La cooperazione tra imprese: i consorzi anticoncorrenziali, di coordinamento e cooperazione interaziendale e le società consortili

Michele Mauro 28/03/22
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Indice

  1. Considerazioni generali
  2. Requisiti soggettivi
  3. La costituzione del consorzio
  4. Organi del consorzio ed attività
  5. Il regime della responsabilità nei consorzi con attività esterna
  6. Lo scioglimento del consorzio e la fase di liquidazione
  7. I consorzi obbligatori e i controlli dell’autorità governativa
  8. Le società consortili

Considerazioni generali

Il fenomeno consortile ha avuto nel nostro tessuto socio-economico un notevole successo, tanto da poter ben affermare che si tratta del principale strumento giuridico di cui le imprese si sono avvalse per dar vita a collaborazioni e cooperazioni.

Il termine “consorzio” deriva dal latino consortium che ben può essere tradotto con “partecipazione alla stessa sorte” anche se già in età romana tale vocabolo veniva utilizzato anche per indicare il fenomeno commerciale delle società.

La ricostruzione etimologica appena richiamata, è necessaria per comprendere che nel nostro ordinamento ed in particolare, per ciò che qui maggiormente interessa, nel Codice Civile il termine “consorzio” è utilizzato più volte per individuare fattispecie assolutamente diverse tra loro ed alle quali non è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 2602 c.c. e seguenti. Il Legislatore ha inteso utilizzare il termine consorzio soltanto per rendere bene l’idea di una sorta di comunanza di fini e interessi coinvolti nelle singole fattispecie e che accomunano soggetti differenti. È il caso del consorzio di ricomposizione fondiaria (art. 850 c.c.), i consorzi di bonifica (art. art. 862 c.c.), i consorzi di miglioramento fondiario (art. 863 c.c.), i consorzi per il regolare deflusso delle acque (art. 914 c.c.), i consorzi volontari (art. 918 c.c.) o collettivi (art. 921 c.c.) per riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino o da bacini contigui. È bene chiarirlo nuovamente, a tali fattispecie, sebbene tutte nominate “consorzio”, non è applicabile la disciplina consortile che il Legislatore ha dettato dall’art. 2602 c.c. all’art. 2615bis c.c..

Ciò che va inoltre precisato in sede preliminare, è che la normativa codicistica è stata strutturata in modo da consentire un’autonomia contrattuale estremamente ampia, scelta, a parere dello scrivente (per quel che può contare), estremamente condivisibile.

Per contro, lasciare ampia autonomia contrattuale ai consorziati, vuol dire retrocedere dal normare in modo specifico ogni singolo aspetto della “vita consortile” e ciò comporta che di volta in volta, a seconda del problema da risolvere, occorrerà ricercare in altre fattispecie la normativa applicabile. Sono numerosi, infatti, i casi di applicabilità a problematiche consortile della disciplina dettata per le associazioni non riconosciute, per le società (di capitali o di persone) e per il mandato.

La definizione di consorzio, di cui qui ci occuperemo, è fornita dall’art. 2602 c.c. che testualmente afferma: “1. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 2. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Già la semplice lettura del primo articolo dedicato alla disciplina consortile ci consente di individuare ben 4 caratteristiche tipiche di tale forma di collaborazione:

  • Il consorzio ha natura contrattuale;
  • Si basa sulla partecipazione di più imprenditori;
  • Con tale contratto si crea un’organizzazione comune;
  • Tale contratto ha finalità anticoncorrenziali e/o di cooperazione interaziendale.

Poiché le prime tre caratteristiche saranno di seguito approfondite in singoli paragrafi, a questo punto appare importante concentrarsi sull’ultima caratteristica individuata e ciò perchè consentirà di meglio approcciarsi ai successivi chiarimenti.

