La pubblica amministrazione deve perseguire i fini istituzionali utilizzando il proprio personale, talché l’incarico esterno è lecito solo qualora ciò non sia ragionevolmente possibile, o perché l’attività che deve essere svolta richiede un apporto profes

Lazzini Sonia 01/03/07
Scarica PDF Stampa
In tema di il conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni, merita di essere segnalato il pensiero espresso dalla sentenza  numero 615 del 12 ottobre 2006 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna:
 
< e’ da reputare illecito l’incarico che si risolva in una mera duplicazione di attività che dovevano essere svolte dagli uffici, proprio perché in questo caso dal soggetto esterno non viene all’ente alcun effettivo ausilio.
 
Poiché non vi è utilità, il compenso corrisposto costituisce danno ingiusto per l’amministrazione.
 
Altro punto fermo è che l’incarico deve avere un oggetto determinato, al fine di poter concretamente apprezzare l’effettivo adempimento della prestazione da parte del consulente e l’utilità della stessa per l’amministrazione committente>
 
In particolare, nella fattispecie sottoposta all’adito giudice:
 
< Nel caso in esame, che l’organico del Settore fosse insufficiente era già stato segnalato per cui dalla consulenza nulla di nuovo è stato aggiunto sul punto.
 
Per il resto, il consulente, come esattamente rilevato dall’attore, si è limitato a fornire suggerimenti organizzativi probabilmente utili, ma allo stesso tempo talmente semplici da rientrare nell’ambito delle soluzioni facilmente individuabili dal Responsabile del Settore, nell’esercizio ordinario dei compiti a lui spettanti>
 
In conclusione quindi:
 
< In definitiva, la consulenza in questione si è risolta in una duplicazione, perché ha avuto ad oggetto lo svolgimento di compiti che rientravano nell’attività ordinaria del funzionario responsabile del Settore interessato. Per quanto detto sopra, il relativo compenso costituisce quindi danno per l’amministrazione che lo ha corrisposto>
 
a cura di *************
 
 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procurato-re regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di
 
********* ***, nato a ******-Vaccileddi il 23 luglio 1955, rappresentato e difeso dall’avv. *******************
 
Pierino ***, nato a ******-***** il 15 aprile 1954, rappresentato e difeso dall’avv. *******************
 
******** ***, nato a Olbia il 12 maggio 1966, rappresentato e difeso dall’avv. *******************
 
**** ***, nato a ******-Vaccileddi il 23 marzo 1960, contumace
 
Mario ***, nato a Laerru il 14 agosto 1944, rappresentato e difeso dall’avv. *******************
 
********* ***, nato a Porto Torres l’8 ottobre 1948, rappresentato e difeso dall’avv. *******************.
 
Visto l’atto di citazione del 24 novembre 2005, iscritto al n. 18101 del registro di Segreteria.
 
Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2006, il rela-tore Consigliere ******************, nonché l’avv. ******************* per i convenuti ********* ***, ******* ***, ******** ***, ***** *** e ********* *** e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale ****************.
 
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
 
Ritenuto in
 
FATTO
Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha citato in giudizio i sig.ri ********* ***, ******* ***, ******** ***, **** ***, ***** *** e ********* *** per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Loiri Porto S. Paolo, della somma di euro 19.584,00, in parti uguali o secondo diversa ripartizione accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
 
La vicenda esposta dall’attore può essere sintetizzata come segue.
 
L’arch. ************ ha ricevuto un incarico di consulente tecnico dal Comune di Loiri Porto S. Paolo con delibera della Giunta Municipale n. 41 dell’8 aprile 2004.
 
L’incarico aveva ad oggetto, secondo quanto riportato nelle premesse della deliberazione, una non meglio descritta attività di supporto al lavoro dei tecnici impiegati nel settore Lavori Pubblici del Comune e le finalità perseguite dovevano consistere nel riordino e nella riorganizzazione dell’area dei lavori pubblici.
 
