La presentazione dei bilanci in copia semplice si profila quale mera irregolarità, in quanto tale inidonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione

Lazzini Sonia 03/02/11
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La presentazione dei bilanci in copia semplice, in carenza di elementi che inducano a sospettare la non autenticità della documentazione, si profila quale mera irregolarità, in quanto tale inidonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione.

Tenendo conto del formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, e che risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità (ovvero, in altre parole, ad esigenze di utilità procedimentale), e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti, la pubblica amministrazione non può disporre l’esclusione dalla gara per cause diverse da quelle espressamente previste nella speciale disciplina di gara da essa stessa fissata

non è possibile disporre la esclusione per carenze dichiarative o documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis

in virtù del principio dell’autovincolo e dell’affidamento, corollari dell’art. 97 Cost., e, nella specie, tale sanzione è correlata esclusivamente alla mancata indicazione delle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, fattispecie che non può ritenersi integrata dal rinvio per relationem ad altra parte dell’offerta nella quale tale indicazione è esaustivamente fornita

in materia di contratti pubblici, accanto al principio della tassatività delle cause di esclusione opera anche il principio del favor partecipationis, e il contemperamento di tali canoni determina non solo che non è possibile disporre la esclusione per carenze dichiarative o documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis, ma anche che l’esclusione può essere disposta solo in forza della rilevata sussistenza di oggettive non conformità alle prescrizioni di bando: e tale non può essere qualificata quella in esame, atteso che mediante l’operato richiamo il raggruppamento ha soddisfatto la richiesta di illustrare la modalità di suddivisione del servizio

Dovendosi ritenere, per tutto quanto sopra, che non è censurabile l’apprezzamento della stazione appaltante di ritenere assolto da parte del raggruppamento aggiudicatario con le indicate modalità l’onere di illustrare le parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, resta estranea al presente giudizio ogni altra questione dalla parte ricorrente pure sviluppata nei motivi aggiunti, a confutazione delle difese formulate dalla resistente privata, che trova ragion d’essere nell’opposta ipotesi (non assunta dal Collegio), dovendosi solo in tale ipotesi indagare la eventuale applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza invocata dalla resistente medesima.

Sostiene ancora parte ricorrente (settimo motivo) che il resistente raggruppamento doveva essere escluso anche perché non ha comprovato, ex art. 48, comma 1 e 2 del d. lgs. 163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, non depositando, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 13 del disciplinare, copia autentica dei bilanci o dichiarazione IVA relativi al triennio 2006-2008, con nota di deposito, e non dando, così prova della capacità finanziaria e della effettiva corrispondenza del valore dei servizi resi al valore complessivo indicato dal bando (€ 990.000,00).

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

 

6.1. La censura è infondata.

Risulta che con nota 18 novembre 2009, in risposta alla richiesta della stazione appaltante del 12 novembre precedente, il raggruppamento temporaneo resistente ha comprovato il possesso dei requisiti in parola.

Occorre rilevare, al riguardo, quanto alla CONTROINTERESSATA. A., che la medesima è società con sede legale in Belgio, eppertanto non soggetta all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese nazionale (art. 2200 c.c.) che concerne esclusivamente le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del codice, nonché le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

La società ha comprovato di trovarsi nella predetta condizione mediante presentazione di inidonea certificazione di commercialista iscritto all’ordine, attestante, tra altro, la redazione e la disponibilità presso il proprio studio dei bilanci della sede italiana, non soggetti a deposito presso il registro delle imprese, ed ha presentato i bilanci relativi alla stabile organizzazione in Italia per gli anni 2006/2007/2008 ed il modello Unico 2007/02008/2009 con ricevute di presentazione.

La CONTROINTERESSATA DUE ha presentato, tra altro, i bilanci relativi agli anni 2006/2007/2008, con ricevute di deposito, e il modello Unico 2007/02008/2009 con ricevute di presentazione.

A mezzo dei motivi aggiunti parte ricorrente, preso atto della documentazione di cui sopra, contesta che la la CONTROINTERESSATA. A. versi effettivamente nelle condizioni che consentono di avvalersi dell’illustrato regime fiscale. Lamenta poi che i bilanci sono stati presentati in copia non autentica.

rilievi cui viene affidata la prima affermazione non possono essere seguiti, stante il loro palese contrasto con gli elementi emergenti per tabulas nonché la loro estraneità al profilo pubblicistico delineato dalla procedura di gara.

La presentazione dei bilanci in copia semplice, in carenza di elementi che inducano a sospettare la non autenticità della documentazione, si profila quale mera irregolarità, in quanto tale inidonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione.

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 35337 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 35337/2010 REG.SEN.

N. 01147/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:***

contro***

nei confronti di

s.a. CONTROINTERESSATA. A., in proprio e quale mandataria di rti, CONTROINTERESSATA DUE Controinteressata due s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. ******************, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Anapo, n. 29;

Opera Nazionale Montessori, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

– del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri adottato il 27.11.2009 (DiPRU 0041084 P-2.67.1.3.7. del 30.11.2009), avente ad oggetto aggiudicazione definitiva al rti s.a. CONTROINTERESSATA. A. e *************************************** due s.r.l. del servizio di gestione del micronido aziendale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

– dell’aggiudicazione provvisoria del 12.11.2009 prot. 02/09;

– del decreto dirigenziale 20.10.2009 che incarica il dott. ******ò di individuare e verificare le offerte anomale;

– del verbale del dott. ******ò del 20.10.2009;

– dei verbali della Commissione per la valutazione delle offerte;

– dei decreti del Segretario Generale 28.08.2009 e 03.09.2009 e di nomina della Commissione per la valutazione delle offerte;

– del provvedimento non meglio precisato di indizione della gara e approvazione del bando di gara capitolato e disciplinare pubblicati – in parte – sulla GUCE del 30.06.2009 e sulla GURI del 08.07.2009, n. 79 – 5°serie speciale;

– del provvedimento successivo di modifica del disciplinare di gara e spostamento della data di presentazione delle offerte;

– di ogni altro atto connesso.

 

Visto il ricorso;

Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società controinteressate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del 27 ottobre 2010 il cons. **************** e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

A mezzo di ricorso notificato in data 1° febbraio 2010 e depositato il successivo 5 febbraio, Centro Studi Ricorrente s.r.l. ha impugnato l’atto conclusivo della gara disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con bando pubblicato nella GUCE e nella GURI per l’affidamento all’esterno, mediante la procedura aperta di cui all’art. 55 del d. lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d. lgs. 163/06, del servizio di gestione del micronido presso due proprie sedi, in forza del quale è risultato aggiudicatario definitivo il raggruppamento temporaneo di imprese s.a. CONTROINTERESSATA. A. e *************************************** due s.r.l., e la ricorrente si è classificata seconda in graduatoria. L’impugnazione è stata estesa agli altri atti della procedura elencati in epigrafe.

Parte ricorrente, narrato di aver ottenuto lo stesso punteggio dell’aggiudicataria per l’offerta tecnica, laddove quest’ultima con un maggior ribasso ha prevalso per l’offerta economica, e di aver esperito accesso agli atti di gara, deduce a sostegno dell’azione proposta le seguenti censure:

1) violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Si sostiene che nella fattispecie è mancata la previa determina a contrarre, neanche menzionata nel bando;

2) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Si afferma che il bando non è stato pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture, dell’Osservatorio sui contratti dell’Autorità garante e su quattro quotidiani, non risultando così integrata la completa esecuzione delle modalità legali di pubblicazione;

3) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Si afferma che non sono stati rispettati i termini minimi di scadenza per la presentazione delle domande, decorrenti dalla comunicazione alla Commissione CE, e ciò anche con particolare riferimento alla modifica del disciplinare successiva alla pubblicazione del bando;

4) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Si sostiene che sono illegittimi, per contrasto con il codice appalti e la lex specialis di gara, i decreti di nomina della commissione aggiudicatrice, adottati dal Segretario Generale e non dal Capo Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;

5) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – incompetenza – illegittimità derivata.

Si espone che la società mandante del raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato, tra i requisiti di ammissione (art. 3 disciplinare), di aver svolto nel triennio 2006-2008 con buon esito servizio di nido presso il Mef, ma ha prodotto una attestazione dello stesso, prescritta a pena di esclusione (art. 7), non valida, in quanto sottoscritta da soggetto incompetente (consegnatario) e con nominativo illeggibile, e che neanche la società mandataria ha prodotto l’attestazione del servizio reso presso altra pubblica amministrazione;

6) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, del d.p.r. 254/02 e della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – incompetenza – illegittimità derivata.

Secondo la ricorrente il rti aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara anche perché, contrariamente a quanto prescritto a pena di esclusione dall’art. 7 del disciplinare, non ha specificato nella busta A le parti di servizio da svolgersi da CONTROINTERESSATA. A. e da CONTROINTERESSATA DUE, limitandosi ad indicare le rispettive percentuali (60% e 40%) ed a rimandare per il resto al contenuto della busta B (offerta tecnica). L’irregolarità è stata rilevata in sede di verifica dell’anomalia, ove sono stati richiesti al riguardo chiarimenti ed integrazioni. Ma, opina la ricorrente, la sede della verifica dell’anomalia non tollera il completamento di parti dell’offerta da specificare nella domanda a pena di esclusione, e, comunque, il raggruppamento si è limitato, sul punto, a richiamare nuovamente le indicazioni specifiche presentate nell’offerta tecnica;

7) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Sostiene ancora parte ricorrente che la CONTROINTERESSATA. A. doveva essere esclusa anche perché non ha comprovato, ex art. 48, comma 1 e 2 del d. lgs. 163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, non depositando, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 13 del disciplinare, copia autentica dei bilanci o dichiarazione IVA relativa al triennio 2006-2008, con nota di deposito, non dando, così prova della capacità finanziaria e della effettiva corrispondenza del valore dei servizi resi al valore complessivo indicato dal bando (€ 990.000,00). Sostiene altresì che è altresì illegittimo il disciplinare in quanto non pienamente conforme alle prescrizioni del d. lgs. 163/06;

8) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, del D.P.C.M. 9 dicembre 2002, art. 45, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Parte ricorrente rammenta che il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 prescrive che all’art. 45 che alle imprese affidatarie di contratti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri è sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza. Nella specie, prosegue, non solo tale prescrizione non è stata rispettata, in quanto la verifica in argomento è stata rimessa dalla lex specialis all’ambito delle autodichiarazioni da inserire nella busta A, ma, vieppiù, il rti ha cancellato per entrambe le società la relativa parte del modulo dichiarativo predisposto dalla stazione appaltante, negando così di essere in possesso del requisito, da possedersi a condizione di ammissibilità della domanda;

9) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Si stigmatizza che nel procedimento de quo non si è proceduto alla verifica a campione prevista dall’art. 48, comma 1 del d. lgs. 163/06;

10) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Rilevato che la procedura in argomento, bandita anteriormente al 3 agosto 2009, era soggetta, ratione temporis, alla norma di cui all’art. 86, comma 5 del d. lgs. 163/06 (poi abrogato dal comma 1 dell’art. 4 quater del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, con i limiti ivi previsti), parte ricorrente denunzia che non sono state invece previste le giustificazioni dei prezzi, e la loro allegazione all’offerta, adempimento che il rti aggiudicatario non ha rispettato;

11) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata – incompetenza.

