La pericolosità sociale nel Diritto Penale italiano

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  1. Profili criminologici

Non sono di certo mancate qualificazioni populistiche ed anti-democratiche nel contesto dell’ interpretazione giuridica della pericolosità sociale. P.e., la L. 94/2009 reputava alla stregua di un soggetto socialmente pericoloso l’ extra-comunitario o l’ apolide “ che ha commesso il fatto mentre si trova[va] illegalmente sul territorio nazionale “ ( n. 11 bis comma 1 Art. 61 CP, abrogato nel 2010 ). Provvidenzialmente, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 249/2010 ha espunto il n. 11 bis del comma 1 Art. 61 CP poiché non ha alcun senso ipotizzare una presunta pericolosità sociale maggiore sulla base della semplice cittadinanza posseduta.

Del resto, otto anni prima, anche la Sentenza della Consulta n. 354/2002 aveva giustamente rimarcato, sempre in tema di pericolosità sociale, che “ il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’ illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato “. In effetti, anche sotto il profilo linguistico, il n. 11 bis comma 1 Art. 61 CP recava la sottile ratio di introdurre, nel Diritto Penale italiano, un’ assurda nozione di pericolo sociale fondato su basi pseudo-criminologiche di matrice razziale, oltretutto in un periodo storico in cui l’ Italia stava affrontando intense migrazioni dall’ ex Yugoslavia, dal Kosovo e dall’ Albania. Altrettanto lucidamente e pertinentemente, la succitata Sentenza della Corte Costituzionale n. 249/2010 ha precisato che non può esistere una pericolosità sociale etnica, in tanto in quanto “ non si possono giustificare normative penali che attribuiscono rilevanza [ … ] ad una qualità personale [ etnica ], trasformandola in un vero e proprio segno distintivo delle persone rientranti in una data categoria da trattare in modo differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini “ Alcuni, in ambito giornalistico, parlarono di una tragicomica “ caccia allo slavo “ commentando il nesso legislativo tra gli Artt. 133, 203 e 61 comma 1 n. 11 bis CP. In buona sostanza, alla luce del garantistico comma 2 Art. 25 Cost., “ un soggetto dev’ essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali “ ( rectius : etniche ) ( si vedano le Motivazioni del Precedente della Consulta n. 249/2010). Ovverosia, fondare gli Artt. 133 e 203 CP sulla base di caratteristiche razziali ricorda molto da vicino le aberrazioni anti-egualitarie degli Anni Venti e Trenta del Novecento.

Sin dal Codice Rocco, nell’ Ordinamento penalistico italiano, un conto è applicare una misura di sicurezza post judicatum ed un altro conto è, invece, parlare della pericolosità sociale di un reo presunto innocente sino a Sentenza di condanna definitiva. Tale era pure il Garantismo impeccabilmente manifestato da Gemelli ( 1950 ), a parere del quale “ la pericolosità sociale va intesa nel senso della previsione di un’ azione che trova il suo fondamento in un’ anomalia della persona ( psicopatia o nevrosi ) o anche in una semplice reazione abnorme a determinate condizioni. Allora, la diagnosi di pericolosità non può che dar luogo a misure di prevenzione o di cura, che sono fondamentalmente di competenza psichiatrica e che comunque rientrano nelle disposizioni di difesa sociale “. Parimenti, la Riforma Basaglia, nel 1978, ha limitato assai la precettività dei due commi dell’ Art. 133 CP, il quale, unitamente all’ Art. 203 CP, non può e non deve trovare un’ ipertrofia applicativa giustificata dalla presunzione di un pericolo collettivo provocata da fuorvianti dispercezioni pre-elettorali o giornalistiche, giacché la cronaca televisiva non costituisce la base di osservazioni personologiche estremamente delicate ed accuratamente medico-forensi. Basti pensare, come osservato da Dimock ( 2015 ) che, nel disastroso e fallimentare Diritto Penale statunitense, “il crimine della pericolosità sociale prospera [ nel nostro ordinamento ]. [ … ] il delinquente è etichettato come un soggetto pericoloso per la società, anzi egli è pericoloso per quello che potrebbe compiere contro la società [ poiché ] il reo è incriminato per il solo fatto di essere pericoloso, secondo le proposte a favore di un modello di estrema anticipazione della difesa sociale “. Dal punto di vista nomogenetico, è stato recentemente predisposto persino, in Italia, l’ apposito Disegno di Legge del 24 Settembre 2015, attualmente in discussione presso il Senato. Tale proposta di Riforma intende modificare quasi totalmente la nozione penalistica attuale della pericolosità sociale ex Art. 203 CP, e ciò nel timore di un ritorno neo-retribuzionistico della fattispecie dei reati di mero sospetto, detti anche, nella Dottrina germanofona, reati “ astrattamente pericolosi “. In effetti, negli Anni Duemila, la Germania, la Spagna, la Francia ed il Regno Unito hanno introdotto, a prescindere dalle singole denominazioni linguistiche locali, il concetto di “ persona violenta e persistentemente pericolosa “, il che contraddice la normale presunzione di innocenza dell’ indagato ed apre la porta al giustizialismo oltranzista fondato sulla “ zero tolerance “. P.e., basti pensare alle devianze borderline istrioniche ed anti-sociali ancorché non anti-giuridiche. A tal proposito, Mantovani ( 2013 ) punta il dito contro un utilizzo troppo ampio della categoria della pericolosità sociale “ che non assicura un trattamento adeguato alle reali condizioni del reo “, la cui anti-socialità non sempre coincide con l’ anti-normatività. P.e., si veda l’ internamento a vita per il sessuomane violento nell’ orribile Art. 123a BV svizzero. Anzi, “ le ricerche empiriche testimoniano un alto numero di falsi positivi, cioè di soggetti erroneamente giurdicati pericolosi [ … ] per la mancanza di una base scientifica “ ( Höffler, 2015 )

