La Corte di Giustizia boccia i contrassegni SIAE Una prima analisi della clamorosa pronunzia datata 8 novembre 2007 (caso Schwibbert contro Italia)

Piantoni Laura 06/12/07
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In data 8 novembre 2007, a conclusione del procedimento C-20/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE[1] la Corte di Giustizia della Comunità europea ha emesso una delle più importanti sentenze in materia di diritto d’autore degli ultimi anni[2]. dal Tribunale civile e penale di Forlì (sezione di Cesena),
Con il provvedimento in esame, la Corte del Lussemburgo si è espresso su un argomento di grande attualità nell’ambito del sistema nazionale di tutela della proprietà intellettuale, analizzando la compatibilità del contrassegno SIAE[3] con i principi comunitari.
Tale pronuncia ha -di fatto- cancellato l’operatività dell’obbligo (contenuto nella normativa nazionale) di apporre su tutti i contrassegni della cd. “Società dell’Informazione” (come CD e DVD contenenti opere protette dal diritto d’autore) il cosiddetto “bollino” della SIAE.
In particolare, è stata rilevata la sussistenza di una carenza a carico dello Stato Italiano, il quale non ha provveduto ad ottemperare alcuni precisi obblighi “procedurali” nei confronti della Commissione europea.
La grave mancanza è stata portata all’attenzione della Corte di Giustizia dall’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, difensore di un cittadino tedesco che risultava imputato in un procedimento innanzi al Tribunale di Forlì – Sezione di Cesena.
La vicenda giudiziaria ha avuto origine nell’anno 2000, quando la Procura della Repubblica di Forlì avviava indagini nei confronti del rappresentante legale della società KJWS, con sede a Cesena, accusato di detenere, al fine di commercializzazione, una ingente quantità di CD importati dalla Germania, contenenti riproduzione di opere pittoriche, autorizzate dai detentori dei relativi diritti d’autore, ma sprovvisti di bollino SIAE.
Prima dell’inizio della fase dibattimentale, nel 2004, dietro impulso dell’avvocato Sirotti Gaudenzi, l’Autorità giudiziaria nazionale riteneva di doversi rivolgere alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per verificare la presunta irregolarità della normativa nazionale, alla luce delle indicazioni giunte dal Legislatore europeo[4].
La questione pregiudiziale aveva ad oggetto principalmente l’interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983 (GU L 109, pag. 8) che ha istituito una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
Alla luce di tale normativa, e anche in considerazione della successiva direttiva 98/34/CE,  la Corte di Giustizia ha ritenuto che il contrassegno SIAE costituisca una “specificazione tecnica”, dato che rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l’etichettatura.
La specificazione in oggetto costituisce una “regola tecnica” ai sensi dell’art. 1, punto 11, primo comma, della direttiva in questione[5].
In particolare, gli artt. 8 e 9 della direttiva 98/34/CE impongono di comunicare alla Commissione delle Comunità europee i progetti di regole tecniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, a meno che si tratti di un semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa, al fine di consentire alla Commissione di verificare se sono compatibili con il diritto comunitario e coi principi di la libera circolazione delle merci.
Come noto, in Italia, la legge 248/2000 ha introdotto l’estensione dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti software[6].
Essendo tale normativa successiva alla direttiva Europea, e rientrando la bollinatura nelle specifiche tecniche, il nostro Paese avrebbe dovuto dare pronta comunicazione alla Comunità Europea delle norme che aveva intenzione di introdurre. Tuttavia, questo non è avvenuto.
E’ stata questa mancata notifica della normativa tecnica a porre seri dubbi sulla legittimità della “pretesa punitiva”dello Stato Italiano rispetto all’imputato.
Quindi, è stata ritenuta fondata la domanda pregiudiziale trasmessa dalla sezione di Cesena del Tribunale di Forlì tesa ad accertare il rispetto da parte dell’Italia delle normative comunitarie e a verificare la legittimità dei contrassegni SIAE, la cui mancata apposizione dà luogo al reato di cui all’art. 171 ter, n. 1, lett. c), della legge 633 del 1941.
A sostenere le tesi dell’avvocato Sirotti Gaudenzi è stato anche l’Avvocato Generale della Corte, Verica Trstenjak, contro le argomentazioni del Governo italiano e della SIAE, secondo cui il contrassegno SIAE non sarebbe stato equiparabile a una marchiatura in base a regole tecniche, poiché avrebbe identificato essenzialmente le caratteristiche dell’opera intellettuale riprodotta e, quindi, del corpus mysticum, senza caratterizzare il corpus mecchanicum, ovvero il supporto magnetico.
La risposta della Corte, arrivata in data 8 novembre 2007 ha risposto ai quesiti posti dall’Autorità giudiziaria nazionale, dando un colpo mortale alla normativa nazionale relativa agli obblighi in materia di contrassegno che uno Stato possa imporre ai privati. Nell’occasione si è affermato che «le norme e le regolamentazioni tecniche che prevedono l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato».
Da oggi, quindi, i giudici italiani, nei futuri giudizi, dovranno conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia e disapplicare quanto stabilito dalla legge nazionale in tema di “bollinatura” SAIE, dato che tale normativa risulta essere stata adottata senza tener conto della normativa comunitaria.
 
Dott.ssa Laura Piantoni


[1] Il rinvio pregiudiziale è disciplinato dall’art. 234 del Trattato. Il rinvio consente a qualsiasi giurisdizione nazionale, investita di una controversia, di rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per ottenere informazioni sul diritto comunitario nella misura in cui ne dipende la soluzione della controversia. Ai sensi della norma, «la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a)    sull’interpretazione del presente trattato,
b)    sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e dalla BCE,
c)    sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia».
[2] La notizia è stata data con grande enfasi da alcuni organi di stampa. Ad esempio, si veda: UE, crollano i bollini SIAE, in Punto informatico, http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2111188
[3] Sul punto, si vedano: L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2002; A. Sirotti Gaudenzi,. Il nuovo diritto d’autore, quarta edizione, Maggioli, Rimini, 2007.
[4] In data 14 dicembre 2004 veniva emessa l’ordinanza con cui veniva formulata la questione pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nonché sull’art. 3 del Trattato CE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre «dazi doganali» e «restrizioni qualificative all’entrata e all’uscita delle merci» e «tutte le altre misure di effetto equivalente», nonché sugli artt. 23- 27 del Trattato. La questione pregiudiziale riguardava anche l’interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE  del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 88/182/CEE del 22 marzo 1988. Si necessitava di tale interpretazione per verificare se la previsione dell’art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), introdotto in virtù dell’adozione della predetta direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 92/100/CEE fosse compatibile con la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonché con il Trattato della Comunità europea.
[5] In tal senso, si veda anche: Corte di Giustizia, sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux.
[6] V. SPATARO, Bollino SIAE: è un problema di interpretazione?, in Civile.it.

Piantoni Laura

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