Istituendo un consorzio ex art. 2602 c.c. gli imprenditori possono perseguire diversi obiettivi e in particolare:

  • Disciplinare la concorrenza (cd. consorzi anticoncorrenziali). Tale tipo di consorzio coinvolgerà imprenditori operanti nella medesima attività produttiva/commerciale o in attività affini o assimilabili in quanto diversamente non avrebbe minimamente senso. Questi consorzi non vanno guardati con sfavore perché, innanzitutto, sono pienamente legittimi in quanto rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 2596 c.c. (limiti contrattuali della concorrenza) e poi perché spesso tali consorzi sono propri tesi a salvaguardare la produzione di determinati prodotti o l’utilizzo di tecniche produttive di particolare interesse sia economico sia culturale. Ovviamente la legittimità di tali consorzi è subordinata al rispetto delle previsioni normative nazionali e comunitarie in materia antimonopolistica e di garanzia della concorrenza.
  • Coordinare le rispettive attività, o solo singole fasi delle stesse, e cooperare (cd. consorzi di cooperazione e coordinamento). Con questi accordi le imprese possono costituire un consorzio in modo da poter acquistare ad un prezzo più basso le medesime materie prime utilizzate nel processo produttivo, oppure possono tra loro ripartire i costi di un servizio (si pensi magari alla pubblicità, allo stoccaggio ed al trasporto di merci) che sarebbero troppo elevati da sopportare singolarmente. Le possibilità commerciali per tale tipo di consorzio sono praticamente illimitate.

Questo chiarimento conduce inevitabilmente ad un’altra doverosa distinzione nella generica categoria dei consorzi, vale a dire,

  • Consorzi con attività interna (di seguito per brevità consorzi con a.i.). Questi consorzi vengono istituiti soltanto per regolare i rapporti interni tra i consorziati senza che il consorzio possa assumere obbligazioni con terzi esterni al consorzio stesso. A questa ipotesi accedono sicuramente i consorzi anticoncorrenziali (anche se potrebbero essere costituiti come consorzi con a.e.). Con tale forma di consorzio gli imprenditori/consorziati si danno delle norme che sono tra loro vincolanti e stabiliscono i tempi e modi dei controlli del rispetto delle norme contrattuali.
  • Consorzi con attività (anche) esterna (di seguito per brevità consorzi con a.e.). Con questi consorzi più imprenditori costituiscono un’organizzazione che possa contrattare ed assumere obbligazioni (attive e passive) con terzi estranei al vincolo consortile e ciò avverrà mediante l’istituzione di un apposito ufficio che si occuperà soltanto dei rapporti del consorzio con i terzi. Tale forma di organizzazione è intuitivamente più congeniale per i consorzi di cooperazione e coordinamento. Inevitabilmente tale consorzio, proprio per poter svolgere l’attività esterna, potrà anche svolgere una preliminare attività interna di coordinamento e collaborazione tra i consorziati.

È bene tenere a mente che la normativa che analizzeremo non opera alcuna distinzione tra consorzi di coordinamento/cooperazione ed i consorzi anticoncorrenziali mentre è puntualmente prevista una differenza normativa tra consorzi con a.i. e consorzi con a.e..

Il Codice Civile, come già accennato, dedica ai consorzi gli articoli da 2602 a 2615bis. Dall’art. 2602 c.c. all’art. 2611 c.c. è dettata la disciplina generale dei consorzi, disciplina applicabile ad ogni tipo di consorzio, sia quelli con a.i. sia quelli con a.e..

Gli articoli, invece, dal 2612 al 2615bis sono dedicati, e si vanno ad aggiungere alla disciplina generale, esclusivamente per i consorzi con a.e..


Leggi anche l’articolo La cooperazione internazionale tra imprese: la joint venture


Requisiti soggettivi

L’art. 2602 c.c. afferma che “1. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 2. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali”. 

La norma generale è chiara ed inequivocabile: al consorzio possono partecipare soggetti che rivestono la qualità di imprenditori. Nel corso degli anni c’è stato un ampio dibattito dottrinale teso ad ampliare la platea dei soggetti che potrebbero partecipare ad un consorzio, affermando che il contratto di consorzio debba necessariamente essere costituito da almeno due imprenditori ma non esclusivamente da imprenditori (quindi, potrebbero esserci due imprenditori almeno ai quali si potrebbe aggiungere un soggetto non imprenditore) e basandosi, inoltre, sul fatto che tutti gli articoli successivi, in merito ai partecipanti al consorzio, facciano riferimento a “consorziati” senza ulteriori riferimenti alla figura di “imprenditori”. Tali orientamenti sono da considerarsi a tutti gli effetti però minoritari, in quanto, la norma è abbastanza chiara nell’individuare la figura dell’imprenditore come soggetto che può partecipare al consorzio e prevedendo che il fine del consorzio è proprio quello di regolamentare le fasi delle rispettive singole imprese.

Ovviamente non può negarsi che a tale previsione di carattere generale siano ben contrapponibili ipotesi speciali che prevedono, per contro, l’istituibilità di consorzi che prevedono, invece, la partecipazione in consorzi di soggetti che non rivestono la qualità di imprenditori e addirittura di enti pubblici (è il caso, ad esempio, dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dal Testo Unico Bancario).

La costituzione del consorzio

L’art. 2603 c.c. afferma che il contratto di consorzio deve necessariamente avere la forma scritta che, quindi, è prevista ad substantiam.

Occorre chiarire che la disciplina codicistica, sia per i consorzi con a.i. sia con a.e., non prevede che il contratto che costituisce il consorzio debba avere la forma dell’atto pubblico. L’art. 2612 c.c., tuttavia, afferma che per i consorzi con a.e. è necessario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, procedere al deposito di un estratto del contratto “presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede”. Poiché con la Legge di bilancio 2018 (D. L. n. 148/2017) è previsto l’utilizzo della firma digitale per gli adempimenti fiscali da parte delle imprese, i competenti uffici del Registro Imprese al momento della richiesta di iscrizione richiederanno necessariamente che il contratto rivesta la solenne forma dell’atto pubblico. Pertanto, anche se non espressamente previsto dal Codice Civile, per i consorzi con a.e. è necessaria la forma dell’atto pubblico.

L’art. 2603 c.c. nel dettare il contenuto minimo ed essenziale del contratto di consorzio richiede l’indicazione di:

  • Oggetto e durata del consorzio. L’art. 2604 c.c. chiarisce che nel caso in cui nel contratto non venga determinata la durata del contratto, questa è da intendersi decennale. L’indicazione della durata, inoltre, è espressamente indicata come essenziale per i consorzi con a.e.. Appare opportuno, sul punto, un breve richiamo alla distinzione tra consorzi anticoncorrenziali e consorzi di cooperazione interaziendale. I patti limitativi della concorrenza (come previsti dall’art. 2596 c.c.) non possono avere una durata superiore a 5 anni. Un consorzio anticoncorrenziale, quindi, si ritiene che non possa avere una durata che ecceda tale limite temporale e ciò perché, mentre l’art. 2604 c.c. ha una portata generale, l’art. 2596 c.c. ha natura di norma speciale e, dunque, non è derogabile da una normativa di carattere generale. La vera difficoltà che può incorrere in tali ipotesi è quella poi di individuare concretamente la reale natura del consorzio, infatti, i consorzi istituiti “anche” per limitare/disciplinare la concorrenza spesso svolgono anche attività di cooperazione interaziendale. Sicuramente resta ferma la possibilità che i consorziati, in prossimità della scadenza della durata concordata, o in prossimità della scadenza decennale, possano deliberare una proroga dell’attività consortile.
  • La sede dell’eventuale ufficio costituito.
  • Gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati.
  • Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio.
  • Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati. Ciò evidenzia come il consorzio (così come le associazioni), qualunque sia la sua attività, è teso ad avere una natura espansiva che non preclude l’ingresso nella compagine di nuovi partecipanti, sebbene non possa ritenersi sussistente un vero e proprio diritto di amissione di un eventuale potenziale nuovo consorziato. Qualora, per contro, il contratto non preveda i criteri per l’ammissione di nuovi consorziati, può ritenersi che il consorzio abbia natura chiusa e, dunque, l’eventuale ammissione di nuovi partecipanti deve essere vagliata di volta in volta dall’assemblea e deliberata secondo quanto previsto dall’art. 2607 c.c..

Ciò che può affermarsi con certezza è che non sia ammissibile la possibilità per il consorziato di cedere la propria quota di partecipazione, in quanto, tale cessione è ipotizzabile soltanto nel caso di cessione dell’azienda o anche solo di affitto del ramo d’azienda.

  • I casi di recesso ed esclusione. Deve richiamarsi sul punto quanto è successivamente chiarito dall’art. 2610 c.c., norma che disciplina il caso di trasferimento dell’azienda partecipante al consorzio. Al primo comma il Legislatore afferma che, in caso di trasferimento, a qualunque titolo, dell’azienda consorziata, l’acquirente subentra nel consorzio subordinando, tuttavia, l’applicabilità di tale previsione alla mancanza di un patto contrario (sia nel contratto di consorzio originario sia in un successivo accordo tra consorziati e terzo acquirente). Qualora tale accordo fosse esistente, infatti, si avrebbe un’esclusione automatica dell’acquirente dalla compagine consortile. Il secondo comma dell’art. 2610 c.c. prevede invece che, in caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi e qualora sia sussistente una giusta causa, gli altri consorziati, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento (a pena di decadenza), possono deliberare l’esclusione dell’acquirente dal consorzio. Tale disposizione, sebbene con un minor termine, è conforme a quanto stabilito dall’art. 2558, 2 co., c.c. che prevede, in caso di trasferimento dell’azienda, che l’acquirente subentri nei contratti dell’alienante che non abbiano carattere personale, salva la possibilità, entro 3 mesi, del terzo contraente di recedere dal contratto per giusta causa.

Un’ipotesi particolare che investe la possibilità di esclusione del consorziato dalla compagine è quella del fallimento del singolo imprenditore. Bisogna preliminarmente chiarire che la normativa tace sul punto e, quindi, tale possibilità è stata analizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, secondo la corrente maggioritaria, afferma che il fallimento del consorziato ne comporta l’esclusione dal consorzio perché il consorziato non potrebbe più fare fronte alle obbligazioni assunte con il contratto. Questo orientamento non sembra però del tutto corretto visto che ben potrebbe accadere che il curatore fallimentare possa coltivare l’interesse alla partecipazione al consorzio poiché la procedura concorsuale potrebbe anche chiudersi con la cessione dell’azienda e, proprio la partecipazione consortile, potrebbe costituire un asset attivo appetibile per il terzo acquirente.

  • Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Molto interessanti, inoltre, sono le previsioni rassegnate dall’art. 2604 c.c. ai commi 3 e 4 che prevedono la possibilità, ma non la necessità, che nell’atto che costituisce il consorzio possano essere previste le quote dei singoli consorziati o il criterio di determinazione delle stesse, ma ciò vale solo per i casi in cui venga costituito un consorzio finalizzato al contingentamento della produzione o degli scambi, e la possibilità di prevedere nel contratto il deferimento ad una o più persone delle controversie relative alla determinazione delle singole quote consortili. Le decisioni assunte da queste persone, o da questa persona, sono impugnabili innanzi all’Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza di tale decisione qualora questa si appalesi manifestamente iniqua ed ingiusta.

L’art. 2603 c.c., come già accennato in precedenza, per i consorzi con a.e. va letto ed integrato con l’art. 2612 c.c.. Tale norma, oltre a prevedere la necessità dell’iscrizione di un estratto del contratto nel Registro delle Imprese del consorzio entro 30 giorni dalla stipula del contratto, integra il contenuto minimo del contratto e del suo estratto che va depositato all’ufficio del R.I. territorialmente competente prevedendo che siano espressamente indicati:

  • La denominazione, l’oggetto del contratto e la sede dell’ufficio.
  • Il cognome ed il nome di ogni consorziato.
  • La durata del consorzio, come già detto in precedenza.
  • Le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri.
  • Le regole che disciplinano la formazione del fondo consortile e le norme che regolano la liquidazione dello stesso.

È ovvio che il Legislatore abbia aggiunto tali ulteriori e specifici requisiti per i consorzi con a.e. proprio per tutelare con il sistema della pubblicità legale i terzi che vengano a contrarre con il consorzio.