In base alla convenzione stipulata con il professionista l’8 aprile 2004, firmata per il Comune dal dott. ***, responsabile del settore, l’incarico avrebbe dovuto articolarsi in due fasi, la prima delle quali, da espletarsi entro sei mesi e comunque entro il 15 ottobre 2004, avrebbe riguardato analisi e riorganizzazione del settore, mentre la seconda, della durata di quattro mesi e da concludere comunque entro il 15 febbraio 2005, sarebbe consistita nel controllo, verifica e supporto alla fase precedente.
 
Per ciò che attiene alle ragioni della necessità di fare ricorso all’apporto esterno, nelle premesse della deliberazione di Giunta si parla della volontà dell’amministrazione di procedere alla riorganizzazione del settore in questione, in quanto da anni sempre più interessato da molteplici attività e da importanti e rilevanti disposizioni legislative, anche di interesse comunitario.
 
Secondo l’attore, in realtà tale motivazione richiamerebbe alcune considerazioni contenute in due distinte relazioni predisposte dal responsabile del settore, il dott. ***, e dal Segretario comunale, dott. ***, entrambe precedenti alla delibera di Giunta, ove, in sintesi, si evidenziavano la necessità di un ampliamento della pianta organica dell’Ufficio tecnico e dell’assunzione di altre figure professionali in relazione ad alcuni compiti assegnati all’Ufficio, la mole di lavoro gravante sul settore e la cronica carenza di personale, anche alla luce delle assenze per ragioni di salute dello stesso responsabile del settore.
 
Il dott. *** in particolare sollecitava un urgente intervento dell’organo esecutivo, ipotizzando di avvalersi di spiccate professionalità esterne che, con cognizione e competenza, seguissero l’iter dei procedimenti, rendendo parimenti edotti i funzionari dell’ente nell’espletamento delle pratiche future.
 
Il requirente sottolinea che, poco prima della delibera di incarico, la Giunta aveva provveduto all’adozione della nuova pianta organica, che non prevedeva variazioni per l’Area dei Lavori Pubblici, salvo che per l’assunzione di una unità di personale con la qualifica di operaio. Nell’occasione non erano state evidenziate difficoltà di sorta in ordine al regolare svolgimento delle attività del settore.
 
Peraltro, osserva il Procuratore regionale, nella delibera di incarico non si fa cenno alle considerazioni svolte dai due funzionari, così come non vi sono indicazioni sull’impossibilità di avvalersi di personale dell’ente. Anche le motivazioni addotte dal Segretario comunale a posteriori, in sede di istruttoria condotta dal requirente, non sarebbero sufficienti, in quanto al più idonee a individuare, ora per allora, i presupposti per l’affidamento della consulenza.
 
Parimenti carente si paleserebbe l’atto in questione con riguardo ai criteri e alle valutazioni che hanno portato alla scelta del professionista.
 
Il Procuratore regionale si sofferma quindi sull’esito della consulenza (peraltro interrottasi dopo l’esaurimento della prima fase), per osservare che la stessa si è risolta nell’invio di alcune note contenenti una sintetica elencazione delle più tipiche incombenze dell’area tecnica, accompagnate dall’indicazione di semplici accorgimenti di carattere organizzativo.
 
A seguito di un’interrogazione consiliare che aveva posto in dubbio l’opportunità e la legittimità dell’incarico, l’Assessore *** informava i Consiglieri delle ragioni che avevano determinato il conferimento dell’incarico medesimo, precisando che le aspettative erano diverse, in quanto l’intendimento dell’amministrazione era quello di organizzare un ottimo servizio, ma che il rapporto con il professionista si era interrotto perché non erano stati raggiunti gli obiettivi sperati.
 
Il ***** ha ricevuto il pagamento del compenso relativo alla prima fase dell’incarico, su autorizzazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, previa attestazione dell’avvenuto espletamento degli adempimenti di cui all’art. 4 della convenzione.
 
