La dichiarazione di revoca del decreto di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

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Si segnala all’attenzione dei lettori il recentissimo arresto (sentenza n. 193, pubblicata il 21.02.2017), con il quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Termini Imerese, pronunciandosi in materia locatizia, ha avuto modo di fornire alcune preziose considerazioni sulla – delicata – questione relativa la dichiarazione sanzionatoria di revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, nei casi di cui all’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002.

La Curia termitana ha, con lodevole chiarezza, indicato gli attuali parametri normativi della questione, contestualizzandoli in relazione alla concreta vicenda sottoposta al suo giudizio, finendo per fornire un’utile chiave di lettura, con indicazioni pratiche degne di nota.

È noto l’attuale quadro normativo, risultante dal disposto di cui all’art. 136 del T.U. sulle Spese di Giustizia.

La norma citata, infatti, prevede che: “Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”.

Gli altri due commi, inoltre, stabiliscono come: “Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.

La norma de qua è stata concepita dal Legislatore soprattutto in relazione alle – non infrequenti – modificazioni reddituali, nel corso del giudizio, della parte precedentemente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

Ed invero, la quasi totalità dei casi decisi dalla A.G. in ordine alla applicazione della norma de qua, inferiscono la contestazione della sussistenza dell’avvenuta modificazione – in melius – delle condizioni reddituali della parte ammessa al beneficio, successivamente revocato.

Ben più rara, viceversa, l’applicazione della disposizione dettata dai commi 2 e 3 del citato art. 136, forse anche per una malcelata, talvolta ingiustificata, ritrosia delle nostre Curie nell’applicazione del meccanismo sanzionatorio ivi dettato.

Eppure, la stessa Corte Suprema ha, nei rari casi in cui ha avuto modo di esprimersi in tema, costantemente evidenziato l’utilità della sanzione della decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio “ogni qual volta ci si trovi dinnanzi a situazioni in cui sia palese la colpa grave – se non il dolo – della parte ammessa, nell’agire o nel resistere in giudizio, con il solo fine dilatorio o emulativo in danno dell’avversario” (Cass. Civ., Ordinanza n. 220/2009).

Semplice la ricostruzione fattuale dell’iter processuale.

Un soggetto, proprietario di un bene immobile, lo concedeva in locazione ad uso diverso.

Intimava, poi, lo sfratto per morosità; costituitosi l’intimato, quest’ultimo si opponeva, sollevando varie eccezioni in merito alle condizioni dell’immobile de quo, contestando, inoltre, l’esistenza di precedente contratto, a suo dire, regolante i rapporti inter partes. Il giudizio veniva istruito.

Medio tempore, stante le pessime condizioni statiche dell’immobile, l’ente comunale ordinava alle parti l’immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza dello stesso.

Disponibilità piena dell’attrice; totale, ingiustificato, atteggiamento di chiusura dell’avversario, che, anzi, rifiutava, per ben due volte, la possibile definizione transattiva, pure sollecitata dal Decidente.

Di qui la decisone annotata che, a parere dello scrivente, rende piena giustizia alla norma richiamata.

Con la sentenza de qua, infatti, il Tribunale, dopo aver accolto la domanda attrice ed ordinato l’immediato rilascio del bene immobile in favore del proprietario, ha significativamente applicato, a titolo sanzionatorio, l’art. 136 D.P.R. n. 115/02.

È noto che la previsione dell’istituto del patrocinio dei non abbienti sia contenuta nella stessa Costituzione, posto dal comma terzo dell’art. 24 Cost., si radica sul presupposto della “non abbienza” (art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002) significativamente all’interno della disposizione che afferma e garantisce il diritto di chiunque alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

È intuitivo, infatti, che l’effettiva tutela di tale principio debba accompagnarsi, per i meno abbienti, con la predisposizione di strumenti e mezzi in grado di evitare che la situazione di indigenza impedisca di fatto il ricorso alla tutela in via giudiziaria.

La Curia termitana, però, evidenzia come “prema sottolineare, un aspetto di fondamentale importanza e che spesso e volentieri ci sia un abuso da parte dei soggetti non abbienti della legge 115/2002 che ha ridisegnato le norme sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A fronte dell’affermazione di tale principio, deve tuttavia osservarsi che, non di rado, alcuni soggetti non abbienti ricorrano a tale espediente legislativo per iniziare e/o resistere in giudizio pur consapevoli dell’infondatezza dei loro assunti difensivi pensando e considerando tanto che mi costa è lo Stato a pagare”.

Nel caso di specie il complessivo comportamento di ostruzionismo posto in essere dal conduttore rappresenta una resistenza in giudizio in aperta mala fede e/o colpa grave, desumibile dalla mancata collaborazione del conduttore ad ogni proposta della controparte e dal rifiuto categorico a tutte le proposte transattive avanzate in corso di causa e proposte dall’attrice e da questo Giudice.

Mette conto rilevare che l’elevato numero di cause intentate dai soggetti ammessi al gratuito patrocinio ha, quale ulteriore effetto, un pregiudizio alla funzionalità dell’intero sistema giudiziario, essendo gli organi giurisdizionali spesso chiamati a provvedere su pretese del tutto infondate, così distraendo risorse finanziarie diversamente utilizzabili, con conseguente lesione dell’art. 97 della Costituzione.

Conclude, pertanto, il Tribunale termitano con l’affermazione di revoca del provvedimento di ammissione del soccombente al patrocinio a spese dello Stato, deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed una pesante condanna alle spese di giudizio.

La decisione in commento, a parere dello scrivente, ha il pregio di esporre, con chiarezza e sinteticità, non solo l’attuale panorama normativo in materia di revoca del beneficio del patrocinio a carico dello Stato ma, soprattutto, quello di dar plastica concretezza ai casi in cui l’A.G. debba disporre la sua decadenza a titolo sanzionatorio.

Sentenza collegata

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Sciortino Giancarlo

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