La creazione del vincolo matrimoniale

Sgueo Gianluca 20/09/07
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1. Introduzione: famiglia di fatto e famiglia legittima – 2.1 Il matrimonio civile: la rottura del vincolo – 2.2 Segue. Le capacità dei nubendi e gli impedimenti – 3. L’instaurazione del vincolo matrimoniale – 4. L’invalidità del matrimonio – 5. Il matrimonio putativo – 6. Il matrimonio concordatario – 7. Il matrimonio di altri culti religiosi
 
1. Introduzione: famiglia di fatto e famiglia legittima
Il libro primo del codice civile oltre a regolare le persone disciplina anche la famiglia. Poiché però il concetto di famiglia è mutabile a seconda dell’epoca storica e dei valori di ciascun ordinamento, non se ne dà una definizione precisa. Anche l’art. 29 Cost. dispone che la Repubblica riconosce (e non attribuisce) i diritti della famiglia come società naturale. Cioè si impegna a rispettare l’autonomia delle singole famiglie, limitandosi ad intervenire per le sole ipotesi strettamente necessarie (es. la tutela dei figli).
Si distinguono pertanto due tipi di famiglia: la prima è la famiglia di fatto, che è quella costituita da persone che pur non essendo legate tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono more uxorio. Non esiste dunque un atto formale che sancisca l’inizio del rapporto, tuttavia, anche a questo tipo di famiglia si riconoscono diritti e doveri.
La seconda è, invece, la famiglia legittima, quella fondata sul matrimonio, che è dunque un atto formale con il quale si dà origine al vincolo.
 
2.1 Il matrimonio civile
Nel nostro ordinamento sono presenti tre principali ipotesi di matrimonio, che presentano alcune significative differenze. Il primo è il matrimonio civile, ovvero quello che viene celebrato davanti ad un pubblico ufficiale, che sancisce la creazione del vincolo coniugale nello Stato italiano.
Il codice disciplina anzitutto alcune situazioni che precedono la celebrazione del vincolo. In tal senso, rileva l’istituto della promessa di matrimonio. La regola generale è che le parti sono libere fino al momento della perfezione del vincolo matrimoniale. Quindi, normalmente, la promessa di matrimonio non vincola giuridicamente chi la fa, il quale può cambiare idea in qualsiasi momento.
Tuttavia, la legge considera l’ipotesi in cui una delle parti abbia affrontato delle spese in virtù della promessa di matrimonio (es. abbia acceso un mutuo presso una banca per comprare la casa coniugale). Perciò, si hanno due conseguenze: anzitutto, il risarcimento dei danni, purchè la promessa sia fatta per iscritto, da una persona che ha capacità d’agire (maggiorenne o minore emancipato), ed il promittente la ritratti senza giusto motivo; inoltre, la restituzione dei regali d’uso[1].
 
 
2.2 Segue. La capacità dei nubendi e gli impedimenti
Per contrarre validamente matrimonio il codice stabilisce che debbano sussistere alcune capacità dei nubendi e che, al tempo stesso, non debbano sussistere impedimenti. Le capacità sono quattro: la libertà di stato, in virtù della quale non può contrarre nuovo matrimonio chi è legato da un vincolo precedente, a meno che questo non sia stato annullato, oppure il rapporto si sia sciolto (es. morte dell’altro coniuge o divorzio); l’età minima[2] non possono contrarre matrimonio l’interdetto e l’incapace naturale; infine, l’inesistenza di commixtio sanguinis[3], la cui inosservanza però non comporta l’invalidità del vincolo, ma solo un’ammenda per i coniugi e per l’ufficiale dello stato civile.; la capacità di intendere e di volere, per cui
Gli impedimenti invece sono quelli derivanti da vincoli di parentela (ad es. i fratelli e le sorelle, zii e nipoti, suoceri e nuoreo cognati, ma anche l’adottante e l’adottato o i figli adottivi di una stessa persona) e l’impedimentum criminis, per cui non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato e l’altra sia il coniuge della vittima.
 
3. L’instaurazione del vincolo matrimoniale
Una volta che si sono accertati tutti questi elementi, è possibile procedere alla instaurazione del vincolo matrimoniale. A tale proposito si distinguono due fasi precise: la prima fase è quella della pubblicazione. Tale è una formalità preliminare alla celebrazione del vincolo. Essa consiste nell’affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta della casa comunale per almeno otto giorni. Di tale affissione si occupa l’ufficiale dello stato civile. Essa ha lo scopo di dimostrare che l’ufficiale ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari e ha dunque autorizzato la celebrazione.
La seconda fase è quella della celebrazione, che deve avvenire pubblicamente nella casa comunale alla presenza dell’ufficiale dello stato civile che ha eseguito la pubblicazione ed in presenza di due testimoni. Lo svolgimento è regolato dal codice[4].
 
