La domanda cd. trasversale

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La domanda di convenuto nei confronti di altro convenuto è, seppure non espressamente prevista dal codice di rito civile, istituto ben noto a dottrina 1 e giurisprudenza 2 quale domanda cd. trasversale.
Di tale istituto, concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza, che ritiene sufficiente essa sia svolta nella comparsa di risposta senza necessità di notifica al coevocato nei cui confronti viene svolta, istituto tuttavia non ammesso dalla seconda sezione del Tribunale di Bologna (sent. n. 3106 4), ritenendo che “la domanda cd. trasversale elude inaccettabilmente le regole del sistema che tra l’altro fissano termini di difesa (come termini di costituzione rispetto all’udienza) che così non sono rispettati” e sconosciuto al Giudice Monocratico del Tribunale di Trani – Sez. Ruvo di P. il quale, con sentenza n. 88 4, dichiara che la domanda del convenuto avverso altro convenuto “è di difficile comprensione”, è controverso tuttavia il termine entro cui proporlo e ciò in riferimento sia a giudizi pendenti ex L. n. 35390, in vigore dal 30495, sia a giudizi pendenti ex L. 80 5, in vigore dal 02 3 6 per effetto della L. 51 6 3.
I precedenti giurisprudenziali che si intende esaminare riguardano tutti la legge processuale n. 35390 e sono: Tribunale di Milano, con sentenza del 19697 4, Tribunale di Torino, con sentenza 16399 5, Tribunale di Firenze, Sez. II, con sentenza n. 2987 6 6, e Tribunale di Desio, con sentenza del 133 7 7 e l’analisi è circoscritta al termine finale per la proposizione della domanda cd. trasversale.
Per tali giudici essa è ammissibile, ma, mentre il Tribunale di Milano, con sentenza del 19697, primo precedente giurisprudenziale noto al riguardo, aveva statuito che tale domanda andava proposta al limite entro il termine di cui all’art. 183, u.c., cpc, i.e. entro la mutatioementatio libelli come consentita e disciplinata tramite deposito di memorie ex art. 183, 5° ovvero ultimo comma, cpc, nel prosieguo altri Tribunali hanno specificato che il limite cronologico per la proposizione della domanda di convenuto contro altro coevocato si anticipi al termine di cui all’art. 167 cpc e dunque termine finale è il deposito in cancelleria di comparsa di risposta venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione parti (in termini: Trib. Firenze, Sez. III, sent. n. 2987 6; confermata da Trib. Desio, sentenza 133 7).
La dottrina, pur riconoscendo validità alla domanda del convenuto contro altro convenuto da proporsi nella comparsa di risposta, non è unitaria sul deposito in quanto parte pare propendere per i termini di cui all’art. 167 cpc 8 e parte identifica il termine finale nell’art. 183, co. 5, cpc 9, nessuno riconoscendo valida la soluzione adottata dal Tribunale di Torino, che, in sentenza del 16399, assimilando la disciplina della domanda cd. trasversale all’autorizzazione della chiamata di terzo traslava il termine finale alla nuova prima udienza di comparizione parti.
Chi scrive osserva preliminarmente che il codice di rito conosce la differente scansione o graduazione del termine processuale, distinguendolo in iniziale e finale, indicando sia da quando sia fino a quando possono esser compiuti atti ovvero attività processuali, così, ad esempio, il convenuto può costituirsi con comparsa di risposta dal momento successivo all’avvenutagli notifica dell’atto di citazione (termine iniziale) e sino alla prima udienza di comparizione parti (termine finale) se non voglia incorrere in declaratoria di contumacia e non abbia domande riconvenzionali da spiegare o chiamate di terzo da richiedere o, nel caso in cui voglia spiegare domande riconvenzionali o esser autorizzato a chiamate di terzo, dal momento successivo all’avvenutagli notifica dell’atto di citazione (termine iniziale) e sino a venti giorni prima della prima udienza di comparizione indicata dall’ufficio a seguito dell’udienza fissa individuata dall’attore (termine finale).
In punto di termine finale e con riguardo alla domanda cd. trasversale, parificando tale domanda a domanda riconvenzionale, se può concordarsi con il Tribunale di Firenze, Sez.. II, del 2006 e con il Tribunale di Desio del 2007 ed ammettersi in linea di principio che il convenuto debba svolgere la sua domanda avverso altro coevocato con deposito di comparsa di risposta ex art. 167 cpc, quid iuris nel caso in cui la domanda cd. trasversale siasi resa necessaria a seguito dello svolgimento delle difese scritte di uno dei convenuti lesive di altro coevocato e di cui quest’ultimo abbia avuto conoscenza recandosi in cancelleria successivamente allo spirare del termine ex art. 167 cpc o perché non essendo inizialmente intenzionato a partecipare al processo – procedimento come introdotto dall’attore – ricorrente ovvero perchè, pur costituitosi ex art. 167 cpc, nulla osservando avverso il coevocato che invece abbia nel medesimo termine finale individuato dall’art. 167 cpc spiegato nei suoi confronti domanda cd. trasversale, necessitando nel primo caso richiedere domanda cd. trasversale e nel secondo domanda cd. trasversale avverso altra domanda cd. trasversale al pari, quest’ultima, di una reconventio reconventionis attorea?
Ne consegue che quanto al termine finale di deposito della domanda cd. trasversale, a parere di chi scrive, debba ricavarsi la regola generale secondo cui la domanda cd. trasversale di convenuto nei confronti di altro coevocato ha come termine finale i venti giorni prima della prima udienza di comparizione parti sì come indicata dall’ufficio a seguito dell’udienza fissa individuata dall’attore, salvo poi ammettere, quale eccezione, traendo spunto dal Tribunale di Milano, sentenza 19697, e dalla migliore dottrina ma innovando al riguardo che, se la domanda cd. trasversale del convenuto non costituitosi ex art. 167 cpc ovvero ivi costituitosi e nulla osservando nei confronti del coevocato che abbia tuttavia proposto nel medesimo termine nei suoi confronti domanda cd. trasversale, si appalesi necessaria a seguito delle difese svolte in tale termine dal coevocato, essa vada proposta nella prima difesa utile (termine iniziale) che, quindi, vigente la L. 35390, è l’udienza ex art. 180 cpc o, vigente la L. 80 5, è l’udienza ex art. 183 cpc, ed in ogni caso entro e non oltre la possibilità di precisare eo modificare le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate (termine finale) e che, sotto l’imperio della L. 35390, è il termine ex art. 183 co. 4 cpc, se proposta in udienza, ovvero ex art. 183 co. 5 cpc, se autorizzato dal GI il deposito di memorie, e, sotto l’imperio della L. 80 5, è il termine del nuovo art. 183 co 5 cpc, se proposta in udienza, ovvero del nuovo art. 183 co. 6 cpc ed in specifico il suo n. 1, se autorizzato dal GI il deposito di memorie, atteso che il n. 2 di tale comma è dedicato non alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte ma alla replica a tale altrui attività ed alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza di tale altrui attività.
Avv. Mariarosaria Porfilio
 