Parte ricorrente ritiene illegittimo che la valutazione delle anomalie, anziché essere svolta dalla commissione, come previsto dall’art. 10 del disciplinare di gara, sia stata affidata, con atto parimenti illegittimo, ad un funzionario;

12) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Parte ricorrente fa constare che, diversamente da quanto prescritto dall’art. 12 del capitolato speciale, durante la seconda seduta pubblica non sono stati comunicati da parte della commissione i punteggi attribuiti sia alle offerte economiche sia a quelle tecniche, con conseguente impossibilità per i partecipanti di conoscere la propria posizione in graduatoria.

13) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.

Con l’ultima censura del ricorso parte ricorrente svolge articolate considerazioni nel merito dell’offerta del r.t.i., ritenendo non esaustivi i chiarimenti da questo forniti in sede di valutazione dell’anomalia.

Si sono costituiti in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il raggruppamento temporaneo controinteressato, eccependo l’inammissibilità in parte qua e l’infondatezza del gravame, di cui entrambe le parti resistenti domandano il rigetto.

Con ordinanza 25 febbraio 2010, n. 931 la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati dalla parte ricorrente formulata in via incidentale è stata respinta.

Preso atto della documentazione versata in atti in sede di trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente, con atto notificato in data 26 marzo 2010, depositato il successivo 8 aprile, ha formulato motivi aggiunti di ricorso.

In particolare, parte ricorrente, dato atto che i documenti versati al fascicolo di causa dalle parti resistenti hanno chiarito alcuni aspetti della vicenda non emersi in sede di accesso ai documenti, deduce che gli stessi, al contempo, confermano la sussistenza delle illegittimità già dedotte in ricorso in relazione: alla mancanza in capo all’impresa aggiudicataria del possesso e della richiesta del nulla osta di sicurezza; alla inadeguatezza delle giustificazioni e delle conseguenti valutazioni sull’anomalia dell’offerta del rti; alla mancata indicazione della ripartizione del servizio all’interno del rti; alla scarsa affidabilità dell’impresa aggiudicataria. Parte ricorrente arricchisce indi di ulteriori sviluppi argomentativi le correlate doglianze già formulate ed avanza, altresì, domanda di risarcimento del danno.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010.

 

DIRITTO

1. Vengono sottoposti all’odierno scrutinio di legittimità gli atti della gara disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con bando pubblicato nella GUCE del 30 giugno 2009 e nella GURI dell’8 luglio 2009, per l’affidamento all’esterno, con il metodo della procedura aperta di cui all’art. 55 del d. lgs. 163/06 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del d. lgs. 163/06, del servizio di gestione del micronido presso due proprie sedi, in forza dei quali è risultato aggiudicatario definitivo il raggruppamento temporaneo di imprese s.a. CONTROINTERESSATA. A. e *************************************** due s.r.l., e la ricorrente si è classificata seconda in graduatoria. In particolare, entrambe le concorrenti hanno ottenuto lo stesso punteggio per l’offerta tecnica, mentre l’aggiudicatario ha prevalso quanto all’offerta economica, avendo presentato un maggior ribasso.

2. La rilevata infondatezza del gravame esime il Collegio dall’autonomo e preliminare apprezzamento delle eccezioni pregiudiziali spiegate dalle parti resistenti.

3. Con i primi quattro motivi di gravame parte ricorrente afferma che:

– è mancata la previa determina a contrarre, nella quale devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione (art. 11, d. lgs. 163/06), tant’è che essa non è stata neanche menzionata nel bando, come richiesto dall’art. 55, d. lgs. 163/06;

– il bando (così come la successiva modifica allo stesso) non è stato pubblicato, come imposto dall’art. 66 del d. lgs. 163/06, anche sui siti del Ministero delle infrastrutture, dell’Osservatorio sui contratti dell’Autorità garante e su quattro quotidiani, non risultando così integrata la completa esecuzione delle modalità legali di pubblicazione;

– rilevato che non è stato rispettato il termine di 52 giorni di scadenza per la presentazione delle domande (art. 70, d. lgs. 163/06), decorrente dalla comunicazione alla Commissione CE, dubita della possibilità di applicare nella fattispecie il termine ridotto di 40 giorni, con particolare riferimento alla modifica del disciplinare successiva alla pubblicazione del bando;

– i decreti di nomina della commissione aggiudicatrice, adottati dal Segretario Generale e non dal Capo Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, sono in contrasto con le previsioni di cui all’art. 84 del d. lgs. 163/06 e con l’art. 11 del disciplinare.

3.1. Nessuna delle predette censure può condurre ai fini sperati.

Nello stesso ordine:

– con il decreto 25 giugno 2009, titolato “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri”, adottato dal Capo del Dipartimento delle politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, in atti (all. 3 alla memoria erariale depositata il 23 febbraio 2010), al quale sono stati allegati, quale parte integrante, il capitolato speciale ed il bando, sono stati definiti l’oggetto e le clausole essenziali del futuro contratto, nonché le modalità di selezione del contraente (gara europea con procedura aperta di importo a base d’asta, per il triennio, di € 495.000,00, escluso IVA). Risultando, pertanto, previamente esternate da parte dell’amministrazione sia lo scopo da perseguire con la procedura concorsuale sia il modo in cui si intende realizzarlo, ovvero, in altre parole, soddisfatte le esigenze di trasparenza, di garanzia ed erariali che l’art. 11, comma 2 assegna alla fase costituita dall’adozione della determina a contrarre, come sopra debitamente svolta, la circostanza che il bando non abbia menzionato gli estremi della determina, come pure richiesto dall’art. 55, comma 2, dello stesso d. lgs. 163706, si profila quale mera irregolarità, del tutto priva di portata viziante poiché inidonea a ledere la sfera giuridica della ricorrente;

– l’amministrazione precisa che il bando di gara è stato pubblicato nella GUCE il 30 giugno 2009, nella GURI l’8 luglio 2009 (di tali adempimenti dà atto anche la ricorrente), sui quotidiani Corriere della Sera, Sole 24 ore, Repubblica e Messaggero, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dell’Autorità garante dei contratti pubblici, e che la rettifica del capitolato, con conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte, è avvenuta con avviso pubblicato nella GUCE del 3 agosto 2009, nella GURI del 5 agosto 2009 e con avviso sul profilo committente http://www.governo.it/Presidenza/bandi, indirizzo cui rimandava il disciplinare di gara (pag. 10) per la pubblicazione di tutti i documenti della procedura. Ciò posto, si osserva che in capo alla ricorrente, che ha regolarmente presentato domanda di partecipazione alla gara nei termini previsti ed è stata ammessa a presentare l’offerta, l’asserita inosservanza delle formalità pubblicitarie non è idonea comunque a concretizzare alcuna lesione;

– per le stesse motivazioni appena esposte, nessuna lesione può rinvenirsi in capo alla ricorrente dalla asserita mancata concessione dei termini minimi per la presentazione delle offerte. Al riguardo, non appare però superfluo precisare che l’amministrazione resistente chiarisce che, nella specie, la redazione e la pubblicazione per via telematica del bando, nonché l’accesso libero diretto e completo al capitolato d’oneri ed agli altri atti complementari all’indirizzo internet precisato nel bando stesso, ha comportato la possibilità di usufruire cumulativamente dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 70 del d. lgs. 163/06, con conseguente riduzione a quaranta giorni decorrenti dalla trasmissione del bando di gara del termine minimo in parola: l’amministrazione ha assegnato quarantadue giorni per la ricezione delle offerte e ulteriori venti giorni a seguito di rettifica del capitolato speciale;

– il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge n. 400 del 1988, ha un proprio status giuridico e particolari compiti di supporto all’opera del Presidente del Consiglio dei ministri, che delineano, in via generale, uno scenario complesso, non incompatibile con l’attribuzione di compiti e funzioni propri dell’organo burocratico, come quelle considerate dalla lett. u) del comma 1 dell’art. 19 (“curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici”), tenuto anche ulteriormente conto della previsione di cui al comma 7 dell’art. 21 (“Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza”). In linea con il citato art. 19, comma 1, lett. u), l’art. 7, comma 5 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevede che “Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza”. In esercizio delle appena dette responsabilità, per quanto qui di interesse, con decreto 16 aprile 2009, in atti, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha delegato al capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, ma senza costituire una competenza e esclusiva in capo allo stesso, parte delle funzioni di cui al ridetto art. 19, ovvero l’adozione dei provvedimenti di competenza del medesimo Dipartimento concernenti la gestione delle risorse umane (esclusi quelli espressamente elencati all’art. 1, comma 1 del predetto decreto, qui di non particolare interesse). Ne deriva che, seppur l’art. 84 del d. lgs. 163/06 prevede che la commissione di gara sia nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario (nella specie, per quanto sopra, il Capo del detto Dipartimento) e l’art. 11 del disciplinare di gara ribadisce la medesima prescrizione, l’avvenuta nomina della commissione aggiudicatrice della procedura de qua da parte del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero dell’organo originariamente attributario della competenza nonché sovraordinato all’organo delegato, si profila immune dai vizi prospettati ed inidonea ad inficiare la validità della nomina stessa. Al riguardo, va anche segnalato che l’amministrazione resistente ha chiarito che, alla data del decreto di nomina della commissione in argomento (28 agosto 2009), il Capo del Dipartimento delle risorse umane era in ferie; il medesimo ha, nel prosieguo, approvato la graduatoria finale e tutti gli atti antecedenti predisposti ed emessi dalla commissione di gara.

3.2. Va ancora dato atto che non si sottrae alla sanzione di inammissibilità la generica affermazione della ricorrente, contenuta in più parti delle ora esaminate censure e ribadita in altre parti del ricorso, che la procedura in esame non è rispondente alle prescrizioni del d. lgs. 163/06.

E’ noto, infatti, che nel giudizio amministrativo non è sufficiente la generica deduzione di un vizio dell’atto impugnato, ma occorre che sia precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussista. Vanno, pertanto, ritenute inammissibili per genericità le censure che, come quelle in parola, non lumeggiano specifici elementi a sostegno dei dedotti vizi.

 

4. Si passa all’esame del quinto motivo di ricorso.

Parte ricorrente sostiene che la società CONTROINTERESSATA DUE, mandante del raggruppamento aggiudicatario, ha dichiarato, quale prescritto requisito di ammissione (art. 3 disciplinare), di aver svolto nel triennio 2006-2008 con buon esito servizio di nido presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ma ha prodotto una attestazione, prevista a pena di esclusione (art. 7), con nominativo illeggibile e comunque invalida, in quanto sottoscritta dal consegnatario, che è soggetto al riguardo incompetente, perché titolare, ai sensi del regolamento concernente la gestione dei consegnatari e dei cassieri di cui al d.p.r. 254/02, non di poteri di certificazione inerenti un servizio reso alle persone, bensì di poteri afferenti alla vigilanza, custodia, manutenzione e cura dei soli beni immobili dell’amministrazione, eppertanto, al più, deputato al riscontro della verifica del regolare adempimento delle prestazioni dei soggetti affidatari delle forniture e dei servizi relativi esclusivamente in relazione a tali beni. Parte ricorrente sostiene altresì che anche la mandataria CONTROINTERESSATA. A. non ha attestato il buon esito del servizio nido reso presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

4.1. Entrambi i rilievi critici sono da respingere.

Tra la documentazione prodotta dalla mandataria ai fini della partecipazione alla gara vi è la nota del 30 aprile 2009 del Ministero per le politiche agricole, prodotta in all. 14 alla memoria della difesa erariale depositata il 23 febbraio 2010, con la quale è stato dato atto che la CONTROINTERESSATA. A., aggiudicataria di gara bandita nel 2005, gestisce l’asilo nido di quel Dicastero, “…con puntuale e davvero lodevole osservanza” del capitolato d’oneri e del contratto.

Anche l’attestazione inerente il buon esito del servizio nido espletato da CONTROINTERESSATA DUE presso il Mef è stata regolarmente prodotta dall’interessata.

A tale ultimo riguardo, si osserva quanto all’illeggibilità della firma del consegnatario, che non risulta al Collegio che parte ricorrente ne abbia contestato la provenienza nei modi di legge. In ogni caso, sul punto, si osserva che l’attestazione, prodotta in atti dalla stessa ricorrente, è munita di data (27 luglio 2009) e di protocollo (n. 84969 del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro).

Quanto, invece, al resto, pure in disparte ogni altra difesa ed attestazione svolta e depositata dalla difesa erariale, si rileva che, contrariamente all’assunto posto a base del profilo di censura, l’art. 10 del d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254 affida ai consegnatari, tra altro, la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello stato con gli affidatari “…delle forniture di beni e servizi”.

La chiara lettera della norma non offre indi il destro alla lettura riduttiva che ne ha offerto la parte ricorrente.

5. Secondo la ricorrente (sesto motivo di ricorso) il rti aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara anche perché, contrariamente a quanto prescritto a pena di esclusione dall’art. 7 del disciplinare, non ha specificato nella busta A le parti di servizio da svolgersi da CONTROINTERESSATA. A. e da CONTROINTERESSATA DUE, limitandosi ad indicare le rispettive percentuali (60% e 40%) ed a rimandare per il resto al contenuto della busta B (offerta tecnica). L’irregolarità, prosegue il ricorso, è stata rilevata in sede di verifica dell’anomalia, ove sono stati richiesti al riguardo chiarimenti ed integrazioni: ma, si opina da parte ricorrente, la sede della verifica dell’anomalia non tollera il completamento di parti dell’offerta da specificare nella domanda a pena di esclusione, e comunque, il raggruppamento si è limitato, sul punto, a richiamare nuovamente le indicazioni specifiche fornite nell’offerta tecnica.

In sede di proposizione di motivi aggiunti, come già riferito in fatto, la censura è stata ulteriormente sviluppata, anche mediante la confutazione delle difese sul punto formulate dalle parti resistenti. 5.1. Osserva il Collegio che il disciplinare della gara in parola prevede (art 4) che il plico contenente l’offerta si concretizzi, a pena di esclusione, in tre distinte buste A,B e C, concernenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica, l’offerta economica.

L’art. 7 prescrive a sua volta ai numeri da 1 a 9, a pena di esclusione, la documentazione da inserire all’interno della busta A.

Quella qui di interesse è considerata sub n. 4), dichiarazioni sostitutive, alla lett.n), che prevede, per i raggruppamenti: “In ogni caso di raggruppamento dovranno essere specificate, sempre a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate, fermo restando che la capogruppo dovrà eseguire almeno il 60% del servizio, mentre le rimanenti, non meno del 20% ciascuna”.

Il modello di domanda, nella parte dedicata al punto, si presenta composto di complessive sei righe in bianco, da completarsi da parte delle concorrenti costituite in raggruppamento, le prime tre con le percentuali di partecipazione, le seconde tre con l’indicazione delle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate.

Il raggruppamento aggiudicatario ha compilato la prima parte indicando la percentuale di partecipazione (60% per la mandataria; 40% per la mandante), e la seconda parte richiamando (si sostiene nelle difese per insufficienza del relativo spazio materiale) quanto illustrato sul punto nella busta B “offerta tecnica” punto 1 – progetto educativo ed organizzativo.

Una siffatta compilazione non si presta ai rilievi mossi dalla parte ricorrente, atteso che il richiamo da parte del raggruppamento a documentazione da esso proveniente e contestualmente offerta agli atti di gara è idonea a fornire in maniera inequivoca l’indicazione prescritta dalla lex specialis.

Del resto:

– da un lato, tenendo conto del formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, e che risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità (ovvero, in altre parole, ad esigenze di utilità procedimentale), e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti, la pubblica amministrazione non può disporre l’esclusione dalla gara per cause diverse da quelle espressamente previste nella speciale disciplina di gara da essa stessa fissata, in virtù del principio dell’autovincolo e dell’affidamento, corollari dell’art. 97 Cost., e, nella specie, tale sanzione è correlata esclusivamente alla mancata indicazione delle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, fattispecie che non può ritenersi integrata dal rinvio per relationem ad altra parte dell’offerta nella quale tale indicazione è esaustivamente fornita;

– dall’altro, in materia di contratti pubblici, accanto al principio della tassatività delle cause di esclusione opera anche il principio del favor partecipationis, e il contemperamento di tali canoni determina non solo che non è possibile disporre la esclusione per carenze dichiarative o documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis, ma anche che l’esclusione può essere disposta solo in forza della rilevata sussistenza di oggettive non conformità alle prescrizioni di bando: e tale non può essere qualificata quella in esame, atteso che mediante l’operato richiamo il raggruppamento ha soddisfatto la richiesta di illustrare la modalità di suddivisione del servizio.

5.2. Dovendosi ritenere, per tutto quanto sopra, che non è censurabile l’apprezzamento della stazione appaltante di ritenere assolto da parte del raggruppamento aggiudicatario con le indicate modalità l’onere di illustrare le parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, resta estranea al presente giudizio ogni altra questione dalla parte ricorrente pure sviluppata nei motivi aggiunti, a confutazione delle difese formulate dalla resistente privata, che trova ragion d’essere nell’opposta ipotesi (non assunta dal Collegio), dovendosi solo in tale ipotesi indagare la eventuale applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza invocata dalla resistente medesima.

Così come si profila irrilevante che in sede di verifica dell’anomalia il funzionario delegato abbia ritenuto di richiedere al raggruppamento resistente chiarimenti ed integrazioni sulle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, atteso che tale richiesta, come ammesso dalla stessa ricorrente, non ha comportato altra acquisizione agli atti di gara se non la specificazione del raggruppamento che il relativo onere era già stato assolto in sede di formulazione dell’offerta.

Da ultimo, si rileva che sempre a mezzo dei motivi aggiunti parte ricorrente sostiene che dalle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia emerge che la suddivisione dei servizi da rendersi dalle singole imprese non corrisponde alle percentuali indicate dal raggruppamento nell’offerta.

Il rilievo non può cogliere nel segno, essendo basato su un solo aspetto del servizio (personale addetto).

6. Sostiene ancora parte ricorrente (settimo motivo) che il resistente raggruppamento doveva essere escluso anche perché non ha comprovato, ex art. 48, comma 1 e 2 del d. lgs. 163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, non depositando, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 13 del disciplinare, copia autentica dei bilanci o dichiarazione IVA relativi al triennio 2006-2008, con nota di deposito, e non dando, così prova della capacità finanziaria e della effettiva corrispondenza del valore dei servizi resi al valore complessivo indicato dal bando (€ 990.000,00).

6.1. La censura è infondata.

Risulta che con nota 18 novembre 2009, in risposta alla richiesta della stazione appaltante del 12 novembre precedente, il raggruppamento temporaneo resistente ha comprovato il possesso dei requisiti in parola.

Occorre rilevare, al riguardo, quanto alla CONTROINTERESSATA. A., che la medesima è società con sede legale in Belgio, eppertanto non soggetta all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese nazionale (art. 2200 c.c.) che concerne esclusivamente le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del codice, nonché le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

La società ha comprovato di trovarsi nella predetta condizione mediante presentazione di inidonea certificazione di commercialista iscritto all’ordine, attestante, tra altro, la redazione e la disponibilità presso il proprio studio dei bilanci della sede italiana, non soggetti a deposito presso il registro delle imprese, ed ha presentato i bilanci relativi alla stabile organizzazione in Italia per gli anni 2006/2007/2008 ed il modello Unico 2007/02008/2009 con ricevute di presentazione.

La CONTROINTERESSATA DUE ha presentato, tra altro, i bilanci relativi agli anni 2006/2007/2008, con ricevute di deposito, e il modello Unico 2007/02008/2009 con ricevute di presentazione.

6.2. A mezzo dei motivi aggiunti parte ricorrente, preso atto della documentazione di cui sopra, contesta che la la CONTROINTERESSATA. A. versi effettivamente nelle condizioni che consentono di avvalersi dell’illustrato regime fiscale. Lamenta poi che i bilanci sono stati presentati in copia non autentica.

I rilievi cui viene affidata la prima affermazione non possono essere seguiti, stante il loro palese contrasto con gli elementi emergenti per tabulas nonché la loro estraneità al profilo pubblicistico delineato dalla procedura di gara.

La presentazione dei bilanci in copia semplice, in carenza di elementi che inducano a sospettare la non autenticità della documentazione, si profila quale mera irregolarità, in quanto tale inidonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione.

7. Con l’ottava censura parte ricorrente, rilevato che il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 prescrive all’art. 45 che alle imprese affidatarie di contratti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri è sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza, espone che nella specie tale prescrizione non è stata rispettata, sia in quanto la verifica in argomento è stata rimessa dalla lex specialis all’ambito delle autodichiarazioni da inserire nella busta A, sia in quanto il rti ha cancellato per entrambe le società la parte del relativo modulo dichiarativo, negando in tal modo di essere in possesso del requisito, o di averlo richiesto.

7.1. La censura deve essere respinta.

Il capitolato della gara de qua (art. 16) prevede la presentazione del nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), ovvero la dimostrazione che la relativa richiesta è in corso, al momento della sottoscrizione del contratto.

La previsione risulta in linea con la prescrizione dell’art. 45, comma 8 del d.p.c.m. 9 dicembre 2002, che, prevedendo che “…alle imprese affidatarie di contratti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri soggetti per conto della stessa Presidenza è sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza”, valorizza il momento della effettiva costituzione del vincolo contrattuale.

7.2. La circostanza, più volte richiamata in ricorso e nei motivi aggiunti, che la società ricorrente ha ritenuto di richiedere il nulla osta di sicurezza prima della conclusione del procedimento, dandone atto nell’apposito riquadro del modulo di offerta, non muta i termini della questione.

Invero, la stessa società non riesce ad indicare in forza di quale previsione di bando l’attestazione inerente il possesso della certificazione in parola ovvero della pendenza della relativa richiesta condizionasse la partecipazione alla competizione. A tale riguardo, infatti, stante il principio della tassatività delle clausole di esclusione, non vale indicare, come fa la ricorrente, l’art. 7, che prevede genericamente che “la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere redatte compilando i moduli disponibili in allegato al bando di gara”, né il citato d.p.c.m. del 2002, che depone nei sensi dianzi indicati.

Quanto, invece, alle prescrizioni di cui al d.p.c.m. 7 giugno 2005, inerente il nulla osta di sicurezza personale (NOSP), cui pure la ricorrente dedica qualche considerazione in sede di motivi aggiunti, tale abilitazione preventiva condiziona, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la partecipazione alle procedure concorsuali con esclusivo riferimento a quelle aventi una particolare qualificazione di riservatezza, ovvero un ambito estraneo alla procedura in parola.

8. A mezzo della nona doglianza parte ricorrente stigmatizza che nel procedimento de quo non si sia proceduto alla verifica a campione prevista dall’art. 48, comma 1 del d. lgs. 163/06.

La fondatezza di tale censura è smentita dagli atti.

Il sorteggio dell’impresa da sottoporre alla verifica a campione è avvenuto nella seduta pubblica della commissione di gara del 1° settembre 2009 (l’amministrazione resistente fa notare che a tale seduta ha partecipato anche un rappresentante della società ricorrente); la verifica è stata successivamente condotta in relazione al concorrente estratto, come attestato dall’all. 19 alle memoria erariale depositata il 23 febbraio 2010.

9. Parte ricorrente (decimo motivo), rilevato che la procedura in argomento, bandita anteriormente al 3 agosto 2009, era soggetta, ratione temporis, alla norma di cui all’art. 86, comma 5 del d. lgs. 163/06 (poi abrogata dal comma 1 dell’art. 4 quater del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, con i limiti ivi previsti), denunzia che gli atti di gara non hanno previsto, come avrebbero dovuto in armonia con la citata prescrizione, la presentazione a pena di esclusione delle giustificazioni preventive in allegato all’offerta, di talchè il rti aggiudicatario non ha rispettato tale adempimento.

9.1. La censura non può condurre agli esiti sperati.

Al riguardo, in disparte ogni altra questione pure introdotta sul punto dalla difesa erariale, per escluderne la fondatezza, basti qui rilevare, in via generale, che, per pacifica giurisprudenza, la richiesta di presentazione di giustificazioni preventive ha finalità di accelerazione e semplificazione della procedura, quale anticipata verifica della serietà della partecipazione (da ultimo, C. Stato, V, 8 settembre 2010, n. 6518; IV, 12 dicembre 2005, n. 7034).

Nella fattispecie, gli atti di gara non hanno prescritto la presentazione delle giustificazioni preventive a pena di inammissibilità dell’offerta; nel corso del procedimento, l’offerta presentata dal raggruppamento resistente è stata sottoposta a verifica di anomalia, esauritasi con l’apprezzamento dell’attendibilità della stessa.

Date le suindicate premesse, da un lato, difetta di attualità e di concretezza la pretesa della ricorrente di dedurre in questa sede, in relazione ad un accertamento preliminare reso ormai superfluo dall’esito della compiuta verifica di anomalia, l’illegittimità della lex specialis per mancata prescrizione della presentazione delle giustificazioni preventive a pena di esclusione; dall’altro, difetta di fondatezza in ragione della lex specialis del procedimento l’ulteriore pretesa, rinvenibile nello sfondo della censura, che l’offerta del raggruppamento dovesse essere esclusa per mancata presentazione delle giustificazioni preventive.

10. Parte ricorrente, con l’undicesimo motivo, ritiene illegittimo che la valutazione delle anomalie, anziché essere svolta dalla commissione, come prescritto dall’art. 10, ultimo comma del disciplinare di gara, rispondente all’art. 86 del d. lgs. 163/06, sia stata affidata, con atto parimenti illegittimo, ad un funzionario della stazione appaltante, ovvero al responsabile del procedimento.

10.1. Neanche tale censura può condurre ai fini sperati in ricorso.

Va al riguardo osservato che nel procedimento in parola, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare, per l’offerta economica era attribuibile un punteggio massimo di 30 punti e per l’offerta tecnica era attribuibile un punteggio massimo di 70 punti

Nel verbale del 16 ottobre 2009, n. 11 la commissione, aperte le buste C (offerte economiche) e dopo aver dato lettura del prezzo proposto da ciascun concorrente, ha proceduto all’individuazione del prezzo più basso e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula riportata nel capitolato di gara, nonché a dare atto dei punteggi precedentemente attribuiti ai concorrenti per le offerte economiche.

L’operazione, per quanto qui di interesse, si è conclusa con l’attribuzione dei punteggi di 27,57 alla ricorrente (prezzo offerto € 475.200,00), e di 30 al raggruppamento resistente (prezzo offerto 436.772,04).

Nel medesimo verbale si da poi atto dei punteggi conseguiti dalle offerte tecniche. Esso sia per la ricorrente che per il raggruppamento resistente è pari a 58,90.

Dal medesimo verbale n. 11 risulta che le altre concorrenti ammesse alla gara hanno conseguito per l’offerta economica un punteggio variabile da punti 26,57 a 28,80, mentre per le offerte tecniche il ventaglio dei punteggi attribuiti dalla commissione è più ampio (50,90; 53,50; 55,50; 56,10; 56,90).

Va, ancora, osservato che, nell’ipotesi, quale quella di specie, nel quale il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 86, comma 2 del d. lgs. 163/06 prevede che le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Con la conseguenza che la individuazione delle offerte anomale deriva, nella fattispecie, dal mero raffronto tra il limite costituito dalla predetta soglia ed il punteggio conseguito da ciascuna offerta per il profilo tecnico e per quello economico.