Come pocanzi precisato, il Disegno di Legge pendente al Senato dal 2015 intende riformare il concetto di pericolosità sociale nell’ ambito delle misure di sicurezza, ma sussistono tutt’ oggi dei profili non chiari che ostacolano la volontà innovatrice del Parlamento. P.e., Palazzo ( 2016 ) ha amaramente rimarcato che, tra una diatriba elettorale l’ altra, “ il disegno di legge si è caricato di un significato politico non del tutto corrispondente alla reale portata dell’ intervento riformatore [ … ] le varie modifiche sono tra di loro decisamente eterogenee e dotate di un impatto anche molto differenziato “. In buona sostanza, dunque, il Ddl del 2015 ha dovuto patire, come sempre, un’ eccessiva politicizzazione, la quale ha finito per stravolgere la ratio originaria connessa al miglioramento degli Artt. 133 e 203 CP. Anche secondo Pelissero ( 2016 ), la tematica della pericolosità sociale non dev’ essere troppo confusa o eccessivamente sintetica, ovverosia “ mancano precise direttive politico-criminali tali da guidare, da indirizzare le scelte future dell’ esecutivo “. Detto in termini meno tecnici, il campo precettivo della pericolosità sociale è oltremodo complesso ed eventuali errori del Legislatore avrebbero un impatto disastroso rispetto a tematiche fondamentali come l’ infermità del reo, la semi-infermità e le misure di sicurezza applicabili per la tutela della pace sociale nei confronti di individui recidivi o borderline. Il rischio maggiore consiste nel consueto pericolo di iper-politicizzare l’ Art. 203 CP e la Normativa connessa e tale deviazione populista esula completamente da osservazioni tecniche precise ed imparziali, in tanto in quanto l’ approccio scientifico è e rimane l’ unico autenticamente rispettoso nei confronti della dignità umana dell’infrattore socialmente disturbante. P.e., nell’ Ordinamento penalistico italiano, la personalità istrionica di tipo borderline è rimasta, sino ad ora, una zona grigia nella quale il Magistrato fatica a distinguere tra le devianze anti-giuridiche e quelle anti-sociali non etero-lesive e non costituenti alcun pericolo collettivo, come dimostra il DSM-V.

Probabilmente, l’ infermità mentale è valutata alla luce di un’ inopportuna onnipotenza della Psicologia forense, allorquando, viceversa, necessiterebbero più parametri di matrice giuridica anziché esclusivamente medica. La valutazione psico-forense del reo non deve annichilire l’ autonomia delle interpretazioni giurisprudenziali. Del resto, nell’ Occidente contemporaneo, manca spesso un sano equilibrio tra Medicina e Diritto in tema di infrattori socialmente pericolosi.

  1. Profili psico-patologico-forensi

Nell’ ottica groziana, l’ infermo di mente [ e ? ] il soggetto socialmente pericoloso sono infrattori che recano un notevole turbamento al contratto della pace sociale e la reazione dell’ Ordinamento giuridico consiste nella cura e/o nella neutralizzazione del pericolo. Nella Medicina Legale contemporanea, come specificato da Foucault ( 2000 ) il lemma “ follia “ oggi non ricomprende più, in maniera automatica, quello di “ pericolosità “, in tanto in quanto, dopo secoli di dolorosi fraintendimenti sociologici, non sempre la patologia mentale coincide con una presunta tendenza ad infrangere le Norme giuridiche in maniera pericolosa e, soprattutto, etero-lesiva. Similmente, dal punto di vista giurisprudenziale, Cass, 11 febbraio 2014, n. 23641 ha negato l’ applicazione automatica o scontata degli Artt. 203 e 133 CP, giacché, di volta in volta, “ va verificato il requisito dell’ attualità della pericolosità [ … ] non essendo ammissibili presunzioni di pericolosità “. Nella realtà pratica concreta, quanto asserito da Cass., 11 febbraio 2014, n. 23641 non è affatto semplice e scontato, in tanto in quanto l’ individuo è o non è socialmente pericoloso alla luce di elementi probatori concreti e non sulla base di ipotesi o suggestioni extra-normative. Questa personalizzazione attenta e scrupolosa va applicata, anzitutto e soprattutto, se l’ infrattore, ex Artt. 88 ed 89 CP, manifesta una totale o parziale infermità di mente. Anzi, dopo Cass. , SS.UU., 8 marzo 2005, gli Artt. 88 ed 89 CP vanno applicati anche nella fattispecie semi-invalidante dei disturbi borderline della personalità. Dunque, il vizio di mente è tale anche quando l’ individuo conduce una vita sociale, familiare, lavorativa e personale apparentemente regolare ed impeccabile, ma, sostanzialmente, gravemente inficiata da tendenze istrioniche e devianti che possono recare al compimento non preventivabile di reati derivanti da un carattere assai disturbato e socialmente pericoloso secondo i criteri valutativi indicati nell’ Art. 133 CP. Non va sottovalutata la potenza ermeneutica quasi rivoluzionaria di Cass., SS.UU., 8 marzo 2005, nel senso che oggi la malattia mentale invalidante ex Artt. 88 ed 89 CP “ non è più un concetto rigido [ … ] il vizio di mente è un concetto mobile, flessibile. La malattia mentale viene intesa ormai comunemente come disturbo mentale e, in quanto tale, in grado di inglobare pacificamente anche i disturbi di personalità “ ( Cass., SS.UU., 8 marzo 2005 ). Viceversa, sino ad una ventina d’ anni fa, era qualificata alla stregua di malattia in senso tecnico soltanto una grave psico-patologia invalidante nel senso lombrosiano pre-novecentesco. La psicopatologia reca, invece, zone grige ed intermedie ancora poco esplorate.

A prescindere dalle decisioni finali del Legislatore, il Ddl del 2015 sul tema della pericolosità sociale ha aperto un fertile dibattito circa la natura chiusa oppure aperta dell’ elenco catalogico contenuto nell’ Art. 133 CP. Ovverosia, in Dottrina ed alla luce di Cass., SS.UU., 8 marzo 2005, molti reputano che gli Artt. 203, 133 e 61 CP vadano novellati tenendo conto dell’ importanza non secondaria dei disturbi borderline del carattere e dell’ auto-determinazione, poiché la Psicopatologia tradizionale valutava in maniera troppo rigida la potenziale pericolosità sociale, che non dipende soltanto da cause di infermità escutibili ictu oculi. P.e. , nei delitti contro la persona e soprattutto nel caso dello stupro, sovente l’ individuo a-sintomatico manifesta un pericolo anti-sociale improvviso e non preventivabile o, anzi, nascosto dietro una condotta di vita apparentemente normale. In effetti, nei Lavori Preparatori del Ddl del 2015, si afferma, conformemente a Cass., SS.UU., 8 marzo 2005, che “ i gravi disturbi della personalità rilevano ai fini dell’ applicabilità degli Artt. 88 ed 89 CP, fermo restando, tuttavia, che i medesimi devono assumere la connotazione di infermità giuridicamente rilevante allorché abbiano inciso in maniera significativa sul funzionamento dei meccanismi intellettivi e volitivi dell’ autore del reato e il reato sia in connessione psicopatologica e funzionale con il disturbo grave “. Ormai, negli Anni Duemila, anche il DSM-V ammette che le devianze borderline non tradizionali sono oggi perfettamente utilizzabili ai fini della valutazione giuridica della pericolosità sociale del reo, come dimostrano la ludopatia, il narcisismo patologico e persino le parafilie semi-illecite sotto il profilo penalistico. Pure il DSM-V, letto alla luce degli Artt. 88 ed 89 CP, reputa che il pericolo per la collettività si manifesta “ nei disturbi psicotici e nei disturbi di personalità incontrollabili ed ingestibili al punto di integrare gli estremi di un vero e proprio scompenso psicotico “. A parere di chi scrive, è profondamente erroneo proseguire in una lettura tradizionalista degli Artt. 88 ed 89 CP, giacché, nella Medicina Legale contemporanea, si assiste sempre di più all’ esplosione improvvisa di volizioni gravemente anti-giuridiche senza che il soggetto avesse prima dato segni di scompenso mentale. P.e., un parafiliaco socialmente pericoloso spesso coltiva appetiti libidinosi violenti o, comunque, illeciti inimmaginabili sino a pochi istanti prima della consumazione effettiva del reato delittuoso, poiché esistono suggestioni e stimoli esterni non preventivabili e sottovalutati. Gli Artt. 88 ed 89 CP oggi afferiscono sempre più frequentemente a personalità socialmente pericolose, ma nascoste da una vita personale, familiare e lavorativa esteriormente molto ben ordinata.

