La figura dell’agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità 2018

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Il Legislatore nazionale, con la legge di Stabilità 2018, ha previsto una nuova ed organica riforma del settore degli agenti sportivi in Italia.

Importante e storica novità è rappresentata dall’istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi che sarà tenuto e regolamentato direttamente dal CONI e non dalla singola federazione, così come avveniva precedentemente. In particolare, è stato reintrodotto l’esame di abilitazione per l’accesso alla professione di agente sportivo, il quale, una volta abilitato, potrà esercitare presso tutte le federazioni sportive riconosciute dal CONI.

Tale nuova regolamentazione avrà un deciso impatto soprattutto nel settore calcistico, dove da circa tre anni è in vigore una normativa che di fatto ha liberalizzato la professione di agente di calciatori.

Nell’aprile del 2015 la FIFA ha varato una vera e propria deregulation del settore degli agenti dei calciatori la quale ha avuto come diretta conseguenza l’abolizione dell’albo degli agenti FIFA, che al tempo era tenuto presso la FIGC, ed inoltre ha portato alla contestuale abolizione dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione. Prima della riforma del 2015 l’ammissione di un soggetto nell’albo agenti FIFA era subordinato al superamento di un esame pubblico; una volta iscritto l’agente era tenuto al versamento di una quota di iscrizione, al rispetto del codice deontologico previsto per la categoria e alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per i rischi connessi all’attività professionale. Dal 2015 ad oggi invece, chiunque, presentando una autocertificazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti e pagando una quota alla FIGC, ha avuto la possibilità di iscriversi al Registro Procuratori Sportivi FIGC ed in qualità di intermediario riconosciuto, rappresentare gli interessi di calciatori e/o società professionistiche.

La liberalizzazione quindi, così come voluta dalla FIFA, ha generato tuttavia un sistema poco chiaro e caotico, tenuto conto inoltre della lievitazione delle commissioni che gli agenti hanno ricevuto per le operazioni concluse.

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha recentemente affermato che sia necessaria una nuova riforma del settore degli agenti dei calciatori al fine di produrre una regolamentazione completa e priva di censure e garantire inoltre una maggior trasparenza del ruolo dell’agente e del contestuale sistema di commissioni percepite nel lavoro di intermediazione svolto per calciatori e società.

Con la legge di Stabilità 2018, le novità introdotte dal legislatore nazionale rappresentano quindi l’occasione giusta per colmare l’incertezza legislativa creatasi a seguito della riforma voluta dalla FIFA nel 2015.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, prevede le nuove regole per l’esercizio della professione di agente sportivo, regole che saranno ulteriormente specificate con successivi decreti del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI.

Per maggiore chiarezza si riporta integralmente il testo della norma disciplinata dal comma 373 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2018: “E’  istituito  presso  il  CONI,  nell’ambito  delle  risorse disponibili a  legislazione  vigente,  il  Registro  nazionale  degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro  pagamento  di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due  o  più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di  un  contratto  di  prestazione sportiva  di  natura  professionistica,  del  trasferimento  di  tale prestazione  o  del  tesseramento  presso  una  federazione  sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché’ i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

Si attendono dunque gli ulteriori provvedimenti che definiranno specificatamente la nuova disciplina, tenuto conto inoltre delle recenti nomine del Commissario straordinario della FIGC e del Commissario della Lega di Serie A, strettamente connesse al CONI, il quale ricoprirà un ruolo di primo attore nella formazione della nuova normativa in materia di agenti sportivi.

 

Tonicello Cristiano

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