La mancata dichiarazione da parte della ricorrente del collegamento sostanziale con altra società partecipante alla medesima procedura costituisce una non veritiera indicazione delle condizioni previste per la partecipazione alla gara ed essendo tale dich

Lazzini Sonia 24/02/11
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Ne consegue che la mancata dichiarazione da parte della ricorrente del collegamento sostanziale con altra società partecipante alla medesima procedura, in quanto accertato mediante annotazione nel Casellario informatico, costituisce indubbiamente una non veritiera indicazione delle condizioni previste per la partecipazione alla gara ed essendo tale dichiarazione precedente alla gara stessa, costituisce, di per sé, motivo di esclusione, indipendentemente dalla rilevanza che tale collegamento potrebbe avere sulla gara in esame

non appaiono condivisibili i profili di illegittimità dedotti dalla parte ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (articolati con i primi due motivi di diritto) e per difetto di motivazione (rilevato con la terza censura), dal momento che detta estromissione si fonda sulla circostanza che presso il casellario informatico delle imprese a carico della ricorrente figurava l’annotazione inserita dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in seguito ad una segnalazione disposta da altra stazione appaltante nell’ambito di una distinta gara d’appalto che attestava l’esistenza di un collegamento sostanziale con l’impresa Geosfe s.r.l. anch’essa partecipante alla procedura in esame;

– secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 27 luglio 2010 n. 4888 e 8 giugno 2010 n. 3637) eventuali situazioni di collegamento formale o sostanziale fra imprese possono incidere sulla correttezza del confronto concorrenziale proprio della gara d’appalto e determinare il venir meno dei requisiti di ordine generale qualora vi sia la prova, sulla base di univoci elementi, che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale (ai sensi del novellato art. 38, lett. m – quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall’art. 3, primo comma del D.L. 25 settembre 2009 n. 135);

– nel caso che occupa, proprio al fine di scrutinare la riconducibilità ad un medesimo centro decisionale delle offerte provenienti da concorrenti collegate, l’amministrazione imponeva alle imprese di specificare nella propria domanda di partecipazione l’esistenza di tali profili di collegamento o controllo con altre società: in particolare, il modulo della richiesta di ammissione conteneva una specifica sezione (punto 12, pagine 8 e 9) dedicata alla indicazione di eventuali situazioni di collegamento tra imprese, nella quale le partecipanti avrebbero dovuto indicare, barrando una delle relative caselle, la sussistenza o meno di situazioni di controllo allegando, in caso positivo, “i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in busta chiusa, allegata al presente modulo”;

– viceversa, nella propria istanza di partecipazione alla procedura la società Ricorrente s.r.l. dichiarava espressamente di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna impresa ai sensi dell’art. 2359 c.c. (cfr. pagina 9) e, per l’effetto, non produceva alcun atto idoneo a consentire all’amministrazione la verifica circa l’influenza reciproca delle offerte tra ditte partecipanti;

– l’esistenza di tale collegamento è viceversa emerso dal contenuto dell’annotazione nel casellario informatico delle imprese che, sebbene inserita nell’aprile 2010, non è stata tempestivamente impugnata ed avverso la quale, in ogni caso, la ricorrente non articola specifici motivi di doglianza: sul punto il Consiglio di Stato (Sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554) ha rilevato che l’eventuale esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale è oggetto di interesse ai fini dell’inserimento di tali dati nel Casellario informatico, ai sensi dell’articolo 27 comma 2 lettera ‘t’ del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, perché ciò consente alle stazioni appaltanti di escludere, in via di autotutela, dalle proprie gare, le imprese oggetto di annotazione, qualora ricorrano oggettivi dubbi sulla serietà e indipendenza delle offerte;

– ne consegue che la mancata dichiarazione da parte della ricorrente del collegamento sostanziale con altra società partecipante alla medesima procedura, in quanto accertato mediante annotazione nel Casellario informatico, costituisce indubbiamente una non veritiera indicazione delle condizioni previste per la partecipazione alla gara ed essendo tale dichiarazione precedente alla gara stessa, costituisce, di per sé, motivo di esclusione, indipendentemente dalla rilevanza che tale collegamento potrebbe avere sulla gara in esame (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554);

– pertanto il ricorso deve essere respinto siccome infondato, con conseguente reiezione della connessa domanda risarcitoria, pur stimandosi equo disporre l’integrale compensazioni delle spese ed onorari di lite, in ragione della natura delle questioni dedotte in giudizio.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 27133 del 9 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 27133/2010 REG.SEN.

