La prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza

Lazzini Sonia 17/03/11
Scarica PDF Stampa

La prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale non vincolae in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza

Lo strumento giuridico della fideiussione non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore

l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, inclusa la prestazione di garanzia “a prima richiesta

Con l’epigrafato ricorso i sigg.ri Ricorrente contestano la sanzione di euro 24.373.227 oltre interessi di mora (euro 2.126.816) per ritardato pagamento di oneri concessori, applicata dal Comune di Rimini con l’impugnato provvedimento del 11 novembre 1997, n.219863/A.

I ricorrenti lamentano l’omissione della comunicazione di avvio procedimentale e della tempestiva escussione della garanzia fideiussoria.

Resiste il Comune.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

La giurisprudenza è pacifica nell’escludere la applicabilità dell’art.7 della legge 241/90 ai procedimenti sanzionatori in materia edilizia, già dettagliatamente disciplinati da specifica normativa.

Per quanto concerne la ulteriore censura rassegnata in ricorso, il Collegio osserva che essa è imperniata sulla tesi, che peraltro trova supporto in talune pronunce dei giudici amministrativi, secondo cui la mancata immediata escussione del fideiussore da parte del Comune (creditore dell’obbligato principale odierno ricorrente, ma esonerato dal “beneficium excussionis” nei confronti di quest’ultimo da apposita clausola contrattuale) integri la fattispecie di sottrazione del creditore all’obbligo di cui all’art. 1227 Cod. Civ., che impone a questa parte contrattuale di non aggravare la posizione debitoria della controparte.

Tale aggravamento imputato all’amministrazione resistente deriverebbe dal fatto che il Comune di Rimini ha liquidato il proprio credito e richiesto il pagamento solo successivamente alla scadenza di tutte le rate dei versamenti indicate nel titolo edilizio rilasciato alla ricorrente e per importo che comprende anche, oltre ai contributi dovuti, anche le sanzioni previste dall’art. 3 L. n. 47 del 1985 e i relativi interessi moratori (v. Cons. Stato, sez. V. 24/3/1995 n. 1250; T.A.R. Campania –NA- sez.II, 21/5/2008 n. 4856; T.A.R. Lazio –LT-, 13/11/2006 n. 1660; T.A.R. Basilicata, sez. I, 23/1/2006 n. 4).

Secondo tale tesi, quindi, il Comune non può irrogare le sanzioni ex art. 3 della L. n. 47 del 1985, senza prima avere prontamente esercitato – relativamente a ciascun versamento di contributi non effettuato nel termine previsto – la relativa garanzia fideiussoria, in modo da limitare il danno per il titolare del permesso di costruire e soprattutto consentire all’amministrazione comunale procedente il pronto soddisfacimento del proprio credito mediante l’immediata attivazione della fideiussione “a prima richiesta” (v. in termini: Cons. Stato., sez. V, 3/7/1995 n.1001).

Al suddetto orientamento giurisprudenziale si oppone, però, un contrapposto e altrettanto consistente indirizzo, a cui il Collegio aderisce, ritenendolo logicamente e giuridicamente più persuasivo e, quindi, maggiormente condivisibile, secondo il quale l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente il proprio debito “portable” presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall’amministrazione. Sotto altro profilo della stessa questione, si deve rilevare che detto dovere di diligenza non risulta in alcun modo attenuato dalla prestazione della fideiussione, in quanto tale strumento giuridico non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore (Cons. Stato, sez. V, 16/7/2007, n. 4025; sez. V, 24/3/2005 n. 1250; T.A.R. Lombardia –BS- 11/9/2009 n. 1688; T.A.R. Campania –SA- sez. II, 14/4/2008 n. 721; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- Sez. II, 12/5/2004 n. 645; T.A.R. Abruzzo –PE- 19/6/2003 n. 586).

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in considerazione dei riferiti opposti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulla principale questione esaminata, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5150 del 28 maggio 2010 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

 

N. 05150/2010 REG.SEN.

N. 00140/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 140 del 1998, proposto da:***

contro***

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di Rimini in data 11 Novembre 1997 prot.219863A, pervenuto alle ricorrenti a mezzo Raccomandata A.R. in data 12 Novembre 1997, con il quale è stata irrogata ai sensi dell’art.3 della Legge 28.02.1985 n.47 la sanzione oltre all’applicazione degli interessi di mora;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con l’epigrafato ricorso i sigg.ri Ricorrente contestano la sanzione di euro 24.373.227 oltre interessi di mora (euro 2.126.816) per ritardato pagamento di oneri concessori, applicata dal Comune di Rimini con l’impugnato provvedimento del 11 novembre 1997, n.219863/A.

I ricorrenti lamentano l’omissione della comunicazione di avvio procedimentale e della tempestiva escussione della garanzia fideiussoria.

Resiste il Comune.

La giurisprudenza è pacifica nell’escludere la applicabilità dell’art.7 della legge 241/90 ai procedimenti sanzionatori in materia edilizia, già dettagliatamente disciplinati da specifica normativa.

Per quanto concerne la ulteriore censura rassegnata in ricorso, il Collegio osserva che essa è imperniata sulla tesi, che peraltro trova supporto in talune pronunce dei giudici amministrativi, secondo cui la mancata immediata escussione del fideiussore da parte del Comune (creditore dell’obbligato principale odierno ricorrente, ma esonerato dal “beneficium excussionis” nei confronti di quest’ultimo da apposita clausola contrattuale) integri la fattispecie di sottrazione del creditore all’obbligo di cui all’art. 1227 Cod. Civ., che impone a questa parte contrattuale di non aggravare la posizione debitoria della controparte.

Tale aggravamento imputato all’amministrazione resistente deriverebbe dal fatto che il Comune di Rimini ha liquidato il proprio credito e richiesto il pagamento solo successivamente alla scadenza di tutte le rate dei versamenti indicate nel titolo edilizio rilasciato alla ricorrente e per importo che comprende anche, oltre ai contributi dovuti, anche le sanzioni previste dall’art. 3 L. n. 47 del 1985 e i relativi interessi moratori (v. Cons. Stato, sez. V. 24/3/1995 n. 1250; T.A.R. Campania –NA- sez.II, 21/5/2008 n. 4856; T.A.R. Lazio –LT-, 13/11/2006 n. 1660; T.A.R. Basilicata, sez. I, 23/1/2006 n. 4).

Secondo tale tesi, quindi, il Comune non può irrogare le sanzioni ex art. 3 della L. n. 47 del 1985, senza prima avere prontamente esercitato – relativamente a ciascun versamento di contributi non effettuato nel termine previsto – la relativa garanzia fideiussoria, in modo da limitare il danno per il titolare del permesso di costruire e soprattutto consentire all’amministrazione comunale procedente il pronto soddisfacimento del proprio credito mediante l’immediata attivazione della fideiussione “a prima richiesta” (v. in termini: Cons. Stato., sez. V, 3/7/1995 n.1001).

Al suddetto orientamento giurisprudenziale si oppone, però, un contrapposto e altrettanto consistente indirizzo, a cui il Collegio aderisce, ritenendolo logicamente e giuridicamente più persuasivo e, quindi, maggiormente condivisibile, secondo il quale l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente il proprio debito “portable” presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall’amministrazione. Sotto altro profilo della stessa questione, si deve rilevare che detto dovere di diligenza non risulta in alcun modo attenuato dalla prestazione della fideiussione, in quanto tale strumento giuridico non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore (Cons. Stato, sez. V, 16/7/2007, n. 4025; sez. V, 24/3/2005 n. 1250; T.A.R. Lombardia –BS- 11/9/2009 n. 1688; T.A.R. Campania –SA- sez. II, 14/4/2008 n. 721; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- Sez. II, 12/5/2004 n. 645; T.A.R. Abruzzo –PE- 19/6/2003 n. 586).

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in considerazione dei riferiti opposti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulla principale questione esaminata, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente

************, ***********, Estensore

******************, Consigliere

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento