La distinzione tra “tutela e valorizzazione” dei beni culturali, dopo la riforma del titolo V parte II della Costituzione.

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La distinzione tra ?tutela e valorizzazione?[1] dei beni culturali, dopo la riforma del titolo V parte II della Costituzione.

La dialettica dei rapporti Stato-Regioni circa l?attribuzione di competenze in materia di beni culturali e ambientali ha una lunga storia, che si pu? far risale alla istituzione delle regioni ad autonomia ordinaria.

Al riguardo vengono in rilievo essenzialmente due disposizioni della Costituzione, che sono l?art. 9 , secondo il quale <la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed? artistico della Nazione > e l?art. 117[2] , che stabilisce con una elencazione da ritenersi tassativa, le materie nelle quali le regioni hanno competenza a legiferare.[3]

Per quanto riguarda l?art. 9 della Costituzione, la migliore dottrina ha da tempo chiarito che gli interventi dei poteri pubblici ordinati alla protezione ed alla cura del paesaggio non debbono essere in base alla Costituzione necessariamente statale.[4]

L?esclusione di una riserva di competenza statale non comporta, per? automaticamente l?affidamento della medesime competenza alle regioni.

E, cos? anche chi escluda tale riserva non pu? non accettare l?indagine sull?altra disposizione costituzionale , cio? l?art. 117 Cost., il quale ad una sua interpretazione letterale sembra affidare alle regioni soltanto la materia di <musei e biblioteche di enti locali>.

Pi? in generale, il vasto movimento di opinione regionalistica sviluppatosi nel Paese ha teso interpretare in senso evolutivo ed estensivo le disposizioni costituzionali , ponendo tra i fini fondamentali della regione anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico , artistico ed naturale.[5]

Il passaggio alle regioni del potere in materia di urbanistica ha complicato il problema, poich? ? venuto a mancare il potere di approvazione ministeriale dei piani regolatori .

La corte costituzionale con un notevole corpus di decisioni (sentenza n. 358-359 del 1985[6] , n. 151-153 del 1986)[7] provocate dalle reazioni agli interventi dello stato alla salvaguardia ambientale ?paesaggistica del territorio nazionale (legge Galasso del 1985), mentre ribadisce la distinzione tra urbanistica e paesaggio, conferma che? i rapporti tra Stato e Regioni debbono essere definiti sulla base della reciproca collaborazione.

In conclusione la Corte Costituzionale affermava ?sulla base del D.p.r. del 1977 n.616 art. 80 che urbanistica e paesaggio sono due distinte materie.

Con la legge del 15 marzo 1997 n. 59 la quale conferiva la delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione ed affermando il principio della generalizzata assegnazione di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, riserva alla competenza statale, fra le altre materie anche quella relativa <alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico ed artistico>.

E all?art. 17 della medesima legge secondo la quale nell?esercizio della delega <il Governo pu? prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni , alle provincie o ai Comuni>.

Su queste due disposizioni si pu? delineare un sistema di riparto di competenze tra Stato ed enti locali fondato sull?alternativa tra tutela e valorizzazione.

La funzione della tutela del bene culturale comprende tutte le prescrizioni, le misure, gli interventi che sono volti a garantire al bene stesso un modo di essere conforme alla natura e alla condizione di soddisfacimento dell?interesse della collettivit? alla sua fruizione integrale.[8]

Se la tutela persegue questa finalit? essa si esprime nel perseguimento di una pluralit? di obbiettivi che possono essere ricondotti a due categorie: la conservazione e alla valorizzazione.

La conservazione tende al mantenimento o al recupero della integrit? del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale sia per vari aspetti attinenti a circostanze incidenti sulla identit? culturale della cosa in s? considerata.

In tema di valorizzazione si inizia a parlare nel d.p.r. del 1975 n. 805 sull?organizzazione del ministero dei Beni culturali e ambientali, cui all?art. 2 si assegna al nuovo organismo il compito di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

La valorizzazione tende all?apprestamento dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilit? di accesso ai beni culturali cos? da agevolare la percezione e l?apprendimento dei valori che a essi inseriscono.

Infine gli obiettivi della valorizzazione possono essere realizzati attraverso apparati e attivit? che incidono su realt? esterne ai beni culturali, si pensi alla realizzazione di una strada di accesso a una area archeologica altrimenti non raggiungibile dai visitatori.

L’art. 148 del d.lg. 112/98 prevede tre definizioni di attivit? pubbliche relative ai beni culturali: la tutela, di cui alla lett. c); la gestione, di cui alla lettera d); la valorizzazione, di cui alla lett. e).[9]

Nella vigente legislazione di settore i termini "tutela", "gestione" e "valorizzazione" dei beni culturali si ritrovano costantemente, ma senza una precisa definizione in quanto si rinvia implicitamente al senso che tali termini assumono nelle problematiche di settore e nelle relative scienze.[10]

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L?art.117 Cost., a seguito della? riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione che ha diviso la materia dei beni culturali in due ulteriori sub-materie che sono la "tutela" e la "valorizzazione", i quali appartengono rispettivamente una alla legislazione esclusiva dello Stato e l’altra alla legislazione concorrente delle regioni.

Di conseguenza, risulta necessariamente divisa anche la potest? regolamentare, che risulta? ai sensi dell?art. 117, comma 6,? della Costituzione, spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva salvo delega alle Regioni ,per cui in ogni? altra materia, di non competenza dello Stato ,per deriva che la valorizzazione, ? attribuita alle regioni.

Il nuovo art. 118 Cost., che fa riferimento? alla ripartizione delle funzioni amministrative, sulla base del principio di sussidiariet?, il comma 3, indica una disposizione specifica circa la "tutela dei beni culturali", si tratta di una materia alla quale si rinvia alla legge statale la disciplina delle "forme di coordinamento" tra lo Stato e le regioni e gli altri enti autonomi territoriali

Il nuovo assetto dato dalla Costituzione alla materia ha reso pressanti, tra le altre, due questioni: a) quella di definire, nel modo pi? sicuro ed affidabile, le nozioni di "tutela" e di "valorizzazione" ed il loro reciproco confine, perch? a tali nozioni ora si accompagnano – come si ? appena visto – regimi giuridici costituzionalmente differenziati per quanto riguarda la titolarit? e l’esercizio delle potest? legislativa, regolamentare ed amministrativa, e b) quella di delineare, sulla scorta dei criteri posti dall’art. 118 Cost., una corretta allocazione delle funzioni amministrative nei due ambiti cos? individuati, con pi? marcata urgenza per quello della valorizzazione.[11]

Il problema circa la definizione delle espressioni "tutela" e "valorizzazione" dei beni culturali ? diventata, oggi, centrale e di grande importanza, perch? ? proprio sulla distinzione tra tali concetti che si basano i criteri di riparto delle attribuzioni, non solo normative (legislative e parallelamente regolamentari), ma anche amministrative, dei diversi livelli istituzionali nella materia dei beni culturali.

Infatti si spera che si giunga ad una definizione precisa di entrambe le espressioni.

In modo tale che le due distinte sfere di competenza siano meglio garantite e stabilizzate, perch? si pongono barriere positive all’espansione ermeneutica della nozione innominata sul quella nominata (o viceversa, nel caso la nozione nominata venga formulata in modo eccessivamente ampio).[12]

Per quanto riguarda il possibile contenuto di tali espressioni e relativamente all’individuazione del criterio distintivo, va precisato che la nozione di valorizzazione dei beni culturali come? materia differente rispetto alla tutela non ? una innovazione introdotta dalla riforma del Titolo V, ma ? gi? presente da qualche tempo nel nostro ordinamento, ad esempio, la prima legge istitutiva del ministero di settore (1974) attribuiva a quest’ultimo il compito di provvedere "alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese[13].

Originariamente non vi era la necessit? di una precisa esplicitazione dei contenuti delle due funzioni, dato che entrambe erano allocate presso il medesimo apparato[14] e non vi era alcuna espressa riserva di competenza per le regioni e gli enti locali, se non per quanto riguardava la gestione dei "musei e biblioteche degli enti locali", [15]materia cui era prevista la legislazione concorrente , ai sensi dell’originaria versione dell’art. 117 Cost.

Era perci? bastevole asserire, che il contenuto delle due potest? ? sufficientemente indicato dai nomi con cui sono individuate.[16]

L?esigenza giuridica di una effettiva distinzione concettuale tra le due funzioni ? emersa? solo in tempi pi? recenti, ai fini dell’attuazione della delega di cui alla capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini I).

Questa, infatti, nel demandare al governo l’attuazione del federalismo amministrativo, inser? tra le funzioni statali di cui non era ammesso il conferimento alle regioni e agli enti locali anche quelle riconducibili alla "tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico" [17].

Ci? impose al legislatore delegato di specificare in modo esatto i contenuti della funzione di tutela, in ossequio al principio informatore della riforma Bassanini, per cui doveva intendersi devoluto alle regioni e agli enti locali tutto quanto non fosse espressamente e tassativamente trattenuto in capo all’amministrazione statale.

Le nozioni di cui al d.lg. 112/1998 , non possono essere trascurate ai fini dell’interpretazione dei concetti di tutela e di valorizzazione che si ritrovano, ora, nel testo della Costituzione.

Infatti risulta necessario fornire una definizione di tutele e valorizzazione in modo tale? da fare una ripartizione? delle potest? legislative o amministrative tra i livelli istituzionali,.

Infatti una definizione normativa dei contenuti e dei confini di tali nozioni rappresenta una necessit? ,rispetto alla stessa determinazione dei princ?pi fondamentali.

Per tale motivo, pi? che al criterio finalistico adoperato nelle definizioni sintetiche di cui all’art. 148 di tale d.lg., non a torto, le censure della dottrina, proprio per l’obiettiva difficolt? di pervenire, a risultati non equivoci , sembra proficuo porre l’accento sul diverso criterio tipologico-contenutistico, impiegato nei successivi articoli del d.lg. stesso (artt. 149, 150 e 152) per l’elencazione analitica dei tipi di compiti e funzioni che rientrano nei distinti ambiti individuati in via sintetica dall’art. 148.[18]

Sulla base dell?analisi e del raffronto tra i compiti di tutela, (ai sensi dell’art. 149 del d.lg. 112/1998), e i compiti di valorizzazione, (ai sensi del successivo art. 152), ? possibile,? fondare il criterio discretivo tra tutela e valorizzazione alla luce del rapporto tra l’interesse pubblico perseguito dalla norma e le situazioni soggettive degli amministrati.

In tal modo, possono dirsi norme di tutela quelle che determinano o prefigurano, in senso lato, effetti limitativi della sfera soggettiva dei destinatari, nel presupposto di un contrasto, quanto meno potenziale, tra il libero svolgimento delle situazioni soggettive degli stessi sui beni culturali e l’interesse pubblico a salvaguardarne il valore culturale o, comunque, a consentire un’esplicazione di tale valore pi? vantaggiosa per la collettivit?.

?Sono, invece, norme di valorizzazione quelle che assecondano ed esplicano il valore culturale dei beni cui si riferiscono, attraverso la soddisfazione di situazioni soggettive di terzi convergenti con detto valore.[19]

Tale prospettiva interpretativa pare, ora, autorevolmente privilegiata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 28 marzo [20]2003.[21]

La Corte Costituzionale con questa sentenza, ha dichiarato infondato un ricorso governativo proposto contro una legge regionale[22] per una presunta violazione di una serie di competenze statali in materia di beni culturali e principalmente per violazione della competenza statale in materia di "tutela" dei beni culturali.[23]

Si tratta della prima sentenza costituzionale che interviene a risolvere un conflitto di competenza tra Stato e regioni fondato sulla scissione operata dall’art. 117 Cost. tra tutela (quale competenza esclusiva statale) e valorizzazione (quale competenza regionale concorrente) dei beni culturali.[24]

La sentenza in oggetto si colloca nell?ambito del dibattito, che si era basato sul tentativo di fondare la ripartizione di competenza tra Stato e regioni attraverso la strada della esplicitazione del contenuto delle nozioni della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, individuando tale sentenza un diverso possibile programma di convivenza.

Il ricorso governativo che ha dato luogo al giudizio di costituzionalit? aveva ad oggetto la legge regionale del Lazio n. 31/2006 ("Tutela e valorizzazione dei locali storici") con cui la regione al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, ambientale e la cui attivit? costituisce testimonianza storico, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri, promuove concorsi con le Soprintendenze per i beni culturali e i comuni, iniziative tese alla individuazione e valorizzazione di tali esercizi e al sostegno delle relative attivit? (art. 1, comma 1).

Per tale scopo la legge prevedeva la formazione di un elenco regionale dei locali "aventi valore storico, artistico e ambientale" la cui compilazione ? affidata ad uffici comunali e regionali, previa intesa con la Soprintendenza sui criteri tecnici da adottare ai fini dell’inserzione nell’elenco, infine vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. [25]

L’inclusione di un immobile in detto elenco comporta la possibilit? di accedere a finanziamenti regionali finalizzati a provvedere alla manutenzione o al restauro dei locali, nonch? degli arredi o strumenti in essi contenuti, oppure a fronteggiare eventuali aumenti del canone di locazione.[26]

Il finanziamento concesso per la manutenzione e il restauro comportava l’imposizione sull’immobile di un "vincolo di destinazione d’uso" da trascriversi nei registri immobiliari, previo assenso del proprietario, se diverso dal beneficiario.

L’Avvocatura dello Stato[27] in merito di tale legge regionale ha mosso una serie di rilievi in particolare, l’invasione della competenza statale in materia di tutela dei beni culturali dedotta da due diverse circostanze: quella per cui la formazione dell’elenco regionale prescinde completamente dai vincoli posti dagli organi dello stato deputati alla tutela di tali beni e quella per cui l’agevolazione per interventi fisici quali il restauro e la manutenzione costituisce un tipico intervento di tutela e non di valorizzazione.

I motivi per cui la Corte Costituzionale? rigetta la questione di illegittimit? costituzionale? ? ricostruibile attraverso tre fasi:

la prima per cui la distinzione tra le funzioni di tutela e di valorizzazione si possono ricavare dalla legislazione attualmente? (artt. 148, 149 e 152 d.lg. 112/1998[28] e d.lg. 490/1999);la seconda fase ? data dal fatto che tali funzioni riguardano i beni culturali quali attualmente definiti dal d.lg. 490/1999;mentre la terza ed ultima fase si basa sul fatto che le stesse funzioni non riguardano "altri beni" cui "a fini di valorizzazione possa essere riconosciuto particolare valore storico o culturale da parte della comunit? regionale o locale, senza che ci? comporti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d.lg. 490/1999 e la conseguente speciale conformazione del loro regime giuridico

La Corte Costituzionale nelle sue conclusioni dichiara che la legge regionale del Lazio,? non ? illegittima poich? ?non pretende di determinare una nuova categoria di "beni culturali ai sensi del d.lg. 490/1999".?[29]

Infatti prevede semplicemente una disciplina per la salvaguardia degli <esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno un valore storico , artistico , ambientale e la cui attivit? costituisce testimonianza storica , culturale tradizionale , anche con riferimento ai vecchi mestieri.>.

La Corte costituzionale specifica che la nozione di <locali storici> degli immobili non produce alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999.[30]

Vi sono due aspetti? della motivazione? della sentenza che bisogna evidenziare.

Il primo ? di tipo metodologico.

Con questa sentenza, infatti, la Corte Costituzionale mostra di non ritenere utilmente percorribile, ai fini della soluzione dei conflitti di competenze tra diversi livelli di governo territoriale, il metodo di stabilire di volta in volta se i concreti interventi posti in essere sul bene, o comunque quelli previsti o possibili, rientrino in una delle definizioni normative attualmente vigenti.

La richiesta dell’Avvocatura di dichiarare compresi nella tutela anzich? nella valorizzazione il restauro e la manutenzione ?, cos? caduta nel vuoto, probabilmente perch? la Corte l’ha ritenuta portatrice di una modalit? di affronto del problema che va in qualche misura superata.[31]

Anche prima dell’entrata in vigore del d.lg. 112/1998, infatti, si erano palesate le difficolt? intrinseche ai tentativi di perimetrazione della tutela sui beni culturali rispetto ad altre competenze regionali quali l’edilizia, la tutela del paesaggio, l’urbanistica.

L’impossibilit? di uscire dal vicolo cieco delle possibili sovrapposizioni tra competenze statali e regionali aveva spesso indotto la Corte "a rincorrere affannosamente il principio della leale collaborazione al fine di dare luce alle molte zone d’ombra provocate

dalla latitanza del legislatore" [32]che non aveva provveduto a definire le competenze regionali .

L’adozione del d.lg. 112/1998 non ? riuscito a risolvere i conflitti, a causa della definizione di tutela che va inevitabilmente a collocarsi in qualunque altro ambito come la gestione, il restauro, la conservazione e? la valorizzazione.