Dopo quasi un secolo di eccessivo formalismo della psicopatologia forense europea, Cass., SS.UU., 8 marzo 2005 ha finalmente esteso i presupposti eziologici legati all’ Art. 203 CP. Anche nell’ Ordinamento spagnolo, l’ Art. 20.1 del Codice Penale ammette che “ qualsiasi anomalia o alterazione psichica” può recare a devianze socialmente pericolose e, del pari, l’ Art. 122-1 del Codice Penale francese riconosce la debita basilarità dei disturbi borderline penalmente rilevanti. Senza dubbio, esiste il pericolo di ipertrofie garantistiche che potrebbero abusare della nozione di infermità mentale, ma, per un certo verso, la Psicologia forense degli Anni Duemila ha assistito ad un incremento esponenziale delle turbe psichiche istrioniche e/o aggressive, specialmente nell’ ambito del Diritto Penale Minorile. Nella Dottrina italiofona, Bertolino ( 2003 ) ha proposto di sussumere entro il campo precettivo degli Artt. 88, 89 e 133 CP “ ogni grave disturbo mentale ed ogni grave disturbo psichico “, purché la turba mentale esaminata sia tale da agevolare o accelerare la recidiva ed il pericolo di nuove infrazioni in danno della quiete sociale ex comma 1 Art. 203 CP. Anzi, i §§ 20 e 21 dello StGB tedesco contengono un elenco catalogico espresso dei disordini mentali e/o caratteriali e/o comportamentali potenzialmente etero-lesivi, pur se tale scelta de jure condito necessita, come dimostrato dal DSM-V, di un costante aggiornamento medico-legale. Interessante risulta pure l’ Art. 44 del Codice Penale norvegese, che, come rimarcato da Moore ( 2015 ) dopo il drammatico leading-case Breivik, impone, caso per caso, la valutazione medica di psicosi, alterazioni della coscienza e disturbi incompatibili con la piena responsabilità penale. Sempre nel caso della Norvegia, l’ Art. 56 del Codice Penale in questione definisce semi-infermo e, quindi, semi-imputabile l’ individuo che manifesta “ una seria malattia mentale, che comporta una notevole riduzione della capacità di una realistica valutazione del contesto relazionale e sociale che circonda il reo, che non è però [ totalmente ] psicotico “ ( Moore, ibidem ). Ciononostante, il menzionato Dottrinario scandinavo mette in guardia dalla consueta onnipotenza della Medicina, la quale è chiamata ad accompagnare e non a sostituire la Giuspenalistica, in tanto in quanto la pericolosità sociale deve rimanere una categoria giuridica. La cura del disturbo sarà un’ incombenza successiva gestita dalla Medicina penitenziaria soltanto dopo la formazione del giudicato nella Sentenza di condanna.

  1. La difesa collettiva dai soggetti socialmente pericolosi

Come recentemente rimarcato da Piccione ( 2013 ), l’ istituzione delle Rems ha abbastanza migliorato l’ approccio alla tematica dell’ individuo infrattore infermo di mente e socialmente pericoloso. Ciononostante, la mescolanza della ratio della cura con quella della punizione, a livello pratico, solleva non pochi problemi in tema di libertà personale ( Art. 13 Cost. ), di legalità in senso stretto ( comma 2 Art. 25 Cost. ), di rieducazione del non imputabile ( comma 3 Art. 27 Cost. ) e di  rapporto tra malattia e responsabilità penale ( Art. 32 Cost. ). Il rischio perenne, nella fattispecie del deviante socialmente pericoloso, rimane sempre quello di non riuscire a trovare un confine certo che separi la psicopatologia dalla reità tecnico-penale. Ovverosia, gli Artt. 88 ed 89 CP non chiariscono sufficientemente dove finisca il profilo della non imputabilità e dove cominci quello della punibilità e del contenimento del pericolo nel senso del comma 1 Art. 203 CP. Secondo Piccione ( ibidem ), la Rems rimane pur sempre un luogo ambiguo, che non distingue bastevolmente tra patologia, responsabilità, cura e prevenzione, in tanto in quanto “ il Legislatore ha individuato degli obiettivi di massima sicuramente condivisibili, senza però riuscire a dare criteri direttivi in ordine alla disciplina e lasciando aperte non poche opzioni di fondo “.

