La nuova disciplina dell’apprendistato nel Testo unico varato dal Governo

Redazione 01/08/11
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, nella seduta del 28 luglio 2011, il nuovo Testo unico sull’apprendistato, in attuazione della delega conferita al Governo dalla L. 247/2007 (il termine inizialmente previsto da questa legge era scaduto senza che fosse approvato alcun provvedimento; l’art. 46 della L. 183/2010 ha provveduto a prolungarlo).

Il provvedimento, che attende ora soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riformerà l’istituto dell’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani, rendendolo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Le diverse tipologie di apprendistato previste dai 7 articoli del decreto sono:

a) l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3). Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale regionale;

b) l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4). Con questa tipologia contrattuale possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

Si tratta della tipologia di contratto di apprendistato più diffusa e utilizzata dalle imprese. Il Testo unico specifica che saranno gli accordi interconfederali e i contratti collettivi a stabilire, “in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale”; gli stessi accordi dovranno stabilire la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio; la disciplina della formazione esterna spetterà alle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro, inoltre, potranno definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

c) l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5). Servirà a conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato e sarà utilizzabile, ora, anche ai fini del praticantato; nel decreto di riforma, infatti, è previsto che possa essere utilizzato anche “per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali”. Può essere concluso con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; per soggetti in possesso di una qualifica professionale può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

Un altro aspetto innovativo della nuova regolamentazione è la possibilità di assumere con contratto di apprendistato (con tutti i vantaggi economici e contributivi che ne derivano) lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi (art. 7, co. 4) ai fini di consentire una loro qualificazione o riqualificazione professionale (si è parlato in questo caso di apprendistato per la riqualificazione).

La riforma punta a far diventare il nuovo apprendistato il metodo tipico d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, rendendolo conveniente sia per imprese che per lavoratori, attraverso una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale, e l’integrazione tra formazione e l’esperienza lavorativa.
Come indica l’articolo 1 del decreto legislativo, l’apprendistato è «un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali» che, nel silenzio delle parti, prosegue a tempo indeterminato oltre il momento del contenuto formativo (art. 2, co. 1, ultimo periodo: “se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”). Occorre, dunque, un atto volitivo del datore di lavoro alla fine del periodo di formazione per dire al lavoratore che il contratto si interrompe.

L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di 6 mesi ad eccezione del settore pubblico, per il quale si dovrà attendere un decreto di armonizzazione della presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto agli aspetti di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

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