La domanda risarcitoria per perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4400)

Lazzini Sonia 21/04/11
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Risarcimento per equivalente

Differenza perdita di chances e risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato

Primo caso: una probabilità apprezzabile di vincere la gara

Secondo caso:certa aggiudicazione

Superamento prova di resistenza

Più difficile quando appalto affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

la domanda risarcitoria per perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4400).

Trattasi di domande differenti perché fondate su diversi fatti costitutivi: nel primo caso, infatti, il danno lamentato è dato dal mancato godimento del corrispettivo ottenibile con il conseguimento del bene della vita costituito dall’aggiudicazione; nel secondo caso, invece, il danno lamentato è dato dal pregiudizio economico conseguente alla compromissione della possibilità di conseguire l’aggiudicazione.

Nella prima, dunque, il ricorrente ha l’onere di provare che, in assenza dell’operato illegittimo dell’Amministrazione, avrebbe avuto una probabilità apprezzabile di vincere la gara; nella seconda, invece, esso deve fornire la prova che, in assenza delle illegittimità riscontrate, la gara gli sarebbe stata aggiudicata con certezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria della società ricorrente deve essere rigettata perché non vi è nessuna prova che, in ipotesi di gara correttamente svoltasi nel rispetto del principio di pubblicità, l’aggiudicazione dell’appalto in questione sarebbe spettata ad essa (od alla controinteressata od ad altri), in considerazione della circostanza che la procedura in esame è regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi da una selezione fondata su parametri tecnico discrezionali e non vincolati e matematici (C.d.S., Sez. V 17/04/2003 n. 2079).

In altri termini, qualora l’attività rinnovatoria della gara configuri in termini di mera ipotesi il soddisfacimento dell’interesse finale del ricorrente vittorioso l’unico danno risarcibile è quello da perdita di chance (C.d.S, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2079; C,d,S, Sez. IV 15/02/2005 n. 478).

Vale solo la pena di osservare, poi, che, “in presenza di una domanda di parte concernente il solo danno da mancata aggiudicazione, non è dato al giudice operare una “modificazione” – quasi a realizzare una mutatio, o, quanto meno, una emendatio libelli d’ufficio – dell’originaria pretesa, ammettendo a delibazione (e, nel caso di dimostrata fondatezza della domanda, a risarcimento) la diversa tipologia di illecito derivante dalla perdita di chance” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 07/09/2004, n. 8537; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 13/04/2000, n. 660).

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 126 del 26 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

N. 00126/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2008, proposto da***

contro***

nei confronti di***

Quanto al ricorso principale, per l’annullamento, previa sospensione 1) del verbale del 10/12/2007 pubblicato all’albo pretorio del comune di Canicattì dal 21.12.2007 al 05.01.2008, conosciuto dalla cooperativa ricorrente il 15.01.2008, giusta la nota di pari data del detto Comune prot. 2213, versata in atti, con il quale la Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del servizio “Centro affidi”, indetta dal Distretto Socio-sanitario D3, dichiara aggiudicatario del servizio de quo il Consorzio di cooperative sociali “Controinteressata”; 2) del verbale del 20.12.2007, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Canicattì dal 21.12.07 al 05.01.2008, conosciuto dalla cooperativa ricorrente il 15.01.2008, giusta la nota di pari data del detto Comune, prot. 2213, versata in atti, con il quale il Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del servizio “Centro Affidi”, indetta dal Distretto Socio-Sanitario D3, aggiudicata il detto servizio al Consorzio di cooperative sociali “Controinteressata”; 3) nonché, ancora, di ogni presupposto, connesso e consequenziale e per la condanna del Distretto Socio-sanitario D3, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni: a) arrecati alla sfera patrimoniale dell’odierna ricorrente, per effetto del mancato affidamento di che trattasi; b) arrecati alla ricorrente per perdita di ciance, cagionata dall’impossibilità della cooperativa ricorrente di giovarsi dell’affidamento del predetto servizio, a titolo di esperienze generali e specifiche acquisite, in future procedure di gara;

quanto al ricorso incidentale, per l’annullamento 1) del verbale del 10.12.2007 della Commissione tecnica per la valutazione dei progetti per l’affidamento del servizio “Centro affidi” nella parte in cui assegna al progetto della Cooperativa sociale Ricorrente punti 6, anziché 0 per l’esperienza specifica (in ragione di punti 2 per ciascun operatore) nonostante che, per come rilevato dalla stessa commissione, la documentazione prodotta dalla ricorrente principale non recasse indicazione alcuna della durata delle attività prestate; 2) del verbale del giorno 20.12.2007 della Commissione esaminatrice della documentazione per l’affidamento del servizio “Centro affidi” nella parte in cui, procedendo all’esame della documentazione depositata in sede di gara non ha rettificato il punteggio previamente assegnato di punti 6 riducendolo a 0; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Canicatti’;

Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale ******à Consortile Cons.Coop.Soc.Controinteressata, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, **************************, con domicilio eletto presso ************************** in Palermo, via G. Arimondi N. 2/Q;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti ed alla controinteressata in epigrafe indicata e depositato il 6.3.2008, la Cooperativa Sociale Ricorrente, premesso che con bando pubblicato sulla GURS n. 47 del 23.11.2007 il Distretto Socio Sanitario D3, comune capofila Canicattì, aveva indetto la gara per l’affidamento del servizio “Centro Affidi”, alla quale, entro i termini previsti, avevano partecipato n. 2 imprese concorrenti, ovverosia essa ricorrente ed il Consorzio di cooperative sociali “Controinteressata”; che l’art. 11, clausola 11.1, del bando di gara richiedeva, ai fini dell’ammissione, il requisito della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, da comprovare “mediante dichiarazione dell’impresa attestate che il fatturato globale negli ultimi tre esercizi, realizzato per servizio socio-assistenziali del tipo, non sia inferiore al 50% dell’importo dell’appalto stesso pena la esclusione dalla procedura”; che la dichiarazione della controinteressata non era conforme al disposto del bando, poiché dall’allegata certificazione della C.C.I.A.A. di Agrigento essa non risultava svolgere alcuna attività; che il predetto requisito non poteva riguardare, invece, le cooperative consorziate, in difetto di una espressa previsione del bando; che altro requisito di partecipazione richiesto dall’art. 11, clausola 11.1 del bando era la capacità tecnica dei concorrenti, da comprovare mediante “l’iscrizione all’Albo regionale Sezioni Minori tipologia servizi aperti e mediante dichiarazione dell’impresa attestante l’elenco delle principali forniture di servizio socio-assistenziali con l’indicazione del committente, importo e data, realizzate negli ultimi tre esercizio, alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati: a) certificato di regolare esecuzione di fornitura dei suddetti servizi, rilasciato da Enti pubblici o privati, non inferiore al 50% del valore dell’appalto”; che il predetto requisito doveva intendersi a pena di esclusione, anche in difetto di espressa previsione del bando; che anche con riferimento a tale requisito la controinteressata doveva considerarsi carente, non potendosi avere riguardo alle forniture prestate dalla società consorziate; che in data 10.12.2007 la commissione di gara aveva provveduto all’apertura dei plichi ed all’assegnazione dei punteggi, con aggiudicazione in favore della controinteressata, confermata in data 20.12.2007; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Bando di gara – violazione e falsa applicazione dell’art. 17, pag. 7 del bando di gara – eccesso di potere per motivazione carente ed erronea, illogicità manifesta, arbitrio e disparità di trattamento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del Bando di gara – eccesso di potere per motivazione carente ed erronea – illogicità manifesta, arbitrio e disparità di trattamento; ha poi chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patiti per la mancata percezione dell’importo dell’appalto e per il conseguente danno curriculare.

Con memoria depositata il 14.3.2008 si è costituita la controinteressata ******à Consortile Consorzio Cooperativo Sociale “Controinteressata”, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con memoria depositata il 17.2.2008 si è costituito il Comune di Canicattì, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con memoria depositata il 18.3.2008 il predetto Comune ha integrato le proprie difese, eccependo la legittimità del proprio operato e l’infondatezza del ricorso avversario; in particolare, la possibilità per la stazione appaltante di apprezzare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese consorziate; la correttezza della operata valutazione delle offerte, in ragione del numero del personale specialistico e della tipologia delle iniziative indicati dall’aggiudicataria; la correttezza della valutazione della voce “conoscenza del territorio”, avuto riguardo alle diverse sedi delle società consorziate; la correttezza della procedura di apertura delle buste.

In data 14.4.2008 la controinteressata ha depositato ricorso incidentale, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed alla ricorrente principale, impugnando gli atti in epigrafe indicati e lamentandone l’illegittimità per “violazione e falsa applicazione dell’allegato A1 alla D.D. n. 307 del 27.4.2007 recante i criteri di valutazione per l’affidamento dei servizi del Distretto Socio Sanitario D3, fissati con delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 30.11.2006 – qualità del servizio – sub. B) esperienza specifica”, per avere, in sostanza, l’Amministrazione resistente erroneamente attribuito alla controinteressata incidentale punti 6 anziché 0 in relazione alla pregressa esperienza specifica.

All’adunanza camerale del 6.5.2008, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, il T.A.R. con ordinanza n. 470 ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati per ritenuta assenza del fumus boni iuris.

All’udienza pubblica del 14.12.2010 il ricorso, su concorde richiesta di procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio, in via pregiudiziale, che, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato che si è pronunziata sul punto (Cons. di Stato, Sez. V, 6.4.2009 n. 2143; Cons. di Stato, V, 5.9.2006 n. 5108; Cons. di Stato, Sez. VI, 5.9.2002 n. 4487), la gradazione dei motivi contenuta in ricorso non sia vincolante per il decidente, che ben può esaminare le censure proposte secondo il loro ordine logico (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 10/06/2010, n. 2297; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 08/06/2010, n. 2721; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I 07/06/2010 n. 7214).

Nella fattispecie per cui è causa assume chiaramente carattere pregiudiziale la censura relativa alla illegittimità della procedura per violazione del principio di pubblicità della seduta di apertura delle buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti alla gara, sebbene la cooperativa ricorrente abbia subordinato l’esame di tale motivo al mancato accoglimento dei primi due.

La detta censura è fondata.

E’ noto che il principio di pubblicità delle sedute di gara è funzionale non solo al rispetto della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, ma anche alla tutela delle esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare ogni tipologia di attività amministrativa, in applicazione dell’art. 97 della Costituzione, costituendo “principio generale dell’attività amministrativa” ex art. 1 della Legge generale sul procedimento 7 agosto 1990 n. 241 che informa di sé tutta la disciplina della c.d. evidenza pubblica. (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 04 giugno 2009, n. 1024; T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 04 dicembre 2009, n. 746; Cons. di Stato, Sez. VI, 03 dicembre 2008, n. 5943; C.d.S., Sez. VI, 22.3.2007 n. 1369; Tar Sardegna, Sez. I, 5 dicembre 2005, n. 2201).

Risulta in punto di fatto che il bando di gara prevedeva, all’art. 17, che il giorno fissato al punto n. 7 dello stesso si tenesse la seduta pubblica per l’apertura delle offerte; nelle copie dei bandi di gara prodotti tanto dalla ricorrente quanto dalla controinteressata, tuttavia, l’art. 7 in luogo della data di celebrazione della gara reca uno spazio bianco (non compilato).

Il verbale della seduta del 10.12.2007, poi, non dà atto in nessuna sua parte dell’avvenuta comunicazione alle imprese partecipanti alla gara della data di riunione della Commissione per l’apertura delle buste, comunicazione in cui si risolve la pubblicità della seduta.

Il Comune di Canicattì costituitosi in giudizio si è limitato, dal canto suo, a sostenere che le imprese partecipanti fossero state rese edotte della data di apertura delle buste al momento della pubblicazione del bando, ma, come detto sopra, le uniche copie del bando prodotte tanto dalla ricorrente quanto dalla controinteressata (le sole due imprese che hanno preso parte alla gara) non recano alcuna data.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che l’Amministrazione procedente non abbia rispettato il principio di pubblicità della gara, con conseguente annullamento dell’intera procedura.

Ritiene il Collegio che debba procedersi all’esame delle restanti censure, al fine di rispondere a tutta la domanda di giustizia delle ricorrenti (principale ed incidentale) ed al fine di orientare il successivo tratto provvedimentale dell’Amministrazione, in ragione della portata conformativa della pronunzia del Giudice amministrativo.( T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 20/01/2010, n. 583; C.d.S., Sez. IV, 5.8.2005, n. 4165).

Con il primo motivo di ricorso principale la Cooperativa Sociale Ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio “Centro Affidi” di cui meglio in fatto, aggiudicazione disposta dal Distretto Socio-Sanitario n. 3 in favore della controinteressata ******à Consortile Consorzio Cooperativo Sociale “Controinteressata”.

Si duole la ricorrente della mancata esclusione di quest’ultima, in ragione della ritenuta assenza in capo alla stessa dei requisiti di qualificazione, non potendo essi essere utilmente posseduti dalla società consorziate, in difetto di una espressa previsione ad hoc del bando di gara.

L’assunto non può essere condiviso.

Anche a prescindere dalla copiosa giurisprudenza in materia di avvalimento, da considerarsi ormai sistema ordinario e codificato del possesso dei requisiti tecnici richiesti per la partecipazione alle pubbliche gare, osserva il Collegio che “al consorzio di cooperative trova applicazione la disciplina speciale (art. 8 L. n. 381/91),…atteso che si è in presenza di un rapporto organico in conseguenza del quale l’attività posta in essere da ciascuna cooperativa, nella sua qualità di consorziata, è immediatamente imputabile al Consorzio, con conseguente irrilevanza della mancanza dei requisiti di capacità tecnica ed economica atteso il possesso di tali requisiti da parte delle consorziate” (C.d.S., Sez. V, 08/10/2010, n. 7346; C.d.S. n. 3477/07, n. 2183/03).

Con il secondo motivo di ricorso principale, poi, la Cooperativa Sociale Ricorrente lamenta, in sostanza, una erronea valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle offerte presentante, tanto in favore della controinteressata, quanto in proprio danno.

Sul primo versante, lamenta la ricorrente che la commissione abbia illegittimamente attribuito rilievo tanto alla quantità degli “incontri di sensibilizzazione” programmati, quanto alla presenza di “figure professionali aggiuntive”, in sostanza introducendo degli ulteriori criteri di valutazione non previsti dal bando.

La censura non ha pregio, posto che entrambi i suddetti indici si risolvono, a ben vedere, in una mera specificazione del contenuto valutativo del criterio della “qualità organizzativa del servizio”, criterio questo espressamente previsto dal bando.

Sul secondo versante, poi, la ricorrente si duole che la commissione erroneamente abbia proceduto ad attribuirle il punteggio per l’esperienza specifica maturata da parte degli operatori da impiegare nella misura di 6 anziché del massimo previsto pari a 15, spettantele in forza delle risultanze dei curricula prodotti.

La censura, in quanto strettamente connessa con l’unico motivo di ricorso incidentale, può essere trattata congiuntamente ad esso.

In via pregiudiziale, osserva peraltro il Collegio che l’esame del ricorso incidentale non è stato anteposto all’esame del ricorso principale, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe l’improcedibilità di quello principale per difetto di interesse ad agire, atteso che le imprese partecipanti alla gara sono state solo due, dal che conseguirebbe comunque l’obbligo di rinnovare la procedura, obbligo peraltro discendente anche dall’accoglimento della (sopra esaminata) terza censura del ricorso principale relativa alla pubblicità della seduta di apertura delle buste (C.d.S., Ad. Plenaria, 11 del 10 novembre 2008).

Nel merito, dunque, la controinteressata si duole dell’illegittimità del verbale di aggiudicazione del punteggio attribuito alla ricorrente principale, nella misura in cui, relativamente alla pregressa esperienza specifica maturata dai propri operatori, le sono stati assegnati punti 6, anziché zero.

E’ fondato il motivo di ricorso incidentale e, conseguentemente, è infondata la speculare censura spiegata nel corpo del secondo motivo del ricorso principale proposto dalla Cooperativa sociale Ricorrente.

Come correttamente sottolineato dalla controinteressata, infatti, il bando di gara aveva previsto che la Commissione giudicatrice, nella valutazione delle offerte, dovesse seguire “i criteri approvati dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D3 con deliberazione n. 2 del 30.11.2006 e costituenti l’allegato A1” del bando stesso.

La predetta deliberazione, dunque, richiamata dal bando di gara per farne parte integrante, prevedeva che il requisito della esperienza specifica fosse comprovato, “a pena la non valutazione”, mediante certificazioni o autocertificazioni riportanti, tra le altre cose, la indicazione della durata e del periodo di svolgimento.

I curricula allegati alla offerta della ricorrente principale e riguardanti gli operatori ********, ***** e *******, invece, indicano esclusivamente il periodo di svolgimento dell’attività professionale e non la sua durata, ovverosia le ore di attività prestata.

Ne consegue che, conformemente allo autovincolo che l’Amministrazione si era data con il bando, le esperienze dei predetti operatori non potevano essere legittimamente valutate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso principale e quello incidentale devono essere accolti nei sensi di cui in parte motiva e gli atti con essi impugnati, pertanto, devono essere annullati.

Il Collegio ritiene di non dovere adottare una espressa pronuncia in tema di inefficacia del contratto stipulato a valle dell’aggiudicazione, in assenza di espressa domanda di parte, fermo restando che l’invalidità dello stesso consegue automaticamente alla pronunzia caducatoria quivi adottata ed al suo effetto conformativo.

Neanche può essere adottata alcuna pronuncia in ordine alla eventuale applicabilità del meccanismo di conservazione giudiziale del contratto introdotto dall’art. 122 del nuovo Codice del processo amministrativo, sempre in assenza di domanda di parte sul punto e della presupposta domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto.

Solo per completezza di motivazione osserva il Collegio che in ogni caso il predetto meccanismo non sembra applicabile alle fattispecie, come quella in oggetto, in cui la stipulazione del contratto è precedente all’entrata in vigore del Codice, poiché la norma che consente il “salvataggio” giurisdizionale del contratto sembra avere valenza sostanziale ed in quanto tale, alla luce dell’art. 11 delle Preleggi, può trovare applicazione solo con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (sull’inapplicabilità della legge sopravvenuta ai fatti modificativi di situazioni giuridiche aventi genesi precedenti si vedano Cass. Civ., Sez. lav. 3.3.2000, n. 2433; Cass. Civ., Sez. Lav., 31.3.1983, n. 2351).

Resta da esaminare la domanda risarcitoria per equivalente spiegata dalla ricorrente.

Osserva il Collegio che tale domanda risulta formulata con riferimento ai danni asseritamente patiti per la mancata aggiudicazione della gara ed al conseguente danno curriculare, non già, dunque, con riferimento al c.d. danno da perdita di chance.

Ebbene, la domanda risarcitoria per perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4400).

Trattasi di domande differenti perché fondate su diversi fatti costitutivi: nel primo caso, infatti, il danno lamentato è dato dal mancato godimento del corrispettivo ottenibile con il conseguimento del bene della vita costituito dall’aggiudicazione; nel secondo caso, invece, il danno lamentato è dato dal pregiudizio economico conseguente alla compromissione della possibilità di conseguire l’aggiudicazione.

Nella prima, dunque, il ricorrente ha l’onere di provare che, in assenza dell’operato illegittimo dell’Amministrazione, avrebbe avuto una probabilità apprezzabile di vincere la gara; nella seconda, invece, esso deve fornire la prova che, in assenza delle illegittimità riscontrate, la gara gli sarebbe stata aggiudicata con certezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria della società ricorrente deve essere rigettata perché non vi è nessuna prova che, in ipotesi di gara correttamente svoltasi nel rispetto del principio di pubblicità, l’aggiudicazione dell’appalto in questione sarebbe spettata ad essa (od alla controinteressata od ad altri), in considerazione della circostanza che la procedura in esame è regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi da una selezione fondata su parametri tecnico discrezionali e non vincolati e matematici (C.d.S., Sez. V 17/04/2003 n. 2079).

In altri termini, qualora l’attività rinnovatoria della gara configuri in termini di mera ipotesi il soddisfacimento dell’interesse finale del ricorrente vittorioso l’unico danno risarcibile è quello da perdita di chance (C.d.S, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2079; C,d,S, Sez. IV 15/02/2005 n. 478).

Vale solo la pena di osservare, poi, che, “in presenza di una domanda di parte concernente il solo danno da mancata aggiudicazione, non è dato al giudice operare una “modificazione” – quasi a realizzare una mutatio, o, quanto meno, una emendatio libelli d’ufficio – dell’originaria pretesa, ammettendo a delibazione (e, nel caso di dimostrata fondatezza della domanda, a risarcimento) la diversa tipologia di illecito derivante dalla perdita di chance” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 07/09/2004, n. 8537; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 13/04/2000, n. 660).

Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata, avuto riguardo alla soccombenza reciproca; seguono per il resto la soccombenza delle Amministrazioni resistenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati.

Rigetta la domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente.

Compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata; condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere alla ricorrente ed alla controinteressata le spese di lite che liquida in € 3.000,00 cadauna, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF

******************, Consigliere

********************, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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