La discrezionalità della Stazione appaltante nel richiedere i requisiti speciali trova il limite dell’eccesso di potere per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara

Lazzini Sonia 14/07/11
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Requisiti di capacità economica e finanziaria – art 41 del codice dei contratti – fatturato globale di impresa – discrezionalità della Stazione appaltante nel richiedere requisiti ulteriori rispetto alla norma primaria – obbligatorio osservare limiti di proporzionalità e ragionevolezza

La discrezionalità della Stazione appaltante nel richiedere i requisiti speciali trova il limite dell’eccesso di potere per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara

L’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce come fornire dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, prevedendo che tale prova può essere data, tra l’altro, mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (cfr. lett. c, dell’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006).

Tuttavia, la Stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica e finanzaria ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati nella disciplina richiamata, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; sicché non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).

Quindi, come già affermato dall’Autorità con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorchè appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

In relazione al caso di specie, quindi, l’esame dell’operato dell’Amministrazione va condotto tenendo conto dell’oggetto dell’appalto da affidare (servizi di pulizia dei locali adibiti ad Organismi della Polizia di Stato e alle caserme dell’Arma dei Carabinieri) e dell’importo del servizio (valore complessivo nel biennio pari ad € 50.400.137,00 IVA esclusa, oltre € 102.096,00 IVA esclusa per costi della sicurezza per rischi da interferenza).

Ebbene, in questo quadro, aver chiesto ai concorrenti di dimostrare l’iscrizione ad una apposita fascia di classificazione ex DM n. 274/1997 (sostanzialmente, corrispondente al valore dei lotti e delle prestazioni daeseguire e, quindi), non sproporzionata rispetto al valore dell’appalto e all’importo del fatturato richiesto, non può essere considerato irrazionale, illogico o sproporzionato.

Tanto più se si considera che il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (recante il Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82 , per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) prevede, tra l’altro, proprio i requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esercizio delle attività di pulizia di cui all’articolo 1 del citato decreto ministeriale (cfr. art. 2) e prevede, a determinate condizioni, l’iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane della CCIAA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell’IVA: a) fino a 100.000.000 di lire; b) fino a 400.000.000 di lire; c) fino a 700.000.000 di lire; d) fino a 1.000.000.000 di lire; e) fino a 2.000.000.000 di lire; f) fino a 4.000.000.000 di lire; g) fino a 8.000.000.000 di lire; h) fino a 12.000.000.000 di lire; i) fino a 16.000.000.000 di lire; l) oltre 16.000.000.000 di lire (cfr. art. 3).

Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che la Stazione appaltante ha correttamente considerato – ai fini dell’espletamento della gara in questione – che il requisito di iscrizione alla citata fascia di classificazione fosse un requisito di capacità economico-finanziaria, in quanto il punto III.2.2 del bando è chiaro nel richiedere ai concorrenti, in relazione alla ‘Condizioni di partecipazione’, sia l’iscrizione alla CCIAA con l’indicazione della fascia di classificazione ex DM n. 274/1997, che uno specifico fatturato triennale.

Lazzini Sonia

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