La domanda riconvenzionale

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Nel processo civile, davanti alla domanda dell’attore, il convenuto chiamato in giudizio, attuando il principio del contraddittorio, si può costituire contestando le pretese dell’attore, proponendo eccezioni allo scopo di determinare che la venga respinta, proponendo domanda di accertamento incidentale, oppure, formulando una domanda riconvenzionale.

A differenza della semplice difesa o delle eccezioni che tendono a fare respingere la pretesa dell’attore e non “allargano” l’oggetto del processo, la domanda riconvenzionale è un’azione autonoma con la quale il convenuto chiede un provvedimento a lui favorevole e sfavorevole alla controparte, vale a dire, una contro domanda che amplia la questione.

Attraverso la domanda riconvenzionale, il convenuto abbandona l’atteggiamento di semplice contrasto della domanda dell’attore, che si esprime con difese ed eccezioni, e fa in modo che il processo sia funzionale all’affermazione di un suo diritto soggettivo, con l’intenzione di ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva.

 

La domanda riconvenzionale del convenuto deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare nel termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168 bis, comma 5 del codice di procedura civile, vale a dire, dieci giorni prima in presenza di abbreviazione dei termini a norma dell’articolo 163 bis comma 2 del codice di procedura civile, depositando il fascicolo in cancelleria (art. 166 c.p.c.).

 

Se l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale siano omessi oppure insicuri, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla, restando ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti prima dell’integrazione (art. 167 c.p.c.).

 

Secondo il disposto dell’articolo 36 del codice di procedura civile, la domanda riconvenzionale nel giudizio civile non può essere proposta in modo incondizionato, si deve instaurare nell’ambito di un processo pendente, vale a dire, la causa principale, potendo dipendere in modo esclusivo dal “titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione”.

 

In che modo si difende il convenuto

La domanda riconvenzionale è relativa in modo esclusivo al processo civile, luogo dove si scontrano due privati.

Il primo chiede il riconoscimento di un suo diritto, mentre il secondo lo nega.

 

Esempio

Tizio chiede al giudice di ordinare a Caio il pagamento di una fattura che lo stesso non ha voluto onorare nei termini previsti.

Mario agisce per ottenere la condanna di Antonio, per abbattere un muro costruito a ridosso del suo terreno.

Sempronio impugna una delibera dell’assemblea di condominio che lo costringerebbe a parcheggiare un’auto fuori dal cortile.

In presenza di simili circostanze, si ha un soggetto, chiamato attore, che agisce per ottenere la tutela di un diritto che deve però prima dimostrare e un altro soggetto, chiamato convenuto, che si difende portando in causa l’inesistenza del diritto dell’attore.

 

La normale attività del convenuto è quella della difesa.

L’onere della prova spetta alla persona che fa valere il diritto, vale a dire, all’attore.

Il convenuto si può limitare a contestare questo diritto senza dovere dimostrare niente.

Se l’attore non avrà in mano le prove del suo diritto, perderà la causa, anche se il convenuto non ha svolto nessuna attività istruttoria.

Se l’attore dovesse riuscire a dimostrare il suo diritto, la parola passa al convenuto, al quale spetta la risposta, dimostrando i fatti che hanno estinto o modificato il diritto fatto valere da parte dell’attore.

 

Esempio

Se Mario presenta al giudice il contratto che evidenzia il suo credito verso Giovanni, quest’ultimo ha l’onere di dimostrare che il pagamento è stato eseguito, ad esempio potrebbe esibire la ricevuta di un assegno o una copia di un estratto conto dal quale risulta il bonifico.

 

La dialettica del processo si svolge in questi modi, ricordando una partita a tennis.

Chi ha la battuta (l’attore) deve cercare di fare entrare la palla nel campo avversario, al quale spetterà respingerla facendola cadere nel campo del battitore, e via di seguito.

 

In che cosa consiste la domanda riconvenzionale

Ritornando all’esempio precedente, di Tizio che fa causa a Caio per il pagamento di un debito. Tizio si potrebbe limitare a difendere, sostenendo di avere pagato oppure che la prestazione resa da Tizio era di qualità scadente e che non valeva il prezzo richiesto.

Tizio potrebbe anche sostenere che la prestazione di Caio gli ha causato dei danni di immagine e rivendicare il risarcimento del danno, e in presenza di simili circostanze, il convenuto non si limita a contrastare la richiesta dell’attore ma chiede a sua volta qualcosa, ampliando l’oggetto della causa. In questo modo Caio si costituisce con una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale.

Attraverso la domanda riconvenzionale il convenuto esercita un’azione contro l’attore, che si poteva proporre in modo autonomo, indipendentemente dall’iniziativa dell’attore.

 

In che modo si procede alla domanda riconvenzionale

La presentazione della domanda riconvenzionale prevede il rispetto di un termine di legge.

Deve essere depositata in cancelleria almeno a venti giorni dalla prima udienza indicata nell’atto di citazione.

Non si può presentare una domanda riconvenzionale che sia successiva a questo termine, perché sarebbe tardiva e il giudice non ne potrebbe tenere più conto.

Non è neanche possibile presentare più domande riconvenzionali in appello o in Cassazione.

 

La domanda riconvenzionale non è un atto autonomo ma è contenuta nella stessa comparsa di risposta.

 

Il convenuto che ha proposto una domanda riconvenzionale deve pagare un contributo autonomo unificato secondo il valore della domanda proposta, indipendentemente dall’aumento di valore della causa.

 

Se il giudice non è competente per materia o per valore in relazione alla domanda riconvenzionale può trasferire al giudice superiore entrambe le domande o l’unica domanda riconvenzionale.

 

 

 

 

La difesa dell’attore verso la domanda riconvenzionale

L’attore che si trova davanti la domanda riconvenzionale si può limitare a difendersi, come avrebbe fatto il convenuto con la domanda principale, o può presentare la “riconvenzionale sulla riconvenzionale”, vale a dire, allargare la questione con altri fatti.

 

In quali circostanze è ammessa la domanda riconvenzionale

La domanda riconvenzionale è ammessa se dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio da parte dell’attore o dal titolo che appartiene alla causa come eccezione (Trib. Reggio Emilia, sent. n. 156/2013), oppure, da un titolo diverso da quello dedotto in giudizio da parte dell’attore, purché tra le opposte opposte sia presente un collegamento oggettivo che rende vantaggioso oppure opportuno l’esame delle domande contrapposte in un unico processo (Cass. sent. n. 27564/11, n. 15271/06).

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