La Corte sembra prendere atto di tali difficolt? e, questo ? il secondo profilo, pare abbandonare la strada dell’individuazione del tipo di intervento per focalizzare l’attenzione sul bene oggetto di intervento.

La distinzione, solo immaginata nella sentenza, vede da un lato i "beni culturali" individuati ai sensi del d.lg. 490/99 per i quali rimane in qualche misura prevalente l’ambito della tutela, e dall’altro "altri beni" che possono rivestire interesse storico o culturale per la comunit? regionale o locale.[33]

Questi ultimi beni, in forza della competenza legislativa concorrente sulla valorizzazione e, naturalmente solo con riguardo agli aspetti relativi la stessa valorizzazione, possono essere assoggettati a particolari discipline legislative regionali.

La sentenza n.94 ,in conclusione,? propone di sdrammatizzare il conflitto tutela/valorizzazione spostando il fulcro del problema dal tipo di intervento al bene-oggetto dello stesso attraverso la riproposizione della tesi di bene culturale quale definizione aperta.

Si tratta di una proposta non innovativa, mentre invece, la proposta di farne il criterio di convivenza delle competenze statali e regionali cos? come queste sono oggi confermate nell’art. 117 Cost. scontando in anticipo che la sua applicazione potrebbe comportare reciproci sconfinamenti: della tutela sulla valorizzazione quando oggetto di disciplina ? il "bene culturale" ai sensi del d.lg. 490/1999 e della valorizzazione sulla tutela quando si tratti di "altro bene" di interesse per la comunit? regionale o locale.

La conferma ? nella stessa legge regionale del Lazio che include gli interventi di restauro tra le attivit? di valorizzazione dei locali storici.

Per quanto riguarda il concetto di "gestione", anche se indicato come una funzione separata dall’azione pubblica nel campo dei beni culturali in base all’art. 148, lett. d) del d.lg. 112/1998,l?attivit? di gestione dei beni culturali deve essere ricondotta, ai fini dell’applicazione della riforma costituzionale, nell’ambito della "valorizzazione".

A tale conclusione si giunge confutando le altre due soluzioni astrattamente prospettabili: vale a dire a) la considerazione della "gestione" dei beni culturali come sub-materia autonoma rispetto a quelle nominate dalla riforma costituzionale ovvero b) la riconduzione della "gestione" all’altra sub-materia ,cio? alla "tutela".[34]

La prima delle due soluzioni porterebbe a considerare la gestione dei beni culturali, come materia rimessa alla potest? legislativa generale-residuale delle regioni poich? non ? citata nei commi 2 e 3 dell’art. 117 Cost. che riguardano la potest? legislativa esclusiva dello Stato in base al successivo comma 4 del medesimo articolo.

Questa tesi che ? stata prospettata dalla dottrina[35] , per? ? stato disatteso dal parere definitivo del Consiglio di Stato n.1794/2002 , dove evidenzia la scarsa autonomia concettuale della nozione ?gestione? dei beni culturali , per cui non permetteva di considerarli come una sfera autonoma.

Si ? scritto, ad esempio, che anche nei settori diversi dalla tutela dei beni culturali vi sono comunque "esigenze di unitariet? o di cittadinanza sociale da salvaguardare", sicch? l’attribuzione di potest? esclusiva alle regioni sul punto non parrebbe giustificata, e si osservato che il meccanismo per ottenere, da parte delle regioni, esclusivit? di competenza in queste materie ? solo quello prefigurato dall’art. 116, ultimo comma, Cost. [36]; ancora, si ? rilevato che, se si dovesse ritenere lo Stato abilitato a dettare princ?pi fondamentali in materia di valorizzazione, ma non di gestione, ci? condurrebbe ad esiti di ?dubbio fondamento concettuale[37] .[38]

Inoltre le stesse regioni che, con i loro ricorsi alla Corte costituzionale a difesa della propria sfera di competenza, hanno configurato la funzione della gestione dei beni culturali come una materia di legislazione concorrente, infatti i ricorsi, contestano le norme di legge statale ,perch? non si limiterebbero, a dettare i princ?pi fondamentali della materia stessa, ma ad invadere una competenza delle Regioni in tale materia.

Infine l’art. 117, comma 3, Cost. fa rientrare tra le materie di competenza legislativa concorrente, la "promozione e organizzazione di attivit? culturali": anche da questo punto di vista sembra difficile ritenere che, mentre risulta testualmente assoggettata ai princ?pi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato l’organizzazione di attivit? che potrebbero avere un carattere anche estemporaneo (uno spettacolo, un concerto), non lo sia, invece, la gestione dei beni culturali, che rappresenta un’attivit? senz’altro contrassegnata dai caratteri della stabilit? e permanenza, con un impatto ben pi? significativo sull’assetto organizzativo dell’amministrazione di quanto possa averlo una singola manifestazione culturale.

La tesi interpretativa, cio? quella di ricondurre la gestione all’ambito della tutela , ? stata sostenuta dal ministero dei beni culturali, in particolare, con riguardo ai beni culturali in consegna al medesimo, nel procedimento che ha dato luogo al suindicato parere n. 1794/2002.

La tesi ministeriale aveva lo scopo di dare fondamento alla potest? regolamentare statale; ci? al fine di superare il vaglio preventivo del Consiglio di Stato[39] su uno schema di regolamento predisposto dal ministero per disciplinarne la partecipazione a societ? per la gestione di beni culturali [40].

Secondo questa? tesi, la gestione dei beni culturali sarebbe da ricondurre alla tutela, nella parte per cui, si perseguono le finalit? di tutela dei beni gestiti.

