La legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati

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Secondo l’opinione dei firmatari della proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 3235 presentata alla Camera dei Deputati, negli ultimi decenni la legislazione finalizzata alla repressione della diffusione delle “sostanze proibite” è diventata sempre più rigorosa, prescindendo non solo da qualunque valutazione sulla diversa pericolosità sociale e sanitaria delle sostanze, ma anche dall’ipotesi del consumo personale.

Il modello finora adottato, che proibisce in modo eguale tutte le sostanze e punisce in modo analogo tutti i consumatori, ha purtroppo aggravato i costi sociali di tali politiche proibizioniste.

Recentemente anche gli Stati Uniti d’America, Paese liberale ma paradossalmente per anni guardiano e garante del proibizionismo, sta crescendo rapidamente il numero degli Stati (Colorado, Washington, Oregon, Alaska e il Distretto di Columbia) che hanno legalizzato la produzione e la vendita della marijuana per uso ricreativo: questo orientamento liberale sta mostrando effetti positivi sia sul piano sociale e sanitario (grazie al controllo della qualità delle sostanze vendute) sia sul piano fiscale.

Anche in Italia, quindi, la legalizzazione della cannabis genererebbe un consistente gettito fiscale tale da aumentare considerevolmente le entrate tributarie e la parte più consistente di queste risorse potrebbe finanziare altri capitoli del bilancio pubblico: a conferma di ciò, proprio negli Stati che hanno regolamentato il mercato della marijuana sono migliorati i conti della finanza pubblica.

Detto ciò, la proposta di legge in esame, qui di seguito esposta in sintesi, ha come obiettivo la legalizzazione del mercato della cannabis e dei suoi derivati anche nel nostro contesto sociale e giuridico.

Ai sensi dell’art. 1 (Coltivazione in forma personale e associata di cannabis) si legalizzano la coltivazione della cannabis a scopi ricreativi e la detenzione del prodotto a precise condizioni ed entro determinati limiti, riguardanti sia i requisiti soggettivi (persone maggiorenni), sia i quantitativi ammissibili; è consentita, inoltre, la coltivazione in forma associata attraverso enti senza fini di lucro.

L’art. 2 (Detenzione personale di cannabis) disciplina l’uso personale e la detenzione personale di cannabis e dei prodotti derivati per finalità terapeutiche, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima.

Secondo l’art. 3 (Condotte non punibili e fatti di lieve entità) si depenalizza la cessione gratuita ad una persona maggiorenne (e comunque la cessione tra soggetti minori) di una modica quantità di cannabis nel limite previsto per la detenzione personale, in quanto presuntivamente preordinata, salvo prova contraria, al consumo personale; in più, è reintrodotta la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

In base all’art. 4 (Illeciti amministrativi) sono escluse sanzioni amministrative per le condotte finalizzate all’uso personale dei derivati della cannabis; si prevede, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di violazione dei limiti e delle modalità prescritti in tema di detenzione e coltivazione e tali sanzioni sono maggiorate in caso di violazione della disciplina prevista per la coltivazione in forma associata.

Il testo prevede all’art. 5 (Monopolio della cannabis) che sia istituito un monopolio di Stato in materia di autorizzazioni per la coltivazione delle piante di cannabis, preparazione dei prodotti da essa derivati e loro vendita al dettaglio nel mercato, prevedendo anche forme di autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione, trasformazione e vendita da parte di soggetti privati (a parere dello scrivente, confermando così la tradizione politica italiana di limitare, purtroppo, l’iniziativa economica privata, pur prevista e tutelata dall’art. 41 Cost.). Sono escluse espressamente dal regime di monopolio statale la coltivazione in forma personale e associata della cannabis, la coltivazione per la produzione di farmaci e la coltivazione della canapa esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali.

E’ introdotto, inoltre, il divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis e dei prodotti da essa derivati: a parere di chi scrive, tale scelta, dovuta forse a pregiudizi etici di una parte del mondo politico, contrasta non poco con l’intento liberale della proposta di legge.

L’art. 7 (Destinazione delle risorse finanziarie) stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano interamente destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi nei confronti di persone tossicodipendenti e che i proventi derivanti per lo Stato dalla legalizzazione del mercato della cannabis siano destinati in parte al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

E’ previsto poi dall’art. 9 (Rideterminazione delle pene) che il Giudice dell’esecuzione, con proprio decreto, anche d’ufficio, ridetermini automaticamente (riducendole di due terzi) le pene irrogate per i reati di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 dichiarate incostituzionali.

Concludendo, se da un lato la proposta di legge è orientata ad una politica sociale antiproibizionista e liberale, dall’altro la disciplina prevista è particolarmente restrittiva sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo economico-commerciale.

Dott. Assenza Carmelo

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