La domanda cautelare di sequestro giudiziario è riproponibile?

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L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproponibilità della domanda cautelare innanzi allo stesso giudice rimanendo precluso il regolamento di competenza, posto che alla parte interessata rimane la facoltà di proporre reclamo avverso il provvedimento che declina la competenza cautelare.

 

Anche l’ordinanza di rigetto per motivi diversi dall’incompetenza (quali, ad es. la carenza del fumus boni iuris o del periculum in mora) non preclude la riproposizione dell’istanza cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

In particolare, sebbene con l’espressione mutamenti delle circostanze deve intendersi il verificarsi di fatti nuovi che possano indurre il giudice ad una rinnovata valutazione sia delle condizioni di legittimità sia di quelle di opportunità della richiesta misura cautelare, in base al tenore dell’art. 669 decies c.p.c. non può ritenersi esclusa la riproposizione della domanda in relazione al sopraggiungere di nuove circostanze di fatto, ma anche quando vengano allegati fatti preesistenti o prospettate difese in diritto anteriormente non utilizzate.

 

Infatti l’art. 669 decies c.p.c. enuncia testualmente che salvo che sia stato proposto reclamo nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze  o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.

In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

 

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.

 

Anche in tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Amendolagine Vito

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