La questione dedotta in giudizio riguarda, a ben vedere, l’interpretazione della polizza fideiussoria, al fine di verificare quali siano gli obblighi nascenti dal contratto, ed in particolare quali prestazioni possa esigere dal garante l’Amministrazione g

Lazzini Sonia 03/09/09
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Ricorso di una Compagnia di Assicurazioni avverso : la competenza è del giudice civile e non di quello amministrativo
 
Erogazione di un ontributo in conto capitale per un importo pari ad € 623.110,41 (a fronte di investimenti pari ad € 1.488.428,78), erogabili in tre quote annuali di € 207.703,47 ciascuna. Con ordinativo di pagamento una banca ha erogato alla ditta, a titolo di anticipazione, la somma di L. 402.170.000, quale prima quota del contributo concesso. La ricorrente, Compagnia di Assicurazioni, ha garantito, con una polizza fidiuessioria, l’erogazione anticipata di detta prima quota di agevolazioni. La polizza era stata prestata per una durata massima di trentasei mesi dalla data di erogazione della prima quota del contributo. Successivamente, la Banca ha comunicato alla ditta destinataria del contributo e al suo fideiussore l’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni per non avere la prima dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori relativo alla prima quota di agevolazioni. Di conseguenza alla ricorrente è stata richiesta l’escussione della garanzia fidejussoria da essa rilasciata. La ricorrente ha fornito riscontro a firma del proprio legale, con la quale ha rappresentato alla banca l’intervenuta estinzione della garanzia fidejussoria per l’integrale decorso del suo termine di validità e quindi ha respinto la domanda di incameramento.
 
Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:a) Polizza a scadenza fissa – Inesigibilità dopo la scadenza – Illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza. La polizza fidejussoria – emessa il 9 marzo 1999 per la durata di trentasei mesi, decorrenti dall’erogazione della prima quota del contributo (id est sino al 9 marzo 2002) – alla data del 9 settembre 2003 di revoca delle agevolazioni era ormai divenuta priva di efficacia. Illegittimamente dunque il Ministero ha proceduto all’escussione di una polizza estinta.
b) Escussione della garanzia ampiamente ultramassimale per gli accessori del credito non compresi in copertura. Il massimale della garanzia è fissato ad € 207.703,47 comprensivo della maggiorazione prevista al punto c) delle premesse di polizza, ossia della maggiorazione degli interessi al TUS tempo per tempo vigente per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio successivo all’anno della disponibilità della quota di agevolazioni riconosciuta all’impresa e sino alla data di erogazione effettiva. Nella nota della Banca del 3 marzo 2004 è chiesta l’escussione per € 261.670,77, corrispondente al massimale maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata calcolati dalla data di erogazione dell’anticipazione. A parte la rivalutazione monetaria, che è esclusa dalla garanzia, illegittimamente nel decreto impugnato il Ministero richiede gli interressi maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione effettiva, mentre sono coperti dalla ricorrente solo gli interessi per il periodo (precedente) intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno della disponibilità della somma oggetto di agevolazione sino alla data di erogazione:: qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. Come chiarito nell’esposizione in fatto il petitum e la causa petendi del presente giudizio non riguardano la legittimità dell’atto di revoca o del conseguenziale recupero del credito, ma attengono più propriamente alla validità ed efficacia del contratto di garanzia e, quindi, all’accertamento dell’esistenza o meno dell’obbligazione di restituzione in capo al garante. Si tratta, dunque, di una controversia tipicamente civilistica (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 6 ottobre 2005 n. 7939; 8 novembre 2005 n. 10758), con la conseguenza che competente a conoscerla è il giudice ordinario._Rileva infatti il Collegio che la decisione di procedere all’incameramento della polizza fideiussoria non incide direttamente sul rapporto concessorio e si pone al di fuori dell’esercizio di un potere autoritativo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 (sostanzialmente in termini Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6016). Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 30 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007.
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 6351 dell’ 1 luglio 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
 
N. 06351/2009 REG.SEN.
N. 10281/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 10281/04, proposto dalla ******à ALFA Assicurazioni e Riassicurazioni (ALFA) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti *********************** e *************** e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via La Spezia n. 74,;
contro
il Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive), in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio, nonché;
nei confronti di
della BETA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. B2/RC/9 – 132314 del 15 giugno 2004, con il quale è stata disposta la revoca delle agevolazioni finanziarie erogate all’ BETA s.r.l. e l’incameramento della polizza fidejussoria n. D10003308/03 del 4 gennaio 1999, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato o connesso e conseguenziale.
 
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 giugno 2009 il Consigliere **************; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2004 e depositato il successivo 27 ottobre la ALFA s.p.a. impugna il decreto n. B2/RC/9 – 132314 del 15 giugno 2004, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca delle agevolazioni finanziarie erogate all’BETA s.r.l. e l’incameramento della polizza fidejussoria n. D10003308/03 del 4 gennaio 1999 da essa rilasciata.
Espone, in fatto, che la ditta BETA s.r.l. era stata ammessa ad un contributo in conto capitale per un importo pari ad € 623.110,41 (a fronte di investimenti pari ad € 1.488.428,78), erogabili in tre quote annuali di € 207.703,47 ciascuna.
Con ordinativo di pagamento n. 1057 del 9 marzo 1999 la BANCA – Divisione Credito Industriale ha erogato alla ditta, a titolo di anticipazione, la somma di L. 402.170.000, quale prima quota del contributo concesso. La ALFA s.p.a. ha garantito, con la polizza n. D10003308/03 del 4 gennaio 1999, l’erogazione anticipata di detta prima quota di agevolazioni. La polizza era stata prestata per una durata massima di trentasei mesi dalla data di erogazione della prima quota del contributo.
Con nota della Direzione Crediti di Gruppo della BANCA del 9 settembre 2003 è stato comunicato alla BETA s.r.l. e al suo fideiussore l’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni per non avere la prima dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori relativo alla prima quota di agevolazioni. Con nota del 3 marzo 2004 la Direzione Crediti di Gruppo della BANCA ha chiesto alla ALFA l’escussione della garanzia fidejussoria da essa rilasciata all’BETA s.r.l..
La ALFA ha fornito riscontro con nota del 9 aprile 2004 a firma del proprio legale, con la quale ha rappresentato alla BANCA l’intervenuta estinzione della garanzia fidejussoria per l’integrale decorso del suo termine di validità e quindi ha respinto la domanda di incameramento.
Infine, con nota del 12 luglio 2004 il Ministero delle attività produttive ha notificato al garante il decreto di revoca delle agevolazioni n. 132314 del 15 giugno 2004.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
a) Polizza a scadenza fissa – Inesigibilità dopo la scadenza – Illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza ALFA.
La polizza fidejussoria – emessa il 9 marzo 1999 per la durata di trentasei mesi, decorrenti dall’erogazione della prima quota del contributo (id est sino al 9 marzo 2002) – alla data del 9 settembre 2003 di revoca delle agevolazioni era ormai divenuta priva di efficacia. Illegittimamente dunque il Ministero ha proceduto all’escussione di una polizza estinta.
b) Escussione della garanzia ampiamente ultramassimale per gli accessori del credito non compresi in copertura.
Il massimale della garanzia è fissato ad € 207.703,47 comprensivo della maggiorazione prevista al punto c) delle premesse di polizza, ossia della maggiorazione degli interessi al TUS tempo per tempo vigente per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio successivo all’anno della disponibilità della quota di agevolazioni riconosciuta all’impresa e sino alla data di erogazione effettiva. Nella nota della BANCA del 3 marzo 2004 è chiesta l’escussione per € 261.670,77, corrispondente al massimale maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata calcolati dalla data di erogazione dell’anticipazione. A parte la rivalutazione monetaria, che è esclusa dalla garanzia, illegittimamente nel decreto impugnato il Ministero richiede gli interressi maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione effettiva, mentre sono coperti dalla ALFA solo gli interessi per il periodo (precedente) intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno della disponibilità della somma oggetto di agevolazione sino alla data di erogazione
3. Il Ministero dello sviluppo economico e l’BETA s.r.l. non si sono costituiti in giudizio.
5. Con ordinanza n. 6119 del 19 novembre 2004 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
6. All’udienza dell’11 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Come chiarito nell’esposizione in fatto il petitum e la causa petendi del presente giudizio non riguardano la legittimità dell’atto di revoca o del conseguenziale recupero del credito, ma attengono più propriamente alla validità ed efficacia del contratto di garanzia e, quindi, all’accertamento dell’esistenza o meno dell’obbligazione di restituzione in capo al garante. Si tratta, dunque, di una controversia tipicamente civilistica (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 6 ottobre 2005 n. 7939; 8 novembre 2005 n. 10758), con la conseguenza che competente a conoscerla è il giudice ordinario.
Rileva infatti il Collegio che la decisione di procedere all’incameramento della polizza fideiussoria non incide direttamente sul rapporto concessorio e si pone al di fuori dell’esercizio di un potere autoritativo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 (sostanzialmente in termini Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6016).
Aggiungasi che ad analoga conclusione si perviene considerando, sotto altro profilo, che la questione dedotta in giudizio riguarda, a ben vedere, l’interpretazione della polizza fideiussoria, al fine di verificare quali siano gli obblighi nascenti dal contratto, ed in particolare quali prestazioni possa esigere dal garante l’Amministrazione garantita nel caso di revoca delle agevolazioni.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 30 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007.
Nulla per le spese, non essendosi costituite le controparti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
********************, Consigliere
**************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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