Tale somma, ad avviso dell’attore, costituisce danno erariale, da ascrivere al comportamento dei componenti della Giunta, che deliberarono il conferimento dell’incarico, del Segretario comunale e del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ai quali è stato quindi notificato il prescritto invito a dedurre.
 
In risposta, tutti i presunti responsabili, ad eccezione dell’Assessore ***, hanno fatto pervenire le proprie deduzioni, che il Procuratore regionale non ha tuttavia ritenuto idonee a evitare l’emissione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
 
Sostiene il Procuratore regionale che il pagamento del compenso al professionista consulente esterno sia il frutto di illegittimità riferibili all’atto di conferimento dell’incarico, che sarebbe stato adottato in violazione della normativa che disciplina il ricorso ad apporti esterni da parte delle amministrazioni pubbliche in generale, e degli enti locali in particolare, nonché delle indicazioni della giurisprudenza contabile. In concreto, peraltro, l’incarico non avrebbe apportato all’ente alcuna utilità, dato che il professionista si sarebbe limitato a indicare misure di carattere organizzativo sostanzialmente banali o a prospettare soluzioni, come l’incremento dell’organico, già esposte dal Segretario comunale e dal Responsabile del settore. Talché il Procuratore regionale ha ritenuto responsabile del danno il dott. ***, oltre che per aver avallato e sollecitato il conferimento dell’incarico, anche per aver autorizzato il pagamento del compenso, nonostante la prestazione dedotta in convenzione non sia stata correttamente eseguita.
 
Avendo rinvenuto nel comportamento di tutti i convenuti l’elemento della colpa grave, l’attore ha ritenuto che il danno provocato vada ripartito tra gli stessi in parti uguali, salvo diversa ripartizione accertata in corso di causa.
 
Instaurato il giudizio, tutti i convenuti, tranne il ***, si sono costituiti in giudizio conferendo mandato difensivo e di rappresentanza all’avv. *******************, il quale, con due distinte memorie di costituzione e difensive depositate in data 31 maggio 2006, ha formulato conclusioni di proscioglimento dei convenuti da ogni addebito, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio. In via subordinata ha chiesto che la Corte voglia fare uso del potere riduttivo. Sempre in via subordinata, è stata dedotta CTU al fine di stabilire l’effettivo svolgimento dell’incarico da parte del consulente e la congruità del compenso corrispostogli.
 
Con memorie integrative depositate in data 17 giugno 2006, il difensore ha ribadito le conclusioni già formulate, depositando ulteriore documentazione a sostegno delle tesi difensive.
 
Nell’odierno dibattimento le parti hanno confermato le ri-spettive conclusioni.
 
Considerato in
 
DIRITTO
 
Secondo l’assunto dell’attore, il danno contestato sarebbe conseguente all’illegittimo conferimento di un incarico di consulenza.
 
E’ opportuno ricordare i limiti normativi entro i quali l’affidamento di siffatti incarichi può considerarsi legittimo.
 
La norma generale in tema di incarichi conferiti dalle Pubbliche amministrazioni a soggetti esterni è contenuta nell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, così stabiliva: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
 
A sua volta, l’art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), prevede che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento [sull’ordinamento degli uffici e dei servizi] può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”. A questo proposito, il Regolamento del Comune di Loiri Porto S. ***** stabilisce (art. 34, v. fgl. 106 del fascicolo di Procura) che “la Giunta Comunale può disporre l’affidamento, previa motivata determinazione del compenso, a professionisti esterni, di incarichi professionali o di consulenza per il perseguimento di obiettivi o lo svolgimento di compiti specifici, coerenti con gli obiettivi prefissati ed ai quali non si possa far fronte con il personale in servizio”.
 
Come è noto, poiché il conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce una problematica ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, sono da ritenere ormai consolidati gli orientamenti formatisi sul tema.
 