N. 05589/2010 05589/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– del provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata indetta dalla **** s.p.a. per l’affidamento della realizzazione di un sistema di by pass alla via Astolelle, ************************, Comune di Pompei;

– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della società controinteressata;

– dell’annotazione al Casellario Informatico ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 34/2000;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ********;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 102 dell’11 novembre 2010;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il presente ricorso, trattato nell’udienza camerale per la domanda di concessione di misure cautelari, possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60, 74 e 120 del codice del processo amministrativo, essendo maturo per la decisione di merito e sussistendo gli altri presupposti di legge;

Ritenuto che il gravame proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla gara si appalesa infondato alla luce delle seguenti considerazioni:

– non appaiono condivisibili i profili di illegittimità dedotti dalla parte ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (articolati con i primi due motivi di diritto) e per difetto di motivazione (rilevato con la terza censura), dal momento che detta estromissione si fonda sulla circostanza che presso il casellario informatico delle imprese a carico della ricorrente figurava l’annotazione inserita dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in seguito ad una segnalazione disposta da altra stazione appaltante nell’ambito di una distinta gara d’appalto che attestava l’esistenza di un collegamento sostanziale con l’impresa Geosfe s.r.l. anch’essa partecipante alla procedura in esame;

– secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 27 luglio 2010 n. 4888 e 8 giugno 2010 n. 3637) eventuali situazioni di collegamento formale o sostanziale fra imprese possono incidere sulla correttezza del confronto concorrenziale proprio della gara d’appalto e determinare il venir meno dei requisiti di ordine generale qualora vi sia la prova, sulla base di univoci elementi, che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale (ai sensi del novellato art. 38, lett. m – quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall’art. 3, primo comma del D.L. 25 settembre 2009 n. 135);

– nel caso che occupa, proprio al fine di scrutinare la riconducibilità ad un medesimo centro decisionale delle offerte provenienti da concorrenti collegate, l’amministrazione imponeva alle imprese di specificare nella propria domanda di partecipazione l’esistenza di tali profili di collegamento o controllo con altre società: in particolare, il modulo della richiesta di ammissione conteneva una specifica sezione (punto 12, pagine 8 e 9) dedicata alla indicazione di eventuali situazioni di collegamento tra imprese, nella quale le partecipanti avrebbero dovuto indicare, barrando una delle relative caselle, la sussistenza o meno di situazioni di controllo allegando, in caso positivo, “i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in busta chiusa, allegata al presente modulo”;

– viceversa, nella propria istanza di partecipazione alla procedura la società Ricorrente s.r.l. dichiarava espressamente di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna impresa ai sensi dell’art. 2359 c.c. (cfr. pagina 9) e, per l’effetto, non produceva alcun atto idoneo a consentire all’amministrazione la verifica circa l’influenza reciproca delle offerte tra ditte partecipanti;

– l’esistenza di tale collegamento è viceversa emerso dal contenuto dell’annotazione nel casellario informatico delle imprese che, sebbene inserita nell’aprile 2010, non è stata tempestivamente impugnata ed avverso la quale, in ogni caso, la ricorrente non articola specifici motivi di doglianza: sul punto il Consiglio di Stato (Sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554) ha rilevato che l’eventuale esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale è oggetto di interesse ai fini dell’inserimento di tali dati nel Casellario informatico, ai sensi dell’articolo 27 comma 2 lettera ‘t’ del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, perché ciò consente alle stazioni appaltanti di escludere, in via di autotutela, dalle proprie gare, le imprese oggetto di annotazione, qualora ricorrano oggettivi dubbi sulla serietà e indipendenza delle offerte;

– ne consegue che la mancata dichiarazione da parte della ricorrente del collegamento sostanziale con altra società partecipante alla medesima procedura, in quanto accertato mediante annotazione nel Casellario informatico, costituisce indubbiamente una non veritiera indicazione delle condizioni previste per la partecipazione alla gara ed essendo tale dichiarazione precedente alla gara stessa, costituisce, di per sé, motivo di esclusione, indipendentemente dalla rilevanza che tale collegamento potrebbe avere sulla gara in esame (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554);

– pertanto il ricorso deve essere respinto siccome infondato, con conseguente reiezione della connessa domanda risarcitoria, pur stimandosi equo disporre l’integrale compensazioni delle spese ed onorari di lite, in ragione della natura delle questioni dedotte in giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

*****************, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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