La graduazione nel tempo della previsione degli adempimenti mirati alla definizione del sistema di qualificazione imperniato sulla certificazione della qualità non può, invero, condurre a ritenere che, qualora l’attestazione sia stata rilasciata in epoca

Lazzini Sonia 07/12/06
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Il quadro normativo è inequivoco nello stabilire che il possesso della certificazione del sistema di qualità debba essere provato attraverso la attestazione della SOA, precludendo il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito predetto, anche attraverso l’allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità
 
A cura di *************
 
Il Tar Campani a, sezione di Napoli, con la sentenza numero 7802 del 20 aprile 2005, ribadisce il concetto secondo il quale, negli appalti di lavori, solo l’attestazione soa puo’ comprovare il posssesso del sistema di qualità:
 
 
<Sebbene non siano mancati in giurisprudenza orientamenti di segno contrario (TAR Valle d’Aosta, 20 dicembre 2004, n. 170), non solo la chiarezza della norma non dà adito a dubbi sulla ****stituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA, e perciò appare niente affatto irragionevole, né, come meglio si dirà, in contrasto coi principi del diritto comunitario.
 
     L’attestazione della SOA, difatti, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente (come sembra ritenere la summenzionata decisione del TAR Valle d’***** n. 170/04), bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati, cioè, di precisa qualificazione (l’accreditamento ad opera del SINCERT, che è l’ente in Italia a ciò deputato).
 
     E’ questa la ragione per la quale non è sufficiente che il concorrente, ai fini in esame, alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciatogli dall’organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati (cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/00), in contraddizione con le finalità dell’affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese>
 
Ma non solo.
 
Importante inoltre appare il seguente pensiero:
 
< deve concludersi (con piana lettura delle clausole in parola) che il bando ed il disciplinare di gara si sono disinteressati della questione oggi controversa (i.e., della dimostrazione del possesso di un sistema della qualità certificato), il che importa, costituendo ormai il requisito di qualità un elemento strutturale e indefettibile del sistema di qualificazione, che nondimeno le imprese concorrenti erano tenute ad attestarne il possesso nella forme prescritte dall’art. 4, co. 3, del d.p.r. 34/00>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Iha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 10080/04, proposto da ISO **** SpA, **** SpA, **** srl, **** SpA, **** Officina Meccanica **** srl, **** CONSULTING srl, ciascuna in proprio e nella qualità rispettiva di mandataria e mandanti della costituenda A.T.I. tra le stesse, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati **************** e **************** e elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Napoli, via Melisurgo n. 4;
 
CONTRO
 
la Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz n. 11
 
PER L’ANNULLAMENTO
 
del verbale del 2 luglio 2004 della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione in Caserta, località ***********, del Policlinico Universitario afferente la Seconda Università degli Studi di Napoli, nella parte in cui dispone l’esclusione dalla gara della ricorrente;
di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa dell’aggiudicazione provvisoria se ed in quanto intervenuta;
se ed in quanto possa occorrere del punto III.2.1.3. del Bando di gara e del punto 1.2) del disciplinare se e nella parte in cui vadano intesi nel senso che l’attestazione SOA deve accertare, a pena di esclusione, il possesso della certificazione ISO 9000, e che il possesso della certificazione ISO 9000 può essere provato, a pena di esclusione, solo mediante attestazione SOA e non mediante documenti equipollenti
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI
 
subiti e subendi da parte della ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti allo stesso;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
 
Vista l’ordinanza dell’8 settembre 2004, n. 4389;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore il referendario avv. ********************;
 
Uditi alla pubblica udienza del 20 aprile 2005 i difensori delle parti, come da verbale;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con ricorso notificato il 29 luglio 2004 e depositato il successivo 30 luglio, le società nominate in epigrafe hanno impugnato il provvedimento di esclusione della costituenda ATI tra le stesse dalla gara per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione, in località San Clemente (Caserta), del Policlinico Universitario afferente alla Seconda Università degli studi di Napoli, nonché il bando di gara e il disciplinare nella parte in cui avrebbero consentito la prova del possesso della certificazione ISO 9000 solo mediante attestazione SOA.
 
     La Commissione di gara, nella seduta del 2.7.2004, aveva ritenuto che la predetta ATI ****- **** – **** **** – **** Consulting fosse da escludere dalla gara per i seguenti motivi:
 
     "Le Imprese partecipanti al Raggruppamento non hanno corredato l’offerta delle dichiarazioni di cui al punto 3 lett. n) ed i) del disciplinare di gara.
 
