La legittimazione processuale personale del fallito

sentenza 01/04/10
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L’art. 43 del R.D. 16-3-1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) comporta che nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento stia in giudizio il curatore, fatta eccezione per le questioni da cui potrebbe dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico e per le ipotesi in cui l’intervento sia previsto dalla legge. La stessa norma ricollega all’apertura del fallimento l’interruzione del processo.

Deve qui specificarsi come la legittimazione processuale personale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento possa, eccezionalmente,  essere riconosciuta nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati ed abbiano ritenuto non conveniente intraprendere, o proseguire, una determinata controversia.

D’altronde, per legge, sta in giudizio il curatore e non è concepibile, dunque, che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l’opportunità di agire / resistere in giudizio possa essere messa nel nulla da iniziative contrastanti del fallito.

Nel caso in cui, in violazione di tali principi di diritto, una impugnazione avverso un atto amministrativo sia proposta direttamente dal fallito la stessa sarà l’inammissibile, e la relativa eccezione potrà essere eccepibile dalla controparte e anche rilevabile d’ufficio.

 

N. 01696/2010 REG.DEC.

N. 06620/2002 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2002, proposto da:
Immobiliare Corazza S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. *************** e ***************, con domicilio eletto presso l’avv. ******************** in Roma, via G.Paisiello, 55;

contro

Comune di Porcia, rappresentato e difeso dagli avv. *********** e ***********, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE n. 00316/2001, resa tra le parti, concernente DINIEGO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE-VARIANTE P.R.G..

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il Cons. ************* e uditi per le parti gli avvocati ****************, su delega di *************** e ***********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia l’Immobiliare ******* aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) la delibera consiliare 29.4.1999 n. 28 di approvazione della variante urbanistica generale; 2) la delibera consiliare 29.5.1998 n. 42 di adozione della variante generale n. 12 al P.R.G.; 3) l’atto nota di comunicazione 21 maggio 1999 prot. 24726; nonché per il conseguente risarcimento ai sensi dell’art. 35 del D.lvo n. 80/1998.

Con tale ricorso si lamentava, in particolare, che l’impugnata variante riduceva da 3 mc/mq a 1.5 mc/mq l’indice di cubatura dell’area sulla quale la ricorrente intendeva costruire in base ad un progetto di lottizzazione, che prevedeva lo sfruttamento integrale della precedente potenzialità edificatoria.

A sostegno del ricorso, venivano dedotti tre articolati motivi di violazione delle norme urbanistiche e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Nel corso del processo il difensore della parte ricorrente ha comunicato l’’intervenuto fallimento della propria cliente.

Con l’appellata sentenza il Tribunale, senza scendere nel merito delle questioni, ha ritenuto che l’atto di riassunzione della curatela fosse stato notificato a termine semestrale già scaduto ed ha dichiarato estinto il processo.

Avverso tale sentenza propone appello la stessa soc. Immobiliare, lamentando l’erroneità della declaratoria di estinzione e riproponendo, nel merito, i motivi dedotti in primo grado.

Il comune appellato si è costituito per contestare nel rito e nel merito l’appello.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Con la sentenza qui appellata il Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia, premesso che:

– il termine semestrale per la riassunzione del processo amministrativo decorre, a norma dell’art. 24 l. n. 1034/1971, “dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”;

– l’Ad.Plen. del Consiglio di Stato n. 24 del 10.10.1983 ha precisato che “ la conoscenza legale dell’evento interruttivo del giudizio dalla cui data l’art. 24 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 fa decorrere il termine perentorio di sei mesi ai fini della riassunzione del processo, a cura della parte più diligente, va individuata nel momento in cui la parte colpita dall’evento interruttivo sia posta in grado di conoscerlo attraverso procedimenti formali, senza che sia necessaria una conoscenza effettiva, salvo che risulti in modo certo ed inequivocabile che la parte stessa ad una certa data e per sua stessa ammissione, era a conoscenza dell’evento”:

– che nella fattispecie il dies a quo doveva essere individuato, al più tardi, in quello in cui il procuratore della ditta fallita aveva certificato in giudizio l’evento interruttivo e cioè nella dichiarazione datata 12.11.99 e depositata in segreteria il 15 novembre 1999 “ai sensi e per gli effetti dell’art. 299 c.p.c.”

– il termine perentorio semestrale era già decorso quando, il 14 giugno 2000, il Fallimento dell’Immobiliare ******* aveva notificato l’atto di riassunzione del processo;

tutto ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che il processo si fosse estinto a norma dell’art. 24 u.c. della l. n. 1034/1971, compensando le spese.

