La conversione del pignoramento – Scheda di Diritto

Redazione 11/02/25

La conversione del pignoramento è un istituto previsto dall’art. 495 c.p.c., che consente al debitore esecutato di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo del credito vantato dal creditore procedente e dagli eventuali creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. Questa possibilità consente al debitore di evitare la vendita forzata del bene e di ottenere la sua liberazione, garantendo al contempo la soddisfazione del creditore.

Indice

1. Presupposti per la conversione


Per poter accedere alla conversione del pignoramento, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

  • Il pignoramento sia già avvenuto e risulti efficace.
  • La richiesta venga presentata dal debitore esecutato prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene.
  • Il debitore versi una somma sufficiente a coprire il credito e le spese.
  • La domanda sia depositata nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

2. Procedura per la conversione


La conversione segue un iter procedurale ben definito:

  • Istanza di conversione: il debitore deve presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione, indicando l’importo offerto per la conversione.
  • Versamento dell’acconto: la legge prevede che il debitore versi immediatamente almeno un quinto dell’importo dovuto, a titolo di acconto.
  • Determinazione dell’importo definitivo: il giudice dell’esecuzione, dopo aver valutato l’istanza e sentito le parti, determina la somma totale necessaria per la conversione, comprensiva di capitale, interessi e spese.
  • Piano di pagamento: il giudice può autorizzare il versamento del residuo in un massimo di 48 rate mensili, purché venga fornita adeguata garanzia.
  • Effetti della conversione: se il debitore esegue il pagamento nei termini stabiliti, il pignoramento si estingue e il bene viene liberato.

3. Effetti della conversione


La conversione del pignoramento produce i seguenti effetti:

  • Liberazione del bene pignorato: il debitore conserva la disponibilità del bene senza subire la vendita forzata.
  • Soddisfazione del creditore: il creditore ottiene il pagamento del proprio credito senza attendere l’esito della vendita.
  • Estinzione del processo esecutivo: il giudice dichiara chiusa la procedura se il pagamento viene completato nei termini stabiliti.

4. Differenze tra conversione e sostituzione del bene pignorato


La conversione del pignoramento non va confusa con la sostituzione del bene pignorato, che riguarda la possibilità di sostituire un bene con un altro, senza necessariamente estinguere il debito con una somma di denaro.

5. Cause di rigetto o decadenza della conversione


Il giudice può rigettare l’istanza di conversione nei seguenti casi:

  • Mancato versamento dell’acconto richiesto.
  • Domanda tardiva, presentata dopo la vendita o l’assegnazione del bene.
  • Insufficienza della somma offerta a coprire il credito e le spese.
  • Mancato pagamento delle rate stabilite dal giudice nel piano di conversione rateale.

Volume consigliato per approfondimenti

FORMATO CARTACEO

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.Leonarda D’AlonzoAvvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2024

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento