La diseredazione nel diritto comunitario

Redazione 13/12/19
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Di seguito una sintetica disamina della diseredazione nell’impianto delineato dal diritto UE.

Per approfondire il tema di diseredazione e diritto comunitario leggi anche le pagine 26 ss. di “La diseredazione” scritto da Carmine Lazzaro.

 Avvento del regolamento UE n. 650/2012

Per lungo tempo la diseredazione ha costituito un istituto di natura perlopiù dottrinale e giurisprudenziale, senza che fosse possibile rinvenire per la stessa un effettivo fondamento normativo.

Qualcosa però è cambiato con l’entrata in vigore del regolamento UE n. 650/2012, in materia di successioni transfrontaliere.

In ambito comunitario per “successioni a causa di morte” si intende “qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima” (art. 3, lett. a) e considerando n. 9 del Regolamento UE n. 650/2012).

In particolare, il regolamento UE n. 650/2012 entra in gioco ogni qualvolta si debba regolare, ad esempio, la successione di un cittadino italiano che sia residente all’estero (o di un cittadino straniero residente in Italia).

Tale regolamento ha trovato applicazione in Italia a partire dal 17 agosto 2015. La disciplina, del resto, è connessa all’introduzione dell’art. 448 bis c.c. da parte della l. 10 dicembre 2012, n. 219. In base all’art. 448 bis c.c. “Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.

Con il regolamento UE 650/2012 il legislatore europeo ha imposto una particolare disciplina attraverso lo strumento del regolamento self executing, con il chiaro obbiettivo di conseguire la massima uniformità nei diversi ordinamenti degli Stati membri in punto di successioni transfrontaliere. La ratio è chiaramente quella di favorire il consolidamento degli acquisti mortis causa.

Ciò in quanto l’apertura di procedimenti paralleli in Stati diversi potrebbe dare luogo a significative disparità di trattamento, proprio a causa della pluralità di discipline sulla giurisdizione e sui conflitti di legge.

Nel perseguire lo scopo appena delineato il legislatore comunitario ha tentato di individuare nuovi criteri di collegamento, invertendoli rispetto a quelli prima previsti dal diritto internazionale privato.

È stato così invertito il rapporto regola/eccezione con riferimento alla legge applicabile alla successione. Non vigerà la regola generale (sancita dall’art. 46, commi 1 e 2 della l. 218/1995) dell’applicazione della “legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”, derogabile dal testatore attraverso la professio iuris. Di norma, si applicherà la legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria “residenza abituale al momento della morte” (ex artt. 21 ss. regolamento 650/2012), salvo la possibilità per il testatore di optare in modo espresso per la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza “al momento della scelta o al momento della morte”.

Dunque, il cittadino (ad esempio italiano) non dichiari espressamente in forma testamentaria la sua volontà di sottoporre la propria successione alla legge italiana, troverà applicazione la legge dello stato di residenza.

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Conseguenze della nuova impostazione

Applicando la regola appena esposta potrebbero trovare cittadinanza nel nostro ordinamento istituti da sempre disconosciuti dal rigido impianto successorio italiano, come le clausole di diseredazione meramente negative, anche relativamente a ipotesi di successione necessaria.

Qualora, ad esempio, si apra la successione di un cittadino italiano residente nei Paesi Bassi, la normativa olandese avrà certamente consentito al testatore, qualora questi lo desideri, di inserire una clausola di diseredazione financo nei confronti del coniuge e in totale contrasto con la normativa italiana punto di successione necessaria.

Tuttavia, l’indeterminatezza del criterio della di “residenza abituale” è talmente vago da risultare comunque potenzialmente compromettere la stabilità degli acquisti mortis causa.

Ciò risulta evidente laddove si consideri che il regolamento n. 650/2012 non delinea chiaramente i contorni  della “residenza abituale”. Infatti

  • al considerando 23 si legge solo che “al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento”;
  • in base al considerando 24 “in taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali”;
  • il considerando 25 prevede che “per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l’autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento rela- tivamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti”.

Per continuare ad approfondire il tema della diseredazione nel diritto comunitario leggi anche le pagine 26 ss. di “La diseredazione” di Carmine Lazzaro.

La diseredazione

Questo nuovissimo ebook vuole affrontare la complessa casistica che ruota attorno alla disciplina successoria, con particolare riferimento alle ipotesi di diseredazione, quale figura discussa poiché contrastante con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento.Tuttavia, la società sembra richiedere una maggiore flessibilità da parte del diritto successorio, per far meglio fronte alle ultime volontà del soggetto, la cui libertà deve poter essere tutelata fino all’ultimo momento utile.Con approccio sistematico e pratico, l’opera vuole fornire anche consigli operativi e soluzioni utili a casi concreti.Carmine Lazzaro, Laureato in Giurisprudenza, consegue il Diploma presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Messina. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche Privatistiche, curriculum “Diritto Civile” presso l’Università degli Studi di Messina. È Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina. Svolge attività di docenza ed assistenza alle Cattedre di Diritto Civile, Diritto Privato e Diritto di Famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Messina. Cultore della materia in Diritto Privato e Diritto di Famiglia. Autore di una monografia e di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche di rilevanza nazionale ed internazionale.

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