In realt?, la gestione, cos? intesa, si identifica, con l’attivit? di amministrazione materiale dei beni culturali, la quale include ogni decisione che ne concerne l’uso, la manutenzione o il restauro nonch? la costituzione di diritti di terzi e cos? via: insomma, l’insieme delle facolt? di godimento comprese nel diritto di propriet?, pubblica o privata che sia .[41]

La gestione dei beni culturali non costituisce un’attivit? di tutela, ma il suo esercizio ? subordinato dalla sussistenza della funzione pubblica di tutela cio? finalizzate a garantire l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale.

La differenza tra gestione e tutela ? evidente per i beni culturali appartenenti a soggetti diversi dal ministero, per i quali la gestione spetta ai soggetti stessi, in quanto hanno la disponibilit? dei beni, mentre la titolarit? dei poteri di tutela ? riservata al ministero.

Invece per i beni che appartengono al ministero, i due aspetti, si confondono, perch? il ministero ?, contemporaneamente, sia il soggetto gestore del bene sia il soggetto tenuto a garantirne il soddisfacimento delle esigenze di tutela, in quanto titolare della relativa pubblica.

Sicuramente, la gestione dei beni culturali da parte del ministero, per le capacit? tecniche e la vocazione istituzionale di tale apparato, ? da presumere rispettosa in re ipsa delle esigenze della tutela.

Tale attivit? di gestione non sembra, per?, concettualmente appartenere, all’area della tutela in senso stretto.

Anche con riguardo alla gestione, svolta dallo stesso ministero, dei beni culturali che esso ha in consegna, la tutela rappresenta , un prius logico, nel senso che tale gestione non pu? comunque svolgersi in contrasto con le necessit? inderogabili della tutela.[42]

Per cui il ministero non pu? compiere gli atti di gestione dei beni senza aver preventivamente valutato, la compatibilit? di tali atti con le esigenze della tutela, poich? il ministero ? istituzionalmente responsabile.

Ci? dimostra che l’attivit? di gestione dei beni culturali svolta dal ministero con riguardo ai beni che esso ha in consegna non ? riconducibile all’ambito materiale della "tutela".

In tale ambito sembra appartenere, l?attivit? della gestione, cio? che deve essere soggetta alla preventiva valutazione del rispetto delle esigenze della tutela; valutazione che il ministero necessariamente compie in ogni caso, ma che non risulta esplicitata in atti formali ed autonomi, in quanto sottintesa al conseguente atto di gestione.

Il parere del Consiglio di Stato[43] conclude che dal punto di vista dell’esercizio della funzione di tutela, all’affidamento a terzi della gestione dei beni culturali in consegna al ministero; detto affidamento a soggetti distinti dal ministero fa, difatti, riemergere in modo pieno e formale , nella sua alterit? concettuale e giuridica rispetto all’attivit? di gestione , la potest? di tutela spettante al ministero, alla quale gli atti di gestione compiuti dal terzo non potrebbero in alcun modo dirsi sottratti.

Se la gestione dei beni culturali da parte del ministero non ha come scopo la loro tutela, ma deve avere luogo nel rispetto delle esigenze della loro tutela, pare lecito e ragionevole concludere che tale gestione appartiene, concettualmente, all’ambito materiale della "valorizzazione", essendo a ci? strumentalmente finalizzata.[44]

Infatti, a differenza dei beni culturali di propriet? privata, per i quali non sussiste, in capo ai relativi proprietari, alcun obbligo normativamente imposto di gestione finalizzata alla valorizzazione, la propriet? pubblica dei beni culturali e, dunque, la loro gestione, in tanto si giustificano, in quanto dei beni stessi sia assicurata la valorizzazione, facendone strumenti di promozione dello sviluppo culturale.

Lo stesso art. 9? della Costituzione, in base al quale la tutela del patrimonio storico e artistico, che il comma 2 pone quale compito fondamentale della Repubblica il quale deve rappresentare uno strumento per promuovere lo sviluppo culturale della popolazione, che ? un compito della Repubblica ai sensi del comma 1 [45].

Nell?ambito della sfera statale, tale obbligo di valorizzazione sussiste per i beni culturali di cui dispone il ministero[46] il quale risulta la loro destinazione istituzionale alla valorizzazione .

Per cui per ?i beni in questione ? l’intera gestione, ossia l’insieme degli atti di amministrazione, a dover essere istituzionalmente orientata alla valorizzazione, purch? in modo concretamente compatibile con le esigenze della loro tutela.

Sembra perci? confermato che la gestione, avendo come proprio scopo la valorizzazione, rientra in tale ambito materiale, mentre il rispetto delle esigenze della tutela rappresenta una condizione prioritaria posta al perseguimento, attraverso la gestione delle finalit? della valorizzazione.[47]

Attualmente i concetti di tutela e valorizzazione sono disciplinati dal nuovo Codice dei Beni culturali del 1? marzo 2004 che va ad? sostituire il T.U. in materia dei beni culturali ed ambientali (d.lgs. 490/1999).Nell?attuale codice la tutela del patrimonio culturale ? disciplinata dall?art.3.Precedentemente la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e neppure il successivo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fornivano una? definizione di tutela.

Dalle disposizioni di entrambe risultava , come in dottrina[48] non si era mancato di sottolineare il chiaro atteggiarsi della tutela come tutela conservativa, ossia la sua finalizzazione alla salvaguardia .

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aveva fornito tale nozione, sia pure in un’ottica di riparto delle competenze fra stato e autonomie territoriali, ricomprendendo nella tutela "ogni attivit? diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali" (art. 148, comma 1, lett. c)), nozione questa frutto di una "lettura estremamente ampia della tutela[49]" .

Nella bozza di Codice oggetto della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003 veniva detto che la tutela "concerne la disciplina delle attivit? e le funzioni dirette a garantire l’individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, nonch? a conformare e regolare i diritti ed i comportamenti ad esso inerenti".

Nel testo definitivo dell’art. 3[50] , la formulazione subisce delle modifiche, in quanto per? tutela "consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivit? dirette, sulla base di un’adeguata attivit? conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione ".

