La prescrizione del bando che recita: significa che risulta sufficiente una garanzia nella quale il contraente

Lazzini Sonia 25/01/07
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In merito alle modalità di presentazione di una cauzione provvisoria in caso di Ati, merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero del n.1744 del 22 novembre 2006 emessa dal Tar Calabria, Reggio Calabria:
 
4. c) La seconda doglianza proposta dalla ricorrente (X) motivo della narrativa in fatto) concerne l’asserita irregolarità della posizione dell’ati controinteressata. in ordine alla garanzia fideiussoria prescritta dall’art. 9 del bando di gara, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla procedura dell’A.T.I. stessa
 
     Anche siffatta doglianza non merita condivisione.
 
     L’art. 9 del bando di gara, relativo alla “cauzione provvisoria”, prescrive al terzo comma, che “in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione deve essere costituita per conto delle imprese raggruppate nominativamente indicate”.
 
     Nel caso in esame, tale disposizione risulta rispettata dall’A.T.I. controinteressata., perché la polizza n. 02/50137413 del 14 gennaio 2005, stipulata dalla capogruppo s.p.a. con la Compagnia di  Assicurazioni reca un’appendice di variazione in data 21 gennaio 2005, secondo la quale “in seguito all’associazione temporanea di impresa il contraente deve intendersi: A.T.I. controinteressata. Con indicazione della capo gruppo e delle altre partecipanti. (ass.ta)”.
 
     Ed invero, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la suddetta prescrizione dell’art. 9 del bando non può interpretarsi, tanto sul piano letterale quanto su quello logico, nel senso che ciascuna delle partecipanti all’A.T.I. debba prestare autonoma cauzione, essendo al contrario necessario e sufficiente che questa sia sussistente – come regolarmente verificatosi nel caso dell’******* – con riguardo all’Associazione temporanea e con indicazione nominativa delle imprese partecipanti alla stessa.
 
     In tal modo, infatti, nel rispetto testuale del bando, l’amministrazione è garantita nei confronti di tutti i partecipanti all’A.T.I., senza che, nel contempo, vengano imposti a questi ultimi oneri eccessivi, che contrasterebbero, oltre tutto, con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME ********** ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:
 
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sui ricorsi n. 649/2005, n. 667/2005, n. 938/2005 e n. 976/2005, rispettivamente proposti:
 
ricorso n. 649/2005:
 
dall’Istituto di vigilanza *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. *************** ***, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, dall’avv. **************** e dall’avv. *************** ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via dei ******* n. 3;
 
C O N T R O
 
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’********************* ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1; e
 
N E I   C O N F R O N T I
 
della *** s.p.a., in persona dell’ amministratore delegato pro tempore geom. Salvatore ***, sia in proprio, sia in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.r.l.; e della *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ****** ***, sia in proprio, sia in qualità di mandante   dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.p.a., ricorrenti incidentali, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. *************, dall’avv. ***************** e dall’avv. ************************** ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. **************, via Filippini n. 3/b;
 
P E R   L’ A N N U L L A M E N T O
 
– del provvedimento di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, dell’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. e del relativo verbale in parte qua, provvedimento adottato dalla Commissione di gara nel corso della seduta pubblica del 10 febbraio 2005;
 
– del giudizio di valutazione dell’offerta tecnica in relazione alla “capacità professionale” delle partecipanti e della relativa attribuzione del punteggio, così come deliberato dalla Commissione di gara nel corso delle sedute del 12 – 22 aprile 2005;
 
– di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi agli impugnati provvedimenti, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., deliberata nel corso della seduta pubblica del 2 maggio 2005 e del relativo verbale;
 
– della determina del Dirigente dell’Unità organizzativa “Gestione servizi amministrativi, telefonia ed uffici giudiziari” del Comune di Reggio Calabria n. 2009 del 19 luglio 2005 (reg. sett. n. 9 del 14 luglio 2005), con la quale sono state approvate le risultanze della gara per l’appalto del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della stessa all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. (impugnata con motivi aggiunti) e per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato; nonché
 
