La regolarità contributiva rientra indiscutibilmente tra i requisiti di natura formale relativi alla corretta gestione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico anche economico, che come tali devono essere posseduti da ciascuna delle imprese con

Lazzini Sonia 11/05/06
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IL Tar Sardegna, Cagliari, con la sentenza numero 271 del 2 marzo 2006 ci informa che:
 
Con una recente pronuncia, che il Collegio condivide, il Consiglio di Stato ha affermato che “la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto di servizi è richiesta come requisito indispensabile, non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppur ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva” (così Cons. Stato, IV Sez., 27/12/2004 n°8215).
 
Il ricordato principio di diritto, è stato affermato con riguardo agli appalti di servizi di cui al D. Lgs. 17/3/1995 n°157, ma è indubbiamente estensibile agli appalti di servizi relativi ai c.d. settori esclusi, regolati dal D. Lgs. 17/3/1995 n°158, atteso che l’art. 22 di quest’ultimo, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla gara, richiama espressamente l’art. 12 del citato D. Lgs. n°157/1995, che per l’appunto prevede, al comma 1 lett. d), l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non siano in “regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA            
ha pronunciato la seguente
 
 
 
SENTENZA
 
sul ricorso n° 504/05 proposto dalla ******* s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ************* presso il cui studio, in Cagliari, viale Merello n°41 è elettivamente domiciliata;  
contro
 
la E.S.A.F. s.p.a., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
 
l’******** – Ente **************** e *********, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è domiciliato;
e nei confronti
 
della ******* s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e *************, presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105 è elettivamente domiciliata;
 
della ******* s.r.l. e della ******* Luigi & C. s.a.s. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituite in giudizio;
 
per l’annullamento
 
del provvedimento di estremi ignoti con cui l’******** ha affidato alla controinteressata il servizio di sorveglianza, conduzione manutenzione e controllo degli impianti di potabilizzazione e depurazione e degli impianti di sollevamento ricadenti nell’ambito della zona operativa Anglona Coghinas lotto n°5;
 
del verbale di gara in data 21/1/2005, recante l’aggiudicazione provvisoria in favore della suddetta impresa;
 
della determinazione con cui la stazione appaltante ha ritenuto congrue le giustificazioni sull’anomalia dell’offerta rese dall’aggiudicataria;
 
della nota 18/1/2005 prot. n°24 con cui tale determinazione è stata comunicata al dirigente del servizio provveditorato e contratti.
 
della nota 19/1/2005 n° 37 con la quale il servizio di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla controinteressata.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati.
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della *******.
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
 
Visti gli atti tutti della causa.
 
Udita alla pubblica udienza del 22/2/2006 la relazione del consigliere ***************** e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
 
 
FATTO
 
L’******** – Ente **************** e *********, divenuto nelle more E.S.A.F. s.p.a., ha bandito un pubblico incanto, da aggiudicare al massimo ribasso, per l’affidamento del servizio, suddiviso in più lotti, di sorveglianza, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti di potabilizzazione e depurazione e degli impianti di sollevamento di propria pertinenza ricadenti nell’ambito della circoscrizione territoriale del Servizio Gestione di Sassari.
 
La ******* s.a., ha partecipato alla gara concernente il lotto n°5 – relativo alla zona operativa Anglona Coghinas – classificandosi al secondo posto dietro la ******* soc. coop. a r.l. dichiarata aggiudicataria.
 
Ritenendo l’aggiudicazione illegittima la Pridesa l’ha impugnata con ricorso e motivi aggiunti con cui ne ha chiesto l’annullamento per svariati motivi.
 
In particolare lamenta la ricorrente (primo motivo di ricorso) l’illegittima ammissione alla procedura concorsuale della *******.
 
Quest’ultima, infatti, aveva indicato, quali consorziate destinate all’esecuzione del servizio, la ******* s.r.l. e la ******* Luigi & C. s.a.s..
 
Sennonché, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla gara, la ******* s.r.l. non era in regola con il versamento dei contributi INAIL, cosicché la medesima e con lei la società consortile *******, avrebbero dovuto essere escluse dalla selezione per mancanza di un essenziale requisito di partecipazione.
 
Successivamente all’aggiudicazione la ******* ha regolarizzato la propria posizione contributiva, ma la sanatoria, intervenuta dopo l’aggiudicazione, è intempestiva.
 
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
 
Alla pubblica udienza del 25/1/2006 dopo ampia discussione nel corso della quale il procuratore della ******* ha, tra l’altro, eccepito il difetto di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto la procura alle liti, senza, peraltro, opporsi alla concessione di un termine a difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.
 
La Sezione, quindi, con ordinanza 31/1/2006 n°10, ha disposto la rimessione sul ruolo del ricorso fissando la data del 22/2/2006 per l’ulteriore trattazione.
 
Alla pubblica udienza del 22/2/2006 la causa, su richiesta delle parti, è, infine, definitivamente passata in decisone.
 
 
 
DIRITTO
 
Pregiudizialmente il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato in giudizio documentazione idonea a dimostrare che colui che ha conferito il mandato ai difensori ne aveva i poteri.
 
Pertanto, la correlativa eccezione prospettata dalla controinteressata non può essere accolta.
 
Sempre in via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di irricevibilità prospettata dall’amministrazione intimata.
 
Sostiene quest’ultima che il ricorso, notificato in data 9/5/2005, sarebbe tardivo in quanto la Pridesa avrebbe acquisito piena conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione definitiva sin dal precedente mese di gennaio.
 
Ciò in quanto, nel gennaio 2005, a seguito di apposita istanza di accesso, l’ESAF avrebbe consegnato alla ricorrente tutti gli atti del procedimento di gara.
 
L’eccezione è infondata.
 
Com’è noto l’onere di dare rigorosa prova della data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto lesivo incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso, salvo che elementi certi, in ordine al momento dell’intervenuta conoscenza, non emergano dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente o dagli atti di causa (cfr. T.A.R. Sardegna 23/3/2004 n°432, Cons. Stato, VI Sez., 22/10/2002 n°5813).
 
Nella specie, la resistente amministrazione ha solo affermato che la ricorrente conoscesse gli atti del procedimento di gara sin dal mese di gennaio, ma di tale circostanza non ha fornito alcuna prova.
 
Non ha, infatti, dimostrato che la ricorrente (ed invero nemmeno i suoi difensori) avessero ricevuto gli atti richiesti.
 
Anzi, la stessa amministrazione ha depositato in giudizio una nota proveniente dai difensori della ricorrente, che ancora a metà marzo 2005 reclamavano la consegna di atti del procedimento ed in particolare “dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva qualora questi fossero già stati adottati”.
 
Né, peraltro, la data in cui la ricorrente ha acquisito piena conoscenza degli atti impugnati risulta aliunde.
 
Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla controinteressata.
 
Sostiene quest’ultima che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarebbe stato impugnato solo con i primi motivi aggiunti, i quali, però, sarebbero stati tardivamente depositati in giudizio.
 
In ogni caso, poi, gli stessi sarebbero privi di specifiche censure e quindi, anche sotto questo profilo, inammissibili.
 
Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.
 
Al riguardo è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto la ******* sostiene, tutti gli atti del procedimento di gara, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultano fin dal principio impugnati col ricorso – la cui ritualità non è dubbia – con cui il giudizio è stato introdotto.
 
Il ricorso può, quindi, essere esaminato nel merito.
 
Il primo motivo di gravame è fondato.
 
Con una recente pronuncia, che il Collegio condivide, il Consiglio di Stato ha affermato che “la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto di servizi è richiesta come requisito indispensabile, non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppur ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva” (così Cons. Stato, IV Sez., 27/12/2004 n°8215).
 
Il ricordato principio di diritto, è stato affermato con riguardo agli appalti di servizi di cui al D. Lgs. 17/3/1995 n°157, ma è indubbiamente estensibile agli appalti di servizi relativi ai c.d. settori esclusi, regolati dal D. Lgs. 17/3/1995 n°158, atteso che l’art. 22 di quest’ultimo, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla gara, richiama espressamente l’art. 12 del citato D. Lgs. n°157/1995, che per l’appunto prevede, al comma 1 lett. d), l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non siano in “regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.
 
Nel caso di specie il disciplinare di gara, nel regolare le modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, stabiliva, conformemente a quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. n°158/1995 e quindi dall’art. 12 del D. Lgs. n°157/1995, che i concorrenti dovessero dichiarare, a pena di esclusione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 
 
La società consortile Servizi Idrici Integrati ha partecipato alla gara dichiarando che in caso di aggiudicazione il servizio sarebbe stato eseguito dalle consorziate ******* Luigi & ********* e ******* s.r.l., e dichiarando altresì che le stesse erano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
 
Sennonché, in sede di verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione alla gara, è emerso che la ******* s.r.l., al momento di presentazione della domanda di partecipazione ed anche successivamente all’apertura delle buste (avvenuta in data 11/1/2005), era priva del requisito della regolarità contributiva, risultando, quantomeno sino al 19/4/2005 inadempiente nei confronti dell’INAIL per versamenti relativi al periodo 2002 – 2004 (si veda nota la nota 19/4/2005 prot. n°3563, depositata in giudizio, con cui l’INAIL, in risposta ad esplicita richiesta dell’ESAF, ha comunicato a questo la posizione contributiva della *******).
 
Nel descritto contesto e in considerazione del principio di diritto più sopra enunciato, a nulla poteva rilevare che in data successiva allo svolgimento della gara la suddetta impresa fosse stata ammessa a regolarizzare la propria posizione contributiva mediante pagamento rateizzato (nota INAIL prot. n°3581 del 22/4/2005).
 
Sostiene la controinteressata che l’avversata aggiudicazione sarebbe stata comunque legittima, quand’anche la ******* fosse risultata priva del contestato requisito, essendo sufficiente che quest’ultimo, relativo alla capacità tecnico – economica e finanziaria del concorrente, sussistesse in capo alla società consortile *******.
 
La tesi non può essere condivisa.
 
La regolarità contributiva rientra, infatti, indiscutibilmente tra i requisiti di natura formale relativi alla corretta gestione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico anche economico, che come tali devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate designate per lo svolgimento del servizio (cfr. T.A.R. Sardegna 29/5/2001 n°645 nonché Cons. Stato, V Sez., 24/11/1997 n°1367).
 
La ******* avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa dalla gara. Da ciò consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
 
Il ricorso va, quindi, accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.
 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei riguardi della controinteressata.
 
 
 
P.Q.M.
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
 
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata aggiudicazione.
 
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3000/00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 22/2/2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Depositata in segreteria oggi: 02/03/2006
 

Lazzini Sonia

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