La fusione tra Enti sportivi

Redazione 14/10/16
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Preliminarmente è opportuno sottolineare che le società sportive dilettantistiche, per dar vita ad una operazione straordinaria di fusione, devono rispettare le norme civilistiche previste per le società di capitali mentre, per gli enti associativi (con o senza personalità giuridica), di cui al primo libro del codice civile, la fusione non è disciplinata.

 

Tuttavia è possibile realizzare la fusione tra associazioni, applicando la dottrina prevalente. La motivazione trae origine dal principio generale che ritiene legittime tutte le fattispecie non espressamente vietate. In senso conforme alla fattibilità dell’operazione stessa, appare anche la disciplina fiscale, sia per quanto riguarda le imposte dirette che per quelle indirette. Premesso quanto sopra richiamato, lo strumento della fusione tra enti sportivi dilettantistici, è certamente uno strumento utile per contrastare la crisi oltre alle annose problematiche di gestione collegate al denaro.

 

Esistono due forme operative di fusione:

– la fusione propria (o per unione), che si perfeziona tramite la costituzione di una nuova associazione sportiva dilettantistica che prenda origine dal congiungimento di almeno due associazioni già esistenti;

– la fusione per incorporazione (o per aggregazione), che si ottiene tramite l’unione di almeno due associazioni sportive dilettantistiche, di cui solo una continuerà ad esistere sia sotto il profilo di diritto che sotto quello fiscale.

 

Per fondere due associazioni dilettantistiche, il primo documento necessario, è il progetto di fusione. Tale articolato documento, viene predisposto dal consiglio direttivo delle associazioni coinvolte nella fusione stessa. Il progetto di fusione, comprensivo di approfondita relazione, oltre a contenere l’esame delle motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico che suggeriscono di attuare l’operazione straordinaria in questione, deve includere anche i dati degli enti partecipanti nonché l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente risultante dalla fusione e la decorrenza degli effetti della stessa.

 

Oltre al progetto di fusione, sono necessari altresì i rendiconti economico-finanziari dei medesimi enti. Del progetto di fusione e dei rendiconti economico – finanziari delle associazioni coinvolte, se ne dovrà dare idonea pubblicità nei trenta giorni antecedenti la delibera di fusione. Relativamente all’argomento pubblicità, è opportuno anche darne comunicazione ad ogni singolo creditore. Successivamente alla predisposizione del progetto di fusione, ogni singola assemblea delle associazioni partecipanti, può procedere con la votazione utile per ottenere la “delibera di fusione”.

 

Solo successivamente alla delibera, si potrà procedere al vero e proprio atto di fusione. L’atto in questione andrà redatto nella forma prevista per la costituzione dell’associazione e dovrà altresì indicare la data in cui le obbligazioni derivanti dalla fusione avranno effetto nei confronti dei terzi. Il soggetto risultante dall’operazione straordinaria dovrà presentare la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio, compresa tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui avrà effetto la fusione nonché la dichiarazione post fusione relativa a se stessa. Oltre alle norme civilistiche e fiscali, le associazioni dovranno altresì rispettare la specifica disciplina dettata dalla federazione sportiva di appartenenza. Si consideri che non esiste un ordinamento sportivo generale applicabile per tutti gli sport infatti, ogni federazione sportiva dispone di un ordinamento autonomo nel quale sono disciplinati i diversi ambiti del diritto federale. L’eventuale mancata approvazione della federazione sportiva, inibirà gli effetti della fusione.

 

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