La disposizione del bando, avente una formulazione inequivoca, richiede per la partecipazione alla gara in questione che l’esperienza della ditta concorrente sia dimostrata dallo svolgimento di almeno un servizio di rilevanza tale da raggiungere il valore

Lazzini Sonia 29/09/11
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In presenza di una chiara ed esplicita disposizione del bando non può avere considerazione il principio del “favor partecipationis”, applicabile per la soluzione di dubbi interpretativi (cfr. Cons. St., sez. V, 7/11/2008, n. 5547);

rientra nella discrezionalità della stazione appaltante calibrare i requisiti di capacità richiesti per la partecipazione alla gara, fatto salvo il sindacato di legittimità nel caso di manifesta illogicità, ingiustizia o sproporzione delle clausole del bando;

si palesa immune da vizi della specie che l’esperienza dei candidati sia dimostrata dallo svolgimento di almeno un servizio di una determinata consistenza minima rilevante, piuttosto che dal cumulo di una pluralità di rapporti di ammontare inferiore;

il consolidamento del provvedimento di esclusione esclude la rilevanza di contestazioni, mosse con i motivi aggiunti, con riferimento ad una ditta estranea al presente giudizio;

vanno conseguentemente del pari disattese le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente;

Considerato che l’infondatezza delle censure dedotte dalla società ricorrente principale comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, con il quale si allega la sussistenza di ulteriori motivi di esclusione dalla gara non rilevati dalla stazione appaltante.

Sentenza collegata

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