In linea di Principio, la pericolosità sociale di cui agli Artt. 203 comma 1 e 133 CP è scontata e pacifica nelle fattispecie oltremodo anti-sociali della violenza sessuale ( pedofiliaca e non), del terrorismo e dell’ associazione per delinquere di stampo mafioso. In questi casi, è facile e, anzi, intuitivo asserire che “ è socialmente pericolosa la persona [ … ] [ la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’ articolo precedente ] quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati “ ( comma 1 Art. 203 CP ). Del resto, è financo troppo facile ipotizzare il rischio di recidiva ed il conseguente pericolo collettivo di fronte alla consumazione di delitti oltremodo destabilizzanti come quelli previsti negli Artt. 609 bis – 609 decies CP, oppure nell’ Art. 416 bis CP, oppure ancora nell’ Art. 270 CP. Si tratta, del resto, di gravi crimini che, a livello di ratio, provocano senz’ altro una ripugnanza collettiva unanime ed indubitabile. Ciononostante, taluni Dottrinari hanno sottolineato che la pericolosità sociale, sotto il profilo soggettivo, va misurata alla luce del comma 2 Art. 133 CP e non sarebbe corretto fondare tale pericolosità sulla base del grado, più o meno intenso, dell’ anti-normatività oggettiva del reato. Tuttavia, a livello codicistico, nulla impedisce di interpretare il comma 1 Art. 203 CP ancorando la prognosi del pericolo sociale sulla base della gravità sostanziale estremamente elevata e spregiudicata del delitto. Basti pensare, a tal proposito, alla pedofilia ed alla pedopornografia. Oppure ancora, si ponga mente alla devastante pericolosità di un’ associazione terroristica che persegue apertamente un fine eversivo ed anti-ordinamentale.

Ciò precisato con afferenza agli imputabili socialmente pericolosi, rimane, tuttavia, il problema di come coniugare cura e sanzione nella fattispecie perennemente ambigua dell’ infermo o del semi-infermo di mente comunque sussumibile entro il campo precettivo del comma 1 Art. 203 CP. In effetti, con grande lucidità, Catanesi ( 2013 ) ha ribadito l’ eterno dilemma “ se si cura per tutelare la salute di un malato o se si è chiamati a curare per evitare che il paziente compia nuovi reati. Perché sono cose diverse “. L’ emblematica e preziosa osservazione di Catanesi ( ibidem ) vale soprattutto nella fattispecie del vizio parziale di mente ex Art. 89 CP, in tanto in quanto la Rems è chiamata, come nel pregresso caso dell’ opg, a risolvere l’ antinomia tra cura mentale e sanzione criminale. A parere di chi redige, visto il più che problematico Art. 89 CP, l’ Ordinamento italiano dovrebbe drasticamente e definitivamente abbandonare la zona grigia determinata dai troppo nebulosi Artt. 88 ed 89 CP. Il Legislatore deve, o dovrà, costruire un modello applicativo che risolva la difficile questione del punire curando e, soprattutto, del punire curando al fine di neutralizzare individui schedati come socialmente pericolosi. Il Diritto Penale italiano è putroppo schiavo di una Psichiatria forense incapace di indicare il confine preciso tra la malattia mentale e gli atti illeciti responsabilmente commessi. Non si tratta di rinvenire una nuova interpretazione del malsortito e confuso Art. 89 CP, bensì il problema consiste nell’ espungere radicalmente dal Codice Penale un doppio binario ormai inservibile e fonte di un’ esegesi caotica e contraddittoria. Probabilmente, de jure condendo, è opportuno distinguere espressamente tra la cura e la rieducazione ex comma 3 Art. 27 Cost., ma pur sempre a patto di affrancare la Giuspenalistica da una Medicina Legale invadente ed onnipotente.

