La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale

Lazzini Sonia 20/07/06
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Non vale a sanare l’irregolarità del comportamento di aver presentato le polizze fideiussorie in fotocopia, depositare gli originali dopo l’ apertura dei plichi e l’ esame della documentazione: legittima quindi l’esclusione dalla procedura
 
La mancata presentazione, entro i termini previsti dal bando, di una documentazione idonea a dimostrare la costituzione della richiesta cauzione non è configurabile quale mera irregolarità, sanabile mediante una successiva integrazione documentale
 
Il Tar Puglia, II sezione di Bari, con la sentenza numero 2276 del 24 maggio 2004, ci insegna che le irregolarità di presentazione della polizza provvisoria, non sono sanabili ex post e ribadisce il concetto secondo il quale:
 
 
il deposito dopo l’ apertura dei plichi e l’ esame della documentazione da parte del rappresentante dell’ ATI degli originali delle polizze fideiussorie , non è operazione idonea a sanare la comprovata sostanziale inesistenza del contratto fideiussorio ( od a sanare l’ inefficace prova all’ atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di aver prestato la richiesta cauzione a mezzo di polizza fideiussoria)
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Seconda  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;
 
sul ricorso n.898 del 2004 proposto dal sig. ***** SPIRIDIONE, nella sua qualità di titolare dell’ omonima ditta, nonché nella qualità di titolare dell’ impresa capogruppo dell’associazione temporanea tra le imprese ***** SPIRIDIONE e ***** VITO NICOLA, rappresentato e difeso dall’ ************ *****;
 
C O N T R O
 
 
 
– il Comune di Lucera, rappresentato e difeso da ************. ******;
 
per l’annullamento 
 
 
 
previa sospensione dell’esecuzione, della determinazione n. 13, nonchè dei suoi allegati, adottata dal Comune di Lucera il 01 aprile 2004, e comunicata al ricorrente con nota del 13.04.2004 n. 14111, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria delle imprese/cooperative per l’assegnazione dei lotti residenziali e commerciali posti a bando dell’amministrazione, con relativa scelta ed assegnazione provvisoria, e la esclusione dalla gara della precitata ATI;
 
nonché
 
per il risarcimento del danno;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
 
Uditi gli avv.ti ************* ed *************** per le parti costituite;
 
Visto l’art.23/bis, VI comma, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto con l’art.4 della L. 21 luglio 2000, n.205;
 
Premesso in fatto che:
 
– il ricorrente, costituita un’ ATI della quale la sua impresa era la capogruppo, presentava domanda per partecipare all’ avviso pubblico concorrenziale 13 marzo 2004, rettificato con determinazione 15 marzo 2004 n.9, “per l’ individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione di edilizia residenziale , locali commerciali e centro per disabili psico-fisici, motori o casa di riposo …”;
 
– nella seduta del 30 marzo 2004 , come da verbale allegato alla determina 1° aprile 2004 n. 1, dopo aver aperto i 28 plichi presentati dalle ditte concorrenti ed aver esaminato la documentazione, la Commissione di gara escludeva l’ ATI costituita tra le imprese ***** SPIRIDIONE e ***** VITO NICOLA, per “essere le polizze incluse in fotocopia da ritenersi, al momento del perfezionamento del plico, non perfezionate e quindi inesistenti”
 
Considerato che:
 
– il deposito nel corso della seduta del 30 marzo 2004 (dopo l’ apertura dei plichi e l’ esame della documentazione) da parte del rappresentante dell’ ATI degli originali delle polizze fideiussorie
 
n.81456491e 81456502, emesse in data 29 marzo 2004, non è operazione idonea a sanare la comprovata sostanziale inesistenza del contratto fideiussorio ( od a sanare l’ inefficace prova all’ atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di aver prestato la richiesta cauzione a mezzo di polizza fideiussoria);
 
– la mancata presentazione, entro i termini previsti dal bando, di una documentazione idonea a dimostrare la costituzione della richiesta cauzione non è configurabile quale mera irregolarità, sanabile mediante una successiva integrazione documentale ( con conseguente infondatezza dell’ unica censura dedotta);
 
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere respinto, compensate le spese tra le parti, e che non si debba aver luogo alla pubblicazione del dispositivo dato che il deposito della sentenza è stato effettuato entro i termini previsti;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ******, RESPINGE il ricorso n. 898 del 2004.
 
Compensa le spese.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
 
f.to Dott. ************************ – Presidente, est.
 
Dott.Pietro Morea     – Consigliere
 
Dott. *****************   – Consigliere
 
 
 
Pubblicata mediante deposito
 
in Segreteria il 24 maggio 2004
 
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
 
 
Il Collaboratore di Cancelleria
 
f.to Ins. *****************

Lazzini Sonia

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