La radicale carenza di un obbligatorio requisito e della relativa prova comporta l’esclusione dalla gara senza possibilità della pur invocata regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti

Lazzini Sonia 15/01/09
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Dichiarazioni inerenti un direttore tecnico cessato dalla carica: la mancata allegazione dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario è fonte di esclusione dalla procedura?potrebbe essere sufficiente un’autodichiarazione concerne l’insussistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/195?
 
La questione sottoposta all’esame del Collegio non è, in diritto, l’ammissibilità in astratto della produzione di una dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta (casellario giudiziale e carichi pendenti), stante sia l’espressa previsione della lex specialis al riguardo, sia il più generale principio per cui (specialmente dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per cui nel settore dell’affidamento delle commesse pubbliche vale la regola della massima partecipazione, in virtù del principio del favor partecipationis: cfr. art. 38, II comma, D. Lgs. 163/2006) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto i concorrenti anziché produrre le prescritte certificazioni possono produrre una dichiarazione sostitutiva , ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000._Si tratta piuttosto di accertare, in fatto, la sufficienza contenutistica della contestata dichiarazione sostitutiva e la sua concreta idoneità a fungere da documentazione alternativa della prescritta certificazione. Orbene, risulta agli atti ed incontestato tra le parti che la dichiarazione resa da soggetti interessati ai sensi del d.P.R. 445/2000 concerne l’insussistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/195; la non applicazione di misure di prevenzione e la mancata estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza applicate nei confronti di un convivente; la mancata emissione nei propri confronti sia di sentenze di condanna con beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, sia di irrogazione di pena su richiesta, sia di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto._Appare pertanto evidente, quanto meno ed in via decisiva, l’inidoneità di tale dichiarazione sostitutiva rispetto alla significativa e pregnante valenza contenutistica del certificato dei carichi pendenti, atteso che dalla menzionata dichiarazione nulla emerge, al di fuori dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, in merito alla sussistenza o meno di procedimenti penali in corso. Di tal che la stessa non può assolvere alla funzione sostitutiva dell’indicato certificato, richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis con previsione cogente e non impugnata
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 20290 del 27 novembre 2008, emessa dal Tar Campania, Napoli
 
In via prioritaria, per la evidente portata potenzialmente assorbente, deve porsi l’attenzione sul contestato motivo di esclusione concernente la mancanza dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario relativi al sig. ********, direttore tecnico cessato dalla carica.
 
La questione sottoposta all’esame del Collegio non è, in diritto, l’ammissibilità in astratto della produzione di una dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta (casellario giudiziale e carichi pendenti), stante sia l’espressa previsione della lex specialis al riguardo, sia il più generale principio per cui (specialmente dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per cui nel settore dell’affidamento delle commesse pubbliche vale la regola della massima partecipazione, in virtù del principio del favor partecipationis: cfr. art. 38, II comma, D. Lgs. 163/2006) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto i concorrenti anziché produrre le prescritte certificazioni possono produrre una dichiarazione sostitutiva , ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.
 
Si tratta piuttosto di accertare, in fatto, la sufficienza contenutistica della contestata dichiarazione sostitutiva e la sua concreta idoneità a fungere da documentazione alternativa della prescritta certificazione. Orbene, risulta agli atti ed incontestato tra le parti che la dichiarazione resa da soggetti interessati ai sensi del d.P.R. 445/2000 concerne l’insussistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/195; la non applicazione di misure di prevenzione e la mancata estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza applicate nei confronti di un convivente; la mancata emissione nei propri confronti sia di sentenze di condanna con beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, sia di irrogazione di pena su richiesta, sia di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto.
 
Appare pertanto evidente, quanto meno ed in via decisiva, l’inidoneità di tale dichiarazione sostitutiva rispetto alla significativa e pregnante valenza contenutistica del certificato dei carichi pendenti, atteso che dalla menzionata dichiarazione nulla emerge, al di fuori dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, in merito alla sussistenza o meno di procedimenti penali in corso. Di tal che la stessa non può assolvere alla funzione sostitutiva dell’indicato certificato, richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis con previsione cogente e non impugnata.
 
Ne consegue che la radicale carenza di tale obbligatorio requisito e della relativa prova comporta l’esclusione dalla gara senza possibilità della pur invocata regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti.
 
L’infondatezza della censura sul punto e, di converso, la sufficienza motivazionale del relativa contestazione formulata in sede di provvedimento di esclusione rendono inammissibili, per carenza di rilevanza e di interesse, le ulteriori censure e di conseguenze non necessario lo scrutinio degli ulteriori motivi di doglianza.
 
Il ricorso, di conseguenza, va respinto con conseguente reiezione della connessa domanda risarcitoria in ragione dell’insussistenza di un danno ingiusto eziologicamente connesso alla contestata azione amministrativa.
 