P E R   L A   C O N D A N N A
 
del Comune di Reggio Calabria al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito della mancata aggiudicazione (domanda avanzata con motivi aggiunti);
 
ricorso n. 667/2005:
 
dalla *** s.p.a., in persona dell’ amministratore delegato pro tempore geom. Salvatore ***, sia in proprio, sia in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.r.l. e dalla *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ****** ***, sia in proprio, sia in qualità di mandante dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.p.a.; entrambi rappresentati e difesi dall’avv. *************, dall’avv. ***************** e dall’avv. ************************** ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. **************, via Filippini n. 3/b;
 
C O N T R O
 
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’********************* ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1; e
 
N E I   C O N F R O N T I
 
dell’Istituto di vigilanza *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. *************** ***, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, dall’avv. **************** e dall’avv. *************** ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via dei ******* n. 3;
 
P E R   L’ A N N U L L A M E N T O
 
– del provvedimento di cui alla nota del Comune di Reggio Calabria, Unità organizzativa “Affari generali” n. 7484 del 22 giugno 2005, avente ad oggetto: “verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di vigilanza degli uffici giudiziari. Comunicazione adozione provvedimento finale”, con cui si afferma la sussistenza dei presupposti per l’annullamento parziale, in autotutela, del verbale di gara, per la parte in cui la *** s.p.a. era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, e si determina l’aggiudicazione a favore della *** s.r.l.;
 
– dei verbali di gara del 10 febbraio 2005 e del 4 marzo 2005, nella parte in cui ammettono la *** s.r.l. alla gara ed alla fase successiva di valutazione del progetto tecnico;
 
ricorso n. 938/2005:
 
dall’Istituto di vigilanza *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. *************** ***, rappresentato e difeso dall’avv. ******************** e dall’avv. **************** ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via dei ******* n. 3;
 
C O N T R O
 
la Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria; e
 
N E I   C O N F R O N T I
 
del Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’********************* ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1;
 
della *** s.p.a., in persona dell’ amministratore delegato pro tempore geom. Salvatore ***, sia in proprio, sia in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.r.l.; e della *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ****** ***, sia in proprio, sia in qualità di mandante   dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.p.a.; entrambi rappresentati e difesi dall’avv. *************, dall’avv. ***************** e dall’avv. ************************** ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. **************, via Filippini n. 3/b;
 
P E R   L’ A N N U L L A M E N T O
 
del provvedimento (prot. n. 18504W del 13 giugno 2005), con il quale la Prefettura di Reggio Calabria ha autorizzato il sig. ************* “a modificare la denominazione dell’Istituto di vigilanza privata, del quale è titolare, dall’attuale ‘*** s.r.l.’ a ‘*** s.p.a.’ “;
 
della nota della Prefettura di Reggio Calabria n. 18645W del 17 giugno 2005, la quale attesta che il sig. ********* ***, rappresentante legale dell’Istituto di vigilanza *** s.p.a. “è autorizzato a svolgere attività di vigilanza, con licenza n. 113 Sett. I, Sez. I, rilasciata l’11 aprile 1996, in corso di validità”;
 
ricorso n. 976/2005:
 
dall’Istituto di vigilanza *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. *************** ***, rappresentato e difeso dall’avv. ******************** e dall’avv. **************** ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via dei ******* n. 3;
 
C O N T R O
 
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’********************* ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1; e
 
N E I   C O N F R O N T I
 
della *** s.p.a., in persona dell’ amministratore delegato pro tempore geom. Salvatore ***, sia in proprio, sia in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.r.l. e della *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ****** ***, sia in proprio, sia in qualità di mandante dell’Associazione temporanea di imprese tra la stessa e la *** s.p.a., ricorrenti incidentali; entrambi rappresentati e difesi dall’avv. *************, dall’avv. ***************** e dall’avv. ************************** ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. **************, via Filippini n. 3/b;
 
P E R   L’ A N N U L L A M E N T O
 
– dell’aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., stabilita con provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 8423 del 17 luglio 2005 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compreso il parere dell’Ufficio legale prot. n. 5654 del 29 giugno 2005;
 
– della determina del Dirigente dell’Unità organizzativa “Gestione servizi amministrativi, telefonia ed uffici giudiziari” del Comune di Reggio Calabria n. 2009 del 19 luglio 2005 (reg. sett. n. 9 del 14 luglio 2005), con la quale sono state approvate le risultanze della gara per l’appalto del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della stessa all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. (impugnata con motivi aggiunti) e per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto stipulato; nonché
 
P E R   L A   C O N D A N N A
 
del Comune di Reggio Calabria al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito della mancata aggiudicazione (domanda avanzata con motivi aggiunti);
 
      Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e delle società rispettivamente controinteressate;
 
     Visti i motivi aggiunti proposti dalla *** s.r.l. nei ricorsi n. 649/2005 e n. 976/2005, con atti notificati il 2 e depositati il 6 marzo 2006;
 
     Visti i tre ricorsi incidentali proposti dall’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l.: uno nei ricorsi n. 649/2005 e due nel ricorso n. 976/2005, con atti, rispettivamente notificati e depositati il 14 / 17 luglio 2006 (ric. n. 649/2005), il 9/17 novembre 2005 ed il 31 marzo / 4 aprile 2006 (ric. n. 976/2005);  
 
     Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
      Relatore il Consigliere ***************;
 
     Uditi, nella pubblica udienza del 3 maggio 2006, l’avv. M.G. ******* per la *** s.r.l., l’avv. A.M. Crosta per l’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., l’avv. ************* per il Comune di Reggio Calabria e l’avvocato dello Stato M. Borgo per la Prefettura di Reggio Calabria;
 
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
F A T T O
 
     Con atto notificato l’1 luglio 2005 e depositato l’8 luglio 2005 (ric. n. 649/2005), la *** s.r.l. impugna il provvedimento di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, dell’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l ed il relativo verbale in parte qua (provvedimento adottato dalla Commissione di gara nel corso della seduta pubblica del 10 febbraio 2005). Impugna altresì il giudizio di valutazione dell’offerta tecnica in relazione alla “capacità professionale” delle partecipanti e della relativa attribuzione del punteggio, così come deliberato dalla Commissione di gara nel corso delle sedute del 12 – 22 aprile 2005, nonché l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., deliberata nel corso della seduta pubblica del 2 maggio 2005 ed il relativo verbale.
 
     Con successivi motivi aggiunti, notificati il 2 e depositati il 6 marzo 2006, la *** s.r.l. impugna pure la determina del Dirigente dell’Unità organizzativa “Gestione servizi amministrativi, telefonia ed uffici giudiziari” del Comune di Reggio Calabria n. 2009 del 19 luglio 2005 (reg. sett. n. 9 del 14 luglio 2005), con la quale sono state approvate le risultanze della gara per l’appalto del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della stessa all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. Chiede, inoltre, la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché la condanna del Comune di Reggio Calabria al risarcimento dei danni cagionatile dalla mancata aggiudicazione.
 
     Deduce i seguenti motivi:
 
I) Violazione dell’art. 4 del bando di gara e degli articoli 8 e 134 del R.D. n. 773/1931. Violazione degli articoli 14 e ss. del D.Lg.vo n. 157/1995. Eccesso di potere. La *** s.p.a. non sarebbe stata in possesso, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, della prescritta autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza.
 
II) Violazione dell’art. 23 del D.Lg.vo n. 157/1995 e dell’art. 3 della legge n. 609/1996, in relazione alla valutazione della qualità dell’offerta tecnica. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione della lex specialis e dei criteri e sottocriteri di valutazione della “capacità professionale”. Difetto di motivazione. La Commissione avrebbe preso in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., n. 79 addetti, benché solo 61 dei dipendenti di detta A.T.I. fossero, all’atto della presentazione della domanda, in possesso dell’attestazione di partecipazione a corso di formazione per addetto antincendio in attività a rischio elevato, come richiesto dal bando di gara. Altre carenze, non rilevate, avrebbero riguardato il personale dell’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. sotto altri aspetti: mancata produzione degli attestati relativi alla qualifica di tecnico per apparecchiature radiogene, formazione professionale, capacità di maneggio delle armi, capacità psico – attitudinali. Ne risulterebbe conseguentemente falsato anche l’indicatore di punteggio concernente la percentuale di personale “formato”.
 
      Con i motivi aggiunti vengono riproposte censure già avanzate nel ricorso principale e si deducono i seguenti nuovi motivi:
 
III) Eccesso di potere e violazione dell’art. 9 del bando di gara. L’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché quest’ultima non sarebbe stata in regola con la garanzia fideiussoria prescritta dal bando.
 
      Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
 
      Anche l’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente la sopravvenuta adozione, da parte del Comune, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a suo favore (impugnato in separato giudizio), avanzando ricorso incidentale avverso l’ammissione dalla procedura della *** s.r.l. e sostenendo comunque l’infondatezza del ricorso principale.
 