Avverso la sentenza di primo grado insorge la stessa società, deducendo quanto segue:

– il termine di sei mesi per la riassunzione del processo per interruzione dello stesso per avvenuta dichiarazione di fallimento del ricorrente si doveva fare decorrere per ragioni dì certezza ed imparzialità dalla data di conoscenza dell’interruzione che ha avuto il soggetto interessato alla riassunzione; non già il suo procuratore legale;

– nel caso di specie, il termine doveva farsi decorrere dal momento in cui la curatela – e non già il procuratore del fallito – aveva avuto conoscenza della interruzione;

– i termini cronologici, dei fatti, con riferimento all’evento interruttivo e al momento in cui le parti ne avevano avuto conoscenza, portava alla piena tempestività della riassunzione, infatti;

– in data 20 luglio 1999 veniva notificato ricorso al T.A.R. avverso le delibere indicate in premessa;

– in data 29.10.1999 la medesima Immobiliare veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone n.31/99;

– con nota datata 15 11 1999, veniva depositata comunicazione nella Segreteria Generale del T A R dell’intervenuta dichiarazione di fallimento;

– in data 17.12,1999 il procuratore della ricorrente dichiarava in udienza l’intervenuto evento interruttivo;

– sulla scorta di ciò, con sentenza 114/2000 depositata il 19.12.1999 il T.A.R., pronunciava l’interruzione del processo;

– in data 20.12.1999 veniva comunicata alla curatela fallimentare l’esito dell’udienza del 17.12.1999 ed in data 9.06.2000, veniva altresì comunicata dalla stessa curatela fallimentare la nomina per la riassunzione della causa;

– in data 13.6.2000 veniva predisposta istanza di riassunzione notificata a Trieste nel domicilio eletto del Comune di Porcia in data 14.6.2000;

– l’Amministrazione costituita nel giudizio di primo grado aveva eccepito la tardività della riassunzione, senza assolvere l’onere di dimostrare che la parte interessata — ovvero la curatela — avesse avuto conoscenza dell’interruzione;

– in mancanza di siffatta prova, il ricorso era senz’altro tempestivo, dovendosi far decorrere il termine semestrale per la riassunzione al più tardi alla data dell’udienza del 17 dicembre 1999, nella quale il procuratore della ricorrente aveva dichiarato l’evento interruttivo.

Prima di scendere nell’esame delle riportate censure il Collegio deve osservare che l’appello è stato proposto da “ IMMOBILIARE CORAZZA Srl, da Fontanafredda, in persona del suo legale rappresentante, ****************** “, cioè dalla stessa società che ha proposto ricorso al TAR e che è stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado.

In questa situazione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, in quanto:

– in base all’articolo 43 della legge fallimentare di cui al R.D. 16-3-1942, n. 267, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore, eccetto le questioni da cui potrebbe dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. ****’è che la stessa norma, come già visto, ricollega all’apertura del fallimento l’interruzione del processo;

– la legittimazione processuale personale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando i detti organi si siano concretamente attivati ed abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;

– questa conclusione è diretta conseguenza del rilievo che per legge sta in giudizio il curatore e che non è concepibile che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l’opportunità di non proporre impugnazione possa essere messa nel nulla da iniziative contrastanti del fallito , in particolare ove si consideri che quest’ultimo può “intervenire” nel giudizio, a norma dell’ art. 43, secondo comma, della legge fallimentare esclusivamente per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per lui di bancarotta, oppure quando l’intervento è previsto dalla legge (cfr., da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ. 21.5.2004 n. 9710 ; cfr. anche, sul principio, fra le tante, Cass. civ. 28 aprile 2003, n. 5202, 3 aprile 2003, n. 5202, 15 gennaio 2003, n. 529, 9 agosto 1996, n. 7320);

– in applicazione del principio enunciato, è stata quindi affermata l’inammissibilità, eccepibile dalla controparte e rilevabile d’ufficio, dell’impugnazione proposta dal fallito ( Cons. stato, sez. IV, 10 aprile 2009 , n. 2223 );

– non sembra che nella vicenda che ne occupa possano configurarsi quella inerzia o quel disinteresse degli organi preposti al fallimento che, soli, potrebbero comportare la eccezionale legittimazione del fallito e in ogni caso, trattandosi di elemento inerente la legittimazione processuale, esso avrebbe dovuto essere fornito dall’appellante;

– l’effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio ed il relativo potere di disporne ( come ad esempio la qualità di erede ), quale fatto costitutivo del diritto azionato ( c.d. legitimatio ad causam), dev’essere non solo affermata, ma anche provata con idonea a documentazione atta, appunto, a dimostrare tale titolarità e tale potere ( Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2009 , n. 4004 );

– infatti, è giurisprudenza costante (cfr., Cass., sez. II, 29 aprile 2003, n. 6649 e 26 gennaio 2006, n. 1507) quella, secondo cui – tenuto conto che la legitimatio ad causam è una condizione dell’azione – colui che proponga l’azione deducendo, ad esempio, di essere subentrato a una parte quale erede ( o, all’opposto, che tale successione non vi sia stata ) deve non soltanto allegare, ma anche offrire la prova della sua qualità (Cass., sentt. n. 1848/2006, n. 3299/2000, n. 3112/1999 e n. 6240/1996).

Alla luce degli esposti principi, l’appello proposto in proprio dalla società Immobiliare ******* invece che dal curatore fallimentare deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono compensarsi anche in relazione alla non perspicuità della statuizione di primo grado.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, dichiara inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva della società fallita appellante in proprio.

Le spese si compensano.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

**************, Presidente

*****************, Consigliere

*************, ***********, Estensore

*************, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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