Un punto fermo è costituito dal carattere straordinario del ricorso ad apporti esterni. La pubblica amministrazione deve di norma perseguire i fini istituzionali utilizzando il proprio personale, talché l’incarico esterno è lecito solo qualora ciò non sia ragionevolmente possibile, o perché l’attività che deve essere svolta richiede un apporto professionale particolarmente elevato sotto il profilo tecnico-scientifico, oppure perché, per ragioni contingenti e transitorie (quali l’insufficienza del personale in organico a far fronte al carico di lavoro), anche compiti, che sarebbero normalmente assolti con l’utilizzo della struttura interna, rendono viceversa necessario avvalersi di personale esterno.
 
E’ affermazione conseguente che sia da reputare illecito l’incarico che si risolva in una mera duplicazione di attività che dovevano essere svolte dagli uffici, proprio perché in questo caso dal soggetto esterno non viene all’ente alcun effettivo ausilio. Poiché non vi è utilità, il compenso corrisposto costituisce danno ingiusto per l’amministrazione.
 
Altro punto fermo è che l’incarico deve avere un oggetto determinato, al fine di poter concretamente apprezzare l’effettivo adempimento della prestazione da parte del consulente e l’utilità della stessa per l’amministrazione committente.
 
Nel caso di specie, lo scopo dell’incarico affidato al professionista esterno era quello di “provvedere al riordino ed alla riorganizzazione del Settore Lavori Pubblici, che da anni è sempre più interessato da molteplici attività e da importanti e rilevanti disposizioni legislative, anche di interesse comunitario” (così si afferma nelle premesse della delibera della Giunta n. 41 dell’8 aprile 2004, fgl. 49 e sgg. del fascicolo di Procura).
 
La convenzione conseguentemente stipulata con il professionista (v. fgl. 57 e sgg. fascicolo di Procura), all’art. 1 (oggetto della prestazione), prevedeva lo svolgimento di un “incarico di consulente tecnico presso il Settore Lavori Pubblici”. Il successivo art. 2 (svolgimento dell’incarico) stabiliva a sua volta che “l’incarico dovrà essere sempre svolto in supporto ai tecnici del settore Lavori Pubblici e come indirizzo all’amministrazione comunale. L’incarico prevede inoltre il supporto alla riorganizzazione del settore”.
 
L’art. 3 (tempistica) prevedeva infine che l’incarico si articolasse in due fasi: la prima, della durata di sei mesi, e comunque con scadenza al 15 ottobre 2004, avrebbe avuto ad oggetto “analisi e riorganizzazione del settore”, la seconda, della durata di quattro mesi e comunque con scadenza al 15 febbraio 2005, sarebbe stata rivolta a “controllo, verifica e supporto alla fase precedente”.
 
Per quanto il contenuto del rapporto negoziale delineato dagli atti citati non sia stato precisato in maniera particolarmente dettagliata, si comprende comunque in maniera sufficientemente chiara che lo scopo dell’incarico avrebbe dovuto essere quello di procedere a una nuova organizzazione del Settore in questione, tale da renderlo più razionale ed efficiente. Che questo fosse l’obiettivo dell’amministrazione comunale è confermato dalla relazione allegata alla delibera n. 48 del 23 novembre 2004 del Consiglio comunale (v. fgl. 81 e sgg. del fascicolo di Procura), ove infatti si afferma (in risposta a interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri di minoranza) che i compiti e le funzioni affidati al consulente erano “assolutamente svincolati da obiettivi gestionali concreti e dettagliati, ma mirati al conseguimento di risultati […] strategici e di sviluppo per l’Ente quali: l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio da attuarsi mediante una migliore ed attenta organizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione”.
 
Se così stanno le cose, non si comprende però la ragione di avvalersi di un consulente esterno per ottenere un simile risultato, operando su una struttura che, secondo la pianta organica approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 30 dicembre 2003 (v. fgl. 38 e sgg. fascicolo di Procura, in part. fgl. 42), era composta di dieci unità complessive (compreso il funzionario responsabile), di cui solo tre di categoria B.
 
