La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata introdotta dall’articolo 3 del decreto – legge n° 1 del 2012

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Il 1° comma dell’articolo 3 del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (convertito in Legge n° 27 del 2012) sulle liberalizzazioni ha introdotto l’art. 2463-bis del Codice Civile che disciplina la Società a responsabilità limitata semplificata (Srls), una forma particolare di società di capitali con costi di costituzione molto bassi pensata per favorire l’avvio di imprese da parte di giovani che, con un piccolo investimento iniziale, possono avvalersi della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nel capitale sociale che la Srl permette.

Infatti, il 1° comma dell’art. 2463-bis c.c. stabilisce che “la Società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto (se i soci sono almeno due) o con atto unilaterale (se è unipersonale) da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età all’atto della costituzione”.

L’atto costitutivo della Srl semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro dell’Economia e con quello dello Sviluppo Economico. In tal modo si abbattono i costi rappresentati dalla consulenza finalizzata alla redazione dell’atto (prestata di solito da un commercialista, ma alle volte anche da un avvocato o da un notaio). Questo Decreto individua anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in primo luogo l’età. L’atto costitutivo deve indicare:

  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

  2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di Società a responsabilità limitata semplificata e il comune o i comuni dove sono poste la sede legale e tutte le sedi operative, principale e secondarie, della stessa;

  3. l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 Euro e comunque inferiore a 10.000 Euro, sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione della società. Il conferimento deve farsi esclusivamente in denaro ed essere versato all’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione). Questa agevolazione rispetto al capitale sociale lascia comunque aperto il problema del reperimento delle risorse economiche e finanziarie necessarie alla società per operare: una società con un capitale molto basso difficilmente può accedere al credito bancario, per cui la Srl semplificata è adatta soprattutto ad attività, per esempio di consulenza o di assistenza artigianale a domicilio, che possono partire anche con capitali modesti, oppure ad attività in cui i soci hanno un po’ di risorse finanziarie e/o di beni strumentali propri oppure possono prestare delle garanzie per ottenere dei piccoli crediti bancari;

  4. l’attività che costituisce l’oggetto sociale;

  5. la quota di partecipazione di ciascun socio;

  6. le norme relative al funzionamento della società, in particolare quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza di essa;

  7. le persone a cui è affidata l’amministrazione della società, che devono essere scelti sempre tra i soci, e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;

  8. luogo e data di sottoscrizione (2° comma dell’art. 2463-bis c.c.).

La denominazione di Società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede legale della società e l’ufficio del Registro delle Imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, vale a dire nell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che queste società sono obbligate ad avere e ad indicare nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge n° 185 del 2008, il c.d. Decreto “anti- crisi”, convertito nella Legge n° 2 del 2009 (3° comma dell’art. 2463-bis c.c.).

E’ vietata la cessione delle quote di questo tipo di società a soci aventi più di trentacinque anni di età e l’eventuale atto che la disponga è nullo (4° comma).

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c., alla Società a responsabilità limitata semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Codice Civile per la normale Società a responsabilità limitata (gli artt. 2462 – 2483 c.c. che costituiscono il Capo VII del Titolo V del Libro Quinto di quel Codice) (5° comma).

Le ultime agevolazioni per la costituzione della Srl semplificata consistono nel fatto che per la redazione dell’atto costitutivo per atto pubblico non sono dovuti onorari notarili (sull’applicazione di questa norma vigila il Consiglio Nazionale del Notariato) e che l’iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese è esente dal diritto di bollo e da quello di segreteria (3° comma dell’art. 3 del DL 1/2012).

Dato però che l’atto costitutivo della Srl semplificata deve essere conforme al modello standard elaborato dal Ministero della Giustizia, non si capisce perché prevedere l’obbligo della redazione di esso da parte di un notaio (che, infatti, non c’era nell’originario testo del Decreto). L’effettuazione del controllo di legalità dell’atto da parte del notaio non serve, a meno che non si presuma che il modello standard di atto costitutvo elaborato dal Ministero possa non rispettare delle norme di legge. A questo poi si aggiunge il controllo effettuato sul rispetto di questo modello dall’ufficio del Registro delle Imprese che procede alla iscrizione della società. Sarebbe quindi bastata la redazione dell’atto costitutivo della società per mezzo di una scrittura privata autenticata, accompagnata dalla previsione della gratuità dell’autenticazione delle firme dei soci.

Segnaliamo, infine, che l’agevolazione sull’onorario del notaio e sulle spettanze dell’ufficio del Registro delle Imprese non si applica al caso di modificazioni dell’atto costitutivo di una Srl semplificata.

Visconti Gianfranco

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