Inoltre si afferma che "l’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio culturale?.

Le due stesure dell’art. 3 segnano un dato di novit? non indifferente rispetto alla dizione dell’art. 148, comma 1, lett. c), del d.lg. 112/1998.

?Non deve invero trarre in inganno il comune richiamo al riconoscere/individuare, conservare e proteggere: nell’art. 148 "ogni attivit?" rivolta a tali obiettivi costituiva tutela, nell’art. 3 solo "l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attivit?" a tali fini dirette.

Il mutamento ? di rilievo perch? con i termini "funzioni" e "disciplina" si rinvia necessariamente ad un momento normativo in cui la disciplina ? dettata e le funzioni vengono definite, ossia si postula un concetto di tutela non perimetrato dal mero collegamento a fini generali ,ma definito e precisato, sia pure in rapporto a detti fini, dal legislatore. In buona sostanza emerge un concetto di tutela – al pari di quello di bene culturale – "normativo" e perci? tipizzato.[51]

Per cui? la tutela non ? pi? ogni attivit? diretta a conservare e proteggere il bene culturale, ma il legislatore, ha ritenuto di disciplinare, l?attivit?? affidandone la cura alla P.A.

Le finalit? della tutela rappresentano l’individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali.

Il patrimonio culturale, infine, va considerato in base a quanto previsto dall’art. 2,? cio? costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici.

La tipizzazione della tutela, che deriva dalla normativizzazione della funzione, consente di spiegare perch? non ogni attivit? astrattamente rivolta ad una delle finalit? che connotano la tutela rientri nel suo ambito.

Infatti ad esempio. la conservazione, ? una delle finalit? della tutela ex art. 3, comma 1, ? al tempo stesso considerata, come la fruizione e la valorizzazione, attivit? che deve essere svolta "in conformit? alla normativa di tutela" e quindi, al pari delle altre due, .

L’apparente anomalia si scioglie ove si consideri che ci? che dell’attivit? di conservazione non ? normativizzato come tutela, risulta estraneo alla disciplina e all’esercizio della funzione, ma incontra un limite nell’assetto della tutela, in particolare per quei profili ispirati da finalit? di conservazione.

La tipizzazione della tutela consente, infine, di ritenere ampliata la sfera della valorizzazione.

Ci? non perch? quanto non appartiene alla tutela debba necessariamente rientrare nella valorizzazione.

Tale tesi, che sicuramente ha acquistato peso nella nuova normativa, andrebbe per? verificata alla luce degli artt. 6 e 111 del Codice, che sembrano tipizzare anche questa funzione, e saggiata alla luce di una complessiva riconsiderazione della disciplina dei beni culturali.

Il fatto ?, comunque, che tra le finalit? richiamate per definire le attivit? e funzioni di valorizzazione sono indicate alcune che toccano o sono connesse a finalit? della tutela .[52]

Attualmente con il nuovo Codice dei beni culturali , in particolare agli articoli 3 e 6 , in cui si definiscono i concetti di ?tutela? e di ?valorizzazione?, ?in parte ricollegandosi all?art.148 del d.lgs. 112/1998[53] alla lett. c ? e ), in parte superandole, cos? da far rientrare nella tutela il complesso delle attivit? e delle funzioni dirette a garantire l’individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, nonch? a regolare e a conformare i diritti e i comportamenti ad esso inerenti: identificando in breve nella tutela non solo tutto ci? che ? regolazione e amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche ci? che ? intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi .

Al contrario, l’art. 6 fa rientrare nella valorizzazione il complesso delle attivit? di intervento integrativo e migliorativo ulteriore finalizzate alla fruizione pubblica dei beni: conferendo quindi alla valorizzazione una posizione complementare se non ancillare rispetto alle funzioni di tutela, talch? l’art. 6, comma 2, prevede che la valorizzazione possa avvenire solo in forme compatibili con la tutela e comunque tali da non pregiudicare le esigenze della stessa.?[54]

Sulla base di questa ripartizione,? viene meno? la tripartizione indicata dall’art. 148 del d.lg. 112/1998 in cui faceva riferimento alla tutela, valorizzazione e gestione.

Infine il Codice dei beni culturali da un lato, le funzioni di tutela sono disciplinate sulla base del presupposto della competenza legislativa esclusiva dello stato in base all?articolo 4 del Codice e, dall’altra parte, i principi fondamentali che bisogna osservare nella disciplina legislativa della valorizzazione da parte delle regioni in quanto oggetto di competenza legislativa concorrente.

La nozione di ?valorizzazione? invece ? disciplinata dall?art.6 del Codice dei beni culturali.

Questa disposizione pu? essere definita come una norma "nuova"[55] rispetto al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il quale non riproduceva le scelte del d.lg. 112/1998, ma si limitava ad operare un unico riferimento testuale alla valorizzazione nell’intitolazione del Capo VI, dove compariva unitamente al godimento pubblico, e nell?art. 97, in un contesto normativo dedicato alla espropriazione, la fruizione ed l?uso individuale dei beni, rendendo cos? difficile individuarne le connessioni con la valorizzazione definita dal decreto legislativo del 1998 [56].

Il T.U.? all? art. 104, si limitava a rinviare non alla valorizzazione, con il significato che veniva attribuito dall’art. 148 del d.lg. 112/1998, ma ad uno dei contenuti che la qualificavano in base all’art. 152 del d.lgs 112,? cio? relativo alla fruizione dei beni culturali, disciplinando, peraltro, come, dal punto di vista li organizzativo e procedimentale, dovessero essere effettuati gli interventi da parte dei diversi livelli di governo .

