La maggiore entità di sedi, mezzi e personale della società ricorrente rispetto a quanto indicato dalla società risultata aggiudicataria non è dirimente se solo si considera che la maggiore convenienza qualitativa ed economica dell’offerta in concreto f

Lazzini Sonia 29/01/09
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In seno ad una gara da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, non è necessaria una motivazione diffusa e puntuale allorquando, come nella specie, la presenza di precostituiti ed analitici criteri di valutazione dei progetti consenta di ricostruire le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi sia in ordine al il profilo tecnico che in merito all’aspetto economico non è illogica la scelta operata da una Commissione che ragionevolmente ha  ritenuto che rispetto alle specifiche esigenze da soddisfare detto surplus di dotazioni (maggiore entità di sedi, mezzi e personale)  non apportasse un apprezzabile incremento della qualità e della convenienza del servizio mentre, con valutazione opinabile ma non illogica, ha soffermato la sua attenzione su diversi profili dell’organizzazione del servizio reputati più funzionali al soddisfacimento dei bisogni concreti della stazione appaltante merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 6115 del 9 dicembre 2008, inviata per la sua pubblicazione in data 12 dicembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
Il ricorso è infondato alla stregua dei rilievi che seguono:
a)quando al dedotto difetto di motivazione, si deve ribadire, in ossequio alla prevalente giurisprudenza, che, in seno ad una gara da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, non è necessaria una motivazione diffusa e puntuale allorquando, come nella specie, la presenza di precostituiti ed analitici criteri di valutazione dei progetti consenta di ricostruire le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi sia in ordine al il profilo tecnico che in merito all’aspetto economico;
 
b) sono inammissibili e, comunque, infondate le censure tese a stigmatizzare, in assenza della ricorrenza di profili sintomatici di eccesso di potere, l’ illogica ripartizione del punteggio massimo stabilito nel capitolato per l’“organizzazione aziendale” e l’attribuzione dei relativi sub-punteggi alla ricorrente ed alla società controinteressata. 
 
In ordine ai motivi di cui al punto b) occorre soggiungere che tutte le censure sono dirette, nella sostanza, ad un non consentito riesame integrale di merito delle opinabili ma non illogiche od erronee valutazioni di merito operate dalla Commissione. Quanto al difetto del necessario presupposto dell’erroneità od illogicità del giudizio all’uopo formulato dalla la Commissione, è sufficiente rimarcare che   la maggiore entità di sedi, mezzi e personale della società ricorrente rispetto a quanto indicato dalla società BETA non è dirimente se solo si considera che la maggiore convenienza qualitativa ed economica dell’offerta in concreto formulata deve essere comunque rapportata alle specifiche esigenze funzionali del servizio che il Comune ha inteso in concreto aggiudicare. La Commissione ha ragionevolmente ritenuto che rispetto alle specifiche esigenze da soddisfare detto surplus di dotazioni non apportasse un apprezzabile incremento della qualità e della convenienza del servizio mentre, con valutazione opinabile ma non illogica, ha soffermato la sua attenzione su diversi profili dell’organizzazione del servizio reputati più funzionali al soddisfacimento dei bisogni concreti della stazione appaltante.
4. – Il ricorso va dunque respinto e, di conseguenza, va respinta anche la domanda di risarcimento danni
 
 
A cura di *************
 
N. 6115/08 ********
N. 2173/07 REG. RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA          
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
         
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2173/2007  del 13/03/2007,proposto dalla ALFA S.C.A.R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati ************** e **************, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo, via Salaria n. 95;
 
contro
il COMUNE DI CHIARAVALLE rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio eletto in Roma presso l’avv. ***************, viale Giuseppe Mazzini n. 9-11;
la BETA S.R.L. non costituitasi;
 
per la riforma
della sentenza del TAR Marche Sezione Prima  n. 1145/2006;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiaravalle;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 18 Marzo 2008 , relatore il Consigliere ******************** ed uditi, altresì, gli avvocati ******** per delega **********, ********** per delega ************;
 
