La disciplina della persona fisica nel codice civile

Sgueo Gianluca 20/09/07
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1. La capacità giuridica e la capacità di agire – 2.1 L’incapacità naturale – 2.2.1 L’incapacità legale assoluta – 2.2.2 L’incapacità legale relativa – 3. Commorienza, scomparsa, assenza e morte presunta – 4. Il domicilio e la residenza
 
1. La capacità giuridica e la capacità di agire
Le persone fisiche sono gli autori dei fenomeni giuridici ed i destinatari degli stessi. Per questa ragione rivestono un’importanza fondamentale all’interno dell’ordinamento. Ad esse sono dedicate una serie di norme contenute nel primo libro del codice civile.
Le disposizioni più importanti sono quelle che riguardano la capacità giuridica e quella di agire degli individui. Cominciamo dalla prima: per capacità giuridica si intende l’idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri. Il codice stabilisce all’art. 1 cc, che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Ovvero dal distacco del feto dal corpo materno, purchè vivo.
L’art. 1, comma 2, cc., chiarisce invece la posizione del concepito. Costui è il soggetto che ancora deve nascere e che dunque, acquisterà diritti e doveri solamente al momento della nascita. Questo significa che il concepito può essere destinatario di una donazione o di un lascito testamentario, ma acquista i relativi beni solamente dopo la nascita[1].
La cessazione della capacità giuridica avviene con la morte, ossia nel momento in cui termina l’attività celebrale e la respirazione cardiaca.
Per capacità di agire si intende invece l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi. L’art. 2, comma 1, cc. prevede che la capacità di agire si acquisisca al raggiungimento della maggiore età.
 
2.1 L’incapacità naturale
Il concetto sulla capacità di agire permette di introdurre il discorso sulla figura opposta: l’incapacità. Esistono due grandi categorie di incapacità: la prima è l’incapacità naturale, ovvero la situazione in cui si trova il soggetto normalmente capace, ma, per circostanze contingenti, non in grado di valutare adeguatamente le conseguenze dell’attività compiuta[2].
Ovviamente, il problema è quello di disciplinare le conseguenze giuridiche degli atti compiuti dall’incapace naturale. L’ordinamento prevede, al rigurado, tre ipotesi: la prima è quella degli atti personalissimi. In casi specifici (matrimonio, donazione e testamento) l’impugnabilità consegue direttamente al solo compimento dell’atto da parte dell’incapace naturale.
La seconda ipotesi riguarda gli atti unilaterali che, affinchè si possano annullare, è necessario che si sia prodotto un grave pregiudizio in capo all’incapace.
La terza ipotesi riguarda contratti. Affinchè questi si possano annullare è necessaria la mala fede del contraente capace. Cioè la consapevolezza dello stato di incapacità e la volontà di approfittarne.
 
