La dispensa dalla collazione

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La collazione è un istituto per mezzo del quale sono riuniti nell’asse ereditario i beni donati dal de cuius in vita agli eredi legittimi, o il loro valore in denaro, prima della divisione tra i coeredi allo scopo di consentire la massima par condicio tra questi  (“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744 c.c.] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”[…]) e la dispensa dalla collazione è un negozio con cui il de cuius può esonerare dalla collazione da questi uno o più eredi per i beni donati in vita.

La dispensa è prevista nell’articolo 737 c.c. comma 2 ([…]“La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556 c.c.]”) e può essere sia espressa sia tacita e non può operare oltre il limite della quota di riserva. Essa è un negozio unilaterale mortis causa destinato a realizzare la volontà del de cuius dopo il suo decesso.

Si legga anche:”Collazione e donazione di modico valore: il no della Corte di Cassazione ad un’interpretazione estensiva dell’art.738 c.c.”

Natura della dispensa dalla collazione

Alla dispensa dalla collazione consegue chiaramente un rafforzamento dell’attribuzione patrimoniale disposta a favore del donatario dal donante, ma non deve essere valicato il limite della quota di riserva spettante ai legittimari.

Secondo i giuristi “la perfetta razionalità logica e giuridica della dispensa discende nella maniera più evidente dalla natura dispositiva delle norme che dispongono la collazione”.1 In breve, la dispensa trova la sua giustificazione dalla stessa collazione.

Per la giurisprudenza e per la dottrina maggioritaria, la dispensa costituisce una liberalità supplementare rispetto alla donazione principale cui si riferisce.2 La dottrina minoritaria sostiene il carattere meramente rafforzativo di quest’ultima, nega, cioè, l’autonomia della dispensa rispetto alla liberalità principale.3

La dottrina più recente afferma che la collazione sia negozio giuridico autonomo, nonostante sia legato alla donazione. Anche se strutturalmente inter vivos (come la donazione), funzionalmente è mortis causa perché destinato a disciplinare la successione del donante. In favore di questa tesi, è stato sottolineato come la dispensa alla collazione possa essere contenuta in un testamento, inoltre può essere sia contestuale sia successiva alla donazione4.

Forme e modi della dispensa espressa

La dispensa deve essere, ovviamente, effettuata dal de cuius. La dispensa espressa può essere stabilita per donazione o per testamento e questa sarà revocabile unilateralmente in un secondo momento solo nel secondo caso (nel primo occorre un contratto modificativo o integrativo della donazione). Come chiarito dalla giurisprudenza, la dispensa può essere disposta anche con un qualsiasi atto inter vivos che abbia la forma della donazione5. La dispensa contenuta nel testamento sarà sottoposta a un rigido formalismo da parte del legislatore; nel caso sia contenuta in una donazione, i giuristi che sostengono l’autonomia della dispensa consentiranno la libertà della forma, coloro che la negano affermeranno la necessità di un atto pubblico per “conformarsi” alla donazione. Riguardo alla forma della dispensa contenuta nella donazione indiretta, gli interpreti sono comunemente concordi nel ritenere che la dispensa contestuale sia valida purché espressa nelle forme richieste per la liberalità indiretta alla quale si accompagna. Sarebbe così permessa anche la forma orale.

La dispensa tacita

La dispensa tacita deve emergere chiaramente dal contesto della donazione o del testamento e non in modo ambiguo. L’istituto difende la volontà del de cuius, quindi è su questa volontà, implicita o esplicita, che si indaga.

Prendiamo in esame una dispensa tacita desumibile da una donazione del de cuius a due coeredi dissimulata. Il de cuius acquista un bene immobile, poi donato ai coeredi; è stata simulata una finta donazione agli eredi stessi di un locale commerciale dal primo proprietario. Successivamente il de cuius muore e insorge una lite tra i due donatari e un terzo coerede per stabilire se vi è o meno una dispensa dalla collazione. La quota di riserva non viene intaccata. La volontà del de cuius è deducibile dal risultato raggiunto in fine: la proprietà dell’immobile attribuita immediatamente ai due coeredi. Vi è una lecita dispensa tacita che non va a intaccare la quota di legittima del coerede rimasto e che può essere inequivocabilmente dedotta non solo dalla simulazione ma anche dal contesto.

Secondo la sentenza n. 3045 della Cassazione del 13 settembre 1975, nel caso di una donazione al coerede che simula una vendita, la simulazione di una donazione non è sufficiente ed è necessario lo scopo ultimo della vendita di porre la donazione al riparo dalla collazione. Nello stesso senso si esprime la  Cassazione il 17 marzo 1955.

