La disciplina della prova nel codice civile

Sgueo Gianluca 22/11/07
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1. Osservazioni generali – 2. Le tipologie di mezzi di prova. La prova documentale – 2.2 Segue. La prova testimoniale – 3. L’onere della prova
 
1. Osservazioni generali
Il principio della prova è quel principio secondo il quale le parti che intendono sostenere una teoria in sede processuale devono darne dimostrazione, ed il giudice, tra le diverse versioni, deve scegliere quella più convincente. Dunque, i mezzi di prova sono gli elementi in base ai quali ciascuna parte ritiene che la propria versione dei fatti litigiosi sia più convincente rispetto a quella fornita dalla controparte.
Riguardo a questi elementi, al giudice si chiede una duplice verifica: anzitutto, l’ammissibilità. Il giudice deve cioè verificare se gli elementi di prova sono ammissibili, ossia conformi alla legge (es. non è ammissibile la testimonianza offerta da un soggetto che ha un interesse diretto nella causa). In secondo luogo, la rilevanza: il giudice deve verificare che i fatti addotti siano inerenti l’oggetto della causa.
 
2.1 Le tipologie di mezzi di prova. La prova documentale
Esistono peraltro due principali tipologie di mezzi di prova. La prima è la prova documentale. Con il termine “documento” si intende ogni cosa idonea a rappresentare un fatto, in modo da consentirne la presa di conoscenza a distanza di tempo (es. certificati, lettere, fatture, fotografie, film…).
Il documento può poi essere pubblico, quando è redatto alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale (es. ufficiale dello stato civile per la nascita o il matrimonio). In questo caso l’atto fa piena prova di tutte le dichiarazioni che contiene, fino a querela di falso (il che significa che la controparte, per negare quanto riportato nell’atto pubblico, può solamente fare una querela penale sostenendo che il contenuto dell’atto pubblico è falso).
Oppure può essere una scrittura privata, nel qual caso si tratta di un documento che le parti hanno scritto e sottoscritto, assumendosi la responsabilità di quanto contenuto. In questo caso la scrittura privata non da una prova assoluta, ma solo contro chi ha apposto la sua sottoscrizione. Questo significa che i terzi possono liberamente opporsi a quanto contenuto al suo interno.
 
2.2 Segue. La prova testimoniale
La seconda tipologia di prova è quella testimoniale. Essa è fornita oralmente da parte di un soggetto estraneo alla vicenda contesa, che ne fornisce informazione al giudice. Ovviamente il legislatore pone alcuni limiti significativi a tale prova. Dispone infatti che non è ammissibile per provare il perfezionamento o il contenuto di un contratto avente valore superiore a 2,5 euro (anche se il giudice può decidere di innalzare questo limite). Inoltre non è ammissibile se tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati stiplati altri patti, che non risultavano dal documento. Infine, non è ammissibile se tende a provare un contratto che doveva essere stipulato e provato per iscritto. In questo caso la prova testimoniale è ammissibile solamente se il documento scritto sia stato smarrito senza colpa.
 
3. L’onere della prova
Si parla di onere della prova ( ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile) per indicare l’ipotesi in cui il legislatore impone ad una sola delle due parti il compito di dimostrare al giudice la veridicità di una certa questione. Dunque, se la parte riesce a soddisfare l’onere, il giudice dovrà considerare quella circostanza come certa. Viceversa, dovrà considerare automaticamente prevalente la parte su cui non gravava l’onere. La differenza fondamentale rispetto alla prova normale è che dunque qui l’esito si decide solamente in virtù delle dimostrazioni che da una parte: se offre dimostrazioni convincenti ha assolto l’onere, altrimenti prevale la posizione dell’altra parte (pure se questa non aveva mezzi per sostenere la propria posizione).
Generalmente l’onere della prova grava sul soggetto che vuole far valere un diritto a suo favore, oppure contesta l’esistenza di un fatto a suo sfavore. Tuttavia, le parti possono stipulare convenzionalmente l’inversione convenzionale dell’onere della prova, stabilendo che questo gravi su una di loro, che non sia necessariamente quella che deve dimostrare l’esistenza di un diritto o contestarla. L’inversione non è ammessa per i diritti indisponibili (es. dimostrazione dello status di figlio legittimo) o quando l’inversione renda eccessivamente difficile offrire la dimostrazione.
 
 

Sgueo Gianluca

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