Se si dà credito a quanto rappresentato dalla difesa dei convenuti circa la mole di compiti che dovevano essere svolti dal Settore dei Lavori Pubblici, i problemi con i quali si doveva confrontare la struttura in questione non potevano essere risolti prescindendo da un adeguamento dell’organico.
 
Tale è stata infatti anche la conclusione cui è pervenuto il consulente (“ … come già espresso più volte, l’ufficio necessita di una unità interna in supporto alle attuali presenze. Soprattutto un’unità tecnico-amministrativa che possa gestire sotto la supervisione del Dirigente l’iter burocratico di tutte le posizioni lavori. Quindi sarebbe opportuno che l’ufficio concordasse con l’Amministrazione la verifica e quindi l’ampliamento della pianta organica per l’aggiunta di una unità o al limite il trasferimento da altro servizio tecnico”, v. relazione del 5 novembre 2004, fgl. 70 e sgg. fascicolo di Procura).
 
Può essere che la soluzione proposta non fosse in concreto praticabile, come sostenuto dalla difesa dei convenuti, ma ciò non rileva ovviamente al fine di stabilire se l’incarico si prospettasse utile per l’ente. In sostanza, o la consulenza è in grado di apportare un quid pluris, anche solo in termini conoscitivi, oppure non serve.
 
Nel caso in esame, che l’organico del Settore fosse insufficiente era già stato segnalato (v. relazioni del responsabile del Settore medesimo dott. *** del 22 gennaio 2004 e del Segretario comunale dott. *** del 10 febbraio 2004, rispettivamente fgl. 46-47 e 48 del fascicolo di Procura), per cui dalla consulenza nulla di nuovo è stato aggiunto sul punto.
 
Per il resto, il consulente, come esattamente rilevato dall’attore, si è limitato a fornire suggerimenti organizzativi probabilmente utili, ma allo stesso tempo talmente semplici da rientrare nell’ambito delle soluzioni facilmente individuabili dal Responsabile del Settore, nell’esercizio ordinario dei compiti a lui spettanti.
 
In proposito, la difesa ha osservato che il dott. *** non aveva la qualifica dirigenziale ed era in possesso di un diploma di laurea (in agraria) non pertinente alle mansioni affidategli.
 
Va però ribattuto che lo stesso, inquadrato nella categoria D1, era stato nominato responsabile del servizio con funzioni dirigenziali con provvedimento sindacale, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 267/2000. L’incarico in questione rientrava quindi nell’area delle posizioni organizzative, che, secondo il CCNL siglato il 31 marzo 1999, richiedevano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e, tra l’altro, svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.
 
Appare pertanto di palese evidenza che lo studio e l’analisi del settore cui il *** era preposto, e la conseguente adozione di misure organizzative di razionalizzazione, rientravano pienamente nell’ambito delle sue competenze. Né l’incarico può essere ritenuto giustificabile in relazione ad asserite frequenti assenze per malattia del funzionario, atteso che, come giustamente osservato dal Procuratore regionale, nel 2004 le assenze del *** sono state complessivamente di 48 giorni, di cui solo 13 nel periodo in cui l’incarico è stato svolto, cioè dall’aprile all’ottobre 2004 (v. fgl. 88 del fascicolo di Procura).
 
In definitiva, la consulenza in questione si è risolta in una duplicazione, perché ha avuto ad oggetto lo svolgimento di compiti che rientravano nell’attività ordinaria del funzionario responsabile del Settore interessato. Per quanto detto sopra, il relativo compenso costituisce quindi danno per l’amministrazione che lo ha corrisposto.
 
Sul punto, la difesa dei convenuti ha replicato che l’attività del consulente ha comportato utilità per il Comune in relazione a tutta una serie di lavori pubblici eseguiti durante l’incarico, per i quali il professionista avrebbe assicurato la sua collaborazione.
 
Tale apporto si sarebbe estrinsecato anche “nella gestione e controllo dei cantieri, con contatti anche con le imprese esecutrici ed i professionisti esterni”, nonché “nello studio ed il calcolo di condotte idriche, impianti di depurazione, elaborazione di capitolati per manutenzioni, rielaborazione di progetti, computi metrici, analisi di mercato, voci di capitolati, ridimensionamenti e studi di fattibilità ed anche elaborazioni grafiche e rendering di progetti in corso”.
 
L’affermazione della difesa non può essere condivisa dal Collegio, visto che le descritte attività appaiono esulare dal contenuto dell’incarico, atteso che lo stesso era finalizzato alla riorganizzazione del Settore e non a fornire alla struttura un ausilio di tipo pratico operativo relativamente a singoli lavori pubblici.
 
L’affermazione contrasta anche con quanto riferito dall’Assessore *** al Consiglio comunale, allorquando, come già accennato, si era negato che con l’incarico all’arch. ***** si fossero perseguiti obiettivi gestionali concreti e dettagliati, bensì solamente di carattere strategico e di sviluppo per l’ente.
 
Ad ogni buon conto, è sufficiente osservare che di tali presunte attività collaborative la difesa non ha fornito alcuna effettiva dimostrazione, non potendo essere considerata tale la produzione di atti che comprovano l’esecuzione di tutta una serie di opere pubbliche, ma dai quali non emerge in alcun modo l’apporto che si afferma sarebbe stato fornito dal consulente.
 
Va quindi ritenuta accertata l’esistenza del danno contestato e il fatto che tale danno sia la conseguenza, sul piano causale, della condotta dei convenuti, nella loro veste di amministratori che hanno deliberato il conferimento dell’incarico (componenti della Giunta comunale) o che tale scelta hanno avallato con le loro proposte e pareri favorevoli (il Segretario comunale *** e il responsabile del Settore Lavori Pubblici ***).
 
Per ciò che concerne l’elemento psicologico della colpa grave, la Sezione non può che evidenziare come i convenuti non abbiano tenuto alcun conto dei principi che regolano il ricorso alle consulenze, come consolidatisi in giurisprudenza e recepiti normativamente ormai da lungo tempo. Sul punto, viene quindi meno qualsiasi possibilità di invocare l’errore scusabile, proprio perché non si rinvengono, nella specie, situazioni e circostanze di fatto tali da rendere, in concreto, di difficile e controversa interpretazione la normativa regolatrice della materia de qua.
 
In particolare, non è stato percepito come palesemente contrario ad elementari principi di economicità ed utilità della spesa il pagamento di un consulente per lo svolgimento di un’attività già istituzionalmente affidata alla cura di un funzionario comunale.
 
Attesa la sostanziale equivalenza delle condotte illecite, la condanna dei convenuti va pronunciata per quote paritarie.
 
La somma da risarcire dovrà inoltre essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento in favore del consulente (coincidente con l’emissione del mandato di pagamento) e sino alla data di deposito della presente sentenza.
 
Sulla somma rivalutata dovranno quindi essere corrisposti gli interessi nella misura legale, dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna ********* ***, ******* ***, ******** ***, **** ***, ***** *** e ********* *** al pagamento, in favore del Comune di Loiri Porto S. Paolo, della somma di euro 3.264,00 (diconsi euro tremiladuecentosessantaquattro e zero centesimi) ciascuno, per complessivi euro 19.584,00 (diconsi euro diciannovemilacinquecentottantaquattro e zero centesimi), oltre a rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall’indebito pagamento e sino alla data della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
 
           Condanna altresì i predetti al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro 1.717,42 (diconsi euro millesettecentodiciassette/42).
 
           Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 21 giugno 2006.
 
           L’ESTENSORE                              IL PRESIDENTE
    f.to ******************                    f.to *************ò
 
           Depositata in Segreteria il 12 ottobre 2006
 
IL DIRIGENTE  **** ************

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento