La presunzione di colpa non può essere superata da disfunzioni organizzative (TAR Sent. N.00384/2012)

Lazzini Sonia 19/09/12
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Sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile previsti dall’art. 2043 c.c..

Dev’essere, invece, respinta la richiesta di risarcimento del danno morale, in quanto non è stata fornita alcuna prova specifica che dimostri i concreti cambiamenti che l’illecito ha, peggiorativamente, arrecato alla ricorrente

in quanto soltanto il danneggiato, anche in considerazione delle molteplici forme che può assumere il danno non patrimoniale (danno morale soggettivo, danno biologico in senso stretto, danno esistenziale derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale interessanti la persona), può fornire precise indicazioni atte a comprovare la tipologia di danno subito e non potendo mai sopperire il giudice a tale onere di allegazione

La responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi deve essere ricondotta al paradigma aquiliano, ex art. 2043 c.c.: a questi fini, quindi, occorre accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo (rappresentato dell’illegittimità provvedimentale ovvero dell’illegittimità dell’azione amministrativa), di quello soggettivo (la colpa o il dolo dell’Amministrazione) e il nesso di causalità tra illegittimità e danno (da ritenersi sussistente tutte le volte in cui, senza l’attività amministrativa illegittima posta in essere dall’Amministrazione, il danno non si sarebbe verificato) (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 17 giugno 2011, n. 609).

Con riferimento all’illegittimo comportamento commissivo costituente l’elemento oggettivo, entrambi i provvedimenti sono stati annullati con sentenza di questo Tribunale, n. 713/2009, per erronea istruttoria ed errore di fatto sull’esatta altezza del muro di confine preesistente, usato come muro di fabbrica cui addossare la nuova costruzione in ampliamento.

Quanto alla colpa dell’Ente procedente, l’adozione dell’ordinanza di demolizione e quella del successivo annullamento del permesso di costruire sono avvenute in evidente violazione delle regole di buon andamento e imparzialità, essendo chiaramente emersa, nel corso dei giudizi instaurati presso le diverse sedi, la negligenza e imperizia dell’Amministrazione, concretantesi nella superficialità e nell’approssimazione dell’istruttoria tecnica contestata.

In assenza di punti di riferimento precisi per procedere all’esatta misurazione dell’altezza del muro dall’originario piano di calpestio, a causa dei lavori eseguiti, il tecnico del Comune, anziché approfondire le indagini come richiesto in sede di contraddittorio dalla ricorrente e come poi effettivamente fatto dai consulenti tecnici di ufficio nei giudizi amministrativo e penale, si è limitato a prendere in considerazione un cordoletto in cemento, non posto in corrispondenza del muro di confine, dalla parte della proprietà Massafra. Come dallo stesso dichiarato, in qualità di teste, nel processo di opposizione al decreto penale di condanna: “trovai solo delle tracce di cemento dall’altro confine, non con la proprietà Ricorrente, però molto vicino alla proprietà Massafra, che mi lasciò pensare che quello fosse il piano di calpestio dell’ortale della proprietà Adrisano. E misurando da quel piano ho presupposto che l’altezza del vecchio muro era di circa tre metri e basta” (proc. pen. n. 10040/09 R.G.).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 384 del 29 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lece

Sarebbe stato sufficiente, così come fatto dal CTU nel giudizio di annullamento, utilizzare, per la misurazione, le tracce della costruzione preesistente, indicative della posizione del piano originario, e il piano di calpestio del fabbricato confinante di proprietà di Stella Ricorrente, posto che originariamente le due proprietà costituivano un unico immobile.

La violazione delle regole di buon andamento costituisce una presunzione semplice di colpa di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. che l’Amministrazione non può superare adducendo disfunzioni derivanti dall’organizzazione dei propri uffici, incombendo, invece, sulla Pubblica Amministrazione, per sottrarsi alla propria responsabilità, l’onere di provare che il comportamento lesivo del funzionario agente non le è imputabile, avendo essa adottato modelli di organizzazione degli uffici e di gestione del procedimento amministrativo conformi alle regole di proporzionalità, affidamento, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità, idonei a prevenire eventi di danno (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 21 aprile 2011, n. 421). Nella fattispecie, non basta affermare, come avvenuto nella memoria difensiva, che gli atti erano dovuti “sulla base dei risultati di un sopralluogo effettuato dal tecnico comunale” e che dunque si è trattato di un errore scusabile. La complessità della situazione di fatto richiedeva una maggiore attenzione e diligenza da parte dell’organo tecnico, in rapporto d’immedesimazione organica con l’Ente, il cui accertamento è stato, peraltro, fatto proprio anche dall’organo deliberativo.

Sentenza collegata

37305-1.pdf 156kB

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Lazzini Sonia

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