Esiste anche il problema dell’ applicazione degli Artt. 203 e 133 CP dopo la nuova Normativa che ha recato alla costituzione delle Rems. Nell’ Ordinamento italiano, infatti, è espressamente e tecnicamente precisato ben poco sulla tematica della pericolosità sociale dell’ internato affetto, ex Art. 88 CP, da un vizio totale di mente. Manca, nel Diritto Penale italiano, la precisazione di quando, come ed in che misura l’ inimputabile vada reputato pericoloso per la società, specialmente se si considera che, nel contesto del garantistico comma 3 Art. 27 Cost., nessuno, carcerato od ospedalizzato che sia, dev’ essere escluso dall’ autonomo ritorno alla vita libera dopo un percorso di rieducazione o di cura.

Il barbarico concetto di “ internato a vita “ contrasta con la Costituzione vigente e pure con la CEDU e le Regole penitenziarie europee. Dopotutto, il totalmente infermo di una Rems non è, nella prassi quotidiana, maggiormente o grandemente pericoloso, se confrontato con uno stupratore seriale, un parafiliaco, un terrorista o un gregario di un’ associazione per delinquere di stampo mafioso. A livello giurisprudenziale, il rischio di recidiva ex comma 1 Art. 203 CP, nel caso dell’ individuo totalmente infermo di mente, è stato ampiamento ridimensionato, a prescindere da volgari e populistici luoghi comuni ( si veda l’ Art. 123a BV in Svizzera ). P.e., giustamente, Corte Costituzionale n. 253/2003 ha rimarcato, commentando gli Artt. 88, 203 e 133 CP, che “ la pericolosità sociale [ dell’ internato ] va sostituita dal bisogno di un trattamento, con la conseguenza che va prevista la congiunzione della cura con il controllo, e questo va poi completato con la previsione espressa della revoca della misura di sicurezza quando sarà venuta meno la pericolosità sociale [ … ] la finalità della cura e la tutela dell’ infermo di mente deve prevalere sul principio della tutela della collettività “. In buona sostanza, il Precedente della Consulta n. 253/2003 ha finalmente precisato che la terapia psico-farmacologica può sostituire la rieducazione nel senso tradizionale del comma 3 Art. 27 Cost., ma, anche nel caso dell’ internato in una Rems, non ha senso ipotizzare, alla luce del comma 1 Art. 203 CP, un pericolo di recidiva perenne ed irreversibile. Il detenuto e, del pari, l’ internato possono e debbono seguire entrambi un percorso riabilitativo che avrà un termine cronologico preciso e che non durerà per tutta la vita. Negare una guarigione del reo collocato in una Rems è incostituzionale e profondamente anti-democratico, giacché anche l’ infermo totale di mente può migliorare le proprie inclinazioni anti-sociali ed anti-normative. Concepire l’ internamento alla stregua di una condizione perenne ricorda da vicino la tragica esperienza dittatoriale dei gulag sovietici. Anche a livello dottrinario, Bertolino ( 1990 ) ben prima dell’ istituzione delle Rems, sottolineava che “ il bisogno di cura è il vero presupposto per modulare la risposta statuale al reato commesso da una persona con disturbi mentali [ … ] il presupposto fondamentale non dev’ essere lo stato di inimputabilità e la pericolosità, ma il bisogno reale di un trattamento medico [ … ] che così garantisca trattamenti conformi al senso di umanità ed orientati alla risocializzazione del soggetto, secondo quanto disposto dall’ art. 27 comma 3 Cost. “. Chi, nel solco dell’ orribile neo-retribuzionismo statunitense, presuppone una pericolosità sociale perenne dell’ internato “ non rispetta il principio di proporzionalità della misura di sicurezza. Bisogna combattere il rischio di facili manipolazioni che soddisfano istanze di difesa sociale. [ … ]. Si rischia di rendere l’ uomo come uno strumento di finalità che ne sacrificano la dignità etica “ ( Vassalli, 1982 ). Le spinte populistiche e le ideologie di Partito non debbono ipotizzare, oltre ogni limite ragionevole, il concetto di pericolosità sociale. Del resto, anche il prezioso Art. 133 CP va interpretato entro una prospettiva temporale dinamica e non statica, in tanto in quanto, anche nel caso dell’ infermo totale di mente, “ la capacità a delinquere del colpevole “ ( incipit, comma 2 Art. 133 CP ) può essere modificata in meglio grazie all’ apparato curativo e riabilitativo delle Rems. E’ quantomai indispensabile che la nozione di reo socialmente pericoloso sia finalmente affrancata dal determinismo cinico ed eugenetico della pseudo-medicina lombrosiana del Novecento. Anzi, taluni autorevoli esponenti della Giuspenalistica italiana hanno, giustamente, sganciato l’ applicabilità degli Artt. 203 e 133 CP dal campo precettivo degli Artt. 88 ed 89 CP, nel senso che l’ infermo od il semi-infermo di mente non sono, nella maggior parte dei casi, esposti o, addirittura, molto esposti alla recidiva di cui al comma 1 Art. 203 CP. Pure nella Sentenza n. 139/1982 della Corte Costituzionale, si ribadisce che “ è evidente, con riferimento ai soggetti non imputabili per infermità mentale, che la risocializzazione dipende dalla guarigione o, quanto meno, dal miglioramento delle loro condizioni psichiche “. D’ altronde, il testé menzionato “ miglioramento “ citato dalla Consulta, nel 1982, non è impossibile e, ogni modo, nel contesto del comma 3 Art. 27 Cost., va precisato che esistono detenuti mentalmente sani che tradiscono, spesso e volentieri, i piani pedagogici carcerari e, in tal modo, vanificano anni ed anni di lavoro degli educatori penitenziari. Commentando Corte Costituzionale n. 139/1982, Piccione ( ibidem ) sottolinea anch’ egli la recuperabilità degli internati, i quali, grazie alle “ alternative terapeutiche più idonee “, sono anch’ essi in grado di riprendere una vita libera ordinata e responsabile. La Dottrina penalistica italiana, nell’ ultima ventina d’ anni, si è discretamente affrancata dal mito fuorviante dello psicopatico eccentrico, emarginato, socialmente pericoloso e refrattario a qualsivoglia psico-terapia. Anche nel caso dei sessuomani violenti e/o pedofili, nessuna opzione riabilitativa dev’ essere considerata inutile. Assai interessante è pure il contributo dottrinario di Collica ( 2016 ), a parere del quale “ bisogna mettere al centro del sistema la persona del paziente psichiatrico giudiziario ed il primato della sua cura, nella consapevolezza che la cura è la migliore forma e tecnica di controllo [ … ]. La categoria della pericolosità sociale, così come è conosciuta dal nostro ordinamento penale, appare in profonda crisi. E’ opportuno, quindi, che essa cessi di assommare in sé caratteristiche ibride ed ambivalenti, legate alla diagnosi psichiatrica e ad un’ aleatoria prognosi sull’ eventuale esigenza di neutralizzare il soggetto reo, sovrapponendo confusamente il concetto di pericolosità psichiatrica con quello di pericolosità giudiziaria “. Gli asserti di Collica ( ibidem ) costituiscono uno splendido commento all’ intangibilità della ratio espressa nel comma 3 Art. 27 Cost.. Il recupero o, ognimmodo, il miglioramento della personalità non sono mai traguardi irraggiungibili, anche nel caso degli internati. Del resto, v’ è da chiedersi, in tutta franchezza, se un perbenista non mentalmente infermo e responsabile di “ white collar crime “ sia veramente rieducabile nell’ essenza del proprio carattere spregiudicatamente doppio e delinquenziale.

