La illegittima composizione della commissione giudicatrice ren-de invalida, travolgendola, l’intera procedura di gara di tal che la sentenza appellata, che ha annullato i provvedimenti impugnati, deve essere confermata

Lazzini Sonia 07/01/10
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L’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, stabilisce che, per le gare, come quella oggetto della presente controversia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice debba essere composta da un numero dispari di componenti (massimo da cinque componenti) “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”. 
 
La necessità di una pertinente qualificazione professionale è ri-badita ulteriormente dai successivi commi dell’art. 84 citato._Ed invero, fatta eccezione per il presidente della commissione giudicatrice che, in base al comma 3, può essere un dirigente del-la stazione appaltante o, in mancanza, un funzionario con posi-zione apicale nominato dall’organo competente, quindi anche un funzionario non appartenente a ruoli tecnici specificamente spe-cializzato nel settore, gli altri componenti devono essere necessa-riamente muniti della qualificazione professionale nel particolare settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
                                                             
La norma, infatti, al comma 8, stabilisce che i componenti diver-si dal presidente della commissione sono selezionati tra i funzio-nari della stazione appaltante ma che, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, debba farsi ricorso a funzionari statali o di altre amministrazioni pubbliche ovvero a professionisti appartenenti alle categorie da essa stessa indicate (ingegneri o professori universitari con determinati requisiti).
 
La Società ricorrente di primo gardo , che ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Givoletto per l’affidamento degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza del sito “Ex Le-rifond Alluminio, s.r.l.”, ha impugnato in primo grado il provve-dimento del Responsabile del Servizio Tecnico del predetto ente del 27.6.2007, n. 199, di aggiudicazione definitiva della gara.
La Società ricorrente di primo grado ha impugnato anche i provvedimenti del 26.4.2007, nn. 135 e 136, con i quali il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto ha rispettivamente nominato la commissione giudicatrice della predetta gara e lo “staff tecnico di supporto alla commissione giudicatrice per la scelta del soggetto affidatario del contratto”.
Il Comune di Givoletto e la ******à aggiudica-taria della gara si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. del Piemonte, II Sezione, con la sentenza del 16.2.2008, n. 258, ha accolto il ricorso.
Il Comune di Givoletto ha proposto appello avverso tale senten-za, impugnandone dapprima il dispositivo, sostenendo la sua er-roneità e domandandone la riforma.
 
Qual è il parere del giudice di appello del Consiglio di Stato?
 
L’appello del Comune di Givoletto è infondato.
Il T.A.R ha ritenuto illegittima la composizione della commis-sione giudicatrice con statuizione assolutamente corretta.
Non è necessaria una diffusa trattazione della questione per di-mostrarlo.
Nella specie, la commissione giudicatrice risulta compo-sta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, con il di-ploma di geometra, dal segretario comunale, laureato in legge, e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, con di-ploma di ragioneria.
Nessuno dei componenti la commissione ha quindi una qualifica-zione professionale idonea alle valutazioni e alle scelte da effet-tuare in relazione all’oggetto dell’appalto, rappresentato dalla messa in sicurezza e dalla bonifica di un sito inquinato, che com-porta valutazioni di carattere prettamente tecnico sia sulla idonei-tà delle imprese concorrenti, per quanto concerne il personale e le attrezzature, sia sulle modalità da queste rappresentate di attua-zione degli interventi necessari per eseguire l’appalto.
nella nomina dei componenti della commissione giudicatrice relativa alla gara in questione non rilevano, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante, le eventuali personali esperienze dei singoli soggetti chiamati a comporre l’organo giudicante ovvero che comunque si è rispettata la norma che richiede la nomina di funzionari della stazione appaltante.
Il fatto che accanto alla commissione giudicatrice sia stato nomi-nato anche uno “staff tecnico di supporto” è irrilevante, giacché detto personale risulta investito, secondo la lex specialis della ga-ra, di compiti esclusivamente istruttori e preparatori, in quanto “le valutazioni tecnico discrezionali saranno di esclusiva compe-tenza della commissione giudicatrice”.
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7353 del 24 novembre 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
 