Organi del consorzio ed attività

Il Codice Civile non indica dettagliatamente la composizione organica della compagine consortile, tuttavia, dall’esame della disciplina codicistica è ben desumibile la presenza di un’assemblea consortile, alla quale partecipano tutti i consorziati, che ha competenza deliberativa ed un ufficio consortile il cui compito principale è quello di vigilare sull’attività dei consorziati affinchè questi ultimi ottemperino alle reciproche obbligazioni assunte con il contratto di costituzione del consorzio..

L’art. 2606 c.c. afferma al primo comma che le deliberazioni relative al perseguimento dell’oggetto del contratto di consorzio sono adottate con il voto della maggioranza dei consorziati, salvo che il contratto o lo statuto non prevedano diversamente. Ciò lascia ben intendere come sia possibile che i consorziati possano liberamente decidere di adottare un diverso metodo di approvazione delle decisioni assembleari prevedendo una maggioranza qualificata o l’unanimità, così come sarebbe ben possibile prevedere quorum differenti a seconda delle diverse decisioni da adottare.

Le deliberazioni assembleari, qualora contrastanti con il contratto o con lo statuto oppure siano affette da vizi formali, sono impugnabili dai consorziati che ne abbiano interesse innanzi all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 30 giorni dall’adozione della deliberazione stessa (nel caso in cui il consorziato non abbia partecipato all’assemblea, il termine decorrerà dalla comunicazione della deliberazione o, se questa è soggetta ad iscrizione, dalla data di iscrizione).

L’assemblea può anche apportare modificazioni all’originario contratto di consorzio. Ancora una volta il Legislatore ha riconosciuto ampia libertà ai consorziati nella disciplina di tale eventualità, infatti, l’art. 2607 c.c. afferma che le modificazioni, che devono necessariamente essere adottate per iscritto a pena di nullità, possono essere adottate all’unanimità dei consorziati salvo che il contratto, o lo statuto, non dispongano diversamente prevedendo, magari, anche una maggioranza semplice o qualificata.

Secondo quanto previsto dall’art. 2608 c.c., gli organi preposti al consorzio, ed è lecito ritenere che la norma si riferisca all’ufficio consortile, sono vincolati nei confronti dei consorziati secondo quanto previsto dalla normativa che disciplina il mandato, quindi, dall’art. 1710 c.c. e seguenti. Per brevità non si approfondirà in questa sede l’intera normativa che disciplina la fattispecie del mandato (che meriterebbe un’apposita pubblicazione), ma si evidenzia come l’art. 2609 c.c., che disciplina le ipotesi di recesso ed esclusione, al comma 2 riconduce il conferimento del mandato ad un atto unico e, quindi, si può ritenere che il momento genetico di tale rapporto sia individuabile nell’atto di nomina del preposto all’ufficio del consorzio, sebbene ciò non sia espressamente previsto dalla normativa. Ma soprattutto l’art. 2609 c.c. chiarisce che il mandato conferito dal singolo consorziato al preposto al consorzio (sebbene ciò avvenga con un singolo atto per così dire collettivo) cessa ex lege al momento dell’esclusione o del recesso.

Come già chiarito in precedenza, l’ufficio consortile vigila sul rispetto, da parte di tutti i consorziati, delle obbligazioni assunte con il contratto che costituisce il consorzio e con le successive deliberazioni dell’assemblea. L’art. 2605 c.c. prevede addirittura un autentico obbligo per i consorziati di consentire all’ufficio consortile di effettuare controlli ed ispezioni per l’assolvimento del proprio dovere di vigilanza. Deve intendersi, dunque, che i consorziati non solo debbano consentire l’accesso alle proprie strutture produttive ma debbano addirittura collaborare con l’ufficio consortile garantendo anche l’accesso alla documentazione relativa alle attività oggetto di consorzio. Poiché la norma afferma che tali controlli ed ispezioni sono obbligatori “al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte”, sicuramente, i consorziati non sono tenuti a consentire ispezioni e controlli (anche solo documentali) inerenti ad attività che non rientrano nell’ambito di operatività del consorzio.

