La dipendenza di un infermità da causa di servizio

Redazione 15/07/10
Scarica PDF Stampa

In sede di procedimento per la valutazione della dipendenza di un’infermità da causa di servizio l’ordinamento non offre all’amministrazione una pluralità di pareri fra i quali esercitare una scelta motivata, in quanto le originarie valutazioni della CMO sono destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del CPPO in quanto elemento di sintesi e di superiore valutazione dei diversi giudizi espressi da altri organi consultivi precedentemente intervenuti.

Infatti, mentre la CMO ha la funzione di valutare soltanto gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il CPPO è chiamato ad un’indagine finale più complessa che investe tutti gli elementi rilevanti comprensivi non solo dei profili sanitari ma anche di quelli tecnico-amministrativi.

Pertanto l’amministrazione ha l’obbligo di motivare il suo parere non quando lo stesso sia conforme a quello del CPPO, ma solo in caso di disaccordo, nell’ipotesi in cui, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere.

 

N. 04078/2010 REG.DEC.

N. 00995/2000 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 995 del 2000, proposto da:
**************, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ****************, in Roma, via Filippo Civinini 12;

contro

Azienda Ospedaliera Complesso S. Giovanni Addolorata, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Bissolati N.76;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO – ROMA -Sezione III n. 01565/1999, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI CONCESSIONE DI EQUO INDENNIZZO.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti l’avv. Zuccalà su delega dell’avv. ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante, infermiere professionale alle dipendenze del Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, con mansioni di infermiere professionale, a cui era stata riconosciuta, dalla CMO, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ leucemia mieloide cronica”, ha impugnato la nota con la quale gli è stato successivamente comunicato che il CPPO, nella seduta del 17/9/94, aveva espresso parere negativo sul nesso di causalità tra l’infermità denunciata e i fatti di servizio.

Il Tar, sul presupposto della mancata impugnativa di una precedente comunicazione di tale diniego, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.

Avverso tale sentenza viene proposto il presente appello con il quale si sostiene la tempestività del ricorso ed il difetto di motivazione del provvedimento con il quale l’amministrazione si è adeguata al diverso parere del CPPO.

L’Asl si è costituita in giudizio con la memoria di rito.

DIRITTO

Attesa l’infondatezza dell’appello, può prescindersi dalla questione di tardività del gravame.

Al riguardo va rilevato che l’art. 5 bis del D.L. 21/9/87, n. 387, convertito nella L 20/11/87, n. 472, prevede con chiarezza che il CPPO possa intervenire nel procedimento volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio per menomazioni già riconosciute dalla CMO e possa pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio della malattia.

La modifica è stata introdotta dalla citata norma che, da un lato ha riconosciuto l’autonomia e la definitività del giudizio espresso dalla Commissioni medica e, dall’altro, ha comportato che il giudizio del CPPO, emesso nella successiva e distinta procedura per la concessione dell’equo indennizzo, assumesse una connotazione autonoma rispetto al precedente giudizio (C.S. VI n. 3313/01).

Con riferimento all’asserita inidoneità della motivazione del parere espresso dal CPPO può osservarsi che, nella fattispecie, le motivazioni di tale organo, poi recepite nel provvedimento impugnato, appaiono sufficienti e comunque adeguate a dimostrare l’assenza di nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infermità subita.

Nella fattispecie la CPPO è pervenuta a conclusioni diverse rispetto a quelle della CMO, avendo ritenuto che l’infermità non dipendesse dai fatti di servizio, non risultando uno specifico nesso di causalità, per mancanza di precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essersi evolute in senso neoplastico.

Né può ritenersi che l’amministrazione avrebbe operato illegittimamente per essersi conformata, senza motivazione, al parere reso dal CPPO.

Al riguardo, va osservato che, in sede di procedimento per la valutazione della dipendenze di un’infermità da causa di servizio l’ordinamento, come evidenziato dalla giurisprudenza, non offre all’amministrazione una pluralità di pareri fra i quali esercitare una scelta motivata, in quanto le originarie valutazioni della CMO sono destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del CPPO in quanto elemento di sintesi e di superiore valutazione dei diversi giudizi espressi da altri organi consultivi precedentemente intervenuti.

Infatti, mentre la CMO ha la funzione di valutare soltanto gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il CPPO è chiamato ad un’indagine finale più complessa che investe tutti gli elementi rilevanti comprensivi non solo dei profili sanitari ma anche di quelli tecnico-amministrativi.

Pertanto l’amministrazione ha l’obbligo di motivare il suo parere non quando lo stesso sia conforme a quello del CPPO, ma solo in caso di disaccordo, nell’ipotesi in cui, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere (Cfr. C.S. IV n. 183/01, n. 4218/05, VI n. 3146/08).

Tutte le censure proposte devono, pertanto, ritenersi infondate, con conseguente reiezione dell’appello.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 995/2000, meglio specificato in epigrafe; spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

***************, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Adolfo Metro, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento