interessato in ordine al corredo documentale della domanda), ha stabilito che il contenuto minimo dell’istanza dovesse essere costituito, a pena di inammissibilità, dall’indicazione dell’entità del debito e dal titolo relativo[19], non essendo prevista dalla vecchia normativa alcun ulteriore onere istruttorio ed essendo peraltro la raccolta della documentazione probatoria – in ordine tanto all’accertamento della disagiatezza delle condizioni economiche quanto alla regolarità della condotta del soggetto, riservata all’ufficio giudiziario competente [20].
Pur essendo, indubbiamente, possibile ritenere che la nuova norma abbia introdotto un onere probatorio rafforzato in capo all’interessato, dal quale potrebbe, dunque, pretendersi uno sforzo di diligenza, superiore a quello richiesto dall’abrogata disciplina, in relazione alla collaborazione con l’ufficio di sorveglianza nella raccolta dei dati istruttori necessari alla decisione; deve tuttavia ritenersi che l’inciso introdotto dalla nuova disciplina abbia natura pleonastica e non muti in senso sostanziale lo stato delle cose: rimane, infatti, intatto l’onere istruttorio che grava sulla cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, segnatamente in rapporto a tutte quelle informazioni la cui natura esclude la possibilità di un’integrazione di fonte privata: quali, a es., le notizie sulla condotta del soggetto richiedibili alle forze dell’ordine ovvero il certificato penale completo.
La stessa normativa regolamentare (art.106 D.P.R. n.230/00,su cui v. infra) sembra del resto sottintendere senza possibilità di dubbio che l’istruttoria del procedimento viene disimpegnata dalla cancelleria del magistrato di sorveglianza.
Ulteriore dubbio interpretativo è posto dalla nuova disposizione laddove precisa che la remissione del debito può essere formulata “dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina”: dizione che sembrerebbe escludere la legittimazione del difensore, e, per altro verso, l’attivabilità d’ufficio del procedimento di che trattasi.
Peraltro, non pare vi siano ostacoli ad ammettere pacificamente tanto l’impulso del difensore quanto l’avvio officioso della procedura, alla luce della disciplina generale del procedimento di sorveglianza posta dall’art.678 c.p.p., il quale espressamente stabilisce che “…il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti…alla remissione del debito…” procede “…a richesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio.”
In termini analoghi sembra potersi risolvere altresì il quesito relativo alla perdurante competenza del magistrato di sorveglianza in rapporto alla concessione della remissione del debito.
Tale competenza era, infatti, attribuita – nel quadro dell’abrogata disciplina – alla citata autorità giudiziaria dal combinato disposto degli articoli 56 e 69, comma ottavo, della legge n.354/75 e non è stata espressamente ribadita dal nuovo art.6 comma terzo, T.U.S.G., che si limita, invero, a prevedere che l’istanza di remissione del debito va presentata “al magistrato competente”.
Anche a voler prescindere dal richiamo all’attribuzione di competenza contenuta nell’art.69 O.P. citato, che a rigore si riferisce alla remissione del debito “di cui all’art.56 della presente legge”, rimane, comunque, ferma l’attribuzione di competenza della procedura di remissione del debito presso il magistrato di sorveglianza fissata dal citato art.678 c.p.p. nel quadro della disciplina generale del procedimento di sorveglianza.
Del resto, non può non rilevarsi come la stessa nuova legge (T.U.S.G.), laddove ha inteso modificare la competenza (è il caso della conversione delle pene pecuniarie ineseguite nel corrispondente periodo di libertà controllata o di lavoro sostitutivo) ha operato in modo esplicito, attraverso l’abrogazione di norme e la correlativa espressa attribuzione della competenza a diversa autorità giudiziaria (nella fattispecie citata, dal magistrato di sorveglianza al giudice dell’esecuzione), e questo non si è ripetuto in relazione all’istituto in esame.
Sotto altro profilo, la nuova disciplina richiama, invece, pedissequamente la norma abrogata nello stabilire che la proponibilità dell’istanza perdura “fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso” .
La formulazione, laconica al limite della sciatteria, si riferisce ovviamente alla procedura attivata dallo Stato per il recupero delle spese, e contiene il riferimento alla sospensione della procedura esecutiva in pendenza della domanda di remissione, che l’abrogato art.56 O.P. non prevedeva (in effetti, la sospensione della procedura esecutiva era prevista dall’art.96 del regolamento di esecuzione della legge n. 354/75 -D.P.R. 431/76- anch’esso abrogato e sostituito dal D.P.R. 230/00) .
Peraltro, il riferimento alla sospensione della procedura di recupero del debito appare ultroneo, tenuto conto che il nuovo regolamento di esecuzione della legge n.354/75, disciplina compiutamente gli effetti sospensivi sopra indicati con la norma contenuta nell’art.106 D.P.R. n.230/00.
La stessa disposizione regolamentare detta, inoltre, norme di dettaglio in materia di istruttoria del procedimento di remissione del debito, stabilendo che il magistrato di sorveglianza “ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento…tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi a sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all’evoluzione della condotta del soggetto…Per l’accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.”
La nuova normativa nulla innova invece per quanto attiene alla procedura, che permane disciplinata dagli articoli 66 e 678 c.p.p. e per ciò che concerne la forma del provvedimento decisorio adottato dal magistrato di sorveglianza in esito al procedimento, che rimane quella dell’ordinanza, ai sensi dell’art.69 O.P. .

Fabio Fiorentin

Note
[1] Analoghe finalità hanno mosso il legislatore quando, con l’art.29 disp.att. proc.min. ha stabilito che non gravano sul condannato minore d’età le spese processuali e quelle di mantenimento.
[2] E’ da ritenersi che rientrino nel novero delle spese di mantenimento altresì quelle sopportate dalla Stato in rapporto alla custodia cautelare in carcere sofferta dal condannato: l’art. 692, comma primo, c.p.p. prevede infatti che “quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodiia.”
[3] Cfr. Corte Costituzionale n.98/98 sulla illegittimità costituzionale dell’art.188 c.p. .in materia di intrasmissibilità agli eredi delle obbligazione per le spese processuali gravante sul condannato defunto.
[4] Cfr. VANNI R., Esecuzione di pene pecuniarie e recupero delle spese processuali e di mantenimento in carcere, in Giustizia Penale, 98, III, 600.
[5] Contra parrebbe VANNI, cit. alla nota precedente, 599.
[6]Cfr. Cass.,1 ,14 dicembre 1998,IMP. Caffarena U PM. (Conf.) Paciotti E, in CED:la specifica elencazione da parte del legislatore delle spese da qualifi carsi come processuali comporta che ogni altra erogazione pecuniaria colle gata con il processo penale, come l’imposta di registrazione della sentenza derivante dalla condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non può ritenersi tale, attesa la tassatività del catalogo normativo, con la conseguenza che per essa non può applicarsi la remissione del debito di cui all’art.56 dell’ordinamento penitenziario.
[7]Cfr. Cass.,I,23 giugno 1994,IMP. P.M. in proc. Vinco, in CED:il beneficio della remissione del debito non può essere concesso a chi abbia subito condanna alla sola pena pecuniaria. (In motivazione la S.C. ha ritenuto non interpretabile in senso estensivo la sentenza n. 342 del 1992
della Corte Costituzionale, ne’ prospettabile un incidente di costituzionalità dell’art. 56 cod. proc. pen. per violazione del principio di eguaglianza).
[8] Si tratta del D.lvo 30 maggio 2002, n.113, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
[9] Cfr.Cass.,1, 23 novembre1996, Alario, in CED: in tema di remissione del debito, a norma dell’art. 56 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), è necessario e sufficiente che ricorrano due presupposti, e cioè le disagiate condizioni economiche del detenuto e la regolarità della sua condotta in istituto. In base all’art. 30-ter del medesimo ordinamento penitenziario, richiamato dall’art. 56, la condotta può definirsi regolare quando il detenuto ha manifestato costantemente senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività’ organizzate nell’istituto. Ai fini della concessione del beneficio non è invece richiesta la prova della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, rilevante ai fini dell’applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata prevista dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario.

[10] Cfr. Cass., I, 8 marzo 1994, Spagnolo, in CED; Cass.,I, 23 aprile 1997, Akriche,in La Giustizia Penale, 1998,II,53.
[11] Cfr. Cass.,I, 14 febbraio 1980, Lo Conte;Cass.,I, 27 ottobre 1994, Seghetti; Cass.,I, 8 novembre 1999, Rosa, in CED: il requisito della regolare condotta, previsto dall’art.56 dell’ordina mento penitenziario per la concessione della remissione del debito, deve consistere, ai sensi del richiamato art.30 ter, comma VIII, del medesimo or dinamento, in una “costante” manifestazione di “senso di responsabilit à e correttezza nel comportamento personale, nelle attivit à organizzate negli istituti e nelle eventuali attivit à lavorative o culturali”. Ne deriva che il requisito anzidetto può essere ritenuto sussistente solo quando la rego larit à della condotta, come sopra definita, si sia estesa a tutto il periodo in cui è durata la detenzione, con esclusione, quindi, della possibili t à di considerare sufficiente una regolarit à di condotta, anche protratta nel tempo, che sia stata successiva ad un periodo in cui il condannato abbia tenuto un comportamento contrario a leggi o regolamenti.

[12] Cfr. Cass.,I, 7 luglio 1998, Cocca, in La Giustizia Penale, 1999, II,513; Cass.,I,17 marzo 1997, Campanile, in CED: il beneficio della remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, previsto dall’art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), presuppone che la condotta sia stata costantemente regolare. Ne consegue che, se non è trascorso un congruo periodo di tempo dalla condanna, viene a mancare la possibilità di valutare la costante regolarità della condotta, onde il beneficio non può essere concesso; Cass.,I,28 settembre 1998.
[13] Cfr, Cass.,I, 3 luglio 1995, Medaglia, in La Giustizia Penale, 1996,II, 516.
[14] Tale insegnamento è stato ribadito dalla Corte con sentenza 7-17 luglio 1998, n.271.La giurisprudenza dominante della Cassazione è parimenti nel senso di limitare la valutazione della condotta di chi è stato detenuto ai soli periodi di reclusione: Cass.,I, 19 febbraio 1997, Tropeano; Cass., 1, 16 maggio 2000, Sorrentino, in CED:la regolare condotta richiesta ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere si riferisce al solo compor- tamento tenuto dal condannato in stato di detenzione, non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato de- tentivo, di ulteriori reati.

[15] Così la sentenza della Corte Costituzionale n. 98/271, cit. .
[16] V. nota prec. .
[17] Così Cass.,I, 8 maggio 2001, Cento.
[18] Cfr. Cass.,1, 19 febbraio 2001, Bido, in CED: in tema di remissione del debito (art. 56 ord. pen.), non puo’ ritenersi sussistente il requisito della condotta regolare richiesto dall’art. 30 “ter” qualora il detenuto, affidato in prova al servizio sociale, sia colpi- to da un provvedimento restrittivo della liberta’ personale per un reato commesso durante la fruizione di tale beneficio.

[19] Cass.,I, 16 marzo 1998, Chiocchi.
[20] Cass.,I, 16 novembre 1990, Palmieri.

Redazione

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