Tutto ciò posto, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 10 del disciplinare della gara in parola non prevede che la commissione valuti le offerte anomale, bensì che la commissione valuti “la presenza di offerte anormalmente basse”, ovvero che ponga in essere un adempimento che, di fatto, nella specie, risulta automaticamente integrato dalla mera presa d’atto dei punteggi previamente attribuiti.

In forza di tale ultima considerazione, non risulta avere portata inficiante l’esito della gara la circostanza, ascrivibile ad una mera irregolarità priva di portata concretamente lesiva, che la commissione, nello stesso verbale n. 11 del 16 ottobre 2009, riepilogati i punteggi tecnici ed economici di ciascuna offerta ammessa, ha rimesso copia del verbale al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.

Quest’ultimo, in forza della delega ricevuta con provvedimento del 20 ottobre 2009, e rilevato, con atto di pari data (all. 8 al ricorso), secondo l’automatico criterio di cui sopra, che tutte le offerte economiche ammesse e quattro offerte tecniche risultavano anomale in quanto superiori ai 4/5 del corrispondente punteggio massimo attribuibile, ha sottoposto l’offerta del raggruppamento resistente, provvisoriamente prima in graduatoria, alla verifica di anomalia.

Né, quanto a tale ultimo adempimento, elementi decisivi in punto di assoluta non delegabilità si rinvengono dall’art. 86 del d. lgs. 163/06, che menziona, al riguardo, le stazioni appaltanti e non le commissioni giudicatrici.

11. Parte ricorrente (dodicesimo motivo) fa constare che, diversamente da quanto prescritto dall’art. 12 del capitolato speciale, durante la seconda seduta pubblica non sono stati comunicati da parte della commissione i punteggi attribuiti sia alle offerte tecniche sia a quelle economiche, con conseguente impossibilità per i partecipanti di conoscere la propria posizione in graduatoria.

La fondatezza del rilievo è smentito dal contenuto del verbale n. 11 del 16 ottobre 2010, recante le operazioni descritte al punto che precede.

12. Con l’ultima censura parte ricorrente svolge articolate considerazioni nel merito sia dell’offerta tecnica sia dell’offerta economica del r.t.i., ritenendo non esaustivi i chiarimenti da questo forniti in sede di valutazione dell’anomalia.

Va premesso che, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale in punto di verifica dell’anomalia deve limitarsi al mero scrutinio di legittimità dell’atto adottato dalla amministrazione all’esito della valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale, tenendo conto del fatto che l’adeguatezza delle giustificazioni addotte dall’impresa soggetta a verifica costituisce oggetto di discrezionalità tecnica, e, pertanto, è sanzionabile solo ove possa desumersi in maniera indubitabile la illogicità o incoerenza della valutazione dell’amministrazione.

Alla luce di tale criterio, la censura è infondata

12.1. Parte ricorrente non sovviene la possibilità di pervenire ai costi indicati dal raggruppamento per il personale, tenendo conto del C.C.N.L. scuole A.N.I.S.E.I. applicabile ed applicato anche nella propria offerta, di importo superiore.

A sostegno della conclusione, a suo dire corroborata dalla circostanza che il punto ha formato oggetto di un ulteriore richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, la ricorrente produce una consulenza di parte e indica che il costo della formazione non è stato considerato in tutte le sue componenti, mancando quello delle 150 ore di formazione. Rileva, inoltre, l’omissione della spesa obbligatoria per la sicurezza prevista dal capitolato speciale (€ 1.800,00, non soggetto a ribasso).

Al riguardo, va innanzitutto premesso che il definitivo esito favorevole della condotta verifica non permette di conferire valenza contraria ai singoli passaggi endoprocedimentali, né che è possibile in questa sede recepire valutazioni tecniche in sostituzione di quelle effettuate dall’amministrazione.

Ciò posto, deve rilevarsi che dallo stesso tenore della censura, nonché dal complesso degli atti versati al fascicolo di causa, emerge che il raggruppamento aggiudicatario ha applicato il contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Inoltre, la circostanza che l’offerta del raggruppamento indichi importi inferiori a quelli previsti dalla ricorrente non fa presumere, ex se, che la stessa non contempli spese obbligatorie, ben potendo l’impresa provvedervi con modalità organizzative meno onerose.

Non è neanche fondato il rilievo che il raggruppamento non abbia considerato la spesa obbligatoria per la sicurezza: essa risulta espressamente nella dichiarazione di offerta economica presentata dal raggruppamento, versata in atti dalla difesa erariale.

12.2. Parte ricorrente sostiene che l’amministrazione non ha considerato in sede di verifica dell’anomalia che il raggruppamento ha sostenuto di offrire servizi aggiuntivi non previsti dal bando, il cui onere economico è posto a carico di altri soggetti pubblici

Anche tale argomentazione non è decisiva, trattandosi, sul punto, di economie conseguenti all’unificazione di attività.

12.3 Non possono essere seguite neanche le finali censure con le quali parte ricorrente lamenta che le previste modalità di attribuzione del punteggio tecnico siano basate su parametri puramente discrezionali ovvero illogici, e perviene, poi, addirittura a contestare l’autonomia soggettiva delle due componenti il raggruppamento.

Invero, da un lato, invero, il primo profilo di censura si profila tardivo; dall’altro, come palesemente emerge dal tenore delle argomentazioni poste a sostegno, per il tramite delle predette censure la ricorrente mira a sostituire surrettiziamente il proprio punto di vista a quello espresso dall’amministrazione, ovvero a censurare nel merito il giudizio positivo formulato in relazione all’offerta tecnica della ricorrente: e una siffatta finalità, com’è noto, non è perseguibile nella presente sede di legittimità.

13. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.250,00 in favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

******************, Presidente

**************, Consigliere

 

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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