La prevalente giurisprudenza ha ritenuto che l’adempimento previsto dall’art. 17 della L. n. 68/99 si configura come requisito di partecipazione alla gara e non come condizione dell’aggiudicazione e che, pertanto, la relativa certificazione deve essere pr

Lazzini Sonia 08/02/07
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Appare interessante la decisione numero 6794 del 21 novembre 2006 emessa dal Consiglio di Stato in tema di documentazione necessaria per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica.
 
Intanto vediamo di quale norma si discute:
 
L’art. 17 della L. n. 68/99 prevede che “Le imprese sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenuti a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione”.
 
La ratio è la seguente:
 
< È stato, infatti, rilevato che tale interpretazione è sorretta dalla “ratio” e dagli interessi che la norma vuole perseguire dovendosi osservare, al riguardo, “che lo scopo della disposizione non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osservi la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche, se non prevalentemente, quello di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto di quest’ultima norma.
 
Non v’è dubbio, in proposito, che la finalità appena illustrata risulta conseguita con maggiore efficacia ove la disposizione venga letta nel senso, prospettato dall’appellante, che il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere attestato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara”; pertanto, “le convergenti indicazioni ricavate dall’esegesi logica da quella letterale della disposizione inducono, in definitiva, ad affermare con chiarezza che l’attestazione, nelle forme indicate dalla norma, del rispetto della normativa, a pena di esclusione”, deve essere prodotta contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2005 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso in appello n. 3300/2005 del 22 aprile 2005, proposto dalla soc. *** S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. ************************ con domicilio eletto in Roma via ***************** n. 26/B presso l’avv. ************************;
 
CONTRO
 
– la REGIONE LAZIO rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ e ************** con domicilio eletto in Roma via Denza, n. 27, presso l’avv. ************;
 
– la Soc. *** ITALIA S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e *************** con domicilio eletto in Roma via del Quirinale, n. 26 presso l’avv. ***************;
 
– la Soc. *** S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e *************** con domicilio eletto in Roma via del Quirinale, n. 26 presso l’avv. ***************,
 
– la Soc. *** S.P.A. non costituitasi;
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR Lazio-Roma: Sezione I ter n. 2243/2005, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI LAVORO INTERINALE PER LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della REGIONE LAZIO, la soc. *** ITALIA S.P.A e la soc. *** s.p.a.;
 
Viste le memorie difensive,
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005, relatore il Consigliere ************;
 
Uditi, altresì, gli avv.ti **************, ********, ******** per delega di ************;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
La regione Lazio bandiva una gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale.
 
La commissione di gara disponeva l’esclusione del raggruppamento ***- ***, sia perché nessuna di tali agenzie aveva allegato, all’offerta, la dichiarazione prevista dall’art. 17 della L. 68/99, in tema di diritto al lavoro dei soggetti disabili, sia perché l’autorizzazione allegata dalla *** era formalmente intestata ad altra società (“***”) e la comunicazione di cambiamento della denominazione da “***“ a “***”, risultava priva di sottoscrizione.
 
Il raggruppamento ***-*** ha impugnato la propria esclusione innanzi al Tar del Lazio, che ha accolto il gravame sul presupposto che la commissione di gara avrebbe dovuto consentire la successiva produzione della dichiarazione mancante di cui all’art. 17 cit., in applicazione del disposto di cui all’art. 16 del D.Lgs.n. 157/95, in quanto il possesso dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento di fornitura di lavoro temporaneo costituiva, di per sé, elemento idoneo a far presumere l’effettiva osservanza della normativa in materia di lavoro; inoltre, ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione della domanda di modifica della denominazione sociale della società ***, in quanto, la mera comunicazione, non sottoscritta, di cambiamento di denominazione, non incideva sull’autorizzazione ministeriale e avrebbe richiesto, semmai, solo una sua successiva regolarizzazione.
 
La società “***” ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo i seguenti vizi:
 
– erronea valutazione dell’art. 17 della L. n. 68/99 e degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 276/03, del D.M. n. 381/87, dell’art. 7 del D.M. 23/12/03, violazione delle norme in tema di procedure concorsuali ;
 
– errata valutazione della portata dell’art. 16 del D.Lgs. n. 157/95 e del principio della “par condicio”.
 
Anche la Regione Lazio ha sostenuto, con svariati motivi di appello, l’illegittimità della sentenza di I grado.
 
La controparte intimata ha affermato, invece, l’infondatezza dei richiamati motivi di appello.
 
DIRITTO
L’appello deve ritenersi fondato.
 
L’art. 17 della L. n. 68/99 prevede che “Le imprese sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenuti a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione”.
 
In ordine all’interpretazione della cit. norma, la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che l’adempimento previsto da tale disposizione si configura come requisito di partecipazione alla gara e non come condizione dell’aggiudicazione e che, pertanto, la relativa certificazione deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda.
 
È stato, infatti, rilevato che tale interpretazione è sorretta dalla “ratio” e dagli interessi che la norma vuole perseguire dovendosi osservare, al riguardo, “che lo scopo della disposizione non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osservi la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche, se non prevalentemente, quello di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto di quest’ultima norma. Non v’è dubbio, in proposito, che la finalità appena illustrata risulta conseguita con maggiore efficacia ove la disposizione venga letta nel senso, prospettato dall’appellante, che il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere attestato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara”; pertanto, “le convergenti indicazioni ricavate dall’esegesi logica da quella letterale della disposizione inducono, in definitiva, ad affermare con chiarezza che l’attestazione, nelle forme indicate dalla norma, del rispetto della normativa, a pena di esclusione”, deve essere prodotta contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara (C.S. V n. 8139/03).
 
Ciò posto, non può ritenersi, come ha affermato il giudice di I grado, che la presenza della autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo sia idonea ad introdurre una presunzione di effettiva osservanza delle norme sul collocamento.
 
Sotto altro profilo, poi, va, anche osservato che l’iscrizione nell’albo delle agenzie per il lavoro interinale nulla dispone sulla osservanza delle norme contenute nella legge sui disabili, il cui rispetto non costituisce requisito condizionante per l’iscrizione a tale albo; né, ai sensi della normativa, tale iscrizione è oggetto di verifica ai fini della revoca o della sospensione della autorizzazione, in quanto il controllo ha ad oggetto il rispetto delle norme ordinarie sul collocamento, fra cui non possono farsi rientrare quelle relative all’inserimento del lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99, più correttamente riferibili alle norme “speciali” sul collocamento, in quanto derogatorie della disciplina generale.
 
Da ciò, l’inapplicabilità della “presunzione” affermata dal giudice di I grado e l’errato riferimento al D. Lgs. n. 157/95 atteso che in ogni caso manca, ai fini dell’applicabilità di tale norma e del relativo principio, l’elemento della non chiarezza delle clausole di gara.
 
Per i motivi esposti, l’appello va accolto, dovendo ritenersi irrilevante l’esame dell’ulteriore motivo di appello.
 
Sussistono giusti motivi, per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado,
 
Compensa, le spese di giudizio tra tutte le parti intervenute.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 dicembre 2005
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 21 novembre 2006

Lazzini Sonia

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