1 ad essa si accenna nel Vol. V di AA.VV., Il Diritto, Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore, Voce domanda giudiziale, sub § II.3 “Le forme della domanda”, pagg. 592; nulla si è rinvenuto in AA. VV., Enciclopedia Giuridica del Diritto, Treccani, Voce domanda giudiziale. Altri riferimenti bibliografici in: Montesano – Arieta, Trattato di Dir. Proc. Civ., I, 2, Pd, pag. 1058; nota di Ronco a sentenza, Giur. It., 1999, col. 2290; Mandrioli, Dir. Proc. Civ, II, To, pag. 44, nota n. 7.
2 da un’indagine compiuta presso le più note banche dati, i repertori cartacei più diffusi e tramite internet, lanciando la ricerca dei termini “sentenza and domanda and trasversale”, mentre sull’ammissibilità di tale domanda vi sono precedenti giurisprudenziali anche del giudice di legittimità (Cass. n. 1255899) non risulta pubblicato sulla tematica del termine inerente la sua proposizione alcun precedente del giudice dell’impugnazione (sia Tribunale, avverso sentenze dell’Ufficio del Giudice di Pace, sia Corte d’Appello, avverso sentenze di Tribunale) né mai alcuna sezione del giudice della legittimità si è sinora espressa sul nostro istituto, tanto meno le SS.UU., pertanto i precedenti giurisprudenziali richiamati sul punto sono dei soli giudici di merito in primo grado ed in specifico non è conosciuto alcun precedente giurisprudenziale presso gli Uffici del Giudice di Pace, essendosene occupati sinora solo i Tribunali.
3 si ritiene di circoscrivere l’esame a tali due leggi processuali per non esser tacciati, con un neologismo di creazione dell’autrice, di “archeogiuscivilprocessualismo”.
4 in Giurisprudenza Italiana, 1998, col. 269.
5 in Giurisprudenza Italiana, 1999, col. 2290.
in Repertorio Lex 24, Il Sole 24 Ore, I, 2008
7 in Giurisprudenza di Merito, Giuffrè, 2007, 10, pag. 2632.
8  Consolo, in Il Diritto, op.cit.
9 Mandrioli, op. cit., e Montesano – Arieta, op. cit.

Avv. Porfilio Mariarosaria

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