     Al riguardo la Commissione ritiene che sia decisiva, al fine di estromettere dalla procedura l’A.T.I., la natura della dichiarazione di cui al citato punto 3 lett. n) del disciplinare di gara a mezzo della quale il concorrente avrebbe dovuto impegnarsi ad accettare "… tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto".
 
     E’ infatti evidente che detta dichiarazione rappresenta una manifestazione di volontà con la conseguenza che la rilevata carenza non può essere in alcun modo sanata mediante regolarizzazione o integrazione (cfr. TAR Veneto 5983/2002).
 
     La Commissione rileva peraltro che, quanto alla necessità della menzionata dichiarazione di cui al punto 3 lett. n) le norme del Disciplinare di gara e del bando non presentano elementi di equivocità. D’altra parte, anche l’Amministrazione, nel fornire i chiarimenti richiesti dai concorrenti in sede di predisposizione delle offerte ha ribadito la necessità del rispetto del Disciplinare, rimanendo il modulo (corrispondente al modello predisposto dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.) allegato al disciplinare medesimo, solo un’indicazione di massima da redigere comunque in ossequio al Disciplinare di gara.
 
     Inoltre, assumono rilievo anche le ulteriori irregolarità riscontrate.
 
     In particolare, dall’attestazione SOA prodotta dall’associata **** non risulta che la stessa sia in possesso di certificazione di qualità.
 
     Valgono, pertanto, le identiche motivazioni articolate con riferimento all’A.T.I. CMB-********-Sirz relativamente alla necessità che la sussistenza della certificazione di qualità aziendale sia accertata, e quindi attestata, da una Società Organismo di ************.
 
     In carenza della specifica indicazione afferente il possesso della certificazione di qualità, deve concludersi, pertanto, per l’insussistenza anche del requisito richiesto in capo al candidato."
 
     Le richiamate motivazioni articolate, nella medesima seduta, per la A.T.I. *** affermavano il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.p.r. 34/2000, il possesso della certificazione di qualità aziendale deve essere attestato da una SOA, sicché l’attestazione della SOA sarebbe il solo documento idoneo a provarne il possesso, non assumendo rilievo l’eventuale produzione di un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione.
 
     Col ricorso in esame, corredato di istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, le ricorrenti deducono innanzitutto di aver presentato la propria domanda di partecipazione alla gara adoperando il modello predisposto dall’Amministrazione in allegato al disciplinare, corretto con una errata corrige pubblicata sul sito web dell’Amministrazione, in virtù di quanto previsto dal punto 1 del disciplinare ("la domanda e le dichiarazioni sostitutive … devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare") e successivamente ribadito dall’Università, in data 9.6.04, in risposta al quesito formulato dalla odierna ricorrente **** **** S.p.A., che aveva chiesto se bisognasse tenere in considerazione, e quindi sottoscrivere e consegnare, solo il predetto modello. Affermano al riguardo le ricorrenti che tale modello non conteneva alcune delle dichiarazioni prescritte dal disciplinare e, in particolare, quella di cui al punto 3 lett. n), la cui mancanza è stata assunta dalla Commissione di gara, nel verbale del 2 luglio 2004, come motivo di esclusione, denunciando perciò l’illegittimità dell’operato della Commissione medesima per violazione dei principi di affidamento e buona fede, nonchè per non aver consentito la sanatoria dell’irregolarità attraverso l’esercizio del potere di richiedere, ex art. 28 Dir. CEE 93/97, integrazioni documentali.
 
     Le ricorrenti contestano altresì l’asserita mancanza del requisito della certificazione di qualità in capo all’associanda **** Spa, in quanto, anche se il possesso della certificazione di qualità non era stato attestato dalla SOA, l’impresa aveva tuttavia presentato un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione di sistemi di qualità (la **** s.r.l.) attestante il possesso di un Sistema di gestione per la qualità conforme allo standard UNI ISO 9001.2000, e ciò al fine di consentire all’ATI tra le imprese ricorrenti di usufruire del beneficio della riduzione al 50% della cauzione, ex art. 8, co. 11 quater lett. a), legge 109/94.
 
     Deducono, a tale proposito, le ricorrenti che nessuna disposizione del bando o del disciplinare di gara avrebbe stabilito, a pena di esclusione, che fosse la SOA ad attestare il possesso della certificazione ISO 9000 o avrebbe richiamato l’art. 4, comma 3, del d.p.r. 34/00, richiedendosi invece soltanto che l’attestazione SOA certificasse unicamente il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate. Le suddette imprese sostengono inoltre che l’attestazione SOA presentata dalla società **** era stata rilasciata in un momento temporale (nell’anno 2002) per il quale non era previsto (ai sensi dell’allegato B al dpr 34/00, cui fa rinvio l’art. 4, comma 1) che le SOA certificassero il possesso del sistema di qualità ISO 9000; soggiungono che la **** S.p.A. aveva già avviato, alla data di pubblicazione del bando di gara, la procedura per l’integrazione dell’attestazione SOA del 8.4.2002 con la menzione del possesso della certificazione di qualità ISO 9001, intanto conseguita, cosicché – sebbene tale circostanza non fosse stata resa nota alla Stazione appaltante – questa avrebbe dovuto, prima di disporre l’esclusione, verificare se l’impresa interessata avesse in itinere la citata procedura di adeguamento.
 
     Infine, sostengono l’illegittimità del punto III.2.1.3. del bando di gara e del punto 1.2) del disciplinare se e nella parte in cui vadano intesi nel senso che l’attestazione SOA debba attestare, a pena di esclusione, il possesso della certificazione ISO 9000, e che il possesso della certificazione ISO 9000 può essere provato, a pena di esclusione, solo mediante attestazione SOA e non mediante documenti equipollenti, poiché in tal caso le predette disposizioni sarebbero in contrasto col principio di proporzionalità, di ragionevolezza e di massima partecipazione, nonché col principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.
 
     L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
 
     Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
 
     Con ordinanza in data 8 settembre 2004, n. 4389, l’istanza cautelare è stata respinta.
 
     L’appello avverso la predetta ordinanza è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza del 7 ottobre 2004, n. 4581.
 
     Con atto notificato il 15 ottobre 2004 e depositato il successivo 22 ottobre, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, con nuova istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, con i quali censurano altresì la legittimità dell’art. 4, comma 3, del d.p.r. 34/00 (a mente del quale "il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale …. è attestato dalle SOA") per contrasto con il diritto comunitario (con gli artt. 81 e 82 del Trattato CE e con la dir. 93/37/CEE).
 
     Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2005 con l’assenso delle parti la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.
 
     All’udienza del 20 aprile 2005 il ricorso è stato posto in decisione.
 
DIRITTO
 
     1. – Le società ISO **** SpA, **** SpA, **** srl, **** SpA, **** Officina Meccanica **** srl, **** Consulting srl, in costituenda ATI tra loro, impugnano l’esclusione da un gara di appalto, bandita dalla Seconda Università degli Studi di Napoli per l’esecuzione delle opere per la realizzazione del Policlinico Universitario, che era stata disposta dalla Stazione appaltante per il duplice motivo che le imprese partecipanti al raggruppamento non avevano reso la dichiarazione di accettazione delle norme e disposizioni della lex specialis (prescritta al punto 3 lett. n) ed i) del disciplinare) e che la **** s.p.a. non aveva, a sua volta, comprovato mediante l’attestazione della SOA il possesso della certificazione di qualità.
 
     Esse impugnano altresì il bando di gara ed il disciplinare nella parte in cui non consentirebbero la prova del possesso della certificazione ISO 9000, anziché mediante attestazione della SOA, attraverso documenti equivalenti, e contestano, con i motivi aggiunti, la conformità al diritto comunitario della disposizione di cui all’art. 4, comma 3, del d.p.r. 34/00.
 
     2. – Poiché nel caso in cui un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (ex multis, C.d.S., sez. V, 27 settembre 2004, n. 6301), appare sufficiente perché il ricorso sia respinto la evidente infondatezza delle censure rivolte al provvedimento di esclusione (e agli atti presupposti) in relazione al profilo della mancata prova, da parte della associanda **** s.p.a., del possesso della certificazione del sistema di qualità attraverso la attestazione della SOA.
 
     3. – Costituisce dato incontroverso che la attestazione della SOA che la **** s.p.a. aveva prodotto unitamente alla domanda di partecipazione non menzionava il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme allo standard UNI ISO 9001.2000, che, invece, la società **** aveva inteso provare mediante produzione d’un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione di sistemi di qualità (la **** s.r.l.) attestante che il sistema di gestione della qualità da essa posseduto era stato verificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
 
    L’art. 4, co. 3, del d.p.r. 25.1.2000, n. 34, dispone che "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA", conformemente a quanto sancito dall’art. 8, co. 3, della legge 11.2.1994, n. 109, in base al quale "agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000".
 
     Il quadro normativo è pertanto inequivoco nello stabilire che il possesso della certificazione del sistema di qualità debba essere provato attraverso la attestazione della SOA, precludendo in tal guisa il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito predetto, anche attraverso l’allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità, come avvenuto nel caso in esame.
 
