L’ambiente entra, inoltre, a far parte della Carta di Nizza tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea, assumendo rango di diritto primario dell’Unione Europea con il Trattato di Lisbona.
L’ambiente è oggi oggetto di protezione diretta, come bene giuridicamente tutelato in se e non solo oggetto di protezione indiretta.
I principi europei a tutela dell’ambiente
I principi generali in materia di tutela dell’ambiente hanno derivazione europea.
I tradizionali principi di sussidiarietà adeguatezza e differenziazione dell’azione amministrativa assumono particolare rilevanza in materia di tutela dell’ambiente nel riparto della competenze tra Stati Membri e Unione Europea.
I principi di integrazione e sviluppo sostenibile comportano che la tutela dell’ambiente non possa essere qualcosa di marginale ma debba essere integrata in ogni azione amministrativa. La tutela dell’ambiente deve essere presa in carico in ogni contesto e di conseguenza non vi può essere alcuna forma di sviluppo se non sostenibile.
La disciplina nazionale prevede il principio dello sviluppo sostenibile all’art. 3 quater del Codice dell’Ambiente e lo declina prevedendo che “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del Codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l’attività della Pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Il principio di cooperazione impone agli Stati e alle Pubbliche Amministrazioni di scambiarsi reciprocamente le informazioni in materia, questo al fine di rendere maggiormente incidente e condivisa la tutela dell’ambiente.
Il principio di prevenzione comporta che si debba intervenire prima del danno attraverso azioni preventive. Il principio di precauzione, invece porta all’adozione di misure di tutela ancor prima che vi sia la certezza sulla nocività di un fenomeno per l’ambiente.
Il principio del chi inquina paga traduce in costi l’utilizzo delle risorse naturali. Tale principio si pone come scopo quello di disincentivare lo svolgimento di attività ed i comportamenti dannosi per l’ambiente in un’ottica non solo sanzionatoria ma attraverso una incidenza preventiva.
Infine, il principio dell’elevato livello di tutela comporta che nel bilanciamento tra gli interessi ambientali e gli altri interessi deve sempre essere riservata una posizione elevata alla tutela dell’ambiente.
L’innalzamento dell’efficacia della protezione dell’ambiente: l’AIA e l’AUA
Le autorizzazioni integrate superano un approccio settoriale, considerando l’interconnessione di diverse forme di inquinamento con riferimento ad una singola attività, sostituendo autorizzazioni ambientali frammentarie.
Attraverso l’analisi degli istituti si può individuare come si concretizza il principio dell’elevato livello di tutela.
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, è stata prevista per sostituire numerose autorizzazioni ambientali.
Ai sensi dell’articolo 29 sexies del codice dell’ambiente l’autorizzazione integrata ambientale:” deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. L’autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all’allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale”.
Si tratta di un’autorizzazione che, sostituendo una disciplina frammentaria, si pone nel complesso l’obiettivo di innalzare l’efficacia complessiva della protezione dell’ambiente.
La domanda di autorizzazione viene richiesta ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti. L’AIA va richiesta per le attività di cui all’allegato VIII del Codice dell’Ambiente, tra le quali: attività energetiche, produzione e trasformazione di metalli, industria di prodotti minerali, industria chimica, gestione di rifiuti.
L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impoanto acustico, nonchè le disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica peridica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee.
L’autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento introdotto dal DPR n.59 del 2013 che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale.
L’AUA sostituisce i seguenti atti di comunicazione notifica ed autorizzazione: l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del Codice del’ambiente; la comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende; l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art 272 del Codice; l’autorizzazione all’utilizzo di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; le comunicazioni in materia di rifiuti per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di trattamento rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice.
Anche in questo caso si tratta di un’autorizzazione che, sostituendo una disciplina frammentaria, si pone nel complesso l’obiettivo di innalzare l’efficacia complessiva della protezione dell’ambiente.
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