4. L’invalidità del matrimonio
Infine, il codice dedica alcune norme alle ipotesi di invalidità del matrimonio. Anzitutto, si deve distinguere dal matrimonio invalido l’ipotesi di matrimonio inesistente. Quest’ultimo è il caso in cui sia mancata la celebrazione, e dunque non è mai venuto ad esistenza. Invece, le cause di invalidità sono 8.
La prima è il vincolo di precedente matrimonio: un nuovo matrimonio contratto da chi era già vincolato da nozze precedenti, non ancora annullate o sciolte, può essere impugnato da chiunque ed in qualunque momento.
Segue l’impedimentum criminis, di cui s’è già detto.
Terza è l’interdizione giudiziale di uno dei coniugi. In tal caso l’invalidità sussiste sia nel caso in cui al tempo del matrimonio era già stata dichiarata con sentenza l’interdizione, sia nel caso in cui la si è dichiarata dopo ma l’infermità mentale sussisteva già al tempo della celebrazione.
C’è poi l’ipotesi di incapacità naturale di uno dei coniugi, nella quale l’impugnazione può essere compiuta dal coniuge che era incapace naturale.
Quinto è il difetto di età: uno o entrambi i soggetti che hanno contratto matrimonio erano minorenne e non emancipato.
C’è poi il vincolo di parentela, di cui abbiamo detto.
Settimo è il vizio del consenso che comprende tre ipotesi specifiche. La violenza, che sussiste quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce[5]; Il timore, che riguarda quei casi in cui uno dei coniugi sia stato costretto a sposarsi sotto la minaccia di elementi perturbatori diversi dalla violenza (es. il fidanzato che pensi che la propria fidanzata si uccida se non contraggono nozze); infine, l’errore, che comprende l’ipotesi in cui vi sia stato errore sull’identità della persona dell’altro coniuge (es. credo di aver sposato X ed invece ho sposato Y, che è la gemella). Oppure quando l’errore riguardi le qualità personali dell’altro coniuge (es. malattia fisica o psichica grave, stato di gravidanza causato da terzi, dichiarazione di delinquenza abituale). Anche in questo caso però il vincolo non è più impugnabile se sia trascorso oltre un anno dalla scoperta dell’errore.
Infine c’è la simulazione: in tal caso il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando questi abbiano contratto le nozze con l’accordo di non adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da esso. L’impugnazione non è più proponibile quando sia decorso un anno dalla celebrazione o dalla convivenza.
 
5. Il matrimonio putativo
Si definisce matrimonio putativo la previsione del codice con riguardo alle ipotesi di matrimonio invalido, per attenuarne la gravità. In altre parole, l’annullamento del matrimonio dovrebbe avere normalmente efficacia retroattiva: ossia determinare la circostanza per cui quel vincolo matrimoniale invalido non sia mai esistito.
La legge tempera questo effetto, prevedendo tre ipotesi: anzitutto, quando entrambi i coniugi erano in buona fede (cioè ignoravano il vizio che inficiava il loro matrimonio). In tal caso il matrimonio si considera valido fino alla sentenza di scioglimento. Questo significa che, ad esempio, i figli concepiti durante il matrimonio si considerano comunque legittimi, oppure che, se uno dei due coniugi muore prima della sentenza di annullamento, l’altro è legittimamente ammesso all’eredità.
C’è poi l’ipotesi di un solo coniuge in buona fede in cui gli effetti del matrimonio putativo si producono solo nei suoi confronti ed in quello dei figli.
Se tutti e due i coniugi erano a conoscenza del vizio, allora gli effetti del matrimonio putativo si producono solamente a favore dei figli. Ciò salvo il caso in cui la nullità dipenda da bigamia (nel qual caso assumono lo status di figli naturali), oppure da incesto (nel qual caso restano figli illegittimi).
 
6. Il matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è quello celebrato alla presenza di un ministro del culto cattolico, al quale si riconosce validità nell’ordinamento civile italiano. Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio concordatario è dovuto ai Patti Lateranensi del 1929, che sono stati rivisti nel 1984.
A differenza del matrimonio civile che si articola in due fasi, quello concordatario prevede tre fasi: la prima è quella della pubblicazione: si affigge un avviso contenente le generalità degli sposi alle porte della chiesa parrocchiale, dopo che il parroco (che fa le funzioni del pubblico ufficiale) abbia accertato l’assenza di impedimenti. Inoltre serve anche un’affissione alle porte della casa comunale.
La seconda fase è quella della celebrazione che avviene secondo le modalità del culto cattolico. Tuttavia, il parroco o il suo delegato devono adempiere tre formalità: Devono spiegare ai due sposi gli effetti civili del matrimonio e dare loro lettura degli articoli del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi. Devono redigere due originali dell’atto del matrimonio. Devono, infine, trasmettere uno dei due originali all’ufficiale dello stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione, affinchè si possa procedere alla terza fase.
La terza fase è quella della trascrizione. La trascrizione consiste nell’inserimento negli atti dello stato civile dell’atto di matrimonio, che consente a questo di produrre effetti civili a partire dal giorno della celebrazione (con efficacia retroattiva). Si ha matrimonio intrascrivibile quando sussiste uno qualsiasi dei requisiti che la legge considera inderogabile (es. mancanza dell’età richiesta)
Invece si parla di trascrizione tardiva per indicare l’ipotesi in cui la trascrizione venga chiesta in un momento successivo alla celebrazione. Essa è ammissibile purchè entrambi i coniugi siano d’accordo e abbiano mantenuto sempre lo stato libero. Anche in questo caso l’effetto è retroattivo e dunque gli effetti civili si considerano prodotti non dal momento della trascrizione ma da quello della celebrazione.
Per il resto, valgono le stesse regole già viste per il matrimonio civile, perché dal momento della trascrizione questo è soggetto alla legge italiana. L’unica differenza sta nelle cause di scioglimento. I Patti Lateranensi del 1929 infatti, prevedevano la competenza esclusiva dei Tribunali ecclesiastici (cioè i tribunali che applicano il diritto canonico). Quindi i coniugi dovevano rivolgersi a questi, e non ai giudici italiani, per ottenere lo scioglimento del vincolo. Successivamente la decisione presa dal Tribunale ecclesiastico doveva essere riconosciuta dalla Corte d’Appello italiana, che la rendeva efficace con un procedimento chiamato delibazione[6].
 
7. Il matrimonio di altri culti religiosi
La disciplina dei matrimoni celebrati davanti a ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica sono di due tipi: il primo è quello basato sul modello dei Patti Lateranensi. Questi, per evitare una discriminazione eccessiva tra il culto cattolico e gli altri culti religiosi, ammisero la possibilità di celebrare questi matrimoni e di farne riconoscere gli effetti nell’ordinamento italiano secondo le stesse caratteristiche di quello concordatario. Dunque, tali matrimoni seguono interamente la disciplina del codice civile (anche per le cause di scioglimento, a differenza di quello cattolico) e si differenziano solo per il modo di celebrazione.
Altrimenti esiste il modello pattizio. Nel corso degli anni molti culti religiosi hanno concluso con lo Stato italiano dei patti simili a quelli lateranensi. Si tratta, ad es., degli ebrei, dei metodisti, dei valdesi, ecc.
In questi casi la disciplina è quella prevista nei singoli patti, anche se ricalca quasi completamente quella prevista per il matrimonio concordatario.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Ovvero di quei doni fatti a causa della promessa di matrimonio. Attenzione dunque, non tutti i doni vanno restituiti, ma solo quelli che si erano fatti per la promessa matrimoniale (es. un anello regalato in occasione del futuro matrimonio).
 
[2] L’età minima è di 18 anni, salvo i casi di emancipazione.
[3] il rischio di commixtio sanguinis si presenta quando una donna che era già sposata contrae matrimonio nei 300 giorni successivi dallo scioglimento del precedente vincolo. La ragione è che se fosse in stato di gravidanza potrebbe essere difficile stabilire di chi è il figlio (creando tutta una serie di problemi, come ad esempio per la successione).
[4] Poiché il matrimonio è un atto personalissimo non si ammette la possibilità di celebrazione tramite rappresentante. Una sola eccezione è prevista per i militari in tempo di guerra o quando uno degli sposi risieda all’estero e ricorrano gravi motivi (che dovrà accertare il Tribunale).
 
[5] Tuttavia l’impugnazione non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la celebrazione
[6] Attualmente la questione è molto controversa, anche se la Sacra Rota (il Tribunale ecclesiastico competente allo scioglimento del matrimonio) è generalmente considerata competente in materia, e quindi è l’unica che può decidere se un matrimonio celebrato con il culto cattolico possa essere sciolto. Questo produce l’effetto particolare per cui due individui possono essere ritenuti ancora sposati per il diritto canonico perché la Sacra Rota ha negato lo scioglimento del vincolo ed invece liberi nello Stato italiano perché sono stati annullati gli effetti civili del matrimonio.
 

Sgueo Gianluca

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