N. 7353/09 REG.DEC.
N. 10141 REG.RIC.
ANNO 2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10141/2007, proposto dal Comune di Givoletto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ************** e *****ò ******** con i qual è elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 14;
CONTRO
la ******à Ricorrente di primo grado Bonifiche San M., s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati **************, **************** e ************** ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63;
e nei confronti
della ******à Controinteressata, S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, del 16.2.2008, n. 258;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla udienza pubblica del 24 marzo 2009, il Consigliere ********************;
Uditi gli avv.ti ******* e ***************** per delega di **************, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Ricorrente di primo grado Bonifiche San M., che ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Givoletto per l’affidamento degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza del sito “Ex Lerifond Alluminio, s.r.l.”, ha impugnato in primo grado il provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del predetto ente del 27.6.2007, n. 199, di aggiudicazione definitiva della gara.
La Società ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti del 26.4.2007, nn. 135 e 136, con i quali il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto ha rispettivamente nominato la commissione giudicatrice della predetta gara e lo “staff tecnico di supporto alla commissione giudicatrice per la scelta del soggetto affidatario del contratto”.
Il Comune di Givoletto e la ******à Controinteressata, S.p.A., aggiudicataria della gara si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. del Piemonte, II Sezione, con la sentenza del 16.2.2008, n. 258, ha accolto il ricorso.
Il Comune di Givoletto ha proposto appello avverso tale sentenza, impugnandone dapprima il dispositivo, sostenendo la sua erroneità e domandandone la riforma.
La Società Ricorrente di primo grado Bonifiche San M. resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 24.3.2009, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Comune di Givoletto appella la sentenza del 16.2.2008, n. 258, con la quale la 2^ Sezione del T.A.R. del Piemonte ha accolto il ricorso proposto dalla ******à Ricorrente di primo grado Bonifiche San M., s.r.l., e ha annullato l’aggiudicazione alla ******à Controinteressata, S.p.A., della gara indetta dal predetto ente per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza del sito “Ex Lerifond Alluminio, s.r.l.”.
Il T.A.R. ha annullato anche le deliberazioni del 26.4.2007, nn. 135 e 136, con le quali il Responsabile del Servizio Tecnico del predetto comune ha nominato la commissione giudicatrice della predetta gara e lo “staff tecnico di supporto alla commissione giudicatrice per la scelta del soggetto affidatario del contratto”.
L’appello del Comune di Givoletto è infondato.
Il T.A.R ha ritenuto illegittima la composizione della commissione giudicatrice con statuizione assolutamente corretta.
Non è necessaria una diffusa trattazione della questione per dimostrarlo.
E’ sufficiente rilevare che l’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, stabilisce che, per le gare, come quella oggetto della presente controversia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice debba essere composta da un numero dispari di componenti (massimo da cinque componenti) “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”. 
Nella specie, la commissione giudicatrice risulta invece composta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, con il diploma di geometra, dal segretario comunale, laureato in legge, e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, con diploma di ragioneria.
Nessuno dei componenti la commissione ha quindi una qualificazione professionale idonea alle valutazioni e alle scelte da effettuare in relazione all’oggetto dell’appalto, rappresentato dalla messa in sicurezza e dalla bonifica di un sito inquinato, che comporta valutazioni di carattere prettamente tecnico sia sulla idoneità delle imprese concorrenti, per quanto concerne il personale e le attrezzature, sia sulle modalità da queste rappresentate di attuazione degli interventi necessari per eseguire l’appalto.
La necessità di una pertinente qualificazione professionale è ribadita ulteriormente dai successivi commi dell’art. 84 citato.
Ed invero, fatta eccezione per il presidente della commissione giudicatrice che, in base al comma 3, può essere un dirigente della stazione appaltante o, in mancanza, un funzionario con posizione apicale nominato dall’organo competente, quindi anche un funzionario non appartenente a ruoli tecnici specificamente specializzato nel settore, gli altri componenti devono essere necessariamente muniti della qualificazione professionale nel particolare settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
La norma, infatti, al comma 8, stabilisce che i componenti diversi dal presidente della commissione sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante ma che, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, debba farsi ricorso a funzionari statali o di altre amministrazioni pubbliche ovvero a professionisti appartenenti alle categorie da essa stessa indicate (ingegneri o professori universitari con determinati requisiti).
Da quanto precede emerge che nella nomina dei componenti della commissione giudicatrice relativa alla gara in questione non rilevano, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante, le eventuali personali esperienze dei singoli soggetti chiamati a comporre l’organo giudicante ovvero che comunque si è rispettata la norma che richiede la nomina di funzionari della stazione appaltante.
Il fatto che accanto alla commissione giudicatrice sia stato nominato anche uno “staff tecnico di supporto” è irrilevante, giacché detto personale risulta investito, secondo la lex specialis della gara, di compiti esclusivamente istruttori e preparatori, in quanto “le valutazioni tecnico discrezionali saranno di esclusiva competenza della commissione giudicatrice”.
La illegittima composizione della commissione giudicatrice rende invalida, travolgendola, l’intera procedura di gara di tal che la sentenza appellata, che ha annullato i provvedimenti impugnati, deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio nella misura liquidate nel dispositivo seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello in epigrafe.
Condanna il Comune di Givoletto al pagamento in favore della ******à Ricorrente di primo grado Bonifiche San M., s.r.l., delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00 (settemila/00).
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 24 marzo 2009, con l’intervento dei signori:
****************                                       Presidente 
***************                                      Consigliere
********************                                Consigliere est.
Vito Poli                                                 Consigliere
*******************                              Consigliere
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to ********************                     f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
f.to ******************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………….24/11/09……………..
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to **************

Lazzini Sonia

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