Dopo la Riforma del 2014 e la conseguente istituzione delle Rems, si è aperto un fertile dibattito, nel Diritto Penale italiano, sul difficile equilibrio tra l’ equità e la proporzionalità dell’ internamento e, dal lato opposto, la tutela e la protezione dei consociati da chi, in tanto in quanto giudicato infermo di mente, ha scarse possibilità di un vero e proprio reinserimento sociale nonché lavorativo. Gli Artt. 88 ed 89 CP, infatti, sono automaticamente ed apoditticamente congiunti alla probabilità che il borderline o lo psicopatico “ commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati “ ( ult. cpv. comma 1 Art. 203 CP ). Sotto il profilo statistico e criminologico, l’ equazione tra malattia mentale e devianza è uno stereotipo che l’ Ordinamento italiano non ha ancora interamente superato, nonostante la memorabile e storica Riforma Basaglia contenuta nella L. 180/1978. Anzi, in Europa, è tornato a soffiare il vento pernicioso dell’eugenetica e del giustizialismo extra-giuridico. A tal proposito, memorabile, nella Giurisprudenza di merito, è stata la Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19/04/2016. In tale Precedente, già passato in giudicato, un parafiliaco prosciolto per infermità mentale è stato affidato all’ Ats competente per territorio, ma, nelle Motivazioni, l’ infermo non è stato considerato socialmente pericoloso e, pertanto, egli non è stato sussunto entro la presunzione di pericolosità di cui al comma 1 Art. 203 CP. Tale Sentenza del 2016 costituisce una grande e lodevole conquista culturale, alla luce del comma 3 Art. 27 Cost. e della CEDU, giacché la parafilia, benché grave, è stata valutata incurabile ancorché trattabile grazie ad un debito supporto semi-murario di matrice psico-terapeutica e psico-farmacologica. Del resto, anche in Spagna ed in parte del Regno Unito, esistono soluzioni intermedie di matrice giustiziale aniziché giurisdizionale. Esse sono soluzioni molto diverse dall’ internamento securitario ed afflittivo tradizionale. La Francia, a partire dal triennio 2011-2013, ha deciso di massimizzare l’ ospedalizzazione degli inimputabili per infermità mentale e, per tal via puramente amministrativa, la carcerazione del deviante affetto da psicopatologie è stata ridotta ad un’ extrema ratio riservata soltanto a fattispecie connotate da un’ ingestibile violenza etero-lesiva. All’ opposto, nella Common Law anglo-americana, la dignità del reo è pressoché completamente annichilita dalla categoria penalistica del “ guilty but mentally ill “ [ colpevole ma mentalmente disturbato ]. Putroppo, l’ Occidente secolarizzato, compresa l’ Italia, sta subendo una deriva eugenetica travestita con l’ abito di un progressismo falsamente buonista. Le Legislazioni europee e nord-americane stanno manifestando, da una trentina d’ anni, un prevedibile rifiuto dell’ infrattore infermo o, più semplicemente, borderline, come se la diversità non violenta disturbasse una festa allegra e spensierata che non tollera la pietà cristiana verso ripugnanti rifiuti sociali da neutralizzare anziché da re-inserire con pazienza ed affetto umano.