     Con successivo atto, notificato e depositato il 14 luglio 2005 (ric. n. 667/2005), l’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. impugna il provvedimento di cui alla nota del Comune di Reggio Calabria, Unità organizzativa “Affari generali” n. 7484 del 22 giugno 2005, avente ad oggetto: “verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di vigilanza degli uffici giudiziari. Comunicazione adozione provvedimento finale”, con cui si afferma la sussistenza dei presupposti per l’annullamento parziale, in autotutela, del verbale di gara, per la parte in cui la *** s.p.a. era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, e si determina l’aggiudicazione a favore della *** s.r.l. Impugna altresì i verbali di gara del 10 febbraio 2005 e del 4 marzo 2005, nella parte in cui ammettono la *** s.r.l. alla gara ed alla fase successiva di valutazione del progetto tecnico.
 
     Deduce i seguenti motivi:
 
IV) Violazione dell’art. 2498 del codice civile. Errore e travisamento dei fatti. Violazione degli articoli 8 e 14 del R.D. n. 773/1931. Eccesso di potere per sviamento e manifesta illegittimità. Violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio dell’affidamento e dei principi di buona fede contrattuale e precontrattuale. La trasformazione di una s.r.l. in s.p.a. non comporterebbe alcuna soluzione di continuità nella vita del soggetto societario, sicché, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la *** s.p.a. sarebbe titolare dell’autorizzazione prefettizia per esercitare attività di vigilanza armata fin dall’11 aprile 1996.
 
V) Violazione dell’art. 6, lett. I) del bando di gara. Violazione degli articoli 2343 e 2555 del codice civile. Eccesso di potere per manifesta illogicità, sviamento e falsa applicazione del bando, nonché per violazione dei principi generali in materia di affidamento e di par condicio dei partecipanti alla gara. La *** s.r.l. non sarebbe in possesso del requisito di partecipazione consistente nell’iscrizione quinquennale al Registro delle imprese per lo svolgimento di servizi di vigilanza.
 
      Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Reggio Calabria, sia l’*** s.r.l. ed hanno sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
 
      Con ancora successivo atto, notificato il 30 settembre 2005 e depositato il 14 ottobre 2005 (ric. n. 938/2005), la *** s.r.l. impugna il provvedimento (prot. n. 18504W del 13 giugno 2005), con il quale la Prefettura di Reggio Calabria ha autorizzato il sig. ************* “a modificare la denominazione dell’Istituto di vigilanza privata, del quale è titolare, dall’attuale ‘*** s.r.l.’ a ‘*** s.p.a.’ “. Impugna pure la nota della Prefettura di Reggio Calabria n. 18645W del 17 giugno 2005, la quale attesta che il sig. ********* ***, rappresentante legale dell’Istituto di vigilanza *** s.p.a. “è autorizzato a svolgere attività di vigilanza, con licenza n. 113 Sett. I, Sez. I, rilasciata l’11 aprile 1996, in corso di validità”.
 
     Deduce i seguenti motivi:
 
VI) Eccesso di potere per violazione di circolare e difetto di istruttoria. Violazione degli articoli 8 e 134 e ss. del R.D. n. 773/1931 e degli articoli 257 e 259 del R.D. n. 635/1940. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e falsa motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Incompetenza. Il procedimento di autorizzazione alla modificazione della denominazione sociale della autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza della *** (da s.r.l. a s.p.a.) non avrebbe accertato l’avvenuta iscrizione delle modifiche statutarie presso il Registro delle imprese né avrebbe tenuto conto del fatto che alla data di approvazione del bilancio 2004 il sig. *** era scaduto dalla carica di amministratore delegato. Inoltre l’autorizzazione de qua avrebbe dovuto essere rilasciata dal Prefetto e non a firma di un funzionario “p. il Prefetto”, come in realtà avvenuto.
 
VII) Violazione degli articoli 8 e 134 e ss. del R.D. n. 773/1931, in relazione agli articoli 2498 e ss. del codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. In base al principo di personalità delle autorizzazioni di polizia, le rilevanti modifiche introdotte nello statuto della *** in occasione della trasformazione da s.r.l. a s.p.a. avrebbero imposto una rinnovata valutazione della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di vigilanza, come avvenuto in occasione del conferimento della ditta individuale *** *************** nella società *** s.r.l.
 
