La mera aspettativa del bene della vita non può comportare il risarcimento del danno ingiusto da ritardo (Cons. di Stato N. 06345/2011)

Lazzini Sonia 16/01/12
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La mancata soddisfazione dell’interesse finale con la riedizione dell’attività amministrativa di definizione del rapporto de quo impedisce la configurazione di un comportamento “non in iure” sotto la figura dell’inadempienza cui correlare un danno ristorabile

il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento ( inoperoso ) dell’amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, atteggiandosi, così il riconoscimento del diritto del ricorrente al bene della vita come presupposto indispensabile per configurare un condanna della P.A. al risarcimento del relativo danno ( Cos. Stato Sez. IV 29 gennaio 2008 n.248), e tale “conditio sine qua non” nella specie non ricorre.

Invero, la destinazione edificatoria delle aree oggetto di lottizzazione è stata messa in non cale dalle prescrizioni del sovrastante strumento urbanistico costituito dal Piano di Area del Delta del Po le cui ostative prescrizioni non risulta siano state oggetto di specifica impugnativa da parte dall’odierna appellante, per doversi altresì rilevare come siano pure stati opposti all’interessata Società gli esiti negativi del parere della CTR, come recepiti dall’organo procedente della Regione di cui si è fatto cenno in punto di fatto.

Si invera allora nella specie la circostanza ostativa all’ammissibilità e fondatezza della domanda risarcitoria de qua, quella esattamente identificata dalla giurisprudenza ( sentenza Ad. Pl. n.7/05 ; idem 31/1/2006 n.321) nell’avvenuta adozione sia pure in ritardo di determinazioni che risultino di carattere negativo per il soggetto che ha presentato istanza volta ad essere autorizzato all’ edificazione ( nella specie a mezzo dell’attuazione della previsione lottizzatoria) con statuizioni divenute intangibili.

Ne’ ai fini della costruzione della fattispecie risarcitoria di che trattasi si può invocare l’assetto dei rapporti giuridici conseguente all’ annullamento degli atti disposto con la sentenza TAR n.435/93 in accoglimento della relativa impugnativa, giacchè in quella evenienza si versa in un sistema di tutela di interessi pretensivi ( propri della materia urbanistico-edilizia ) che consente il passaggio alla riparazione per equivalente dell’interesse legittimo sotteso all’azione impugnatoria solo allorchè tale interesse pretensivo assume la connotazione di interesse sostanziale, a mezzo di un provvedimento vantaggioso per il privato, nel senso di concreta produzione del bene della vita ( cfr sul punto Ad. Pl. n.7/05 citata), situazione, questa, nella fattispecie non verificatasi.

In altri termini, Ricorrente al momento dell’intervenuto decisum di annullamento poteva vantare solo una aspettativa al bene della vita , con l’obbligo per la P.A. al riesercizio del potere, ma la mancata soddisfazione dell’interesse finale con la riedizione dell’attività amministrativa di definizione del rapporto de quo impedisce la configurazione di un comportamento “non in iure” sotto la figura dell’inadempienza cui correlare un danno ristorabile.

Né può configurarsi nella specie una ipotesi di responsabilità da contatto amministrativo qualificato, atteso che l’attività dilatoria o omissiva deve rientrare comunque nello schema paradigmatico di cui alla norma codicistica dell’art.2043 del codice civile, come consegnatoci dalla sentenza n.500/99 della Cassazione e trasfuso nella legge n.205/2000, secondo cui ai fini della sussistenza della condotta illecita sub specie del ritardo occorre verificare la colpa istituzionale dell’Amministrazione ( Cons. Stato Sez. IV 2/3/2011 n.1335) , nella specie assolutamente non rinvenibile.

Neppure è dato intravvedere una cosiddetta colpa da apparato, la quale (al di là del fatto che non risulta appositamente denunciata ) non può, per le connotazioni dei fatti costitutivi della vicenda , essere introdotta nella struttura dell’illecito giacchè non viene in rilievo una disorganizzazione amministrativa ( Cons. Stato Sez. IV 6 luglio 2004 n.5012).

Infine, non si può accordare una tutela risarcitoria legata al mero fatto del ritardo amministrativo in quanto tale, atteso che il caso, ratione temporis, non rientra nella disposizione legislativa di cui all’art.2 bis della legge n.241/90 come innovato dall’art.7 comma 1 lettera c) della legge n.69 del 18 giugno 2009( non accompagnata da un previsione retroattiva ) e ricadendo perciò la fattispecie nel quadro previgente per il quale valgono ai fini della determinazione dell’an della riparazione patrimoniale i parametri giurisprudenziali sopra evidenziati.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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