La figura dell’avvocato dalle origini alla nostra epoca

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L’avvocato, al femminile avvocata o avvocatessa, è un professionista esperto di diritto che presta assistenza in favore di una parte nel giudizio, svolgendo l’attività di consulente e rappresentante legale, sia giudiziale sia stragiudiziale, per conto del suo cliente.

Il nome deriva dal latino advocatus, participio passato di advocare, che significa “chiamare presso”, nel latino imperiale “chiamare a difesa”, e con utilizzo assoluto “assumere un avvocato”.

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L’avvocato nell’antica Roma

La professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che aveva in campo politico e molti celebri personaggi, come Quinto Ortensio Ortalo e Marco Tullio Cicerone, si distinsero nelle aule dei tribunali.

La lex Cincia del 204 a.C. si occupò delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessun avvocato potesse ricevere doni prima di trattare una causa, forse con lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi diventasse eccessivo per i ceti più poveri.

Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatusconsultus e venne introdotta una sanzione, per l’avvocato, pari a quattro volte la somma ricevuta in dono.

La legge fu modificata sotto Claudio, introducendo l’autorizzazione, per l’avvocato, a ricevere 10.000 sesterzi.

Se si superava questa somma, l’avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum).

Ai tempi di Traiano venne stabilito che la  somma potesse essere pagata alla fine della causa.

Oltre l’advocatus, econdo il diritto romano, i soggetti dell’ordine forense erano:

Il giureconsulto, Iuriconsultus (colui che è stato consultato in materia di diritto)

Era l’esperto del diritto, il giurista, non teneva le orazioni.

Era il soggetto dal quale si recavano le parti, il giurista diceva questa frase: “Narrami il fatto e ti darò il diritto” (Da mihi factum dabo tibi ius).

Godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi, le soluzioni da loro date ai quesiti che venivano proposti erano considerate fonte di diritto .

Ancora oggi con il termine “giureconsulti” o “giuristi” si identificano gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare in modo principale i professori universitari delle Facoltà universitarie di giurisprudenza.

I più famosi nella Roma antica furono Paolo, Gaio, Modestino, Papiniano ed Eneo Domizio Ulpiano.

L’oratore

Era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l’oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l’oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.

Il procuratore

Colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura.

Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma;

L’advocatus

Di solito amico influente dei politici o dei familiari del cliente che si trovavano intorno lui, potendo essere anche più di una persona contemporaneamente.

L’avvocato nell’età moderna

La figura dell’avvocato è disciplinata in modo diverso nei vari stati del mondo.

La direttiva dell’Unione Europea n. 98/5/CE del 16 febbraio 1998 ha introdotto la possibilità di cositituire apposite società tra avvocati.

In Italia, nel corso degli anni, si è determinata una grande inflazione nel numero di avvocati, a questo proposito Claudio Fancelli, presidente reggente della corte d’Appello di Roma, nel 2008 alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario attribuì alle cause del malessere dell’amministrazione processuale italiana “all’abnorme numero di avvocati” presenti nella città di Roma.

In quell’occasione Fancelli dichiarò:

“L’abnorme numero di avvocati iscritti all’Ordine forense, a Roma tanti quanti l’intera Francia, può inconsapevolmente determinare il rischio di un incremento del ricorso dei cittadini alla giurisdizione e quindi, stante la carenza strutturale di risorse, un allungamento dei tempi processuali”.

L’esercizio della professione

In quasi ogni paese del mondo per potere esercitare la professione è necessario essere in possesso di un idoneo titolo di studio nonché l’appartenenza obbligatorio a un determinato ordine professionale, con obbligo di relativa iscrizione a un albo professionale.

La regolamentazione dell’iscrizione all’albo è diversa da Stato a Stato.

L’ordine professionale del quale fa parte è di solito definito “Ordine degli avvocati”, comunemente anche ordine forense, perché ai tempi della Roma antica l’avvocatura era collocata nel Foro Romano.

L’ordine forense è custode dell’albo professionale (l’albo degli avvocati) nel quale devono essere iscritti, obbligatoriamente per essere autorizzati ad esercitare la professione stessa.

L’avvocato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, svolge la funzione di rappresentare, assistere e difendere una parte in un processo in un tribunale, ma in di solito è competente a fornire assistenza e consulenza legale anche al di fuori di un procedimento giudiziario.

Gli avvocati esercitano la loro attività dietro pagamento di un compenso denominato parcella.

Molti ordinamenti giuridici, al fine di garantire l’esercizio del diritto alla difesa prevedono la nomina di un avvocato in un processo di un difensore d’ufficio a favore di coloro che non abbiano i mezzi necessari.

La professione di avvocato nel mondo

La disciplina della professione nei vari paesi del mondo e è diversa.

Sono diversi gli ordinamenti che prevedono anche la possibilità che la professione possa essere esercitata sia in forma individuale sia associata, con relativa iscrizione all’albo professionale anche delle società tra avvocati, delle quali possono far parte eventualmente anche collaboratori, fermo restando la validità del principio della responsabilità personale del professionista, anche tra quelli che appartengono all’Unione europea.

In alcuni paesi il titolo di avvocato ha anche natura onorifica.

La professione di avvocato in Italia

In Italia per potere ottenere il titolo di avvocato è necessario conseguire un diploma di laurea in “giurisprudenza” e svolgere un periodo di praticantato presso uno studio di un altro avvocato, ed è condizione necessaria per potere sostenere un esame per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione.

L’avvocatura viene esercitata come libera professione, ed è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per i ricercatori e i professori universitari, oltre che per i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio esclusivo presso l’ufficio legale dell’ente di servizio, i quali, sono iscritti in un albo speciale e possono esercitare esclusivamente a favore dell’ente per il quale lavorano.

L’assistenza in sede di giudizio è obbligatoria, mentre il lavoro di consulenza viene fornito sulla base di un conferimento formale dell’incarico, in modalità scritta.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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