VIII) Invalidità derivata ed eccesso di poter per contraddittorietà manifesta ed erroneità dei presupposti. L’attestazione di continuità della licenza rilasciata al sig. ***, in qualità di legale rappresentante della *** s.p.a., sarebbe viziata in via derivata e non avrebbe comunque potuto comprendere il periodo intercorrente tra la trasformazione societaria ed il rilascio della nuova autorizzazione.
 
      Per l’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendone nel merito l’infondatezza e chiedendo la sua reiezione.
 
      Anche il Comune di Reggio Calabria (che ha eccepito preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva) e l’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. si sono costituiti in giudizio ed hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza, domandandone il rigetto.
 
      Con ulteriore atto, notificato e depositato il 21 ottobre 2005 (ric. n. 976/2005), la *** s.r.l. impugna l’aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., stabilita con provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 8423 del 17 luglio 2005 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compreso il parere dell’Ufficio legale prot. n. 5654 del 29 giugno 2005. Chiede, inoltre, la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto stipulato.
 
     Con motivi aggiunti, notificati il 2 e depositati il 6 marzo 2006, la *** s.r.l. impugna pure la determina del Dirigente dell’Unità organizzativa “Gestione servizi amministrativi, telefonia ed uffici giudiziari” del Comune di Reggio Calabria n. 2009 del 19 luglio 2005 (reg. sett. n. 9 del 14 luglio 2005), con la quale sono state approvate le risultanze della gara per l’appalto del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della stessa all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. Domanda, inoltre, la condanna del Comune di Reggio Calabria al risarcimento dei danni cagionatile dalla mancata aggiudicazione.
 
      Deduce i seguenti motivi:
 
IX) Eccesso di potere. Violazione dell’art. 4 del bando di gara e dell’art. 6, lett. c), del capitolato speciale, in relazione alla carenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza in capo alla *** s.p.a. Difetto e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Violazione degli articoli 8 e 134 del R.D. n. 773/1931, in relazione agli articoli 2498 e ss. del codice civile. Violazione di circolari e direttive espresse, in materia di autorizzazione all’attività di vigilanza, dal Ministero dell’interno. La *** s.p.a. non sarebbe stata in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, della prescritta autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza.
 
X) Eccesso di potere. Violazione dell’art. 9 del bando di gara, in relazione alla carenza di garanzia fideiussoria in capo alla *** s.r.l. L’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché quest’ultima non sarebbe stata in regola con la garanzia fideiussoria prescritta dal bando.
 
XI) Eccesso di potere. Violazione degli articoli 8, 11 e 13 del capitolato speciale, in relazione all’attribuzione dei punteggi sull’offerta tecnica e sulla capacità professionale. Violazione degli articoli 14 e 23 del DS.Lg.vo n. 157/1995. Violazione degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.   La Commissione avrebbe attribuito all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. un punteggio maggiore di quello spettante sulla base delle dichiarazioni, che sarebbero oltre tutto mendaci, da essa formulate, in contrasto con i criteri e sub criteri in precedenza stabiliti.
 
      Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
 
      Si è, a sua volta, costituita l’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. ed ha proposto due ricorsi incidentali (il secondo dopo il deposito dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva), contro l’ammissione della *** s.r.l. alla gara ed il punteggio attribuitole, sostenendo comunque l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso principale, nonché la tardività dei motivi aggiunti di contestazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
 
     I quattro ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 3 maggio 2006.  
 
D I R I T T O
 
     1. Il collegio ritiene, preliminarmente, che, attesa la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i ricorsi in esame vadano riuniti.
 
     2. Va, innanzi tutto, rilevato che la procedura oggetto dei quattro ricorsi in questione si è conclusa a seguito della determina del Dirigente dell’Unità organizzativa “Gestione servizi amministrativi, telefonia ed uffici giudiziari” del Comune di Reggio Calabria n. 2009 del 19 luglio 2005 (reg. sett. n. 9 del 14 luglio 2005), con la quale sono state approvate le risultanze della gara per l’appalto del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della stessa all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l.
 