FATTO e DIRITTO
P.       Il Comune di Chiaravalle indiceva un’asta pubblica per la fornitura di generi alimentari alle proprie mense, stabilendo che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con il seguente punteggio:
P.     qualità dell’offerta: massimo punti 50, da così suddividere:
P.     organizzazione aziendale: sino a punti 35;
P.     certificazione 9001:2000 (vision 2000) sino a punti 5;
P.     prodotti biologici sino a punti 5;
P.     prodotti di produzione regionale sino a punti 5;
b) corrispettivo sino a punti 50.
La Commissione di gara, nella sua prima riunione dell’8.6.2005, disponeva l’ammissione alla gara di tre ditte e, prima di procedere all’apertura della documentazione relativa all’attribuzione del punteggio, stabiliva di suddividere in questo modo i 35 punti riservati alla valutazione della “organizzazione aziendale”:
P.      massimo punti 6, per le risorse destinate all’esecuzione dell’appalto (personale, mezzi, attrezzature e locali);
2) massimo punti 15, per la descrizione dei sistemi di approvvigionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti, dell’organizzazione del loro trasporto al fine di garantire i tempi di consegna, caratteristiche dei mezzi di trasporto utilizzati per il mantenimento delle temperature differenziate e dei controlli effettuati sugli stessi; piano HACCP procedure e mezzi;
3) massimo punti 6, per le indicazioni delle sedi, filiali e depositi, quale garanzia del rigoroso rispetto dei tempi prefissati per la consegna delle derrate;
4) massimo punti 6, per numero, tipologia e periodicità di parametri analitici su materie prime e su campioni ambientali da effettuare nel corso dell’appalto;
5) massimo punti 2, per progetti nutrizionali e/o di educazione ambientale.
Esaminati i progetti-offerte, nella riunione del 14.6.2005, la Commissione ne rimarcava la sostanziale equivalenza per la localizzazione dei depositi indicati quale garanzia dei tempi di consegna (sub voce n. 3) nonché in ordine alle procedure descrittive sul numero, tipologia e periodicità dei parametri analitici su materie prime e campioni ambientali (sub voce n. 4). Per l’ “organizzazione aziendale” attribuiva invece 27 punti al progetto-offerta della società ALFA e 34 punti a quello della società BETA. La migliore valutazione dell’offerta della BETA era essenzialmente dovuta ai 14 punti della sub-voce n. 2 rispetto ai corrispondenti 7 punti attribuiti all’offerta ALFA.
Nella successiva riunione del 23.6.2005, la Commissione provvedeva all’attribuzione degli altri punteggi per la qualità dell’offerta. Quindi, nella riunione del 27.6.2005, assegnava i punteggi relativi al “prezzo”, conclusivamente disponendo l’aggiudicazione provvisoria della fornitura alla S.r.l. BETA a causa del suo punteggio complessivo più alto (93,00).
Il Dirigente del I Settore del Comune di Chiaravalle, con provvedimento 16.8.2005 n. 747, approvava i verbali di gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva a favore della società BETA.
2. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla ******** ALFA avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed i verbali della Commissione di gara.
La s.c.r.l. ********** appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum gravato.
Resistono la società aggiudicataria e l’amministrazione intimata.
 Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 18 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso è infondato alla stregua dei rilievi che seguono:
P.     quando al dedotto difetto di motivazione, si deve ribadire, in ossequio alla prevalente giurisprudenza, che, in seno ad una gara da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, non è necessaria una motivazione diffusa e puntuale allorquando, come nella specie, la presenza di precostituiti ed analitici criteri di valutazione dei progetti consenta di ricostruire le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi sia in ordine al il profilo tecnico che in merito all’aspetto economico;
b) sono inammissibili e, comunque, infondate le censure tese a stigmatizzare, in assenza della ricorrenza di profili sintomatici di eccesso di potere, l’ illogica ripartizione del punteggio massimo stabilito nel capitolato per l’“organizzazione aziendale” e l’attribuzione dei relativi sub-punteggi alla ricorrente ed alla società controinteressata. 
In ordine ai motivi di cui al punto b) occorre soggiungere che tutte le censure sono dirette, nella sostanza, ad un non consentito riesame integrale di merito delle opinabili ma non illogiche od erronee valutazioni di merito operate dalla Commissione. Quanto al difetto del necessario presupposto dell’erroneità od illogicità del giudizio all’uopo formulato dalla la Commissione, è sufficiente rimarcare che   la maggiore entità di sedi, mezzi e personale della società ricorrente rispetto a quanto indicato dalla società BETA non è dirimente se solo si considera che la maggiore convenienza qualitativa ed economica dell’offerta in concreto formulata deve essere comunque rapportata alle specifiche esigenze funzionali del servizio che il Comune ha inteso in concreto aggiudicare. La Commissione ha ragionevolmente ritenuto che rispetto alle specifiche esigenze da soddisfare detto surplus di dotazioni non apportasse un apprezzabile incremento della qualità e della convenienza del servizio mentre, con valutazione opinabile ma non illogica, ha soffermato la sua attenzione su diversi profili dell’organizzazione del servizio reputati più funzionali al soddisfacimento dei bisogni concreti della stazione appaltante.
4. – Il ricorso va dunque respinto e, di conseguenza, va respinta anche la domanda di risarcimento danni.
Le spese seguono la soccombenza nei sensi in dispositivo specificati.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida nella misura di 10.000,00 euro (diecimila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ************** 
Cons. *************** 
Cons. ************  
Cons. ********* 
Cons. ******************** Est.  
ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
f.to . ********************                         f.to ************** 
 
IL SEGRETARIO
f.to ***************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il   09.12.2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************

Lazzini Sonia

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