     Sebbene non siano mancati in giurisprudenza orientamenti di segno contrario (TAR Valle d’Aosta, 20 dicembre 2004, n. 170), non solo la chiarezza della norma non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA, e perciò appare niente affatto irragionevole, né, come meglio si dirà, in contrasto coi principi del diritto comunitario.
 
     L’attestazione della SOA, difatti, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente (come sembra ritenere la summenzionata decisione del TAR Valle d’***** n. 170/04), bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati, cioè, di precisa qualificazione (l’accreditamento ad opera del SINCERT, che è l’ente in Italia a ciò deputato).
 
     E’ questa la ragione per la quale non è sufficiente che il concorrente, ai fini in esame, alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciatogli dall’organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati (cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/00), in contraddizione con le finalità dell’affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.
 
     Per tale motivo, non può condividersi l’assunto di parte ricorrente, che sostiene esservi contrasto tra l’art. 4, co. 3, del d.p.r. 34/00 ed i principi affermati negli artt. 81 e 82 del Trattato CE, ravvisando nella disposizione nazionale un limite del tutto immotivato all’accesso alle procedure di gara e al principio di libera concorrenza, laddove introdurrebbe un sistema di attestazione della certificazione (certificazione ISO e successiva attestazione SOA circa il possesso di tale certificazione) irrilevante ai fini della prova del possesso del “sistema di qualità”, e reputando sufficiente il possesso d’una certificazione di qualità rilasciata dall’organismo certificatore; affermazione questa che non può non condurre a rilevare – per incidens – che proprio dal certificato ISO 9001 prodotto dalla **** s.p.a. (doc. n. 12 della produzione originaria di parte ricorrente) non è dato evincere se la **** s.r.l. (vale a dire l’organismo certificatore che quel certificato ha rilasciato) fosse accreditata SINCERT.
 
     Palesemente destituita di fondamento è poi la tesi secondo la quale dal combinato disposto degli artt. 4, co. 3, e 7, co. 3 (rectius: art. 3, co. 7) del d.p.r. 34/00 conseguirebbe il risultato (definito “aberrante”) di consentire l’accesso alla gare a soggetti (le imprese straniere) privi della certificazione di qualità ISO e di vietarvi invece l’accesso alle imprese italiane che sono invece in possesso del requisito del sistema di qualità ISO, seppur comprovato da una certificazione non rilasciata da una SOA: le ricorrenti, infatti, omettono di considerare che lo stesso comma 7 dell’art. 3 precisa che “ai sensi dell’art. 8, comma 11- bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi”, ferma la possibilità per le stesse di conseguire la qualificazione alle medesime condizioni richieste per le imprese italiane.
 
     Solo con evidente salto logico, infine, può sostenersi (come i ricorrenti fanno nel terzo dei motivi aggiunti) che in base all’art. 4, co. 3, del d.p.r. 34/00 le certificazioni ISO rilasciate da soggetti accreditati SINCERT (i soli a ciò abilitati) non avrebbero più alcuna rilevanza per l’accesso alle procedure di gara, poiché, come si è detto e come d’altronde emerge chiaramente dalla lettera della norma, dal possesso di tale certificazione non può affatto prescindersi, salva tuttavia la necessità che la SOA verifichi ed attesti che essa provenga effettivamente da un soggetto accreditato ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000.
 
     4. – I ricorrenti oppongono la circostanza che nessuna disposizione del bando o del disciplinare di gara avrebbe richiesto che fosse la certificazione SOA ad attestare il possesso della certificazione ISO 9000 o avrebbe richiamato l’art. 4, comma 3, del d.p.r. 34/00.
 
     Vero è che l’art. III. 2.1.3 del bando di gara richiedeva il “possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art.      del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ai lavori da assumere” e che, a sua volta, il disciplinare stabiliva (art. 1) che fosse prodotta una “attestazione di qualificazione […] rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere”.
 
     Tuttavia, contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti, a tali clausole non può attribuirsi altro significato che quello di specificare la necessità che i concorrenti provassero il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere mediante un’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, e non già di prescrivere il contenuto minimo ammesso dalla stazione appaltante per le attestazioni delle SOA dettando una disposizione tacitamente (e illegittimamente) derogatoria dell’art. 4, co. 3, del d.p.r. 34/00.
 
     Non ignora il Collegio che analoga clausola sia stata interpretata, in altra occasione, dal Giudice di appello (C.d.S., sez. V, 11.5.2004, n. 2967) proprio nel senso qui avversato, in base al fatto che, diversamente ragionando, sarebbe risultato vulnerato il principio del clare loqui, che impone alla stazione appaltante di indicare con esattezza gli oneri procedurali a carico dei concorrenti.
 