     Ne consegue che i ricorsi n. 649/2005 e n. 667/2005 – rispettivamente proposti, il primo, dall’*** s.r.l. avverso l’originaria aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. e, il secondo, da quest’ultima avverso il provvedimento di asserito annullamento in autotutela di detta aggiudicazione provvisoria – devono dichiararsi improcedibili, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., permanendo l’interesse delle parti solo alla decisione delle successive impugnative, proposte dall’*** s.r.l. nei riguardi sia delle determinazioni finali assunte dall’amministrazione, sia dei connessi provvedimenti prefettizi, concernenti l’autorizzazione allo svolgimento di attività di vigilanza da parte della *** s.p.a.
 
     3. Ai fini di una successiva, compiuta, disamina del ricorso n. 976/2005 – e prescindendo dai rilievi sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in capo alla *** s.r.l., avanzati in quel ricorso, in via incidentale, dall’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. – è logicamente preliminare l’esame del ricorso n. 938/2005, con cui la *** s.r.l. impugna sia il provvedimento (prot. n. 18504W del 13 giugno 2005), di autorizzazione al sig. ************* “a modificare la denominazione dell’Istituto di vigilanza privata, del quale è titolare, dall’attuale ‘*** s.r.l.’ a ‘*** s.p.a.’ “, sia la nota della Prefettura di Reggio Calabria n. 18645W del 17 giugno 2005, che attesta che il sig. ********* ***, rappresentante legale dell’Istituto di vigilanza *** s.p.a. “è autorizzato a svolgere attività di vigilanza, con licenza n. 113 Sett. I, Sez. I, rilasciata l’11 aprile 1996, in corso di validità”.
 
     3. a) In ordine a tale impugnativa deve, in primo luogo, disattendersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dal Comune di Reggio Calabria. Infatti, l’accertamento della legittimità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza rilasciata alla *** s.p.a. è inscindibilmente connesso, sul piano processuale, a quello della sua ammissione alla procedura di gara bandita dall’amministrazione, sicché il Comune deve considerarsi parte necessaria nel relativo processo, anche se quest’ultimo è stato correttamente introdotto con ricorso autonomo (che è stato, peraltro, riunito dal collegio a quelli direttamente attinenti alla gara).
 
     3. b) Il collegio non ritiene necessario prendere in considerazione le altre eccezioni di rito avanzate da parte resistente, perché il ricorso è, nel merito, infondato.
 
     3. c) Con il I) motivo (VI) della narrativa in fatto), parte ricorrente lamenta, in sostanza, che in occasione della trasformazione della *** da s.r.l. ad s.p.a. la Prefettura di Reggio Calabria avrebbe assentito il conseguente “trasferimento” dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza senza accertare l’avvenuta iscrizione delle modifiche statutarie presso il Registro delle imprese e senza tenere conto del fatto che alla data di approvazione del bilancio 2004 il sig. *** era scaduto dalla carica di amministratore delegato. Inoltre l’autorizzazione de qua avrebbe dovuto essere rilasciata dal Prefetto e non a firma di un funzionario “p. il Prefetto”, come in realtà avvenuto.
 
     Tali censure sono inaccoglibili.
 
     La Prefettura di Reggio Calabria ha, invero, ricevuto comunicazione, da parte della ***, della deliberazione assembleare del 28 giugno 2004, con la quale è stato modificato il tipo societario, da s.r.l. ad s.p.a., senza alcun cambiamento della compagine sociale e ferma rimanendo la rappresentanza legale in capo al sig. ********* ***.
 
    Di siffatta novità l’amministrazione ha preso correttamente atto, con il provvedimento e la successiva certificazione impugnati, abilitando il sig. ***, quale persona fisica autorizzata a gestire l’istituto di vigilanza, a modificarne in coerenza la denominazione, da *** s.r.l. a *** s.p.a.
 
     Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla ricorrente *** s.r.l., la Prefettura ha previamente richiesto alla Camera di commercio di Palermo la certificazione concernente la *** s.p.a. (v. certificato del 10 marzo 2005, in atti), dalla quale risulta sia la modifica statutaria, sia la permanenza della rappresentanza legale in capo al sig. ***.
 
     Né ha pregio la contestazione della sottoscrizione dell’ autorizzazione in parola “per il Prefetto”, dato che l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio ove, come nella specie, non sia sorta alcuna contestazione circa l’effettiva sussistenza della delega esercitata (cfr. Cass., I, 17 luglio 2001, n. 9710).
 
