La negoziazione assistita i principi generali e le formule predisposte dal CNF

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La definizione dell’istituto viene fornita dall’art. 1 D.L. 132/2014, per il quale: “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati …”.

In sostanza, rappresenta uno strumento per la definizione stragiudiziale delle controversie, pertanto, è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti – assistite dai rispettivi difensori – di un accordo detto convenzione di negoziazione.

L’obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo – ad eccezione dei crediti in materia di lavoro – di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014) e in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014).

Il legislatore ha poi previsto specifiche disposizioni per ció che concerne la negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia: Separazione e divorzio. Gli istituti introdotti dal DL 132/2014: la negoziazione assistita dagli avvocati e l’accordo dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. Contenuti e aspetti procedurali, esperibilità e rischi delle procedure.

La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc); c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).

Il procedimento viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

L’invito, redatto per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642 cpc).

La comunicazione dell’invito, al pari della sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 8 D.L. 132/2014: “ … Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1 (ndr.: 30 giorni), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.

In sostanza, nonostante la norma non brilli certo per chiarezza, decorso il termine dei 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell’ordinario termine decadenziale – se esistente – e, comunque, entro il termine di prescrizione.

Ciò sta a significare che il termine (di decadenza e/o prescrizione) per l’avvio dell’azione giudiziaria è quello semmai stabilito per ogni singola fattispecie in questione.

Ad esempio, per ciò che concerne i sinistri stradali, non esistendo uno specifico termine di decadenza (fortunatamente la norma di cui all’art. 8 D.L. 145/2013 – che prevedeva un termine di decadenza di 90 giorni – è stata definitivamente stralciata), dopo l’inutile decorso dei 30 giorni previsti per la negoziazione, l’azione giudiziaria deve essere intrapresa nel termine di prescrizione dei due anni, per come imposto dall’art. 2947, co. II, c.c.

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le formule elaborate dal proprio centro studi, dall’invito alla negoziazione assistita, passando per il fac-simile della convenzione, fino alla trasmissione dell’accordo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) competente.

Le stesse attengono a: 1) Invito alla negoziazione assistita (generico); 2) Adesione all’invito (generico); 3) Convenzione di negoziazione (generica); 4) Accordo di negoziazione (generico); 5) Invito alla negoziazione (diritto di famiglia); 6) Adesione all’invito (diritto di famiglia); 7) Convenzione di negoziazione (diritto di famiglia); 8) Accordo di negoziazione (diritto di famiglia); 9) Trasmissione accordo al consiglio dell’ordine, reperibili nel link sotto riportato, in formato PDF editabile.

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/negoziazione-assistita.html

Avv. Accoti Paolo

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