A differenza del T.U., il cui intero impianto esistevano numerose distanze dai principi delle riforme amministrative e del settore gi? avviate dal legislatore ordinario, tanto che neppure veniva recuperata l’individuazione delle funzioni/attivit? in materia di beni culturali operata con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e con il d.lg. 112/1998 , il Codice dei beni culturali non poteva trascurare l’esigenza di collocarsi nell?ambito di quei provvedimenti? hanno dato inizio al cosiddetto ?federalismo amministrativo?[57].

L?adozione del Codice dei beni culturali, infatti, nasce dalla necessit?, di cui si ? resa interprete la legge delega 6 luglio 2002, n. 137, con il suo art. 10, di adeguare la disciplina in materia di beni culturali ed ambientali alla riforma costituzionale dell’ottobre 2001.[58]

Inoltre la scelta del codice di non definire altre attivit? ,diverse dalla tutela e valorizzazione evitando qualsiasi riferimento alla gestione [59]dei beni culturali, ha la finalit? di eliminare ogni difficolt? che possono crearsi per una chiara definizione della valorizzazione distinguendola dalla gestione.

Questa scelta secondo Barbati[60] di non citare l?espressione della gestione ,come era previsto dall?art.148 lett.d) del d.lgs 112/1998, nel codice e anche nella Costituzione , sia stata attratta o ?quasi diluita? nel concetto di valorizzazione .

Ma tale scelta pu? essere motivata anche dalla difficolt? di collocazione dell?attivit? di gestione, in seguito della entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione.

L?articolo 6[61] al primo comma , definisce le attivit? di valorizzazione che,? lo stato, per i propri beni , e le regioni , per? gli altri beni sono tenuti a svolgere , in quanto si tratta di una norma che si ricollegava agli artt.111,113,120 , in cui anche i soggetti privati sono tenuti a svolgere.

Al secondo comma[62] della norma invece ribadisce? la subordinazione della valorizzazione alle esigenze prioritarie della tutela , il quale rappresenta un parametro e un limite che determina l?estensione e le modalit? degli altri interventi in materia di beni culturali.

Il terzo comma[63] invece si limita a recepire e a declinare quel principio di sussidiariet? orizzontale previsto dall?art. 118 4?comma della Cost., come criterio per l?esercizio delle attivit? d?interesse generale.[64]

Il codice dei? Beni culturali, ha voluto mitigare quella separazione tra tutela e valorizzazione che in prossimit? della riforma costituzionale poteva creare difficolt?, fornendo una interpretazione dell?art.117, 3?comma Cost., con cui ne riduce il potenziale significato, quanto al ruolo spettante alle Regioni[65] in materia di valorizzazione. [66]

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Marzocca Ruggero? La distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del titolo V parte II della costituzione? in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo https://www.diritto.it , ISSN 1127-8579, Novembre 2005

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[1] Sui concetti di tutela e valorizzazione ; Vedi in proposito ALIBRANDI-FERRI, I beni culturali e ambientali Giuffr? Milano 1995? pag.417 ; STELLA ,RICHETER, SCOTTI, Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione, in I beni e le attivit? culturali a cura di CATELANI e CATTANEO, CEDAM 2002 pag.497 ; TAMIAZZO, La legislazione dei beni culturali e ambientali Giuffr? 2000 pag. 2 ss., CASINI, La valorizzazione dei beni culturali in Rivista trimestrale di diritto pubblico 2001 pag.651.

[2] L?art.117 comma 3? della Costituzione? riconosce alle Regioni una competenza legislativa concorrente nelle materie quali il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali etc.(articolo sostituito dall?art.3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3).

[3] ALIBRANDI , Valorizzazione e tutela dei beni culturali: ruolo dello Stato, in Foro amministrativo 1998 pag. 1635.

[4] SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione , in Rivista giuridica dell?edilizia 1967 pt. II pag.74.

[5] Questo orientamento risulta la sintesi dei lavori di un Convegno dal tema <Il completamento dell?ordinamento regionale per il rinnovamento e la riforma delle istituzioni> tenutosi a Milano il 28 e 29 gennaio 1977.> A conclusione di questo convegno fu approvato un documento sui beni culturali.

[6] Sentenza della Corte Costituzionale n. 358-359 del 1985 , in Consiglio di Stato 1985 pt.II pag. 1750

[7] Sentenza della Corte Costituzionale n. 151-153 del 1986 , in Giurisprudenza Costituzionale 1985 pt.I pag. 2505

[8] ROLLA , Beni culturali e funzione sociale, in Le regioni 1987 fasc. 1-2, pag. 54-55.

[9]PELILLO, I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale : definizioni ,poteri , disciplina, in Aedon n.2/1998.

[10] AINIS, Il decentramento possibile, in Aedon n.1/1998.

[11] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.

[12] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.

[13] Art. 2 d.l. 14 dicembre 1974 n. 657, convertito il legge 29 gennaio 1975 n. 5. (legge istitutiva del Ministero dei beni culturali).

[14] Il ministero dei Beni culturali

[15]Si fa riferimento all?art.17 comma 131 l.15 maggio 1997 n.127 secondo la quale nell?esercizio della delega? <il Governo pu? prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle provincie o ai Comuni.>.

[16] GIANNINI , I beni culturali , in? Rivista trimestrale di diritto pubblico? 1975 , pag. 36.

[17] Art. 1 comma 3 lett. D) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge ? Bassanini).

[18] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.

[19] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.pag.17.

[20] Sentenza della Corte Costituzionale 28 marzo 2003 n. 94 in Gazzetta ufficiale ,1?serie speciale , 2 aprile 2003 n.13.

[21] POGGI, Verso una definizione di ?bene culturale? ? , in Aedon n.1 /2003.

[22] Legge regionale Lazio 6 dicembre 2001 n.31

[23]La corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimit? costituzionale riguardante gli artt.1-2-3-4-6 comma 1-7-9 della Regione Lazio n.31 del 2001 in riferimento agli art.81-117 2? comma lett. g),l),s) e comma 3? , art.118.