     3. d) Con il II) ed il III) motivo (VII) e VIII) della narrativa in fatto), si sostiene, poi, che in base al principio di personalità delle autorizzazioni di polizia, le rilevanti modifiche introdotte nello statuto della *** in occasione della trasformazione da s.r.l. a s.p.a. avrebbero imposto una rinnovata valutazione complessiva della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di vigilanza, come avvenuto in occasione del conferimento della ditta individuale *** *************** nella società *** s.r.l. e che l’attestazione di continuità della licenza rilasciata al sig. ***, in qualità di legale rappresentante della *** s.p.a., sarebbe viziata in via derivata e non avrebbe comunque potuto comprendere il periodo intercorrente tra la trasformazione societaria ed il rilascio della nuova autorizzazione.
 
      Anche tali doglianze non meritano di essere condivise.
 
     Nel caso di mera modificazione del tipo societario, senza cambiamento né della compagine sociale, né del legale rappresentante (persona fisica intestataria dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza), l’amministrazione non rilascia, invero, un nuovo provvedimento autorizzativo, ma si limita a prendere atto – in applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici dettato dall’art. 2948 del codice civile – dell’intervenuta trasformazione societaria e della nuova denominazione dell’istituto di vigilanza, verificando la permanenza dei presupposti dell’originario rilascio dell’autorizzazione, senza, nel caso di verifica positiva, soluzioni di continuità dell’ operatività dell’ autorizzazione stessa.
 
     Ben diverso è il caso, invocato dalla ricorrente *** s.r.l. (che ne è stata direttamente protagonista), di conferimento in una società di capitali di nuova costituzione di azienda individuale, precedentemente in attività, giacché in detta ipotesi sorge un nuovo e diverso soggetto di diritto, cui l’autorizzazione, anche se in capo alla medesima persona fisica legale rappresentante, deve ovviamente essere rilasciata ex novo.
 
     Né può considerarsi pertinente il richiamo operato da parte ricorrente alla nota ministeriale n. 559 del 13 ottobre 2000, con la quale si invita la Prefettura di Livorno al rilascio di nuova autorizzazione in fattispecie relativa non alla mera modifica di tipo societario, ma alla fusione di due preesistenti società e, soprattutto, viene sostituito il legale rappresentante – titolare della precedente autorizzazione.
 
     3. e) In relazione a quanto precede, il ricorso n. 938/2005 risulta infondato e va dunque rigettato.
 
     4. Si può ora passare all’esame del ricorso n. 976/2005, con cui la *** s.r.l. impugna l’aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., stabilita con provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 8423 del 17 luglio 2005 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compreso il parere dell’Ufficio legale prot. n. 5654 del 29 giugno 2005. Chiede, inoltre, la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto stipulato. Con successivi motivi aggiunti, la *** s.r.l. impugna pure la determina del Dirigente dell’Unità organizzativa “Gestione servizi amministrativi, telefonia ed uffici giudiziari” del Comune di Reggio Calabria n. 2009 del 19 luglio 2005 (reg. sett. n. 9 del 14 luglio 2005), con la quale sono state approvate le risultanze della gara per l’appalto del servizio di vigilanza armata, radio, teleallarme e pronto intervento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della stessa all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. Domanda, inoltre, la condanna del Comune di Reggio Calabria al risarcimento dei danni cagionatile dalla mancata aggiudicazione.
 
     4. a) Il collegio non considera necessario affrontare le questioni preliminari di ammissibilità e ricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, né i ricorsi incidentali, perché il gravame principale è, nel merito, infondato.
 
     4. b) La prima questione sollevata da parte ricorrente (IX) motivo della narrativa in fatto) attiene all’asserito mancato possesso da parte della *** s.p.a., al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, della prescritta autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza.
 
     Alla luce di quanto acclarato sopra sub. 3., con riferimento al ricorso n. 938/2005, e del rigetto di quest’ultimo, tale doglianza deve evidentemente considerarsi inaccoglibile.
 
     4. c) La seconda doglianza proposta dalla ricorrente (X) motivo della narrativa in fatto) concerne l’asserita irregolarità della posizione della *** s.r.l. in ordine alla garanzia fideiussoria prescritta dall’art. 9 del bando di gara, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla procedura dell’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l.
 
     Anche siffatta doglianza non merita condivisione.
 
     L’art. 9 del bando di gara, relativo alla “cauzione provvisoria”, prescrive al terzo comma, che “in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione deve essere costituita per conto delle imprese raggruppate nominativamente indicate”.
 
