La costituzione in appello

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Il nostro codice di rito, art. 347, prescrive che, ai fini della costituzione in grado di appello, si seguono le medesime forme e termini previsti per i proce-dimenti dinanzi al tribunale. Sull’appellante la norma impone di adempiere all’inserimento nel proprio fascicolo di copia della sentenza oggetto di impu-gnazione. Il cancelliere, a sua volta, provvede in base alla disposizione di cui all’art. 168 c.p.c., richiedendo la trasmissione del fascicolo al cancelliere del giudice di prima istanza. Ai sensi, quindi, della previsione contemplata ex art. 123-bis disp. att. c.p.c., nel caso di proposizione dell’impugnazione avverso sentenza non definitiva non trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 347, ult. comma, e 369, ult. comma, c.p.c., con il giudice dell’impugnazione, il quale, tuttavia, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata la produzione in copia di determinati atti. La costituzione della parte proponente appello avviene ai sensi della norma di cui all’art. 165 del codice di rito. In ragione di quest’ultima previsione, l’appellante, nel termine di dieci giorni dall’avvenuta notificazione della citazione alla parte appellata, ovvero nel termine ridotto di cinque giorni in caso di abbreviazione di termini in base all’art. 163-bis, comma 2, deve attendere alla propria costituzione in giudizio. La costituzione avviene a mezzo di procuratore oppure personalmente dalla parte nei casi consentiti dalla legge. Essa si ha mediante deposito nella cancelleria della nota di trascrizione a ruolo ed il fascicolo di parte contenente rispettivamente: – originale dell’atto di citazione; – procura; – documenti offerti in comunicazione. Per il caso in cui la parte si costituisca personalmente, la norma prescrive che essa sia tenuta a dichiarare la residenza oppure provvedere all’elezione di domicilio nel comune in cui ha la propria sede il tribunale.

La norma regola l’ipotesi in cui la notificazione dell’atto di citazione sia eseguita in capo a più persone, prevedendo in tal caso che l’originale della citazione debba inserirsi nel fascicolo nel termine di dieci giorni dall’ultima notificazione. Parte appellata, a sua volta, si costituisce a norma dell’art. 166 del codice di rito. La costituzione dell’appellato avviene a mezzo di procura-tore, ovvero personalmente nei casi consentiti dalla legge. La costituzione in questo caso deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di compari-zione fissata nell’atto di citazione. Essa deve eseguirsi, invece, nel termine di dieci giorni prima, nel caso di abbreviazione di termini, in base all’art. 163-bis, comma 2, c.p.c. La costituzione, invece, deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5. La costituzio-ne avviene mediante deposito del proprio fascicolo in cancelleria. In esso si includono la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che detta parte offre in comunicazione. In via di esemplificazione: con proprio ricorso Tizio, Caio e Sempronio adivano le sezioni specializzate agrarie del tribunale. Essi esponevano che il loro dante causa, Mevio, aveva affittato a Cornelio ed altro, un terreno agricolo di cui era proprietario e che tale contratto era stato consensualmente risolto successivamente. A partire da una certa data, deceduto il dante causa, i figli e la moglie avevano venduto a Cornelio gli sfalci degli appezzamenti di terreno che, a seconda della rotazione dei prodotti, stabilita dai proprietari e dagli stessi resa attuativa, venivano di volta in volta coltivati a prato. Era tuttavia accaduto che a partire da un certo anno in cui il fondo era stato interamente coltivato a prato, lo stesso Cornelio avesse mantenuto godimento e detenzione del terreno assumendo di esserne affittuario. Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano al giudice adito di accertare e dichiarare che il rapporto tra le parti integrava un contratto di vendita di erbe o comunque altro rapporto non assoggettabile alla normativa vincolistica, con condanna della parte convenuta al rilascio degli appezzamenti. Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertato e dichiarato che il rapporto era soggetto alla disciplina di cui alla l. n. 203 del 1982. Con propria sentenza il tribunale concludeva per la tesi attrice, secondo cui tra le parti, a partire da una certa data era intercorso un contratto di vendita di erbe, per le parti del podere coltivate a prato ed avente una determinata scadenza. Proposto appello principale ed incidentale avverso la pronuncia, la Corte territoriale si pronunciava per il rigetto del primo e per l’accoglimento del secondo. Avverso quest’ultima pronuncia proponeva ricorso per cassazione la parte soccombente, la quale — tra l’altro — lamentava che la Corte territoria-le, disattendendo i consolidati orientamenti del giudice di legittimità, aveva mancato di ordinare la ricostruzione del fascicolo d’ufficio di prime cure, poiché trattavasi di incombente tanto più pregnante là dove parte ricorrente aveva richiesto con ricorso in appello rinnovazione dell’istruttoria. La censura resta conclusa dal giudicante di legittimità per alcuni aspetti inammissibile e per altri infondata. La Cassazione rileva come sia mancata censura nei con-fronti di quella che essa conclude come vera ratio decidendi del giudicante di seconde cure. Si tratta della ritenuta inutilità dell’acquisizione del fascicolo di ufficio e, quindi, il difetto della necessità di insistere perché ne venisse di-sposta la trasmissione. Ciò, in quanto rimaneva controverso tra le parti non il contenuto delle prove testimoniali, ma solamente la valutazione di esse. Nella specie, ha argomentato la S.C., il convincimento espresso dal giudice di appello rappresentava coerente e corretta applicazione del principio per cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di prime cure, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugna-zione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegua un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solamente nel caso in cui resti addotto che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo in considerazione degli elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata.

Cassano Giuseppe

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