La irregolarità nel pagamento dell’Inail è fonte di annullamento dell’aggiudicazione e di conseguenza di escussione della cauzione provvisoria

Lazzini Sonia 11/12/08
Scarica PDF Stampa
A prescindere dalla espressa menzione nel bando di gara, l’obbligo di essere in regola rispetto all’adempimento degli obblighi contributivi INAIL, discende direttamente dalla legge
 
Viene, in rilievo, sotto tale profilo, l’art. 12 del d.lgs. n. 157/1995 (ora articolo 38, comma 1, punto i) ai sensi del quale devono essere escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Tale norma è espressione di un principio generale che trova applicazione anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
 
Merita di essere segnalato il seguente breve passaggio tratto dalla decisione numero 5171 del 22 ottobre 2008, inviata per la pubblicazione in data 24 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
Del resto, la circostanza che nel bando di gara non fosse espressamente previsto l’obbligo per l’impresa di produrre la certificazione INAIL era giustificata dal fatto che la stazione appaltante era proprio l’INAIL, che era quindi in grado di controllare direttamente la regolarità rispetto all’adempimento degli obblighi assistenziali.
 
QUESTA E’ LA NORMA ATTUALE:
 
Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
 
  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
(…)
 
i)                    che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
 
 
a cura di *************
 
 
 
N.5171/08
Reg.Dec.
N. 2625 Reg.Ric.
ANNO   2003
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2625/2003 proposto dall’ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti **************, ************* e *************************, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre n. 144, presso il primo;
contro
Istituto di Vigilanza “ALFA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Bari, sez. I, n. 5073/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 1 luglio 2008, il Consigliere ******************; udito, altresì, l’avv. Pone;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con nota dell’8.10.1999, l’INAIL – sede di Foggia – ha comunicato all’Istituto di Vigilanza la decadenza dall’assegnazione del servizio armato di piantonamento e di controllo esterno, notturno e diurno, da svolgersi preso i locali di Via Gramsci, n. 9.
La decadenza era motivata in ragione dell’accertata irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi dovuti all’INAIL medesimo.
Avverso tale atto, l’Istituto di Vigilanza ha proposto ricorso al T.a.r. Puglia, chiedendone l’annullamento.
Il T.a.r. ha accolto il ricorso sul rilievo che il bando di gara richiedeva soltanto la presentazione della certificazione INPS attestante il versamento dei contributi previdenziali e non anche della certificazione INAIL.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’INAIL.
All’udienza del 1 luglio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla espressa menzione nel bando di gara, l’obbligo di essere in regola rispetto all’adempimento degli obblighi contributivi INAIL, discenda direttamente dalla legge.
Viene, in rilievo, sotto tale profilo, l’art. 12 del d.lgs. n. 157/1995, ai sensi del quale devono essere escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Tale norma è espressione di un principio generale che trova applicazione anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Del resto, la circostanza che nel bando di gara non fosse espressamente previsto l’obbligo per l’impresa di produrre la certificazione INAIL era giustificata dal fatto che la stazione appaltante era proprio l’INAIL, che era quindi in grado di controllare direttamente la regolarità rispetto all’adempimento degli obblighi assistenziali.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
 
***************, Presidente
************************, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
******************, ***************
***************, Consigliere
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
 
Consigliere                                                                           Segretario
******************                                    *****************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 22/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento