La nozione di contabilita’ pubblica nell’ambito della attivita’ consultiva delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti.

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La funzione consultiva ?delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti in materia di contabilit? pubblica ? stata introdotta? dall? art. 7, comma 8?, della Legge n. 131/2003 e regolamentata ? per quanto attiene i principi e le modalit? attuative ? dall? Atto di Indirizzo? adottato dalla Sezione delle Autonomie nell? Adunanza del 27 aprile 2004 con cui si ? provveduto a prescrivere i criteri volti a garantire uniformit? comportamentale con conseguente individuazione in punto legittimazione? soggettiva attiva ad avanzare richieste di pareri alla Corte ( requisito necessario per l? ammissibilit? soggettiva), nonch? l? ambito oggettivo funzionale, l? Ufficio competente a rendere il parere in relazione alla connotazione? locale o generale dello stessol? iter procedimentale per l? esercizio della funzione e la tempistica. Sotto il profilo della competenza, si ? previsto che, con riferimento ai pareri su questioni o di locale interesse ovvero per quelle gi? pacificamente risolte in sede giurisprudenziale od in via di prassi la competenza deve ritenersi attribuita alla Sezione Regionale della Corte ?territorialmente competente; di converso, per quei pareri di rilievo generale di non pacifica risoluzione, occorre sentire preventivamente il Coordinamento Centrale onde conoscere? l? orientamento dello stesso e delle altre Sezioni Regionali.

I pareri sono solitamente previsti nella sola materia della contabilit? pubblica da intendersi ? secondo l? accezione ordinaria –? come ? il complesso delle norme che disciplinano? l? attivit? gestoria dei pubblici poteri, comprendente l? organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l? attivit? contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilit? degli amministratori della cosa pubblica? ( Bennati ). L? ambito oggettivo di tale definizione? – in osservanza a quanto indicato? nell? atto di indirizzo succitato in ordine alla attivit? consultiva – ???concerne solamente le seguenti tipologie attizie: gli? atti generali; gli atti o gli schemi di normazione primaria ( leggi ? statuti ) o secondaria ( regolamenti di contabilit? o materie comportanti spese, circolari ) ovvero inerenti l? interpretazione della vigente disciplina normativa ovvero le soluzioni tecniche volte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, nonch? la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

Ci? premesso, ? evidente ? peraltro ? che ? a seconda della valenza piu? o meno estensiva che alla nozione di contabilit? pubblica si attribuisce ? una determinata fattispecie sottoposta all? esame in sede consultiva della Corte potr? essere oggetto di vaglio nel merito ovvero essere tacciata di inammissibilit? per carenza del requisito oggettivo. La formula definitoria di autorevole dottrina come quella esemplificativa in materia del Bennati implica l? accoglimento? di un? ampia ? se non amplissima ? nozione di contabilit? pubblica. Pur essendo corretta giuridicamente, deve tuttavia sottolinearsi che esiste anche altro orientamento pi? restrittivo che sostiene? che detta nozione di contabilit? pubblica ? ai fini della delimitazione dell? ambito entro il quale la Corte pu? esprimere pareri ? deve invece riguardare? unicamente la normativa ed i connessi atti applicativi regolatori, in generale, della attivit? finanziaria e gestoria delle Pubbliche Amministrazioni. Quest? ultima? andrebbe, perci?, serbata? distintamente dagli interventi di settore concreti ( ad esempio: lavori pubblici ), che questi precede ( bilancio, disciplina delle entrate e delle spese, organizzazione finanziario-contabile ) o ad essi accede o segue ( impegno, altre fasi della spesa, controlli ) in guisa tale da mantenere inalterata l? autonomia e la differenziazione intrinseca e di regime. Il ch? significherebbe, ordunque,? che la contabilit? pubblica, disciplinata da norme aventi ad oggetto poteri, doveri e limiti della P.A. ha termine? l? dove inizia la normativa specifica di settore. Se siffatto orientamento ermeneutico, da un lato pu? apparire come maggiormente rigoroso, dall? altro? pu? rivelarsi alquanto riduttivo tale da? permettere una notevole contrazione? delle questioni suscettibili? di pronunzia consultiva della Magistratura contabile. Ci? per un duplice ordine di ragioni. Il primo ? determinato dalla circostanza che oltre alla accezione che si voglia conferire alla pubblica contabilit?, deve tenersi anche in debita considerazione una serie di principi enunciati dalla Corte stessa ( la generalit? della questione sottoposta ad esame, la non pregiudizialit? della stessa rispetto a possibili azioni di responsabilit? erariale e via dicendo ) . Il secondo, invece,? dipende dal fatto che? non ? fattualmente ipotizzabile agevolmente un quesito che prescinda? da un? attivit? concreta di contenuto patrimoniale che possa comportare, in futuro, una ipotesi di responsabilit? amministrativo-contabile.

E?, peraltro, evidente che ? a seconda dell? accoglimento della tesi estensiva ovvero di quella restrittiva ? la funzione consulenziale assolta dalla Corte? riveste un ambito di estensione maggiore o minore. In particolare, ci? rileva? in materia di contrattualistica pubblica dove possono emergere questioni di notevole portata per le quali si richieda un parere che, a seconda dell? orientamento condiviso con riferimento alla nozione di contabilit? pubblica ed alle connotazioni della singola fattispecie oggetto di disamina, potr? ??aversi o meno una declaratoria di inammissiblit? per difetto del requisito oggettivo.

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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