Come già accennato nel precedente paragrafo, il contratto che costituisce il consorzio deve anche prevedere le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati (art. 2603, co. 2, n. 7). Tale originaria pattuizione può anche essere modificata (sia modificando la portata delle sanzioni sia prevedendo la sanzionabilità di alcuni inadempimenti originariamente non previsti) in ragione dell’art. 2607 c.c. che prevede la possibilità di modificare il contratto. Nei casi più gravi di inadempimento è ben possibile che si preveda anche l’esclusione del consorziato o anche solo una sua sospensione dal consorzio.

Il regime della responsabilità nei consorzi con attività esterna

Appare meritevole di trattazione separata l’analisi della normativa relativa al regime della responsabilità verso i terzi dei consorzi con a.e..

Come abbiamo già in precedenza evidenziato, in merito alla costituzione del consorzio con a.e., alla quale è appositamente dedicato l’art. 2612 c.c., per tali consorzi è necessaria l’indicazione delle “persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza de consorzio ed i rispettivi poteri”. I consorzi con a.e., secondo quanto previsto dal successivo art. 2613 c.c. possono essere convenuti in giudizio e la rappresentanza processuale è in capo ai soggetti ai quali è attribuita la presidenza e la direzione, anche nell’ipotesi in cui a tali soggetti non sia contestualmente attribuita la rappresentanza che, quindi, potrebbe anche essere conferita ad un ulteriore soggetto. Ciò implica, quindi, che il soggetto legittimato processualmente per il consorzio con a.e. è colui che riveste la qualità di presidente/direttore anche se non gli è stata attribuita la rappresentanza dell’organismo consortile.

Sempre l’art. 2612 c.c. prevede, inoltre, che nel contratto di costituzione del consorzio debbano essere specificamente indicati “il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione”. Il fondo consortile (art. 2614 c.c.) è formato con i contributi versati dai consorziati e con i beni che vengono acquistati con tali contributi. Il fondo ex art. 2614 c.c. consente al consorzio di assolvere alle obbligazioni contratte nei confronti dei terzi creditori i quali potranno soddisfarsi esclusivamente sul fondo consortile senza potersi rivalere direttamente nei confronti dei singoli consorziati (art.2615, co.1, c.c.).

Il fondo consortile, peraltro, in applicazione dell’art. 2615, co. 2, c.c. funge anche da garanzia (responsabilità solidale) in favore dei terzi per le obbligazioni che vengono contratte dal consorzio per conto di singoli consorziati. In tale ipotesi, senza cuna ombra di dubbio, il consorzio, dopo aver adempiuto in favore del terzo, può rivalersi per l’intero nei confronti del consorziato inadempiente.

La medesima norma chiarisce anche che, nel caso di insolvenza di un consorziato nei confronti di un altro partecipante al consorzio, il debito del consorziato insolvente venga ripartito, in proporzione delle quote di partecipazione al sodalizio, tra tutti gli altri consorziati.

Va precisato, ritornando per un attimo a quanto disposto dall’art. 2614 c.c., che, per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo con conseguente distribuzione delle possibili attività così come i creditori dei singoli consorziati non possono in alcun modo rivalersi, nemmeno per quota, sul fondo consortile.

Non può sottacersi, inoltre, che nella pratica possano sussistere anche consorzi con a.e. irregolari, vale a dire, consorzi per i quali, in violazione di quanto dall’art. 2612 c.c., a seguito della costituzione non si è poi provveduto alla regolare iscrizione nel registro imprese, infatti, si precisa che tale forma di pubblicità ha efficacia dichiarativa e non costitutiva. La dottrina prevalente afferma che in queste ipotesi i consorzi debbano a tutti gli effetti essere considerati come associazioni non riconosciute e, pertanto, troverebbe applicazione l’art. 38 c.c. che prevede la responsabilità personale ed illimitata, solidalmente con il fondo consortile, delle persone che contrattualmente hanno impegnato il consorzio verso terzi.