 
 
A cura di *************
 
 
 
n. 20290/08 Reg. Sent.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli
 
Ottava Sezione
 
 
composto dai Signori:
 
***************    Presidente
 
Santino Scudeller    Componente
 
**************    Componente rel/est.
 
ha pronunziato la seguente 
 
SENTENZA
 
sul ricorso 5243/2007 proposto da:ALFA S.R.L. rappresentato e difeso dall’avv.to *************** con domicilio eletto in NAPOLI VIA CINTIA P.CO S. PAOLO N. 13
 
contro
 
COMUNE DI CASERTA, rappresentato e difeso dall’avv.to LIDIA GALLO con domicilio eletto in NAPOLI VIA PONTE DI TAPPIA 47 (studio ******)
 
e nei confronti di
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
– della determina n.1152 del 12/07/2007 di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori di sistemazione esterna e completamento della scuola elementare in località Parco Aranci nel Comune di Caserta ;
 
– di ogni altro atto connesso, collegato o preordinato in quanto lesivo;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Udito all’ udienza del 13 Ottobre 2008 il relatore *********** ed i difensori delle parti;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
 
FATTO e DIRITTO
 
     Parte ricorrente, premesso che la Città di Caserta pubblicava il bando per procedura aperta volto all’affidamento dell’appalto dei lavori di sistemazione esterna e completamento della scuola elementare località “Parco Aranci”, ha impugnato il provvedimento con cui l’Ente locale ha deciso di escludere la propria offerta sia per carenze relative al contratto di avvalimento, sia per mancanza dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario relativi al sig. ********, direttore tecnico cessato dalla carica, deducendone l’illegittimità sotto vari profili. L’amministrazione intimata e l’Ati aggiudicataria, in qualità di controinteressato, si costituivano in giudizio, concludendo per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.
 
2.- Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
 
In via prioritaria, per la evidente portata potenzialmente assorbente, deve porsi l’attenzione sul contestato motivo di esclusione concernente la mancanza dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario relativi al sig. ********, direttore tecnico cessato dalla carica.
 
La questione sottoposta all’esame del Collegio non è, in diritto, l’ammissibilità in astratto della produzione di una dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta (casellario giudiziale e carichi pendenti), stante sia l’espressa previsione della lex specialis al riguardo, sia il più generale principio per cui (specialmente dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per cui nel settore dell’affidamento delle commesse pubbliche vale la regola della massima partecipazione, in virtù del principio del favor partecipationis: cfr. art. 38, II comma, D. Lgs. 163/2006) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto i concorrenti anziché produrre le prescritte certificazioni possono produrre una dichiarazione sostitutiva , ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.
 
Si tratta piuttosto di accertare, in fatto, la sufficienza contenutistica della contestata dichiarazione sostitutiva e la sua concreta idoneità a fungere da documentazione alternativa della prescritta certificazione. Orbene, risulta agli atti ed incontestato tra le parti che la dichiarazione resa da soggetti interessati ai sensi del d.P.R. 445/2000 concerne l’insussistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/195; la non applicazione di misure di prevenzione e la mancata estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza applicate nei confronti di un convivente; la mancata emissione nei propri confronti sia di sentenze di condanna con beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, sia di irrogazione di pena su richiesta, sia di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto.
 
Appare pertanto evidente, quanto meno ed in via decisiva, l’inidoneità di tale dichiarazione sostitutiva rispetto alla significativa e pregnante valenza contenutistica del certificato dei carichi pendenti, atteso che dalla menzionata dichiarazione nulla emerge, al di fuori dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, in merito alla sussistenza o meno di procedimenti penali in corso. Di tal che la stessa non può assolvere alla funzione sostitutiva dell’indicato certificato, richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis con previsione cogente e non impugnata.
 
Ne consegue che la radicale carenza di tale obbligatorio requisito e della relativa prova comporta l’esclusione dalla gara senza possibilità della pur invocata regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti.
 
L’infondatezza della censura sul punto e, di converso, la sufficienza motivazionale del relativa contestazione formulata in sede di provvedimento di esclusione rendono inammissibili, per carenza di rilevanza e di interesse, le ulteriori censure e di conseguenze non necessario lo scrutinio degli ulteriori motivi di doglianza.
 
Il ricorso, di conseguenza, va respinto con conseguente reiezione della connessa domanda risarcitoria in ragione dell’insussistenza di un danno ingiusto eziologicamente connesso alla contestata azione amministrativa.
 
3. Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti costituite la compensazione delle spese di giudizio.
 
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, VIII Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 13 ottobre 2008.
*************** – Presidente.
************** – relatore/estensore

Lazzini Sonia

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