La direttiva europea sugli ordini di protezione

Redazione 23/12/11
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Con la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 13 dicembre 2011, si impone agli Stati membri l’adozione di misure che garantiscano protezione alle vittime, anche potenziali, di reati.

Il provvedimento, nato col dichiarato obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, nel rispetto del fondamentale terzo pilastro dell’Unione (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale), prevede che il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie debba essere esteso a tutti i tipi di provvedimenti di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell’ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo.

Infatti il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni è il presupposto per adottare gli ordini di protezione che, come recita la direttiva, sono misure volte specificamente a proteggere una persona da atti di rilevanza penale da parte di un altro soggetto, tali da metterne in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l’integrità fisica, psichica e sessuale, ad esempio prevenendo molestie di qualsiasi forma, incluse quelle alla dignità o alla libertà personale, compresi probabili rapimenti, atti di stalking e altre forme indirette di coercizione.

Affinchè una misura di protezione sia eseguibile, non è necessario che un reato sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Gli stati che intervengono nel procedimento sono: lo Stato di emissione, cioè quello da cui proviene il provvedimento su cui si basa la protezione, e lo Stato di esecuzione, ovvero quello in cui la persona protetta decide di risiedere o soggiornare.

Circa l’ambito di applicazione soggettiva della direttiva viene precisato, infine, che le misure di protezione non sono adottate anche a favore di testimoni di processi; viceversa, possono essere adottate per proteggere un familiare della persona protetta principale.

Le misure di protezione vengono adottate con adeguata celerità, tenendo conto delle circostanze concrete ed in particolare della data prevista per l’arrivo nel territorio dello Stato di esecuzione della persona protetta e del livello di rischio cui soggiace.

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