Si denota, quindi, che in casi simili al nostro è possibile per il de cuius dispensare tacitamente il bene donato dalla collazione, purché sia rispettato, come in questo caso, la quota di legittima.

La Cassazione, tra l’altro, afferma testualmente: “Per stabilire se la dissimulazione di una donazione importi o non dispensa implicita dall’obbligo della collazione, occorre accertare se la simulazione sia stata posta in essere al fine esclusivo di porre la donazione al riparo dalla collazione, perchè solo in tal caso può essere operativa la dispensa prevista dell’art. 737 c.c.”6.

Il comportamento del de cuius deve tendere quindi a un fine unico, desumibile e inequivocabile. Questi criteri sono rispettati nel nostro esempio, poiché vi è stata la simulazione di una donazione, che non poteva avere altro scopo se non quello di permettere la dispensa dalla collazione in favore di due coeredi. Questi dovevano, nella visione del de cuius, essere prontamente proprietari e possessori di un locale commerciale.

Il caso in esame soddisfa anche i requisiti più rigidi richiesti dalla giurisprudenza qui esaminata: la simulazione è stata effettuata allo scopo di far entrare i due coeredi immediatamente e definitivamente in possesso del bene e l’operazione si è svolta nel rispetto della quota di legittima, agendo solo nella quota disponibile.

La dispensa e l’azione di riduzione

Secondo una dottrina, la dispensa sottrarrebbe dal rapporto collatizio la liberalità del de cuis, la successione e la divisione si svolgerebbero senza tenerla in considerazione, come se non fosse mai avvenuta. Si dovrebbe considerare il bene oggetto dell’atto liberale definitamente uscito dal patrimonio del de cuius per una qualunque causa non liberale. Essendo il limite intangibile costituito dalla quota di riserva degli altri legittimari, il donatario potrebbe ritenere la donazione fino alla quota di riserva o alla sua quota disponibile. A causa di ciò, il coerede beneficiario della dispensa non potrebbe essere sottratto a eventuali azioni di riduzione7.

Secondo un’altra interpretazione, la dispensa opererebbe solo per la parte ammessa dalla legge e quella invece eccedente della donazione dovrebbe essere divisa tra i coeredi collatizi, senza che sia necessaria l’azione di riduzione per effetto stesso dell’articolo 7378.

La Suprema Corte ha sostenuto che, a seguito della dispensa di uno o più coeredi dalla collazione, l’azione di riduzione sia necessaria solo quando la dispensa sia lesiva della quota di legittima, essendo quella la tutela pensata dal legislatore con l’art. 555 cod. civ. (“Le donazioni[769 ss., 809 c.c.], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione [559 c.c.] fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [554 c.c.]”). Nel caso in cui, invece, si leda la quota di riserva, l’istituto indicato dalla giurisprudenza è il relictum (anche se non è l’unico fine di questo), qualora questo, dopo la riunione con il donatum, sia sufficiente a coprire la quota di riserva9.

Miglioramenti e addizioni al bene donato

Infine, la dispensa espressa o tacita dall’obbligo di collazione non “copre” il valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius potrebbe aver effettuato in vita a proprie spese al bene stesso dopo la donazione.

Tali miglioramenti e addizioni sono, in sostanza, delle vere e proprie donazioni indirette, essendo state poste in essere quando i beni erano usciti dal patrimonio del de cuius ed erano entrati in quello del beneficiario dell’atto di liberalità, di conseguenza l’obbligo di collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa10.

Essenzialmente, sono atti autonomi che necessitano di una “propria” dispensa per non rientrare nella collazione.

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Note

1Forchielli- Angeloni “Della divisione” in Comm. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, art. 713-768, 2000, 498.

2Cass. 27 gennaio 1985

3Capozzi, Successione e donazione.

4Gazzoni, op. cit. 530.

5Cass. civ., sez. II, sent. 29 ottobre 2015 n. 22097.

6Cass. sent. 1967, n. 942.

7Cass. civ. sez. II sent. 5 marzo 1970 n. 543; Cass. 18 maggio 1978 n. 2402.

8Capozzi, Successione e donazione.

9Cass. 15 ottobre 1958 n. 3277; Cass. 7 gennaio 1967 n. 74.

10Cass. 4 agosto 1982 n. 4381

 

 

 

 

Claudia Semproni

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