     Nondimeno, ritiene di dover tener ferma l’interpretazione delle suddette clausole implicitamente operata in sede cautelare, la quale non ha trovato smentita nell’ordinanza del 7.10.2004, n. 4581, con cui la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello dei ricorrenti.
 
     Convince di ciò, invero, innanzitutto il fatto che l’attribuzione alle clausole in questione del significato divisato dai ricorrenti (determinazione del contenuto minimo essenziale del documento SOA), si risolve anche, per l’indiretta deroga al principio sancito dall’art. 4, comma 3, del d.p.r. 34/00 che ne consegue, in una interpretazione contra legem delle predette clausole, in aperto contrasto con il generale principio di conservazione degli atti giuridici, che nel dubbio ne impone, ogni qual volta sia possibile, una lettura conforme, e non difforme, dalle norme a contenuto imperativo.
 
     Poiché le riportate clausole non manifestavano alcuna esplicita volontà di regolamentare in modo esaustivo il contenuto delle attestazioni SOA, e tantomeno statuivano alcunché sulle modalità di prova del possesso della certificazione di qualità, appare in ingiustificato contrasto col predetto principio generale del nostro ordinamento giuridico l’attribuzione al silenzio (o, se si preferisce, all’omissione) della lex specialis un significato che ne comporti una illegittimità assolutamente non necessitata, la quale, ove fosse stata fatta valere in giudizio da un soggetto munito di interesse, ne avrebbe comportato senz’altro la caducazione.
 
     Una volta chiarito ciò, deve concludersi (con piana lettura delle clausole in parola) che il bando ed il disciplinare di gara si sono disinteressati della questione oggi controversa (i.e., della dimostrazione del possesso di un sistema della qualità certificato), il che importa, costituendo ormai il requisito di qualità un elemento strutturale e indefettibile del sistema di qualificazione, che nondimeno le imprese concorrenti erano tenute ad attestarne il possesso nella forme prescritte dall’art. 4, co. 3, del d.p.r. 34/00.
 
     5. – Priva di pregio è, altresì, la tesi volta a sostenere che, risalendo la attestazione SOA presentata dalla società **** all’anno 2002, cioè ad una data in cui non era previsto (ai sensi dell’allegato B al dpr 34/00) che le SOA certificassero il possesso del sistema di qualità ISO 9000, tale attestazione doveva considerarsi regolare.
 
     Se è, difatti, vero che (assolvendo al compito demandato alla fonte regolamentare dall’art. 8, co. 4, lett. e), della legge 109/94), l’art. 4 del d.p.r. n. 34/2000 ha rimandato ad un apposito allegato (allegato "B", contenente la “Tabella Requisito Qualità”) la definizione della cadenza temporale per l’introduzione del regime di qualità nelle imprese di costruzioni, strutturata sulla base delle classifiche di qualificazione in concreto richieste, è altresì vero, e dagli stessi ricorrenti riconosciuto (pag. 23 del ricorso), che a partire dagli anni 2003 e 2004 (anno in cui è stato indetto l’appalto de quo), è necessario il conseguimento della dichiarazione della presenza del sistema di qualità ai fini del conseguimento della qualificazione nelle classifiche VI e VIII indicate nel bando di gara.
 
     La graduazione nel tempo della previsione degli adempimenti mirati alla definizione del sistema di qualificazione imperniato sulla certificazione della qualità non può, invero, condurre a ritenere che, qualora l’attestazione sia stata rilasciata in epoca antecedente, l’impresa cui pertiene non sarebbe richiesta del possesso dei requisiti di qualificazione oramai vigenti, in contrasto con l’obbligo delle stazioni appaltanti di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità (art. 8, co. 4, lett. e), legge 109/94).
 
     Nessuna rilevanza, peraltro, può essere accordata alla circostanza che la società **** avesse già avviato, alla data di pubblicazione del bando di gara, la procedura per l’integrazione dell’attestazione SOA del 8.4.2002 con la menzione del possesso della certificazione di qualità ISO 9001 che aveva intanto conseguita, non fosse altro che per il fatto che tale circostanza non era stata resa nota alla Stazione appaltante.
 
     6. – Ciò basta perché il ricorso sia rigettato, a prescindere dalla puntuale disamina dei profili di fondatezza delle censure rivolte al primo capo di motivazione del provvedimento di esclusione, attesa l’indipendenza delle ragioni poste a fondamento di quest’ultimo.
 
     7. – Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe. ————————————————————–
 
Spese compensate.——————————————————————–
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.
 

Lazzini Sonia

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