Lo scioglimento del consorzio e la fase di liquidazione

L’art. 2611 c.c., che come riferito in precedenza è applicabile sia ai consorzi con a.i. sia ai consorzi con a.e., prevede sei ipotesi di scioglimento del consorzio:

  • Per il decorso del tempo stabilito per la sua durata.
  • Per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo. Ovviamente l’oggetto deve essere quello determinato all’atto della costituzione;
  • Per volontà unanime dei consorziati.
  • Per deliberazione ex art. 2606 c.c. dei consorziati (quindi con maggioranza e non con unanimità) per giusta causa.
  • Per provvedimento dell’autorità governativa.
  • Per le altre cause previste dal contratto.

A seguito del verificarsi delle cause che comportano lo scioglimento del consorzio, trova avvio la fase della liquidazione.

Ancora una volta occorre richiamare la distinzione tra le due tipologie di consorzi sino ad ora analizzate.

Per i consorzi con a.i., infatti, trova applicazione la disciplina dettata per lo scioglimento della comunione, mentre, per i consorzi con a.e. l’art. 2612, co. 2, n. 5, c.c. prevede che sia proprio il contratto a prevedere sia il modo di formazione del fondo consortile sia i criteri di liquidazione dello stesso.

I consorzi obbligatori e i controlli dell’autorità governativa

Solo per completezza espositiva si evidenzia che gli artt. 2616-2620 c.c. dettano la disciplina relativa all’istituzione dei consorzi obbligatori (artt. 2616 e 2617 c.c.) e sui controlli dell’autorità governativa (artt. 2618-2620 c.c.). L’art. 111 delle Disposizioni di attuazione, tuttavia, afferma che l’attuazione di tali normative è subordinata all’emanazione di norme con Decreto del Presidente della Repubblica. Non essendo mai intervenuta alcuna norma di attuazione di tale disciplina, questa normativa è rimasta nella sostanza disapplicata.

Le società consortili

L’art. 2615ter c.c. prevede espressamente che la causa consortile possa essere perseguita ed attuata dagli imprenditori anche avvalendosi della costituzione di società. Occorre però chiarire che, sebbene l’adozione di tale disposizione (con la L. n. 377/1976) abbia definitivamente dissolto qualsiasi dubbio su tale possibilità, già nella pratica si assisteva alla creazione di società, sia di persone sia di capitali, che perseguivano scopi consortili.

Ancora vivo risulta essere il dibattito in merito alla disciplina normativa applicabile a tali compagini stante il silenzio sul punto del Legislatore.

Parte della dottrina si era spinta ad affermare che alla società consortile dovesse applicarsi il regime codicistico dettato per il tipo di società scelto per quanto riguardava l’organizzazione (struttura organizzativa, organi societari ed attribuzioni, funzionamento) mentre i rapporti tra soci e con i terzi dovessero essere disciplinati dalla normativa dettata in materia di consorzi.

Questa teoria, tuttavia, è sempre rimasta minoritaria perché contrastante con l’inderogabilità della normativa societaria applicabile alle singole specie di società.

Ciò significa che, quindi, alle società consortili debba applicarsi in toto la disciplina codicistica dettata per la tipologia societaria prescelta ferma, ovviamente, la piena e legalmente riconosciuta autonomia in sede statutaria di perseguire fini consortili e sempre che tali modificazioni ed integrazioni non siano contrastanti con le norme dettate per la tipologia societaria adottata.

Quanto appena chiarito consente di affermare che alle società consortili possano partecipare soggetti che non siano qualificabili come imprenditori (sempre che, però, della compagine facciano parte almeno due soggetti imprenditori), che la responsabilità verso i terzi è disciplinata secondo quanto previsto dalla normativa applicabile alla tipologia societaria scelta, che le società consortili sono assoggettabili al fallimento e che, a differenza dei consorzi, le quote di partecipazione alle società consortili sono alienabili, infatti, eventuali clausole statutarie che limitino tale possibilità non devono mai essere contrastanti con le disposizioni dettate in materia per il tipo societario per il quale si è optato.

 

Michele Mauro

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