La posizione assicurativa costituisce requisito di carattere generale per cui esula dall’oggetto della verifica ex art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/1994, che attiene esclusivamente ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Lazzini Sonia 02/11/06
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Il Tar Campania, con la sentenza numero 444 del 26 gennaio 2001 si occupa, una delle prime volte, delle problematiche relative all’escussione della garanzia provvisoria per la mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale e non anche per quelli di ordine generale.

L’adito giudice amministrativo, in particolare ci insegna che: 

<non prescrivendo alcuna disposizione del bando un diverso termine di efficacia del modello Unico, la circostanza della presentazione della dichiarazione dei redditi in data utile rispetto alla normativa fiscale ma successiva alla pubblicazione del bando è del tutto ininfluente, essendo rilevante unicamente quanto attestato circa i redditi relativi all’anno considerato>

a cura di ************* 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (sezione I*)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 

sul ricorso n. 10035/2000 R.G. proposto dall’impresa La *** Costruzioni di *** Vincenzo, in persona del rappresentante legale p.t.,

 

rappresentato e difeso dall’avv. ************, presso il cui studio h elettivamente domiciliato;

 
contro
 

l’I.N.A.I.L.-Direzione Regionale per la Campania,costituitosi in giudizio con il patrocinio degli avv.ti P. Ciannella e ********, presso il cui studio h elettivamente domiciliato;

 

per l’annullamento

 

del verbale dell’8.9.2000 nella parte in cui esclude l’impresa ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori occorrenti per l’effettuazione della manutenzione straordinaria dello stabile sito in Villaricca (NA) al Corso Europa n. 302, Palazzine A e C, e dispone l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorit` per la vigilanza sui lavori pubblici, della nota del Direttore Regionale del 14.9.2000, dell’attestazione del Revisore Contabile richiamato nel predetto verbale nonchi di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

 

VISTO il ricorso, notificato in data 22.9.2000 e depositato in data 5.10.2000, con i relativi allegati;

 

VISTO gli atti di costituzione in giudizio dell’INAIL intimata;

 

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

 

VISTO gli atti tutti di causa;

 

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2000 relatore il Cons. ******* e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

 

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 
FATTO
 

L’impresa ricorrente si duole dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorit` di vigilanza sui LL.PP. conseguenti all’esito negativo della verifica disposta ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994 in relazione alla gara in epigrafe indicata.

 

In particolare la Commissione di gara, sulla scorta dell’attestazione del Revisore Contabile, ha ritenuto la documentazione prodotta a comprova della dichiarata cifra d’affari inadeguata e carente in quanto l’unica dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1999 (pur risultando dal certificato della C.C.I.A.A. che la ditta h attiva dal 28.10.1997 non sono stati esibiti i modelli di dichiarazione dei redditi, Unico, relativi al 1997 ed al 1998), risulta presentata in data 26 luglio 2000..cioh in data successiva sia a quella di pubblicazione del bando di gara che a quella del sorteggio delle imprese tenute alla verifica dei predetti requisiti. Inoltre..risultano comunque non verificabili il costo dei dipendenti e l’attrezzatura tecnica .

 

A sostegno del gravame l’interessata deduce l’irrilevanza della presentazione della dichiarazione dei redditi in data successiva alla pubblicazione del bando – non prescrivendo alcuna disposizione del bando tale termine – la capienza della cifra d’affari richiesta gi` per il solo anno 1999, l’indicazione nel modello unico presentato sia della spesa per lavoro dipendente sia del valore della dotazione di attrezzature tecniche.

 

Dopo aver disposto l’esclusione dalla gara della ricorrente, la Commissione ha altresl evidenziato che la medesima impresa, contrariamente a quanto disposto dall’art. 17 lett d) del DPR 34/2000, ha provveduto a regolarizzare con l’INAIL la propria posizione assicurativa solo a seguito del sorteggio. Anche tale ulteriore rilievo h contestato dalla ricorrente, in quanto non relativo ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi verificabili ex art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/1994.