[24]? NOTA DI BENINI , alla sentenza della Corte Costituzionale 28 marzo 2003 n. 94 ,in Foro Italiano 2003 fasc. 5 (maggio) pag. 1308.

[25] Art.2 2?comma e 3? comma della legge regionale.

[26] BENINI, Nota alla sentenza n.94 del 2003 in Foro Italiano fasc.5 (maggio) 2003, pag.1308.

[27] Avvocatura dello Stato : Avv. Favara.

[28] L?art.148 ? riferito alle definizioni di tutela e valorizzazione; l?art.149 ? dedicato alla tutela; e l?art.152 ? dedicato alla valorizzazione.

[29]? NOTA DI BENINI , alla sentenza della Corte Costituzionale 28 marzo 2003 n. 94 ,in Foro Italiano 2003 fasc. 5 (maggio) pag. 1312.

[30] FOA?, La legge regionale sulla tutela dei locali storici ? legittima perch? non riguarda i beni culturali ma i beni a rilevanza culturale, La corte costituzionale <sorvola> sulla distinzione tra tutela e valorizzazione, in Le regioni n.6 /2003 pag.1236.

[31] POGGI, Verso una definizione di ?bene culturale? ? , in Aedon n.1 /2003.

[32]PELILLO , I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale : definizioni , poteri, disciplina , in Aedon n. 2/1998.

[33] POGGI, Verso una definizione di ?bene culturale? ? , in Aedon n.1 /2003.

[34] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.pag.11.

[35] Vedi in proposito, SCIULLO, Beni culturali e riforma costituzionale , in Aedon 1/2001,pag.6 dove riconosce che ?la nuova mappa delle competenze legislative che deriva dal nuovo art. 117 appare del tutto inadeguata", ritiene comunque di dover concludere nel senso che la disciplina concernente la gestione dei beni culturali "risulta assegnata alla potest? "piena" delle regioni".

[36] POGGI , Dopo la revisione costituzionale : i beni culturali e gli scogli del ?decentramento possibile? , in Aedon n. 1/2002,.pag.5

[37] Vedi in proposito, i ricorsi presentati contro l?art.33 della l.n.448/2001 proposti dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in Aedon 1/2002, il ricorso della Regione Toscana in Aedon 2/2002, e NARDELLA, L?art.33 della finanziaria 2002 davanti alla Corte Costituzionale, in Aedon 1/2002.

[38] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.

[39] La versione originaria dello schema di regolamento , poi parzialmente modificato in seguito al primo parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 1?luglio 2002 ? pubblicato in Aedon 2/2002. Anche le modifiche allo schema del regolamento non hanno consentito di superare il vaglio del Consiglio di Stato.

[40] Vedi in proposito ,ROCCO, Le societ? di gestione dei beni culturali, in Aedon n. 3/2001.

[41] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.

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[42] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003, pag.14.

[43] Consiglio di Stato sez. Consultiva per gli atti normativi, parere n. 1794 Adunanza generale del 26 agosto 2002 in Aedon 2/2002?;il quale ha ad oggetto lo schema del d.m. recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a societ? da parte del Ministero per i beni e le attivit? culturali a norma dell’articolo 10 del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni.

[44] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.pag.15

[45] Vedi in proposito SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione , in Rivista giuridica dell?edilizia 1967 pt.II pag. 70.; VOLPE , Tutela del patrimonio storico-artistico nelle problematiche della definizione delle materie regionali, in Rivista Trimestrale di diritto pubblico1971 pag. 375.

[46]? I beni che sono nella disponibilit? del Ministero sono :musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche, siti monumentali.

[47] AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra ?tutela? e ?valorizzazione? dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003.

[48] FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, in Digesto Discipline pubblicistiche 1987 ,Vol.II pag.233.

[49] PITRUZZELLA, art. 149 ,in Lo stato autonomista , Il Mulino 1998 pag.499.

[50] Come risultante dal parere della Conferenza unificata del 10 dicembre 2003

[51] SCIULLO, La tutela del patrimonio culturale, in Aedon 1/2004.

[52] SCIULLO, La tutela del patrimonio culturale, in Aedon 1/2004.

[53]Ora abrogato dall?art.184 del Codice.

[54] PASTORI, Le funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale, in Aedon 1/2004.

[55] BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale, in Aedon 1/2004.

[56]SCIULLO, Le funzioni, in Il diritto dei beni culturali, a cura di? BARBATI, CAMMELLI, SCIULLO, Il Mulino 2003 pag.58.

[57] Si fa riferimento alla Riforma del Titolo V con l?approvazione della legge costituzionale n.3/2001.

[58] BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale, in Aedon 1/2004.

[59] Infatti il riferimento alla ?gestione? si ha solo nella locuzione ?forme di gestione? che da il titolo all?art.115 del Codice dei Beni culturali.

[60] BARBATI, L?attivit? di valorizzazione , in Aedon 1/2004.

[61] L?articolo 6 afferma al 1? comma ? La valorizzazione consiste nell?esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivit? dirette a promuovere lo conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso .Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.?

[62] L?art.6, secondo comma afferma : ?la valorizzazione ? attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze?.

[63]L?art.6, terzo comma afferma: ? La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.?

[64] BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale in Aedon 1/2004.pag.35.

[65] Il ruolo delle regioni in materia di valorizzazione ? disciplinato dall?art.112 2?comma, del Codice con cui afferma che la legislazione regionale ?disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilit? sulla base della normativa vigente?.

Vedi in proposito, BARBATI, Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, in Aedon 1/2004.

[66] BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale in Aedon 1/2004.

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Marzocca Ruggiero

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