2.2.1 L’incapacità legale assoluta
L’incapacità legale è quella predisposta dalla legge, e si distingue in due ipotesi diverse: la prima è l’incapacità assoluta, che è una forma di incapacità che non consente all’interessato di compiere alcun atto giuridico, tranne quelli espressamente previsti dalla legge. Sono forme di incapacità assoluta l’interdizione giudiziale, quella legale e la minore età.
L’interdizione giudiziale (regolata dagli articoli 414 e seguenti del codice) è quella pronunciata dal giudice con sentenza per i casi di incapacità legale più gravi. Cioè nei confronti del soggetto che è abitualmente incapace di intendere e di volere (es. minorato mentale).
Ai sensi dell’art. 427 cc. l’interdizione determina una situazione di incapacità legale uguale a quella in cui si trova il minore. Ciò significa che tutti gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili.
L’istanza di interdizione può essere proposta dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore, o dal pubblico ministero.
La decorrenza dell’incapacità si ha dal momento in cui si pubblica la sentenza. La pubblicità consiste nel fatto che la sentenza è comunicata dall’ufficiale allo stato civile affinchè lo annoti a margine dell’atto di nascita, consentendo a chiunque di venire a conoscenza della situazione dell’incapace.
La revoca dell’interdizione può essere disposta quando sia cessata la causa che vi ha dato luogo.
L’interdizione legale (prevista dall’art. 32 del codice penale) è una pena accessoria ad una condanna di reclusione superiore ai cinque anni. All’interdetto legale si applicano tutte le limitazioni previste per l’interdizione giudiziale, ma solo per quanto riguarda l’attività patrimoniale. Resta invece libero di agire per gli atti di natura personale (es. redazione di un testamento o contrazione di un matrimonio).
Ma l’ipotesi più importante di incapacità legale asoluta è ovviamente quella della minore età. Gli atti compiuti da un minorenne sono, di regola, annullabili. Tuttavia, l’art. 1426 cc stabilisce che se il minore ha, con raggiri, occultato la propria età, allora l’atto non è annullabile.
L’impugnazione dell’atto compiuto dal minorenne può essere fatta dal rappresentante del minore, oppure da questo quando abbia raggiunto la maggiore età. Invece, la controparte maggiorenne non può mai impugnare l’atto. Non solo, mentre la controparte maggiorenne deve restituire tutto quanto ha percepito, il minorenne non è tenuto alla restituzione della prestazione ricevuta, se non nei limiti in cui questa si è rivolta a suo vantaggio[3].
 
2.2.2 L’incapacità legale relativa
L’incapacità relativa, a differenza di quella assoluta, consente al soggetto di compiere validamente qualche atto giuridico. In pratica, il soggetto non può compiere gli atti che incidano sul suo patrimonio, ma può compiere gli atti di ordinaria amministrazione[4].
Esistono due ipotesi di incapacità relativa: la prima è l’emancipazione. Essa riguarda il minore di età che venga autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio prima del compimento del diciottesimo anno di età.
La seconda è l‘inabilitazione, che viene disciplinata dall’art. 415 del codice ed opera in due circostanze. Anzitutto, nei confronti del soggetto in stato di infermità mentale non così grave da determinare l’interdizione. Inoltre, nei cosiddetti stati patologici, cioè quelle condizioni che possono incidere sull’idoneità del soggetto ad intendere e volere[5].
la revoca dell’inabilitazione si ha dal momento in cui cessa la causa che vi ha dato luogo.
 
3. Commorienza, scomparsa, assenza e morte presunta
Il codice civile, dopo aver disciplinato la capacità giuridica e quella di agire, dedica alcune disposizioni alle ipotesi in cui la morte, o ipotesi ad essa assimilabili giuridicamente, producano una cessazione o interruzione i quelle. Ovviamente il legislatore si interessa soprattutto delle conseguenze che simili ipotesi producono sul patrimonio.
La prima ipotesi è quella della commorienza. Si è detto che la cessazione della persona fisica avviene con la morte, ovvero con la cessazione della respirazione e dell’attività celebrale. In determinate circostanze, tuttavia, può essere difficile individuare il momento esatto in cui è avvenuta la morte del soggetto (es. in un incidente automobilistico). Tuttavia, può essere importante dover stabilire il momento esatto della morte[6].
A tale proposito l’art. 4 cc. regola l’istituto della commorienza. Cioè, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad un’altra e non è possibile capire quale delle due sia morta prima, entrambe si considerano morte nello stesso momento.
Gli istituti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta, fanno invece riferimento all’ipotesi in cui non sia accertata la morte della persona (es. nei grandi cataclismi, o durante le guerre). Con essi l’ordinamento cerca di tutelare il patrimonio. Dunque, nell’ipotesi della scomparsa ricorrono due elmenti: l’allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e la mancanza di notizie su questa persona. La dichiarazione di scomparsa la fa il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, che può nominare un curatore, che rappresenterà lo scomparso negli atti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.
L’assenza indica una situazione più grave perché indica che la scomparsa della persona si è protratta per oltre due anni. La dichiarazione di assenza la compie il tribunale dell’ultimo domicilio o residenza, il quale ordina l’apertura dei testamenti e l’immissione nel possesso temporaneo dei beni[7].
Nell’ipotesi di ritorno dell’assente cessano gli effetti della dichiarazione del tribunale. I beni devono essere restituiti. Se l’assenza è stata volontaria e non giustificata allora l’assente perde il diritto a farsi restituire le rendite.
Nell’ipotesi in cui invece si abbia la prova della morte dell’assente si apre la successione a vantaggio degli eredi.
La dichiarazione di morte presunta indica la circostanza in cui non si hanno notizie di quella persona da oltre dieci anni.
In circostanze eccezionali, disciplinate dall’art. 60 cc, la morte presunta può essere dichiarata prima del decorso di dieci anni. Si tratta dell’ipotesi di scomparsa nel corso di operazioni belliche, protratta oltre due anni dopo la dichiarazione di pace; nel caso in cui si sia stati fatti prigionieri del nemico, dopo tre anni dalla fine delle ostilità; infine, nel caso di scomparsa in un infortunio, dopo due anni dall’evento.
La dichiarazione di morte presunta la fa il tribunale dell’ultimo domicilio o residenza. Con essa si producono sia effetti patrimoniali che personali: per quanto riguarda gli effeti patrimoniali, si apre la successione testamentaria e gli eredi sono immessi nel possesso dei beni del morto presunto. Per quanto riguarda gli effetti personali, il coniuge del morto presunto può contrarre matrimonio.
Nell’ipotesi di ritorno del morto presunto, quest’ultimo ha diritto a recuperare i beni, ma nello stato in cui si trovano. Oppure, se sono stati alienati, di conseguirne il prezzo. Inoltre, il nuovo matrimonio è nullo.
 
4. Il domicilio e la residenza
Il codice disciplina il luogo in cui la persona vive o svolge la sua attività, perché si tratta di concetti che rivestono grande importanza al fine di consentire la produzione di effetti giuridici. La sede della persona è regolata negli artt. 43 ss. cc. e prevede tre ipotesi: il domicilio, anzitgutto, è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi, anche morali e familiari. Va notato che, a differenza delle due ipotesi che seguono, il domicilio non corrisponde necessariamente ad una circostanza di fatto, ma implica una valutazione sulla persona e sulla sua attività[8].
Poi, la residenza, che è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Infine, la dimora, che è il luogo in cui la persona si trova attualmente.
 
 


[1] Diversamente, il concepturus è colui il quale deve ancora essere concepito. Anch’esso gode degli stessi diritti del concepito ed anch’esso li acquista effettivamente solo al momento della nascita.
[2] Tale è, ad esempio, la situazione dell’ubriaco o dell’anziano.
[3] È evidente che i minorenni concludono tutti i giorni dei contratti (es. acquisto di una rivista in edicola), il che non significa che questi siano per forza annullabili. La disciplina del codice serve piuttosto come monito contro il maggiorenne che voglia concludere contratti onerosi con un minorenne.
[4] Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà (es. riscossione degli interessi di una somma data in prestito).
[5] Gli stati patologici sono 3: prodigalità, che espone il soggetto e la sua famiglia a gravi pregiudizi economica; abuso abituale di sostanze stupefacenti o alcolici, che espone il soggetto e la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; sordomutismo o cecità dalla nascita, che non siano state contemperate da un’educazione sufficiente
[6] Si pensi al caso di due coniugi senza figli: gli eredi di ciascuno hanno interesse a sostenere che il proprio autore, essendo morto successivamente, ha ereditato le fortune dell’altro.
[7] Per immissione temporanea nel possesso dei beni si intende la circostanza per cui gli eredi sono ammessi all’amministrazione di questi, alla rappresentanza in giudizio dell’assente, ed al godimento delle rendite. Non possono invece alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno (a meno che non lo autorizzi il tribunale).
 
[8] Si parla di domicilio volontario per indicare quello che la persona sceglie autonomamente. Invece, è domicilio legale quello che dipende da un altro soggetto (es. il minore ha il domicilio dei propri genitori).
 

Sgueo Gianluca

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