 

L’Amministrazione intimata si h costituita in giudizio per resistere al ricorso.

 

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2000 la causa h stata introitata per la decisione.

 
DIRITTO
 

La ricorrente limita espressamente la presente impugnativa alle sanzioni dell’escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorit` di vigilanza sui lavori pubblici, ulteriori rispetto all’esclusione dalla gara, previste dall’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994 per l’ipotesi che le dichiarazioni attinenti il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi non siano adeguatamente comprovati dall’impresa concorrente sorteggiata a tal fine di verifica.

 

Nella specie la Commissione di gara ha contestato all’impresa onde trattasi l’omessa produzione dei modelli di dichiarazione dei redditi relativi agli anni 1997 e 1998, la produzione del modello relativo all’anno 1999 recante data di presentazione successiva sia alla pubblicazione del bando sia a quella del sorteggio per la verifica in questione, la non verificabilit` del costo dei dipendenti e dell’attrezzatura tecnica. Successivamente la medesima Commissione ha altresl evidenziato che la regolarizzazione della posizione assicurativa h avvenuta in epoca successiva al sorteggio.

 

I rilievi in questione non possono essere condivisi quale presupposto per le sanzioni contestate.

 

Iniziando dall’ultimo va osservato che – a prescindere dalla sua estraneit` alla motivazione originaria – la posizione assicurativa costituisce requisito di carattere generale per cui esula dall’oggetto della verifica ex art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/1994, che attiene esclusivamente ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Cir non esclude la sua rilevanza intrinseca, che peraltro avrebbe potuto comportare un ulteriore motivo di esclusione ma giammai consentire le sanzioni accessorie onde trattasi.

 

Infondata in fatto risulta la contestazione sulla verificabilit` dei costi di dipendenti ed attrezzature tecniche: dal modello Unico presentato (quello relativo all’anno 1999) si evince al rigo RF64 la spesa per il personale ed al rigo RF47 il valore delle attrezzature tecniche.

 

Del pari irrilevante, cosl come formulata, appare la contestazione dell’omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1997 e 1998, atteso che la cifra d’affari in lavori richiesta nel quinquennio 1995-1999 – non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto, pari a L. 326.740.000.= – era gi` ampiamente comprovata dal modello Unico 1999, al cui rigo RF56 risulta un valore di L. 680.534.000.=, piy del doppio del suindicato importo a base d’asta.

 

Infine non pur condividersi il rilievo sulla data recata dal modello Unico 1999 prodotto. Invero il requisito da possedere h pur sempre la cifra d’affari in lavori, nella misura sopra indicata, entit` che una volta formatasi rimane fissa ed immutabile nella sua consistenza annuale laddove la dichiarazione dei redditi attiene al profilo probatorio di tale requisito: pertanto nulla esclude che tale mezzo di prova sia formato successivamente alla dichiarazione resa dalla ditta interessata, come avvenuto del tutto legittimamente nella specie, atteso che la data di pubblicazione del bando ed il termine di presentazione dell’offerta risalgono ad epoca nella quale non era ancora scaduto il termine per la presentazione al Ministero delle Finanze del modello Unico.

 

In altri termini non prescrivendo alcuna disposizione del bando un diverso termine di efficacia del modello Unico, la circostanza della presentazione della dichiarazione dei redditi in data utile rispetto alla normativa fiscale ma successiva alla pubblicazione del bando h del tutto ininfluente, essendo rilevante unicamente quanto attestato circa i redditi relativi all’anno considerato.

 

In conclusione il ricorso h fondato e deve essere accolto.

 

Le spese di causa seguono la soccombenza.

 
P.Q.M.
 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.I,

 
ACCOGLIE
 

il ricorso in epigrafe proposto dalla *** Costruzioni e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone a carico della ricorrente l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorit` per la vigilanza sui lavori pubblici..

Le spese del giudizio, liquidate in L. 2.000.000.=(duemilioni.=), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorit` amministrativa.

Cosl deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 6 e del 14 dicembre 2000. 

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE estensore

Lazzini Sonia

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