     Nel caso in esame, tale disposizione risulta rispettata dall’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l., perché la polizza n. 02/50137413 del 14 gennaio 2005, stipulata dalla *** s.p.a. con la * Assicurazioni reca un’appendice di variazione in data 21 gennaio 2005, secondo la quale “in seguito all’associazione temporanea di impresa il contraente deve intendersi: A.T.I. *** s.p.a. (capo gruppo) *** s.r.l. (ass.ta)”.
 
     Ed invero, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la suddetta prescrizione dell’art. 9 del bando non può interpretarsi, tanto sul piano letterale quanto su quello logico, nel senso che ciascuna delle partecipanti all’A.T.I. debba prestare autonoma cauzione, essendo al contrario necessario e sufficiente che questa sia sussistente – come regolarmente verificatosi nel caso dell’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. – con riguardo all’Associazione temporanea e con indicazione nominativa delle imprese partecipanti alla stessa.
 
     In tal modo, infatti, nel rispetto testuale del bando, l’amministrazione è garantita nei confronti di tutti i partecipanti all’A.T.I., senza che, nel contempo, vengano imposti a questi ultimi oneri eccessivi, che contrasterebbero, oltre tutto, con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
 
     4. d) La ricorrente avanza, poi, (con l’XI) motivo della narrativa in fatto), articolate censure sul punteggio attribuito dalla Commissione all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. che risulterebbe maggiore di quello spettante sulla base delle dichiarazioni, che sarebbero oltre tutto mendaci, da essa formulate, in contrasto con i criteri e sub criteri in precedenza stabiliti.
 
     Dette censure riguardano, in sostanza, la formazione antincendio del personale dell’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. ed il suo punteggio, riferito alle capacità professionali.
 
     Al riguardo il collegio ritiene, innanzi tutto, che l’art. 11 del capitolato speciale d’appalto non preveda quale requisito di partecipazione il possesso obbligatorio dell’ attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del fuoco, relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio d’incendio elevato.
 
     La disposizione in questione contempla, infatti, l’obbligo di procedere all’istruzione preventiva del personale ponendolo a carico dell’ “impresa assuntrice” del servizio, id est dell’ aggiudicataria della gara. Trova così conferma che detta istruzione configura un presupposto essenziale della prestazione del servizio, non della partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 luglio 2005, n. 1297).
 
     Ciò posto, risulta priva di base la contestazione, da parte della ricorrente, delle dichiarazioni rese dall’A.T.I. controinteressata e della presa in considerazione in suo favore, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il “numero in organico di personale con la qualifica di GPG”, di n. 79 unità (50 per la *** s.p.a. e 29 per la *** s.r.l.), giacché l’avvenuta frequentazione o meno del corso antincendio al momento della presentazione dell’offerta non ha rilievo alcuno sulla computabilità a detti fini del personale in organico.
 
     Parimenti infondata è, infine, anche la contestazione del punteggio assegnato all’A.T.I. *** s.p.a. – *** s.r.l. per “capacità professionali”, dato che non viene fornito alcun elemento, quanto meno “indiziario”, circa l’erroneità manifesta della valutazione discrezionale operata dalla Commissione nel ritenere prevalente la predetta A.T.I. sulla ricorrente *** s.r.l., considerando a tal scopo anche corsi solo frequentati dai dipendenti *** s.p.a. – *** s.r.l.        
 
     5. Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, il collegio ritiene di doversi pronunciare sui ricorsi in esame come segue:
 
– dichiarare improcedibili i ricorsi n. 649/2005 e n. 667/2005;
 
– rigettare i ricorsi n. 938/2005 e n. 976/2005.
 
     6. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
 
P. ** M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e, sui medesimi, statuisce quanto segue:
 
dichiara improcedibili i ricorsi n. 649/2005 e n. 667/2005;
rigetta i ricorsi n. 938/2005 e n. 976/2005;
compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
     Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
 
     Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 maggio / 8 novembre 2006.
 
 L’ ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE
 
F. to ***************                                     F. to ***************  
 
 
 
IL SEGRETARIO    DEPOSITATA PRESSO LA
 
Antonino Sgrò                                   SEGRETERIA   DEL T.A.R.
 
                                                     OGGI 22 novembre 2006
 
 

Lazzini Sonia

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