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Autori e vittime di reato

Il presente volume, pubblicato grazie al sostegno economico dell’Università degli Studi di Milano (Piano di sostegno alla ricerca 2016/2017, azione D), raccoglie i contributi, rivisti ed aggiornati, presentati al convegno internazionale del 7 giugno 2016, al fine di consentire, anche a coloro che non hanno potuto presenziare all’evento, di vedere raccolte alcune delle relazioni, che sono confluite in un testo scritto, e i posters scientifici che sono stati esposti, in quella giornata, a Palazzo Greppi (Milano) e successivamente pubblicati sulla Rivista giuridica Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it). Raffaele Bianchetti è un giurista, specialista in criminologia clinica; lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano e come magistrato onorario presso il Tribunale di Milano. Da anni insegna Criminologia e Criminalistica e svolge attività didattica all’interno di corsi di formazione post-lauream e di alta formazione in Italia e all’estero; partecipa come relatore a convegni, congressi e incontri di studio nazionali ed internazionali; fa parte di gruppi di ricerca, anche di natura transnazionale, coordinandone alcuni come responsabile dei progetti. È autore di scritti monografici e di pubblicazioni giuridiche di stampo criminologico, alcune delle quali sono edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Membro componente di comitati scientifici e di comitati redazionali, è condirettore  di due collane editoriali.Luca Lupária Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Roma Tre e visiting professor  in Atenei europei e americani, è autore di scritti monografici su temi centrali della giustizia penale e di oltre cento pubblicazioni scientifiche, apparse anche su riviste straniere e volumi internazionali. È responsabile di programmi e gruppi di ricerca transnazionali sui diritti delle vittime, sulle garanzie europee dell’imputato e   sui rimedi all’errore giudiziario. Condirettore di collane editoriali, è vice-direttore della rivista “Diritto penale contemporaneo” .Elena Mariani è laureata in giurisprudenza e specialista in criminologia clinica. Da oltre dieci anni collabora con la Catte- dra di Criminologia e Criminalistica del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, effettuando seminari e attività di ricerca sui temi della giustizia penale minorile, della vittimologia, dell’esecuzione penale e delle misure di prevenzione. Svolge da anni attività didattica in corsi di formazione post-lauream e di alta formazione presso diversi atenei italiani. È autrice di una monografia in tema di sistema sanzionatorio minorile e per gli adulti edita in questa Collana e di varie pubblicazioni in materia criminologica, edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Attualmente   è componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano e dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano. 

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B i b l i o g r a f i a

Bertolino, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale. Rivista italiana di

Diritto processuale penale, 2003

idem                L’ imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1990

Catanesi, Superare l’ equivoco, Relazione alla Camera dei Deputati sulla questione dell’ abolizione

delle misure di sicurezza e della cancellazione della pericolosità sociale, 13 marzo

2013

Collica, La riformata pericolosità sociale degli infermi non imputabili o semimputabili al vaglio

della corte costituzionale: una novità da ridimensionare, Rivista italiana di Diritto

processuale penale, 2016

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Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi, CEDAM, Padova, 2013

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Diritto Penale Contemporaneo, 29 maggio 2016

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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