La nullità dell’assegno bancario emesso senza data

Eroli Massimo 20/01/11
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Ai sensi del n. 5 dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegno) l’assegno bancario deve, tra l’altro, contenere l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso. L’art. 2, primo comma, dello stesso r.d. sancisce che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei commi successivi dello stesso articolo che nulla prevedono in caso di mancanza della data di emissione.
L’assegno bancario emesso senza data è quindi nullo come tale, vale a dire non è un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) potendosi presumere iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante (da ultimo Cass. 5 marzo 2006 n. 4804; Cass. 14 novembre 2001 n. 14158). Non è quindi titolo esecutivo, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l’iscrizione del traente nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) e la relativa revoca di sistema.
Il legislatore ha considerato negativamente tale ipotesi in quanto l’assegno senza data potrebbe protrarre indefinitivamente la fase di circolazione, perdendo la sua natura di mezzo di pagamento pressoché immediato considerati i termini previsti per la sua presentazione, termini che tra l’altro sconsigliano presentazioni per il pagamento tardive venendo meno, a prescindere dalla più lunga prescrizione delle azioni cambiaria e causale,
buona parte degli effetti deterrenti del mancato pagamento, quali la possibilità di elevare protesto e la configurabilità di illeciti amministrativi con le conseguenti sanzioni e revoche di sistema della possibilità di emettere assegni.
La data deve essere necessariamente completa e quindi indicare giorno, mese ed anno (sia pure abbreviato nelle due ultime cifre essendo questo un uso comune) ed eventuali errori o date non veritiere non ne devono snaturare la funzione. A nostro giudizio così l’indicazione per errore di un anno come il 20011 rende l’assegno un postdatato mentre l’indicazione di mesi o di giorni impossibili, tipo 30/2/2011 o 23/21/2011 rende inesistente la data. Una data anteriore all’effettiva emissione non produce invece conseguenze negative sulla validità dell’assegno. E’ poi da concordare con la Cassazione (Cass. 18 marzo 2009 n. 6524) che “ai fini della validità o della prova di un atto per cui il legislatore richiede la forma scritta senza indicare uno specifico mezzo di scrittura, non esistono vincoli in ordine alla scelta di tale mezzo; tuttavia, tale libertà non è assoluta, ma incontra un preciso limite nella stessa funzione che la forma prescritta svolge in relazione alle caratteristiche precipue del tipo di atto, così come emergenti dalla relativa disciplina giuridica; con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche degli stessi (per l’impossibilità di esercitare il diritto senza il possesso del documento cartaceo recante la scrittura, nonché per la letteralità, astrattezza e destinazione alla circolazione), è da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l’uso di strumenti non idonei ad assicurare una sufficiente stabilità al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con facilità, anche involontariamente, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su un assegno”. Stupisce quindi, considerato il disposto della norma, che per prassi molti assegni
bancari siano stati e vengano tuttora emessi (nonostante il progressivo abbandono di tale ”pericolosa” forma di pagamento a favore di altri sistemi come i bonifici ed i pagamenti elettronici) privi della data ed integrati in tale requisito essenziale dal prenditore, magari subito prima della loro negoziazione presso un istituto bancario.
Tra l’altro la circolazione di assegni senza data potrebbe provocare notevoli problemi all’emittente nel caso di chiusura del conto corrente sul quale sono stati tratti e conseguente revoca dell’autorizzazione all’emissione (od in altri casi di revoca di quest’ultima) considerato che la negoziazione di un assegno che rechi data posteriore a
tale evento comporterebbe, oltre all’eventuale protesto, l’avvio delle procedure sanzionatorie per l’illecito amministrativo di emissione di assegno senza autorizzazione di cui all’art. 1 l. 15 dicembre 1990, n. 386, illecito per cui non è prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo pagamento entro i sessanta giorni di cui all’art. 8 l. 386/90.
Se infatti la banca trattaria può rilevare agevolmente la nullità dell’assegno bancario che le pervenga senza data di emissione, non può farlo quando l’assegno, pur emesso senza data, le pervenga completo in tale requisito apposto a sua insaputa da soggetti diversi dall’emittente.
Il caso di emissione di assegno senza data è infine radicalmente diverso da quello dell’assegno postdatato: in tale ultima fattispecie la data al momento dell’emissione esiste ma non è quella in cui l’assegno è stato effettivamente emesso bensì è posteriore.
In questo caso il secondo comma dell’art. 31 r.d. 1736/33 prevede che “l’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”, per cui non c’è alcuna nullità ma solo la necessità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo prevista per le cambiali (art. 121 r.d. 1736/33, salvo il caso di postdatazione di non oltre 4 giorni giustificata dal periodo di tempo per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione) e la sostanziale difficoltà (se non impossibilità di fatto) di negoziarlo presso una banca diversa da quella trattaria per il divieto previsto dalla Banca d’Italia nelle istruzioni di vigilanza alle banche (cfr. da ultimo Cass. 6 giugno 2006, n. 13259;
Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160).
La nullità del titolo per mancanza di data è quindi collegata non al momento della sua presentazione dell’incasso ma a quello della genesi dell’assegno, vale a dire alla sua emissione.
In altre parole è il momento dell’emissione che sancisce lo spartiacque dopo il quale un elemento essenziale come la data non può più essere apposta per una valida integrazione del titolo.
Con l’emissione l’assegno si perfeziona giuridicamente e ciò non può che avvenire quando esso dalla disponibilità del traente passa in quella del prenditore, quando cioè l’emittente perde il possesso del titolo che esce così dalla sua disponibilità giuridica (da ultimo Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160).
Non si richiede quindi che la data sia apposta prima della sottoscrizione o che l’assegno debba essere compilato integralmente dal traente ma solo che l’assegno abbia tutti i requisiti previsti a pena di nullità nel momento in cui il traente perde il controllo giuridico su di esso.
Riteniamo perciò che sia possibile un mandato ad un terzo perché questi apponga, su istruzioni del traente, la data sull’assegno già sottoscritto e, successivamente, lo ponga in circolazione consegnandolo o spedendolo al prenditore, mentre sia invalido un patto tra traente e prenditore per il quale quest’ultimo sia facoltizzato ad apporre la data dopo la consegna dell’assegno proprio perché con tale consegna c’è stata ormai irrimediabilmente la perdita del controllo giuridico del traente sull’assegno stesso. Va da sé che l’apposizione della data dopo l’emissione dell’assegno integra un falso, punibile eventualmente anche penalmente. Così Cass. pen., 12 novembre 1980 ha ritenuto che “la falsità di un assegno privo di alcuni elementi essenziali, quali
l’indicazione del prenditore, la data e il luogo di emissione, purché munito della sottoscrizione del traente, integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 491 c.p., e non già quella meno grave di cui all’art. 485 stesso codice; si ha, infatti, emissione in senso tecnico dell’assegno bancario, indipendentemente dal suo riempimento, per cui le
irregolarità, che ai fini civili possano comportarne la nullità, non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela predisposta per i titoli all’ordine e Cass. pen., 20 settembre 2007 ha ritenuto che “in tema di falso per alterazione di titoli di credito, l’oggetto della tutela penale è costituito dall’affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal
prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli art. 485 e 491 c.p., giacché, per effetto di tale alterazione, l’assegno assume una apparenza”.
Alterazione che produce comunque l’effetto di cui all’art. 68 r.d. 1736/33 per cui chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato, chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
E’ quindi evidente il rischio, anche sotto il profilo risarcitorio, che si assume chi, dopo la sua emissione, appone la data su un assegno che ne era privo, a maggior ragione se, come talvolta è accaduto, lo fa il cassiere della banca negoziatrice all’atto della consegna da parte del prenditore (si segnala Trib. Roma 15 giugno 2001, in Banca, borsa, ecc., 2002, II, 525 che ha giustamente rigettato la domanda risarcitoria del giratario verso la banca negoziatrice che non gli aveva segnalato la mancanza della data considerato che non era tenuta ad evidenziare la nullità del titolo). In un caso di negoziazione di un assegno all’estero a “regolarizzarlo” (sic) nella data sono stati addirittura i dipendenti italiani della banca corrispondente della negoziatrice, quando del falso c’erano già ampie prove per la fotocopiatura dell’assegno stesso durante i passaggi interbancari precedenti.
E’ altrettanto evidente che la nullità dell’assegno per mancanza di data al momento dell’emissione ma che sia arrivato completo alla banca trattaria non può produrre conseguenze di tipo risarcitorio (mancando qualsiasi comportamento colposo) sulla banca che lo paga o lo manda al protesto per mancanza di fondi od attiva le procedure sanzionatorie, così come su chi deve pubblicare il protesto od applicare le sanzioni.
Una volta però acclarata la nullità del titolo, con le innegabili difficoltà probatorie del caso, devono però essere rimossi od impediti (se ancora non verificatisi), per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli collegati alla validità del titolo, vale a dire tutti quelli relativi alla inesistente natura di titolo di credito dell’assegno.
Se il titolo è stato pagato nulla questio, considerato che non c’è comunque un indebito (essendo una giusta causa di attribuzione del controvalore la promessa di pagamento) ma se non è stato pagato ed è stato elevato protesto e/o è stata fatta l’iscrizione nella Centrale di allarme interbancaria ai fini della revoca di sistema, questi
devono essere cancellati (cfr. per il protesto Trib. Roma, 6 dicembre 2004, in Merito, 2005, fasc. 3. 6).
Il prenditore non avrà inoltre titolo ad ottenere o ritenere la penale del 10% ex art. 3 l. 386/90.
Così deve essere a nostro giudizio parimenti interrotto o non iniziato il procedimento amministrativo per l’irrogazione delle sanzioni amministrative od accolto il ricorso, per tale motivo, contro l’atto che le irroga.
Segnaliamo però il diverso orientamento della Cassazione (Cass. 20 giugno 2007, n. 14322), che sull’accoglimento acritico di precedenti pronunce basate su di una diversa ed abrogata disciplina sanzionatoria, tra l’altro di carattere penale, ha ritenuto che “chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di
credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario, e pertanto può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 l. n. 386 del 1990 (come
sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo” (nella specie si trattava di assegno senza data, consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale l’emittente si era rivolto per ricevere prestazioni professionali, e da questa completato e posto all’incasso quando il conto corrente era già stato chiuso).
E’ evidente che tale orientamento, che si auspica rimanga isolato, pur non negando la nullità dell’assegno emesso senza data contraddice la ovvia circostanza che la fattispecie sanzionatoria amministrativa deve comunque avere come suo presupposto un assegno bancario valido.
Che qualche giudice abbia ancora le idee poco chiare sulla problematica in esame lo dimostra il recentissimo caso oggetto di Trib. Roma (ord.) 22 giugno 2010, Dott.ssa Bernardo (all. 1) e Trib. Roma (ord. coll.) 29 luglio 2010, Rel. Dott. Pannunzio (all. 2).
La fattispecie, ritenuta provata in fatto, oggetto del giudizio (cautelare) era l’ottenimento dell’inibitoria a considerare validi titoli di credito (con la conseguente cancellazione del protesto e delle altre conseguenze negative) due assegni bancari che erano stati emessi con la data incompleta “26/4” e “3/5” apposta a matita senza indicazione dell’anno e del luogo di emissione ed erano giunti alla banca trattaria, senza che ci fossero i fondi, con l’indicazione del luogo di emissione e la data “20.04.10”. Il giudice monocratico ha sorprendentemente respinto il ricorso (provocando non poco nocumento al ricorrente) argomentando che “al momento dell’emissione del titolo, avvenuta, secondo la prospettazione del ricorrente, nel mese di marzo 2010, sul conto corrente del ricorrente non v’erano fondi sufficienti per eseguire l’ordine di pagamento impartito dal debitore” e che “compilando a matita la parte dell’assegno relativa alla data di emissione il ricorrente si è assunto il rischio che le indicazioni da lui apposte potessero essere facilmente cancellate e sostituite da una data diversa”, vale a dire con
argomentazioni che nulla avevano a che vedere (a parte la manifesta erroneità della prima sul momento rilevante a quel fine che è quello della presentazione e non dell’emissione) con la prospettata questione della nullità dell’assegno come titolo di credito per mancanza di data al momento della sua emissione.
Francamente si rimane alquanto stupiti da simili motivazioni, anche considerata la loro redazione, come attestato in calce al provvedimento, in collaborazione con un magistrato in tirocinio, circostanza che avrebbe consigliato una maggiore attenzione sulle questioni di diritto.
Un Giudice può infatti anche dare una sua interpretazione delle norme diversa da quella corrente (ed anzi è suo dovere farlo se ne è convinto) ma deve almeno dar conto compiutamente alle parti delle questioni proposte e nella fattispecie avrebbe dovuto dar conto di quali conseguenze potevano o non potevano esserci stante il ritenuto difetto di data al momento dell’emissione e perchè.
Tant’è che la stessa questione è stata decisa (tra l’altro definitivamente non essendo poi stato introdotto il giudizio di merito) in senso opposto in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale con una motivazione che appare ineccepibile.
Il Tribunale di Roma ha infatti riconosciuto che “effettivamente la giurisprudenza è univoca nell’affermare che l’assegno privo dell’indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento” … e che non “appare possibile supplire a tale carenza con il potere conferito dal traente al prenditore di completare successivamente il titolo con la data mancante, essendosi ritenuta inefficace tale delega, in quanto è necessario che tutti gli elementi dell’assegno siano presenti al momento della sua emissione (cfr. Cass. n. 828 del 1967)”, cosicché “non è sorto alcun rapporto cambiario tra emittente, banca trattaria e società beneficiaria, con la conseguenza che i suddetti titoli, potendo valere solo come promessa di pagamento, non potevano essere protestati, fermo restando che non vi sono elementi per dubitare della doverosità della Camera di Commercio, che ha agito nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali, nonché della buona fede della” banca “che non poteva rilevare al momento dell’incasso che la data era stata inserita in epoca posteriore all’emissione dei titoli”.
Non si può che essere d’accordo su tale soluzione ed ammonire chi riceve assegni privi di data, specie se tale circostanza è agevolmente provabile, ad esempio con una fotocopia dell’assegno come è al momento della emissione sottoscritta per ricevuta dal prenditore.

 

Allegati:

1) Trib. Roma (ord.) 22 giugno 2010

2) Trib. Roma (ord coll.) 29 luglio 2010

Allegato

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Eroli Massimo

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